CASS
Sentenza 9 gennaio 2024
Sentenza 9 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/01/2024, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LA HO ( CUI 01MEA2I) nato il [...]5 avverso l'ordinanza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale DOMENICO SECCIA che ha chiesto l'annullamento con rinvio Penale Sent. Sez. 5 Num. 810 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 03/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in esame la Corte di Appello di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento della Prima Sezione Penale (sentenza n. 23991 del 5/5/2022), ha rideterminato la pena inflitta in continuazione nei confronti di LL IB in anni 15 e mesi 6 di reclusione, oltre 61.000 euro di multa, confermando la precedente misura complessiva dell'aumento, disposta nel provvedimento annullato, ma ovviando al vizio rilevato dalla sentenza rescindente, motivando specificamente sulla misura degli aumenti disposti per ciascun titolo di reato computato nella continuazione criminosa riguardo alle sentenze poste in continuazione e catalogate con le lettere a) - sentenza Tribunale di Macerata del 29.2.2016 - e c) - sentenza della Corte di Appello di Ancona del 21.9.2017 (ritenuta più grava tassello della continuazione in executivis la sentenza b), e cioè la decisione della Corte d'Appello di Ancona del 30.9.2016. 2. LL IB ha proposto ricorso contro la citata ordinanza, emessa a seguito di annullamento con rinvio, proponendo un unico motivo, con cui denuncia violazione di legge per assenza di congrua motivazione sull'aumento di cinque anni per il reato associativo (art. 74 d.pr. n. 309 del 1990) contemplato nella sentenza in continuazione catalogata sub c). 3. Il Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione ha c:hiesto con requisitoria scritta l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo indicato le linee guida per corrispondere agli obblighi motivazionali in tema di computo della pena nel reato continuato, approdando ad un risultato condiviso con la sentenza delle Sezioni Unite, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269, che ha chiarito come, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. Con la precisazione, che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. 2.1. Ebbene, già con la prima ordinanza annullata (del 5 ottobre 2021) la Corte di appello di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione„ aveva accolto l'istanza di IB LL di applicazione della disciplina della continuazione tra le sentenze di condanna emesse 2 eoe nei suoi confronti, oggi nuovamente all'esame del Collegio, rideterminando, per l'effetto, la pena complessiva inflitta nella stessa misura poi confermata a seguito dell'annullamento con rinvio. Tuttavia, proprio con riguardo a tale primo provvedimento, la sentenza di annullamento della Prima Sezione Penale aveva messo in evidenza come il giudice dell'esecuzione non avesse adeguatamente motivato in ordine all'individuazione della pena del reato continuato, con riguardo all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., avuto riguardo alle sentenze sub a) e sub c). Egualmente è accaduto nel caso dell'ordinanza rescissoria, emessa in seguito all'annullamento. Il giudice dell'esecuzione non ha adempiuto in modo soddisfacente al proprio onere motivazionale riguardo alla determinazione degli aumenti disposti per i reati satellite, inglobati nella continuazione interna di ciascuna delle altre due sentenze di condanna definitive poste in continuazione esterna con la sentenza sub b) - vale a dire le sentenze sub a) e sub c) - ritenuta relativa al reato più grave associativo ex art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990; ciò ha reso, di fatto, impossibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, tanto più insuperabile se si pone mente all'entità degli aumenti di pena disposti, non certo collocabili, nella loro dimensione complessiva, nell'alveo dell'esiguità, ritenuta irrilevante da una recente opzione della giurisprudenza di legittimità, pur successivamente alla sentenza Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 (cfr. Sez. 6, n. 44528 del 5/10/2022, Spampinato, Rv. 284005). In sintesi, il provvedimento impugnato si è limitato ad esplicitare l'entità dell'incremento sanzionatorio apportato per ciascuno dei reati satellite della continuazione interna, senza aggiungere nulla rispetto alle ragioni di tali determinazioni, se non la chiosa relativa al fatto che l'aumento corrispondeva ad un unico episodio delittuoso oppure a più di uno;
tale specificazione, tuttavia, comunque non è sufficiente a far sì che possa ritenersi assolto l'onere motivazionale richiesto al fine di giustificare l'aumento complessivo di 5 anni e sei mesi di reclusione totali, derivato dalla somma dei reati continuati richiamati nelle condanne sub a) e sub c), sulla pena base determinata in anni nove e mesi sei di reclusione con riferimento alla condanna sub b). Si impone, pertanto, un nuovo annullamento, affinchè possano essere superati i deficit motivazionali esposti.
P. Q. M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame alla Corte d'Appello di Ancona. Così deciso il 3 ottobre 2023.
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale DOMENICO SECCIA che ha chiesto l'annullamento con rinvio Penale Sent. Sez. 5 Num. 810 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 03/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in esame la Corte di Appello di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento della Prima Sezione Penale (sentenza n. 23991 del 5/5/2022), ha rideterminato la pena inflitta in continuazione nei confronti di LL IB in anni 15 e mesi 6 di reclusione, oltre 61.000 euro di multa, confermando la precedente misura complessiva dell'aumento, disposta nel provvedimento annullato, ma ovviando al vizio rilevato dalla sentenza rescindente, motivando specificamente sulla misura degli aumenti disposti per ciascun titolo di reato computato nella continuazione criminosa riguardo alle sentenze poste in continuazione e catalogate con le lettere a) - sentenza Tribunale di Macerata del 29.2.2016 - e c) - sentenza della Corte di Appello di Ancona del 21.9.2017 (ritenuta più grava tassello della continuazione in executivis la sentenza b), e cioè la decisione della Corte d'Appello di Ancona del 30.9.2016. 2. LL IB ha proposto ricorso contro la citata ordinanza, emessa a seguito di annullamento con rinvio, proponendo un unico motivo, con cui denuncia violazione di legge per assenza di congrua motivazione sull'aumento di cinque anni per il reato associativo (art. 74 d.pr. n. 309 del 1990) contemplato nella sentenza in continuazione catalogata sub c). 3. Il Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione ha c:hiesto con requisitoria scritta l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo indicato le linee guida per corrispondere agli obblighi motivazionali in tema di computo della pena nel reato continuato, approdando ad un risultato condiviso con la sentenza delle Sezioni Unite, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269, che ha chiarito come, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. Con la precisazione, che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. 2.1. Ebbene, già con la prima ordinanza annullata (del 5 ottobre 2021) la Corte di appello di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione„ aveva accolto l'istanza di IB LL di applicazione della disciplina della continuazione tra le sentenze di condanna emesse 2 eoe nei suoi confronti, oggi nuovamente all'esame del Collegio, rideterminando, per l'effetto, la pena complessiva inflitta nella stessa misura poi confermata a seguito dell'annullamento con rinvio. Tuttavia, proprio con riguardo a tale primo provvedimento, la sentenza di annullamento della Prima Sezione Penale aveva messo in evidenza come il giudice dell'esecuzione non avesse adeguatamente motivato in ordine all'individuazione della pena del reato continuato, con riguardo all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., avuto riguardo alle sentenze sub a) e sub c). Egualmente è accaduto nel caso dell'ordinanza rescissoria, emessa in seguito all'annullamento. Il giudice dell'esecuzione non ha adempiuto in modo soddisfacente al proprio onere motivazionale riguardo alla determinazione degli aumenti disposti per i reati satellite, inglobati nella continuazione interna di ciascuna delle altre due sentenze di condanna definitive poste in continuazione esterna con la sentenza sub b) - vale a dire le sentenze sub a) e sub c) - ritenuta relativa al reato più grave associativo ex art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990; ciò ha reso, di fatto, impossibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, tanto più insuperabile se si pone mente all'entità degli aumenti di pena disposti, non certo collocabili, nella loro dimensione complessiva, nell'alveo dell'esiguità, ritenuta irrilevante da una recente opzione della giurisprudenza di legittimità, pur successivamente alla sentenza Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 (cfr. Sez. 6, n. 44528 del 5/10/2022, Spampinato, Rv. 284005). In sintesi, il provvedimento impugnato si è limitato ad esplicitare l'entità dell'incremento sanzionatorio apportato per ciascuno dei reati satellite della continuazione interna, senza aggiungere nulla rispetto alle ragioni di tali determinazioni, se non la chiosa relativa al fatto che l'aumento corrispondeva ad un unico episodio delittuoso oppure a più di uno;
tale specificazione, tuttavia, comunque non è sufficiente a far sì che possa ritenersi assolto l'onere motivazionale richiesto al fine di giustificare l'aumento complessivo di 5 anni e sei mesi di reclusione totali, derivato dalla somma dei reati continuati richiamati nelle condanne sub a) e sub c), sulla pena base determinata in anni nove e mesi sei di reclusione con riferimento alla condanna sub b). Si impone, pertanto, un nuovo annullamento, affinchè possano essere superati i deficit motivazionali esposti.
P. Q. M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame alla Corte d'Appello di Ancona. Così deciso il 3 ottobre 2023.