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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 24/06/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1449 del 2024, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. TERMINE Parte_1
CALOGERO, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dagli avvocati CARDONE LUIGI, LUIGI CIMINO e VITO BERRETTA giusta procura depositata telematicamente;
-resistente -
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace CP_2
-terzo-
Oggetto: Altre ipotesi
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 08.05.2024 il ricorrente ha adito il Tribunale di Agrigento chiedendo di “Ritenere e dichiarare che , p.i. , CP_1 Controparte_3 P.IVA_1 con sede legale in 92100 Agrigento (AG) nella via XXV Aprile n.142, ha omesso il versamento in suo favore sulla posizione di previdenza complementare accesa presso il Fondo , delle quote del TFR maturate dal mese di ottobre 2022 fino al mese CP_2 di marzo 2024, del contributo del 2% trattenuto al lavoratore in busta paga e di quello dovuto dal datore di lavoro in egual misura;
nonché, per il medesimo periodo, della contribuzione integrativa prevista dall'art.38 CCNL 28/11/2015, nella misura determinata dalla Circolare n.4/2017 del Fondo;
per l'effetto, condannare CP_2 la , p.i. , con sede legale in 92100 Controparte_4 P.IVA_1
Agrigento (AG) nella via XXV Aprile n.142, al versamento in suo favore sulla
1 posizione di previdenza complementare accesa presso il Fondo , dei CP_2 contributi e delle quote del TFR maturato non versati al fondo, per la somma complessiva di € 5.277,54 di cui € 5.134,74 per TFR e contributi sullo stipendio, ed
€ 142,80 per contributi ex art.38; maggiorata dell'indennizzo previsto a norma dell'art.8 comma 10 dello Statuto del Fondo Priamo, in misura pari al tasso di interesse della BCE + 2%, da calcolarsi in ragione di anno su tali somme sin dalle singole scadenze e fino all'integrale soddisfo;
ovvero in quella diversa ed anche maggior somma che verrà determinata dalla CTU disponenda. Con vittoria di spese da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario ex art.
93 c.p.c.”
A fondamento della propria pretesa ha esposto che, nonostante la propria adesione al
Fondo il datore di lavoro non ha provveduto a versare le quote di TFR CP_2 mensilmente maturate nel periodo ottobre 2022 al marzo 2024 nè il contributo del 2% trattenuto dal lavoratore in busta paga, né l'analogo contributo a suo carico, sin dalla data di adesione al Fondo.
Si costituiva la società resistente, eccependo in primo luogo la propria crisi di liquidità per ritardi nei pagamenti da parte della Regione Siciliana e di enti locali;
contestava la legittimazione del lavoratore ad agire per una condanna “a favore del terzo” (il
Fondo ), richiamando la giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di CP_2 sostituzione processuale. Deduceva, infine di avere già provveduto al versamento di parte dei contributi richiesti per il 2024, per un importo di € 975,69.
Il Fondo, regolarmente intimato, rimaneva contumace.
La causa, istruita a mezzo CTU contabile, viene decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter con le quali parte datoriale ha dato atto di aver provveduto all'integrale pagamento di quanto richiesto nelle conclusioni del ricorso, con richiesta di cessazione della materia del contendere.
Motivi della decisione
Si osserva che l'istituto della cessazione della materia del contendere non ha fondamento testuale, ma è frutto dell'elaborazione giurisprudenziale e va dichiarata dal giudice quando sopravvenga una situazione che determini l'impossibilità di pervenire alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (c.f.r. SS.UU n. 1048, 368/2000,
4918/98, Cass. n. 14194, 14775, 6395/2004, 16987, 12844, 8478, 8200, 3122/2003 di sezioni semplici) si ha cessazione della materia del contendere tutte le volte in cui venga meno, con la materia controversa, qualsiasi posizione di contrasto tra le parti, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale
(cfr. Cass. S.U. n. 11969 del 2005 Cass. n. 14775 del 2004).
2 Nel caso di specie con le note del 23.6.25 la parte datoriale ha dato prova di aver conferito, a mezzo bonifico, le somme richieste nelle conclusioni del ricorso (euro
5.134,74 per TFR al Fondo Pensione e 142,80 contribuzione integrativa CP_2 prevista dall'art. 38 del CCNL 28/11/2015 per il periodo marzo 2022-ottobre 2024).
Alla luce del soddisfacimento della pretesa azionata, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Residua, dunque, il solo contrasto in ordine alle spese di lite e di CTU, che va deciso sulla scorta della soccombenza virtuale.
A tal proposito, giova premettere che la disciplina delle forme pensionistiche complementari, collocate nell'alveo dell'art. 38 Cost., al pari della previdenza obbligatoria (secondo la teoria della "funzionalizzazione della previdenza complementare": cfr. Corte cost. n. 421 del 1995 e n. 393 del 2000), trova il suo attuale referente normativo nel d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, emanato in attuazione della legge delega n. 243 del 2004 (“Norme in materia pensionistica e deleghe al
Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria”), che ha operato una riforma organica del settore.
In particolare, l'art. 1, comma 2, d.lgs. 252/05 prevede che “l'adesione alle forme pensionistiche complementari ... è libera e volontaria” mentre il successivo art. 3, comma 1, dispone che “le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari”, nella loro modulazione negoziale collettiva e regolamentare, “stabiliscono le modalità di partecipazione, garantendo la libertà di adesione individuale”.
Per quanto rileva in questa sede, il finanziamento delle forme pensionistiche complementari è attuabile mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e del committente, o anche attraverso il conferimento del TFR maturando (art. 8, comma 1, d.lgs. 252/05), che comporta l'adesione alle forme pensionistiche complementari, in modalità espressa o tacita, ai sensi dell'art. 8, comma 7, lett. a), b), d.lgs. cit.: sono queste le risorse che i fondi gestiscono secondo le modalità previste dall'art. 6 e che costituiscono la provvista delle prestazioni erogate a norma del successivo art. 11. L'art. 8, dunque, utilizza un'espressione atecnica e omnicomprensiva, quale
"conferimento", che può essere letta come elemento sintomatico della volontà del legislatore di favorire l'autonomia privata nell'ambito della previdenza complementare (rispetto a quella obbligatoria), consentendo la libera selezione dello specifico strumento negoziale tramite cui effettuare il finanziamento del Fondo previdenziale.
È di palmare evidenza che, a seguito dell'adesione da parte del prestatore di lavoro alla previdenza complementare, le operazioni afferenti al versamento dei contributi a
3 titolo di accantonamento del TFR vengono ricondotte, sotto il profilo soggettivo, al un rapporto di natura previdenziale avente carattere triangolare.
Il datore di lavoro, infatti, assume un vero e proprio obbligo di trattenere i contributi dovuti a titolo di TFR e, successivamente, versarli al fondo di previdenza complementare in osservanza alle clausole contrattuali pattuite. Specularmente, il fondo di previdenza complementare, in forza dell'adesione operata dal prestatore di lavoro, quale depositario delle somme, accumula, per conto dell'aderente, i contributi versati dal datore di lavoro ed assume l'obbligo di custodirli, gestirli, accantonarli ed incrementarli nei modi e termini concordati.
A fronte di tale rapporto triangolare (sussumibile nella fattispecie della delegatio solvendi di cui all'art. 1268 c.c., in cui il lavoratore assume la veste del delegante, il datore di lavoro la veste del delegato ed il fondo di pensione Priamo quella del delegatario), qualora il datore di lavoro non versi al Fondo le quote trattenute dalla retribuzione del lavoratore, l'interesse al versamento dei contributi previdenziali integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa, con relativa facoltà da parte del lavoratore stesso di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e la sua condanna al versamento dei contributi nei confronti dell . CP_5 CP_6
L'interesse del lavoratore è, infatti, connesso al diritto di credito in capo al Fondo previdenziale nascente proprio dalla sottoscrizione del modulo di adesione e si concretizza nel diritto dello stesso alla regolarità e capienza della propria posizione contributiva.
Pertanto, proprio a fronte della peculiare natura dei rapporti che, a decorrere dall'adesione, insorgono tra datore di lavoro, lavoratore e , il Controparte_7 ricorrente è obbligato ad agire iure proprio ma in funzione di una condanna a favore di terzo, soggetto, quest'ultimo, che necessariamente deve essere parte del giudizio e, dunque, del contraddittorio.
In effetti, l'omesso versamento dei predetti contributi da parte del datore di lavoro e, per l'effetto, l'omesso accantonamento delle quote di TFR e di pensione complementare da parte del Fondo pensionistico, in applicazione del principio di corrispettività delle prestazioni, si ripercuote negativamente ed in maniera concreta, immediata e diretta, sul lavoratore, unico interessato a beneficiare della prestazione previdenziale.
Per inciso, si osserva che la vicenda è produttiva di un danno anche al Fondo, non avendo il datore di lavoro trasferito al non solo le somme di propria CP_2 competenza, ma anche quelle di competenza del lavoratore.
Queste ultime, infatti, sono somme del dipendente, che il datore di lavoro ha trattenuto dalla busta paga in ragione del suo obbligo contrattuale di versarle al
Fondo, ma che poi ha trattenuto a sè, dunque appropriandosene illegittimamente, con
4 l'effetto ulteriore di trarne un ingiusto vantaggio in termini sia di liquidità che di interessi.
Per questa ragione è necessaria la presenza dei Fondi di Previdenza Complementare nel giudizio instaurato dal lavoratore contro il proprio datore, poichè trattandosi di rapporto triangolare, la condanna al versamento delle quote di TFR (trattenute in busta paga e non versate) emessa a carico del resistente - in virtù dell'adesione - dispiega effetti immediati e diretti in favore del Fondo di Previdenza ed effetti solo mediati ed indiretti in favore del ricorrente.
Dunque, l'interesse ad agire del lavoratore (peraltro intimamente connesso alla legittimazione ad agire) si sostanzia nel diritto soggettivo alla regolarità della posizione assicurativa e/o contributiva in funzione previdenziale, onde potersi garantire ed assicurare il corretto accantonamento delle quote destinate al TFR ed alla pensione integrativa, ai tassi di rendimento pattuiti/accettati.
Dello stesso avviso è anche la giurisprudenza di merito di questo Tribunale, cui si intende dar continuità (v. sentt. n. 928/22, 802/2022 Trib. Agrigento), sia per quanto riguarda l'iniziativa del lavoratore a tutela del proprio diritto all'integrità della posizione previdenziale, sia per ciò che riguarda la necessaria partecipazione del
Fondo al giudizio sia, infine, quanto alla richiesta di una condanna a favore del terzo.
Deve riconoscersi al lavoratore, proprio a garanzia del finanziamento del trattamento pensionistico, la titolarità dell'azione per il versamento della parte di contribuzione, pure trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione e non versata alle scadenze previste. L'esclusione di tale legittimazione ad agire si tradurrebbe, infatti, in una limitazione della tutela giudiziale non legittimata da alcuna disposizione e ad una lesione dell'integrità della posizione contributiva per il caso di inerzia del Fondo.
Come ha precisato la Suprema Corte, “Per quanto concerne i fondi di previdenza integrativa, i versamenti datoriali non sono preordinati all'immediato vantaggio del lavoratore, ma, proprio in coerenza con la loro funzione, vengono accantonati (e quindi mai direttamente corrisposti) per garantire la funzione del trattamento integrativo in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero in caso di sopravvenuta invalidità, secondo le condizioni previste dal relativo statuto. L'obbligo del datore di lavoro di effettuare tali versamenti, nasce, a ben vedere, da un ulteriore rapporto contrattuale, distinto dal rapporto di lavoro subordinato, finalizzato a garantire, in presenza delle condizioni prescritte, il conseguimento di una pensione integrativa rispetto a quella obbligatoria, pensione integrativa che costituisce certamente un ulteriore beneficio per il lavoratore;
esso tuttavia non modifica i diritti
e gli obblighi nascenti da rapporti di lavoro e non incide sulle modalità di erogazione delle indennità di fine rapporto. In sostanza il beneficio derivante al lavoratore dal rapporto di previdenza integrativa non è costituito dai versamenti effettuati dal datore di lavoro, ma dalla pensione che, anche sulla base di tali versamenti, lo stesso potrà percepire…la contribuzione datoriale non entra direttamente nel patrimonio
5 del lavoratore interessato, il quale può solo pretendere che tale contribuzione venga versata al soggetto indicato nello statuto” (Cass., sez. L, sent. n. 6349 del 2015).
L'omesso versamento dei contributi costituisce una violazione negoziale in quanto si sostanzia in un grave inadempimento contrattuale con conseguente insorgenza dell'obbligo e condanna del datore di lavoro a provvedere al versamento dei contributi ripianando l'irregolarità/incapienza presso l'ente di previdenza complementare.
Da ciò discende che la soccombenza virtuale debba essere imputata in capo alla società datrice originariamente inadempiente, con conseguente condanna della stessa al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo alla luce della materia, del valore e dell'attività svolta.
Spese di CTU a carico della come da separato Controparte_4 decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara cessata la materia del contendere.
Liquida le spese di lite in euro 1.312,00 oltre IVA e CPA come per legge in favore di parte ricorrente, da distrarsi al procuratore antistatario.
Spese di CTU in capo alla come da separato Controparte_4 decreto.
Così deciso in Agrigento, 24 giugno 2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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