Articolo 804 del Codice civile
Articolo 803Articolo 865
Versione
19 aprile 1942
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Versione
7 febbraio 2014
Art. 804.

(Termine per l'azione).

L'azione di revocazione per sopravvenienza di figli deve essere proposta entro cinque anni dal giorno della nascita dell'ultimo figlio ((nato nel matrimonio)) o discendente ((...)) ovvero della notizia dell'esistenza del figlio o discendente, ovvero dell'avvenuto riconoscimento del figlio ((nato fuori del matrimonio))

Il donante non puo' proporre o proseguire l'azione dopo la morte del figlio o del discendente.
Entrata in vigore il 7 febbraio 2014
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