TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 09/12/2025, n. 1303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1303 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. AN Lo ST NE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2698/2024 R.G.A.C.
TRA
NATA Parte_1
A RAVANUSA IL 08/12/52 rapp. e dif. dall'Avv. Angelo Capizzi
ATTRICE
CONTRO
NATA A RAVANUSA IL Controparte_1
08/01/75 rapp. e dif. dall'Avv. Giancarlo Tricoli
CONVENUTA
OGGETTO: risoluzione di contratto locatizio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 30/09/2024
[...]
intimava a Parte_1 Controparte_1
sfratto per morosità. Esponeva l'intimante a sostegno della domanda azionata di avere concesso alla
1 convenuta in locazione in virtù di apposito contratto registrato il 23/02/2016 ad uso diverso dall'abitativo due magazzini facenti parte di un fabbricato condominiale sito in Ravanusa nella Via Ombrone nn.
6 8 10 per un canone mensile di euro 170,00.
Deduceva quindi a sostegno dell'azione intrapresa che la convenuta nella veste di conduttrice s'era resa morosa nel pagamento dei canoni locatizi fin dal mese di dicembre del 2021 per una somma complessiva che ridimensionata delle spese relative ad alcune spese condominiali sostenute dalla convenuta in quanto regolarmente autorizzata pari ad euro 4.863,30.
Pertanto concludendo chiedeva la convalida dell'intimato sfratto. Costituendosi in giudizio con comparsa del 05/12/2024 contestava Controparte_1
le domande proposte nei suoi riguardi eccependo che il mancato pagamento dei canoni nella specie non comportava il connotarsi di una condotta inadempiente da parte sua in quanto alla luce del principio inademplenti non est adimplendum la sospensione del pagamento era dovuta al mancato adempimento da parte della locatrice dell'obbligo di riconoscere l'avvenuto pagamento delle spese condominiali da essa convenuta sostenute. Pertanto
2 concludeva instando affinchè la domanda di convalida dello sfratto inoltratale venisse respinta. Con apposito provvedimento riservato del 11/12/2024 il giudice disponeva il mutamento di rito del procedimento da ordinario a speciale conseguente all'opposizione della convenuta. Con apposita memoria integrativa ex art. 426 c.p.c. nel merito l'attrice proponeva altresì istanza di condanna della convenuta al pagamento dei canoni e degli oneri accessori dovuti per il godimento dell'immobile ed infine chiedeva in tal modo ampliando il thema decidendum la condanna della convenuta al risarcimento dei danni che dalla sua condotta erano scaturiti. Infine la causa nel merito istruita solo attraverso produzioni documentali all'udienza del 03/12/2025 veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di risoluzione contrattuale, nella quale si converte automaticamente la richiesta di convalida una volta disposto il mutamento di rito da sommario a speciale ai sensi degli artt. 667, 426 e 447 bis c.p.c., è fondata e va, pertanto, accolta. Le domande formulate da parte attrice hanno trovato ampio riscontro probatorio nella documentazione allegata agli atti di causa. Infatti, la decisione di questo Giudice di non
3 ammettere le chieste istanze istruttorie ponendo, così, la causa in decisione, dipende dalla netta convinzione del giudicante che nell'allegazione documentale delle parti vi siano tutti gli elementi utili e validi per addivenire alla definizione della controversia che ci occupa. A commento della domanda di pagamento dei canoni e degli oneri accessori formulata dall'attrice attraverso la memoria integrativa ex art. 426 c.p.c. e quindi nella fase cognitiva apertasi a seguito del mutamento di rito della presente controversia va in breve ricordato in linea generale come a seguito dell'opposizione dell'intimato non si verifichi l'instaurazione di un nuovo ed autonomo giudizio di cognizione ma semplicemente la prosecuzione del medesimo procedimento in una nuova fase appunto quella di merito. Pertanto l'originario procedimento iniziato dal locatore con l'esercizio di un'azione di condanna nella forma speciale della citazione per convalida secondo l'espressa previsione dell'art. 667
c.p.c. prosegue nella nuova fase di merito secondo il rito speciale e con le inerenti preclusioni salvo la possibilità per le parti di mettersi in regola con le prescrizioni relative al rito del lavoro con il deposito di memorie integrative e documenti e con la preclusione
4 di proporre domande nuove. Nel caso in cui (come avvenuto nella specie) l'estensione della domanda riguardi il pagamento di ulteriori crediti si determina non una mutatio ma un'emendatio libelli rimanendo immutata la causa petendi (inadempimento dell'obbligazione contrattuale) già dedotta in giudizio connotandosi in tal caso solamente un ampliamento del petitum inteso come oggetto mediato della domanda che rimane inalterato nella sua individualità ontologica. Al contrario a commento dell'ulteriore domanda riconvenzionale avanzata dall'attrice di condanna della convenuta al risarcimento dei danni che dalla sua condotta erano scaturiti a proposito della quale va immediatamente rilevato come tale domanda, assente nell'atto di citazione e formulata soltanto nella memoria integrativa, sia da considerare inammissibile in quanto essa costituisce una mutatio libelli. Al riguardo è noto che nell'ordinamento anteriore alla riforma del 1990 era affermazione ricorrente in giurisprudenza che l'opposizione dell'intimato, ai sensi dell'art. 665 c.p.c., determinava la conclusione del procedimento di convalida, a carattere sommario, e l'instaurazione di un nuovo ed autonomo processo con rito e cognizione ordinari. L'art. 667 c.p.c. nel
5 regolare i problemi di competenza che sorgevano dal coordinamento fra la procedura speciale, di competenza per materia del pretore, e il giudizio ordinario di cognizione scaturito dall'opposizione dell'intimato prevedeva che, dopo la pronuncia (o il diniego) dei provvedimenti previsti nei due articoli precedenti (ordinanza non impugnabile di rilascio ovvero condanna al pagamento dei canoni non controversi), il giudizio proseguiva davanti al pretore, per la decisione di merito, soltanto se la causa era di sua competenza, dovendosi, nel caso contrario, rimettere le parti innanzi al giudice competente per valore. In questo sistema era normalmente ammesso che le parti potessero, dal momento dell'opposizione, che segnava il nascere di un novum iudicium, esercitare tutte le facoltà connesse alle rispettive posizioni, e segnatamente che potesse il locatore porre a fondamento della pretesa di rilascio dell'immobile una causa petendi diversa da quella assunta nell'atto di intimazione, e persino introdurre una domanda nuova.
La giurisprudenza di legittimità formatasi sulla scorta delle norme processuali previgenti la novella del 1990-
1995 ammetteva quindi liberamente la modificazione della domanda e delle eccezioni operata con la
6 memoria prevista dall'art. 667 c.p.c. dopo la conclusione dell'udienza di convalida, sostenendo che con l'opposizione dell'intimato nstaurava un nuovo ed autonomo processo a cognizione ordinaria soggetto al rito delle controversie individuali di lavoro e tutt'al più subordinando l'ammissibilità del mutamento all'avvenuta accettazione del contraddittorio. Il tradizionale orientamento della Suprema Corte consentiva quindi la proposizione di domande nuove a seguito della opposizione del convenuto, della chiusura della fase sommaria del giudizio e del conseguente inizio di un autonomo giudizio ordinario di cognizione. Siffatto orientamento era già, ad avviso di questo Giudice, in sé discutibile in considerazione sia della formulazione testuale dell'art. 667 c.p.c., laddove è prevista la prosecuzione del medesimo giudizio iniziato nella fase speciale con l'intimazione, sia della sola eventualità del deposito delle memorie integrative, nella cui mancanza il giudice deve comunque esaminare la domanda di risoluzione del contratto azionata con l'intimazione dello sfratto.
Inoltre, non può non notarsi come nel caso in cui il giudice ravvisasse (e ravvisi) dei motivi ostativi alla pronuncia dell'ordinanza di convalida, pur in assenza
7 dell'intimato o di sua opposizione ed adottasse (od adotti) la forma dell'ordinanza per il provvedimento di rigetto dell'istanza di convalida si ritiene pacificamente che il provvedimento sia impugnabile con l'appello perché dotato del contenuto definitorio proprio della sentenza, che statuisce però sulla domanda introdotta con l'intimazione. Ancor più non condivisibile è tale ricostruzione se confrontata con le disposizioni che regolano il processo civile dopo la riforma, in cui l'attività deduttiva delle parti deve avvenire con l'atto introduttivo e la comparsa di risposta depositata entro il termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione delle parti, o comunque entro i termini di preclusione dettati dall'art. 183 c.p.c. Inoltre, tale ultima disposizione non consente la proposizione della domanda nuova, ma la mera emendatio in quanto giustificata dalle deduzioni difensive della parte convenuta. Il ricordato orientamento giurisprudenziale si era infatti consolidato in data antecedente alla riforma introdotta con la legge n. 353/1990 entrata in vigore il 30/04/1995, allorquando il giudizio proseguiva davanti al Pretore ovvero davanti al
Tribunale competente per valore secondo le forme del vigente rito ordinario, sostanzialmente privo di un
8 sistema di rigide preclusioni per le parti. A seguito della entrata in vigore della “novella” al codice di procedura civile deve, invece, ritenersi preferibile una diversa interpretazione, più coerente con il sistema.
Inoltre, dopo l'attribuzione al pretore, dal 30 aprile
1995, della competenza per materia nelle cause di locazione (e di comodato) di immobili urbani (art. 8
c.p.c., 2° comma, n. 3) e l'introduzione, dalla stessa data, in dette cause, del rito speciale del lavoro (art. 447-bis c.p.c.), per il combinato disposto degli artt. 667
e 426 c.p.c., pronunciati (o naturalmente denegati) i provvedimenti previsti dagli artt. 665 e 666 c.p.c., già ricordati, il giudizio “prosegue nelle forme del rito speciale”, previa ordinanza di mutamento del rito, con la quale ultima le parti sono “facultate” all'integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria. Ciò significa che l'opposizione dell'intimato non coincide più adesso con l'instaurazione di un nuovo e autonomo giudizio di cognizione, ma produce soltanto un mutamento nella struttura del procedimento, che continua a svolgersi, necessariamente davanti al medesimo giudice, non ponendosi più questioni di competenza per valore, in una nuova fase, quella di merito (che si
9 concluderà con la pronuncia di accoglimento o rigetto della domanda di condanna del conduttore al rilascio dell'immobile locato); ovvero, in altri termini, che
“prosegue”, con cognizione ordinaria ma con rito speciale, quell'unico procedimento, iniziatosi con l'esercizio, da parte del locatore, di un'azione di condanna nella forma speciale della citazione per convalida. Viste, quindi, la modifica dell'art. 667 c.p.c. nel senso che il giudizio prosegue davanti al medesimo giudice nelle forme del rito speciale previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c. e la necessità di un formale provvedimento di mutamento di rito per il passaggio dalla fase di convalida a quella ordinaria in rito speciale ex art. 447 bis c.p.c., è evidente la sottolineatura, da parte del legislatore, della sussistenza di una continuità tra il giudizio c.d. sommario volto (nelle intenzioni dell'intimante) all'emissione del provvedimento di convalida ed il giudizio ordinario di cognizione conseguente alla
(eventuale) opposizione dell'intimato. In altri termini,
a seguito del provvedimento ex art. 426 c.p.c. il giudizio prosegue nelle forme del rito speciale c.d. locatizio senza che tale ultimo procedimento possa essere considerato come nuovo e diverso rispetto
10 all'originario procedimento introdotto con atto di citazione per convalida di licenza o sfratto. La corrente maggioritaria della dottrina e della giurisprudenza di merito escludono quindi che le parti possano introdurre nuove domande con la memoria depositata ai sensi dell'art. 667 c.p.c., che ha una funzione appunto d'integrazione, ossia di mero completamento ed approfondimento delle difese già svolte e ciò anche in considerazione del rigido regime di preclusioni operante per le controversie di lavoro, che all'art. 420
c.p.c. subordina anche la sola emendatio libelli alla formulazione di apposita istanza ed all'autorizzazione del giudice. Tale orientamento pare condivisibile anche perché coerente con gli esiti dell'applicazione dell'istituto previsto dall'art. 426 c.p.c., in riferimento al quale è sempre stato sostenuto che il mutamento del rito non determina la sanatoria di eventuali decadenze e preclusioni verificatesi a seguito dell'errata introduzione del giudizio con un atto a forma prevista per il processo ordinario. Infine, non pare decisivo nemmeno il rilievo della compressione delle facoltà difensive del locatore, per il quale l'esperimento del procedimento di sfratto è frutto di una scelta personale, non obbligata. L'attrice non può dolersi del
11 fatto che la limitazione della propria domanda originaria sia conseguenza della specialità del rito prescelto, che non gli consente di chiedere altro rispetto alla convalida (e, in caso di sfratto per morosità, all'ordinanza ingiunzione ex art. 664 c.p.c.).
Basterà in proposito rilevare che il locatore non è obbligato a procedere nelle forme di cui agli artt. 657 ss., trattandosi di procedura alternativa al normale giudizio di cognizione cui avrebbe potuto ricorrere per introdurre, unitamente alla domanda di scioglimento o risoluzione del rapporto e di pagamento dei canoni di locazione insoluti, anche eventuali altre domande di merito inerenti al contratto. Una simile interpretazione del dettato normativo appare poi del tutto coerente: a) con la ratio che ha informato la “novella”, la quale ha inteso introdurre rigide preclusioni per le parti (sia con riferimento alla formazione del thema decidendum che a quella del thema probandum), dovendo essere chiaro che queste hanno la disponibilità dei diritti in contesa, non già del processo e dei suoi tempi;
b) con il rito processuale prescelto per la definizione delle cause di locazione, teso al raggiungimento di una decisione del merito secondo regole processuali informate alla massima speditezza, pur nel necessario rispetto del
12 principio del contraddittorio (regole che, giova sottolinearlo, escludono qualsiasi possibilità di mutatio libelli nel corso del procedimento, ma solo di emendatio libelli dietro autorizzazione del giudice: cfr. art. 420 c.p.c.); c) con la recente modifica dell'art. 111
Cost., il quale, stabilendo al comma 2 che la legge deve assicurare la ragionevole durata del processo, impone al giudice di interpretare le norme in senso compatibile con l'attuazione concreta del dettato costituzionale (e non è dubbio che la proposizione di domande nuove, allargando l'oggetto del giudizio, finisce con l'incidere sui tempi di definizione della originaria controversia).
Un ulteriore argomento favorevole alla tesi esposta può trarsi dal costante orientamento seguito dalla
Corte di Cassazione in tema di mutamento di rito da ordinario a speciale ex art. 426 c.p.c., essendosi sempre ritenuto che tale provvedimento non fa venire meno le preclusioni già verificatesi per le parti a seguito della
(erronea) introduzione del giudizio nelle forme ordinarie. Nel senso indicato da questo giudice sembra poi muoversi anche una pronuncia della Suprema
Corte in materia di opposizione tardiva alla convalida di sfratto ex art. 668 c.p.c., laddove si afferma che il locatore convenuto (attore in senso sostanziale) non
13 può proporre nel corso del giudizio di opposizione domande nuove rispetto a quelle originariamente proposte nel procedimento di convalida di licenza o sfratto ma può unicamente modificare le stesse nei limiti di quanto consentito dall'art. 420 c.p.c. In definitiva, pare a questo giudice che l'innesto della nuova disciplina del processo civile, come delineata dalla novella del 1990-1995, sul corpo di norme relative allo speciale procedimento di convalida dello sfratto, rimasto pressocchè immutato, comporti che all'adozione del provvedimento di mutamento del rito segua soltanto la trasformazione dello strumento processuale prescelto per ottenere la pronuncia giudiziale di risoluzione del contratto di locazione ed il rilascio del bene locato, non già l'instaurazione di un nuovo giudizio. Tant'è che non viene richiesta una nuova iscrizione a ruolo, la procura alle liti utilizzata dal patrocinatore resta la medesima, l'intimante conserva la sua qualità di attore, ossia di propositore della domanda giudiziale, che, a fronte di una linea difensiva dell'intimato limitata alla formulazione di eccezioni, resta l'unica da esaminare e definire nel merito. Ne discende l'inammissibilità della proposizione delle nuove domande ad opera delle
14 parti. Tale conclusione, deve adesso considerarsi supportata anche dal recente orientamento assunto sul punto dalla Suprema Corte, la quale ha ritenuto soprattutto alla luce del fatto che l'opposizione dell'intimato non coincide più, con il nuovo regime processuale, con l'instaurazione di un nuovo e autonomo giudizio di cognizione, ma produce soltanto un mutamento nella struttura del procedimento e quindi del fatto che l'unico procedimento, iniziato con l'esercizio da parte del locatore di un'azione di condanna nella forma speciale della citazione per convalida, “prosegue” con cognizione ordinaria ma con rito speciale che a partire dall'emissione dell'ordinanza di mutamento del rito scattano le preclusioni tipiche del processo del lavoro, anzitutto il divieto di proporre nuove domande nel corso del giudizio di primo grado, che, essendo funzionale ad esigenze di accelerazione del procedimento (artt. 414 e
416 c.p.c.), esorbita dalla tutela del privato interesse delle parti, sicché la tardività della nuova domanda non può essere sanata nemmeno dall'accettazione del contraddittorio sulla medesima ad opera della controparte ed è rilevabile anche d'ufficio dal giudice, persino in sede di appello, ove non rilevata, per
15 qualsiasi motivo, dal giudice di primo grado, con il solo limite del giudicato formatosi in proposito.
Conseguentemente considerato peraltro che costituisce ius receptum che le memorie integrative previste dall'art. 426 c.p.c., destinate soltanto a consentire alle parti di mettersi in regola con le prescrizioni introdotte dal nuovo processo del lavoro, non possono contenere domande nuove deve ritenersi consentita soltanto la modificazione della domanda
(emendatio libelli), previa peraltro l'autorizzazione del giudice, giustificata da gravi motivi (art. 420 c.p.c., 1° comma). In conclusione, la domanda riconvenzionale in commento avanzata da parte attrice per la prima volta nella memoria integrativa deve ritenersi nuova e, quindi, tardiva ed inammissibile. Nel merito occorre anzitutto commentare il comportamento della conduttrice la quale non ha provveduto a pagare i canoni pur continuando a godere dell'immobile oggetto del rapporto locativo in argomento adducendo di aver sostenuto spese condominiali autorizzate dalla locatrice. Al riguardo va ricordato in generale come in tema di locazione di immobili il pagamento del canone costituisca la principale e fondamentale obbligazione del conduttore al quale non è consentito astenersi dal
16 versare il corrispettivo o di determinare unilateralmente il canone nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione del godimento del bene anche quando si assuma che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore e ciò perché la sospensione totale o parziale dell'adempimento di detta obbligazione ai sensi dell'art 1460 c.c. è legittima soltanto quando venga a mancare contemporaneamente la controprestazione dell'altro protagonista contrattuale. La suddetta eccezione postula la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti ne facciano ma in relazione alla oggettiva proporzione degli inadempimenti stessi considerata con riferimento all'intero equilibrio del contratto ed alla buona fede.
Pertanto se il conduttore ha in ogni caso continuato a godere dell'immobile per quanto lo stesso presentasse vizi e ha quindi ricevuto la prestazione dubbio alcuno può nutrirsi in riguardo al connotarsi in seguito a ciò di un comportamento gravemente inadempiente posto in essere da parte sua. Infatti la convenuta non avrebbe dovuto sospendere l'intera sua prestazione perché in questo caso è venuta a mancare la
17 proporzionalità tra i due inadempimenti anche ammettendo l'ipotesi che la conduttrice abbia affrontato spese che peraltro la stessa locatrice ha defalcato dalla dedotta morosità e quindi l'eventuale imputabilità ad inadempimento della locatrice. Ancora infatti è da affermare al riguardo che nell'individuazione di questa proporzionalità da concretizzarsi nell'ambito dell'economia del contratto di locazione possono tenersi in conto per analogia i principi di cui all'art. 1584 c.c. per cui il fatto già che il conduttore abbia goduto dell'immobile seppur presupponendo una qualche limitazione in tale godimento nonostante i vizi della cosa locata imputabili o meno alla locatrice non sembra giustificabile a norma dell'art. 1460 comma 2 c.c. il rifiuto di prestazione dell'intero canone potendo giustificarsi eventualmente solo una riduzione dello stesso proporzionata all'entità del mancato godimento eventualmente da provare. Quindi effettuando nel caso di specie una comparazione degli inadempimenti, deve ritenersi che all'inadempimento della conduttrice
(mancato pagamento dei canoni di locazione) non è corrisposto un inadempimento del locatore tale da legittimare la sospensione totale del pagamento dei
18 canoni. Infatti la conduttrice ha continuato a godere dell'immobile ed un'eventuale riduzione di tale godimento comunque non l'avrebbe esentata dal pagamento dei canoni. Fondata è altresì la collegata domanda di pagamento dei canoni ed a tal proposito deve ricordarsi che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto s'avvalga dell'eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c.
Quanto agli effetti della risoluzione deve ritenersi che la convenuta dovrà rilasciare l'immobile condotto in locazione in favore dell'attore poichè ormai detenuto senza titolo alcuno e si vedrà altresì costretta a pagare i ratei di canone scaduti e non pagati e da scadere sino
19 alla data in cui rilascerà il cespite oggetto della locazione in parola. Occorre al riguardo ricordare infatti che la locazione ha natura di contratto ad esecuzione continuata o periodica, e quindi trovando applicazione l'art. 1458 c.c., i canoni di locazione devono essere corrisposti da parte del conduttore sino alla data del godimento dell'immobile. Per giurisprudenza costante, difatti ai fini dell'applicabilità della regola contenuta nella seconda parte del primo comma dell'art. 1458 c.c. secondo cui gli effetti retroattivi della risoluzione non operano nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, per prestazioni già eseguite. Piace ricordare che sono contratti ad esecuzione continuata o periodica quelli che fanno sorgere obbligazioni di durata per entrambe le parti, ossia quelli in cui l'intera esecuzione del contratto avvenga attraverso una serie di prestazioni da realizzarsi contestualmente nel tempo. Pertanto, mentre non possono considerarsi compresi nella previsione normativa del citato art. 1458 c.c. quei contratti in cui ad una prestazione periodica o continuativa si contrappone una prestazione istantanea dell'altra parte, debbono esservi ricompresi quei contratti in cui ad una prestazione continuativa se ne
20 contrappone un'altra periodica, poiché in tal caso la corrispettività si riflette su tutte le prestazioni attraverso le quali il contratto riceva esecuzione e ciò in applicazione del principio, che la locazione ha natura di contratto ad esecuzione continuata, che si concreta nella corresponsione del canone integrata dal godimento del bene protrattosi nel tempo. A brevissimo commento della domanda attinente il pagamento delle quote condominiali va ricordato come il pagamento degli oneri accessori debba senz'altro ritenersi in ossequio all'art. 9 L. 392/78 interamente a carico della conduttrice. A tal riguardo piace ricordare che a seguito dell'entrata in vigore della disciplina delle locazioni degli immobili urbani di cui alla L. 392/78 l'obbligazione del conduttore concernente il pagamento degli oneri accessori ancorché in precedenza oggetto di diversa regolamentazione convenzionale autonoma rispetto a quella di pagamento del canone è divenuta parte integrante della struttura sinallagmatica del contratto.
La data del rilascio infine, ex art. 56 della legge
392\1978, può essere fissata in mesi due dal deposito della presente sentenza. Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
21
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
dichiara risolto il contratto di locazione stipulato tra le parti per inadempimento della conduttrice;
dispone per l'effetto che la convenuta provveda a rilasciare in favore dell'attore l'immobile oggetto del rapporto locativo in argomento entro il termine di mesi due decorrente dalla notifica della presente sentenza;
condanna la convenuta al pagamento dei canoni scaduti e non pagati oltre interessi dalle singole scadenze al saldo nella misura giudizialmente dedotta e da scadere fino al rilascio dell'immobile; condanna altresì la convenuta al pagamento degli oneri accessori nella misura giudizialmente dedotta;
dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata dall'attrice di condanna della convenuta al risarcimento dei danni;
condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2.500,00 oltre I.V.A.
C.P.A. e spese generali.
AGRIGENTO 09/12/2025
IL GIUDICE
AN Lo ST NE
22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. AN Lo ST NE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2698/2024 R.G.A.C.
TRA
NATA Parte_1
A RAVANUSA IL 08/12/52 rapp. e dif. dall'Avv. Angelo Capizzi
ATTRICE
CONTRO
NATA A RAVANUSA IL Controparte_1
08/01/75 rapp. e dif. dall'Avv. Giancarlo Tricoli
CONVENUTA
OGGETTO: risoluzione di contratto locatizio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 30/09/2024
[...]
intimava a Parte_1 Controparte_1
sfratto per morosità. Esponeva l'intimante a sostegno della domanda azionata di avere concesso alla
1 convenuta in locazione in virtù di apposito contratto registrato il 23/02/2016 ad uso diverso dall'abitativo due magazzini facenti parte di un fabbricato condominiale sito in Ravanusa nella Via Ombrone nn.
6 8 10 per un canone mensile di euro 170,00.
Deduceva quindi a sostegno dell'azione intrapresa che la convenuta nella veste di conduttrice s'era resa morosa nel pagamento dei canoni locatizi fin dal mese di dicembre del 2021 per una somma complessiva che ridimensionata delle spese relative ad alcune spese condominiali sostenute dalla convenuta in quanto regolarmente autorizzata pari ad euro 4.863,30.
Pertanto concludendo chiedeva la convalida dell'intimato sfratto. Costituendosi in giudizio con comparsa del 05/12/2024 contestava Controparte_1
le domande proposte nei suoi riguardi eccependo che il mancato pagamento dei canoni nella specie non comportava il connotarsi di una condotta inadempiente da parte sua in quanto alla luce del principio inademplenti non est adimplendum la sospensione del pagamento era dovuta al mancato adempimento da parte della locatrice dell'obbligo di riconoscere l'avvenuto pagamento delle spese condominiali da essa convenuta sostenute. Pertanto
2 concludeva instando affinchè la domanda di convalida dello sfratto inoltratale venisse respinta. Con apposito provvedimento riservato del 11/12/2024 il giudice disponeva il mutamento di rito del procedimento da ordinario a speciale conseguente all'opposizione della convenuta. Con apposita memoria integrativa ex art. 426 c.p.c. nel merito l'attrice proponeva altresì istanza di condanna della convenuta al pagamento dei canoni e degli oneri accessori dovuti per il godimento dell'immobile ed infine chiedeva in tal modo ampliando il thema decidendum la condanna della convenuta al risarcimento dei danni che dalla sua condotta erano scaturiti. Infine la causa nel merito istruita solo attraverso produzioni documentali all'udienza del 03/12/2025 veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di risoluzione contrattuale, nella quale si converte automaticamente la richiesta di convalida una volta disposto il mutamento di rito da sommario a speciale ai sensi degli artt. 667, 426 e 447 bis c.p.c., è fondata e va, pertanto, accolta. Le domande formulate da parte attrice hanno trovato ampio riscontro probatorio nella documentazione allegata agli atti di causa. Infatti, la decisione di questo Giudice di non
3 ammettere le chieste istanze istruttorie ponendo, così, la causa in decisione, dipende dalla netta convinzione del giudicante che nell'allegazione documentale delle parti vi siano tutti gli elementi utili e validi per addivenire alla definizione della controversia che ci occupa. A commento della domanda di pagamento dei canoni e degli oneri accessori formulata dall'attrice attraverso la memoria integrativa ex art. 426 c.p.c. e quindi nella fase cognitiva apertasi a seguito del mutamento di rito della presente controversia va in breve ricordato in linea generale come a seguito dell'opposizione dell'intimato non si verifichi l'instaurazione di un nuovo ed autonomo giudizio di cognizione ma semplicemente la prosecuzione del medesimo procedimento in una nuova fase appunto quella di merito. Pertanto l'originario procedimento iniziato dal locatore con l'esercizio di un'azione di condanna nella forma speciale della citazione per convalida secondo l'espressa previsione dell'art. 667
c.p.c. prosegue nella nuova fase di merito secondo il rito speciale e con le inerenti preclusioni salvo la possibilità per le parti di mettersi in regola con le prescrizioni relative al rito del lavoro con il deposito di memorie integrative e documenti e con la preclusione
4 di proporre domande nuove. Nel caso in cui (come avvenuto nella specie) l'estensione della domanda riguardi il pagamento di ulteriori crediti si determina non una mutatio ma un'emendatio libelli rimanendo immutata la causa petendi (inadempimento dell'obbligazione contrattuale) già dedotta in giudizio connotandosi in tal caso solamente un ampliamento del petitum inteso come oggetto mediato della domanda che rimane inalterato nella sua individualità ontologica. Al contrario a commento dell'ulteriore domanda riconvenzionale avanzata dall'attrice di condanna della convenuta al risarcimento dei danni che dalla sua condotta erano scaturiti a proposito della quale va immediatamente rilevato come tale domanda, assente nell'atto di citazione e formulata soltanto nella memoria integrativa, sia da considerare inammissibile in quanto essa costituisce una mutatio libelli. Al riguardo è noto che nell'ordinamento anteriore alla riforma del 1990 era affermazione ricorrente in giurisprudenza che l'opposizione dell'intimato, ai sensi dell'art. 665 c.p.c., determinava la conclusione del procedimento di convalida, a carattere sommario, e l'instaurazione di un nuovo ed autonomo processo con rito e cognizione ordinari. L'art. 667 c.p.c. nel
5 regolare i problemi di competenza che sorgevano dal coordinamento fra la procedura speciale, di competenza per materia del pretore, e il giudizio ordinario di cognizione scaturito dall'opposizione dell'intimato prevedeva che, dopo la pronuncia (o il diniego) dei provvedimenti previsti nei due articoli precedenti (ordinanza non impugnabile di rilascio ovvero condanna al pagamento dei canoni non controversi), il giudizio proseguiva davanti al pretore, per la decisione di merito, soltanto se la causa era di sua competenza, dovendosi, nel caso contrario, rimettere le parti innanzi al giudice competente per valore. In questo sistema era normalmente ammesso che le parti potessero, dal momento dell'opposizione, che segnava il nascere di un novum iudicium, esercitare tutte le facoltà connesse alle rispettive posizioni, e segnatamente che potesse il locatore porre a fondamento della pretesa di rilascio dell'immobile una causa petendi diversa da quella assunta nell'atto di intimazione, e persino introdurre una domanda nuova.
La giurisprudenza di legittimità formatasi sulla scorta delle norme processuali previgenti la novella del 1990-
1995 ammetteva quindi liberamente la modificazione della domanda e delle eccezioni operata con la
6 memoria prevista dall'art. 667 c.p.c. dopo la conclusione dell'udienza di convalida, sostenendo che con l'opposizione dell'intimato nstaurava un nuovo ed autonomo processo a cognizione ordinaria soggetto al rito delle controversie individuali di lavoro e tutt'al più subordinando l'ammissibilità del mutamento all'avvenuta accettazione del contraddittorio. Il tradizionale orientamento della Suprema Corte consentiva quindi la proposizione di domande nuove a seguito della opposizione del convenuto, della chiusura della fase sommaria del giudizio e del conseguente inizio di un autonomo giudizio ordinario di cognizione. Siffatto orientamento era già, ad avviso di questo Giudice, in sé discutibile in considerazione sia della formulazione testuale dell'art. 667 c.p.c., laddove è prevista la prosecuzione del medesimo giudizio iniziato nella fase speciale con l'intimazione, sia della sola eventualità del deposito delle memorie integrative, nella cui mancanza il giudice deve comunque esaminare la domanda di risoluzione del contratto azionata con l'intimazione dello sfratto.
Inoltre, non può non notarsi come nel caso in cui il giudice ravvisasse (e ravvisi) dei motivi ostativi alla pronuncia dell'ordinanza di convalida, pur in assenza
7 dell'intimato o di sua opposizione ed adottasse (od adotti) la forma dell'ordinanza per il provvedimento di rigetto dell'istanza di convalida si ritiene pacificamente che il provvedimento sia impugnabile con l'appello perché dotato del contenuto definitorio proprio della sentenza, che statuisce però sulla domanda introdotta con l'intimazione. Ancor più non condivisibile è tale ricostruzione se confrontata con le disposizioni che regolano il processo civile dopo la riforma, in cui l'attività deduttiva delle parti deve avvenire con l'atto introduttivo e la comparsa di risposta depositata entro il termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione delle parti, o comunque entro i termini di preclusione dettati dall'art. 183 c.p.c. Inoltre, tale ultima disposizione non consente la proposizione della domanda nuova, ma la mera emendatio in quanto giustificata dalle deduzioni difensive della parte convenuta. Il ricordato orientamento giurisprudenziale si era infatti consolidato in data antecedente alla riforma introdotta con la legge n. 353/1990 entrata in vigore il 30/04/1995, allorquando il giudizio proseguiva davanti al Pretore ovvero davanti al
Tribunale competente per valore secondo le forme del vigente rito ordinario, sostanzialmente privo di un
8 sistema di rigide preclusioni per le parti. A seguito della entrata in vigore della “novella” al codice di procedura civile deve, invece, ritenersi preferibile una diversa interpretazione, più coerente con il sistema.
Inoltre, dopo l'attribuzione al pretore, dal 30 aprile
1995, della competenza per materia nelle cause di locazione (e di comodato) di immobili urbani (art. 8
c.p.c., 2° comma, n. 3) e l'introduzione, dalla stessa data, in dette cause, del rito speciale del lavoro (art. 447-bis c.p.c.), per il combinato disposto degli artt. 667
e 426 c.p.c., pronunciati (o naturalmente denegati) i provvedimenti previsti dagli artt. 665 e 666 c.p.c., già ricordati, il giudizio “prosegue nelle forme del rito speciale”, previa ordinanza di mutamento del rito, con la quale ultima le parti sono “facultate” all'integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria. Ciò significa che l'opposizione dell'intimato non coincide più adesso con l'instaurazione di un nuovo e autonomo giudizio di cognizione, ma produce soltanto un mutamento nella struttura del procedimento, che continua a svolgersi, necessariamente davanti al medesimo giudice, non ponendosi più questioni di competenza per valore, in una nuova fase, quella di merito (che si
9 concluderà con la pronuncia di accoglimento o rigetto della domanda di condanna del conduttore al rilascio dell'immobile locato); ovvero, in altri termini, che
“prosegue”, con cognizione ordinaria ma con rito speciale, quell'unico procedimento, iniziatosi con l'esercizio, da parte del locatore, di un'azione di condanna nella forma speciale della citazione per convalida. Viste, quindi, la modifica dell'art. 667 c.p.c. nel senso che il giudizio prosegue davanti al medesimo giudice nelle forme del rito speciale previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c. e la necessità di un formale provvedimento di mutamento di rito per il passaggio dalla fase di convalida a quella ordinaria in rito speciale ex art. 447 bis c.p.c., è evidente la sottolineatura, da parte del legislatore, della sussistenza di una continuità tra il giudizio c.d. sommario volto (nelle intenzioni dell'intimante) all'emissione del provvedimento di convalida ed il giudizio ordinario di cognizione conseguente alla
(eventuale) opposizione dell'intimato. In altri termini,
a seguito del provvedimento ex art. 426 c.p.c. il giudizio prosegue nelle forme del rito speciale c.d. locatizio senza che tale ultimo procedimento possa essere considerato come nuovo e diverso rispetto
10 all'originario procedimento introdotto con atto di citazione per convalida di licenza o sfratto. La corrente maggioritaria della dottrina e della giurisprudenza di merito escludono quindi che le parti possano introdurre nuove domande con la memoria depositata ai sensi dell'art. 667 c.p.c., che ha una funzione appunto d'integrazione, ossia di mero completamento ed approfondimento delle difese già svolte e ciò anche in considerazione del rigido regime di preclusioni operante per le controversie di lavoro, che all'art. 420
c.p.c. subordina anche la sola emendatio libelli alla formulazione di apposita istanza ed all'autorizzazione del giudice. Tale orientamento pare condivisibile anche perché coerente con gli esiti dell'applicazione dell'istituto previsto dall'art. 426 c.p.c., in riferimento al quale è sempre stato sostenuto che il mutamento del rito non determina la sanatoria di eventuali decadenze e preclusioni verificatesi a seguito dell'errata introduzione del giudizio con un atto a forma prevista per il processo ordinario. Infine, non pare decisivo nemmeno il rilievo della compressione delle facoltà difensive del locatore, per il quale l'esperimento del procedimento di sfratto è frutto di una scelta personale, non obbligata. L'attrice non può dolersi del
11 fatto che la limitazione della propria domanda originaria sia conseguenza della specialità del rito prescelto, che non gli consente di chiedere altro rispetto alla convalida (e, in caso di sfratto per morosità, all'ordinanza ingiunzione ex art. 664 c.p.c.).
Basterà in proposito rilevare che il locatore non è obbligato a procedere nelle forme di cui agli artt. 657 ss., trattandosi di procedura alternativa al normale giudizio di cognizione cui avrebbe potuto ricorrere per introdurre, unitamente alla domanda di scioglimento o risoluzione del rapporto e di pagamento dei canoni di locazione insoluti, anche eventuali altre domande di merito inerenti al contratto. Una simile interpretazione del dettato normativo appare poi del tutto coerente: a) con la ratio che ha informato la “novella”, la quale ha inteso introdurre rigide preclusioni per le parti (sia con riferimento alla formazione del thema decidendum che a quella del thema probandum), dovendo essere chiaro che queste hanno la disponibilità dei diritti in contesa, non già del processo e dei suoi tempi;
b) con il rito processuale prescelto per la definizione delle cause di locazione, teso al raggiungimento di una decisione del merito secondo regole processuali informate alla massima speditezza, pur nel necessario rispetto del
12 principio del contraddittorio (regole che, giova sottolinearlo, escludono qualsiasi possibilità di mutatio libelli nel corso del procedimento, ma solo di emendatio libelli dietro autorizzazione del giudice: cfr. art. 420 c.p.c.); c) con la recente modifica dell'art. 111
Cost., il quale, stabilendo al comma 2 che la legge deve assicurare la ragionevole durata del processo, impone al giudice di interpretare le norme in senso compatibile con l'attuazione concreta del dettato costituzionale (e non è dubbio che la proposizione di domande nuove, allargando l'oggetto del giudizio, finisce con l'incidere sui tempi di definizione della originaria controversia).
Un ulteriore argomento favorevole alla tesi esposta può trarsi dal costante orientamento seguito dalla
Corte di Cassazione in tema di mutamento di rito da ordinario a speciale ex art. 426 c.p.c., essendosi sempre ritenuto che tale provvedimento non fa venire meno le preclusioni già verificatesi per le parti a seguito della
(erronea) introduzione del giudizio nelle forme ordinarie. Nel senso indicato da questo giudice sembra poi muoversi anche una pronuncia della Suprema
Corte in materia di opposizione tardiva alla convalida di sfratto ex art. 668 c.p.c., laddove si afferma che il locatore convenuto (attore in senso sostanziale) non
13 può proporre nel corso del giudizio di opposizione domande nuove rispetto a quelle originariamente proposte nel procedimento di convalida di licenza o sfratto ma può unicamente modificare le stesse nei limiti di quanto consentito dall'art. 420 c.p.c. In definitiva, pare a questo giudice che l'innesto della nuova disciplina del processo civile, come delineata dalla novella del 1990-1995, sul corpo di norme relative allo speciale procedimento di convalida dello sfratto, rimasto pressocchè immutato, comporti che all'adozione del provvedimento di mutamento del rito segua soltanto la trasformazione dello strumento processuale prescelto per ottenere la pronuncia giudiziale di risoluzione del contratto di locazione ed il rilascio del bene locato, non già l'instaurazione di un nuovo giudizio. Tant'è che non viene richiesta una nuova iscrizione a ruolo, la procura alle liti utilizzata dal patrocinatore resta la medesima, l'intimante conserva la sua qualità di attore, ossia di propositore della domanda giudiziale, che, a fronte di una linea difensiva dell'intimato limitata alla formulazione di eccezioni, resta l'unica da esaminare e definire nel merito. Ne discende l'inammissibilità della proposizione delle nuove domande ad opera delle
14 parti. Tale conclusione, deve adesso considerarsi supportata anche dal recente orientamento assunto sul punto dalla Suprema Corte, la quale ha ritenuto soprattutto alla luce del fatto che l'opposizione dell'intimato non coincide più, con il nuovo regime processuale, con l'instaurazione di un nuovo e autonomo giudizio di cognizione, ma produce soltanto un mutamento nella struttura del procedimento e quindi del fatto che l'unico procedimento, iniziato con l'esercizio da parte del locatore di un'azione di condanna nella forma speciale della citazione per convalida, “prosegue” con cognizione ordinaria ma con rito speciale che a partire dall'emissione dell'ordinanza di mutamento del rito scattano le preclusioni tipiche del processo del lavoro, anzitutto il divieto di proporre nuove domande nel corso del giudizio di primo grado, che, essendo funzionale ad esigenze di accelerazione del procedimento (artt. 414 e
416 c.p.c.), esorbita dalla tutela del privato interesse delle parti, sicché la tardività della nuova domanda non può essere sanata nemmeno dall'accettazione del contraddittorio sulla medesima ad opera della controparte ed è rilevabile anche d'ufficio dal giudice, persino in sede di appello, ove non rilevata, per
15 qualsiasi motivo, dal giudice di primo grado, con il solo limite del giudicato formatosi in proposito.
Conseguentemente considerato peraltro che costituisce ius receptum che le memorie integrative previste dall'art. 426 c.p.c., destinate soltanto a consentire alle parti di mettersi in regola con le prescrizioni introdotte dal nuovo processo del lavoro, non possono contenere domande nuove deve ritenersi consentita soltanto la modificazione della domanda
(emendatio libelli), previa peraltro l'autorizzazione del giudice, giustificata da gravi motivi (art. 420 c.p.c., 1° comma). In conclusione, la domanda riconvenzionale in commento avanzata da parte attrice per la prima volta nella memoria integrativa deve ritenersi nuova e, quindi, tardiva ed inammissibile. Nel merito occorre anzitutto commentare il comportamento della conduttrice la quale non ha provveduto a pagare i canoni pur continuando a godere dell'immobile oggetto del rapporto locativo in argomento adducendo di aver sostenuto spese condominiali autorizzate dalla locatrice. Al riguardo va ricordato in generale come in tema di locazione di immobili il pagamento del canone costituisca la principale e fondamentale obbligazione del conduttore al quale non è consentito astenersi dal
16 versare il corrispettivo o di determinare unilateralmente il canone nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione del godimento del bene anche quando si assuma che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore e ciò perché la sospensione totale o parziale dell'adempimento di detta obbligazione ai sensi dell'art 1460 c.c. è legittima soltanto quando venga a mancare contemporaneamente la controprestazione dell'altro protagonista contrattuale. La suddetta eccezione postula la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti ne facciano ma in relazione alla oggettiva proporzione degli inadempimenti stessi considerata con riferimento all'intero equilibrio del contratto ed alla buona fede.
Pertanto se il conduttore ha in ogni caso continuato a godere dell'immobile per quanto lo stesso presentasse vizi e ha quindi ricevuto la prestazione dubbio alcuno può nutrirsi in riguardo al connotarsi in seguito a ciò di un comportamento gravemente inadempiente posto in essere da parte sua. Infatti la convenuta non avrebbe dovuto sospendere l'intera sua prestazione perché in questo caso è venuta a mancare la
17 proporzionalità tra i due inadempimenti anche ammettendo l'ipotesi che la conduttrice abbia affrontato spese che peraltro la stessa locatrice ha defalcato dalla dedotta morosità e quindi l'eventuale imputabilità ad inadempimento della locatrice. Ancora infatti è da affermare al riguardo che nell'individuazione di questa proporzionalità da concretizzarsi nell'ambito dell'economia del contratto di locazione possono tenersi in conto per analogia i principi di cui all'art. 1584 c.c. per cui il fatto già che il conduttore abbia goduto dell'immobile seppur presupponendo una qualche limitazione in tale godimento nonostante i vizi della cosa locata imputabili o meno alla locatrice non sembra giustificabile a norma dell'art. 1460 comma 2 c.c. il rifiuto di prestazione dell'intero canone potendo giustificarsi eventualmente solo una riduzione dello stesso proporzionata all'entità del mancato godimento eventualmente da provare. Quindi effettuando nel caso di specie una comparazione degli inadempimenti, deve ritenersi che all'inadempimento della conduttrice
(mancato pagamento dei canoni di locazione) non è corrisposto un inadempimento del locatore tale da legittimare la sospensione totale del pagamento dei
18 canoni. Infatti la conduttrice ha continuato a godere dell'immobile ed un'eventuale riduzione di tale godimento comunque non l'avrebbe esentata dal pagamento dei canoni. Fondata è altresì la collegata domanda di pagamento dei canoni ed a tal proposito deve ricordarsi che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto s'avvalga dell'eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c.
Quanto agli effetti della risoluzione deve ritenersi che la convenuta dovrà rilasciare l'immobile condotto in locazione in favore dell'attore poichè ormai detenuto senza titolo alcuno e si vedrà altresì costretta a pagare i ratei di canone scaduti e non pagati e da scadere sino
19 alla data in cui rilascerà il cespite oggetto della locazione in parola. Occorre al riguardo ricordare infatti che la locazione ha natura di contratto ad esecuzione continuata o periodica, e quindi trovando applicazione l'art. 1458 c.c., i canoni di locazione devono essere corrisposti da parte del conduttore sino alla data del godimento dell'immobile. Per giurisprudenza costante, difatti ai fini dell'applicabilità della regola contenuta nella seconda parte del primo comma dell'art. 1458 c.c. secondo cui gli effetti retroattivi della risoluzione non operano nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, per prestazioni già eseguite. Piace ricordare che sono contratti ad esecuzione continuata o periodica quelli che fanno sorgere obbligazioni di durata per entrambe le parti, ossia quelli in cui l'intera esecuzione del contratto avvenga attraverso una serie di prestazioni da realizzarsi contestualmente nel tempo. Pertanto, mentre non possono considerarsi compresi nella previsione normativa del citato art. 1458 c.c. quei contratti in cui ad una prestazione periodica o continuativa si contrappone una prestazione istantanea dell'altra parte, debbono esservi ricompresi quei contratti in cui ad una prestazione continuativa se ne
20 contrappone un'altra periodica, poiché in tal caso la corrispettività si riflette su tutte le prestazioni attraverso le quali il contratto riceva esecuzione e ciò in applicazione del principio, che la locazione ha natura di contratto ad esecuzione continuata, che si concreta nella corresponsione del canone integrata dal godimento del bene protrattosi nel tempo. A brevissimo commento della domanda attinente il pagamento delle quote condominiali va ricordato come il pagamento degli oneri accessori debba senz'altro ritenersi in ossequio all'art. 9 L. 392/78 interamente a carico della conduttrice. A tal riguardo piace ricordare che a seguito dell'entrata in vigore della disciplina delle locazioni degli immobili urbani di cui alla L. 392/78 l'obbligazione del conduttore concernente il pagamento degli oneri accessori ancorché in precedenza oggetto di diversa regolamentazione convenzionale autonoma rispetto a quella di pagamento del canone è divenuta parte integrante della struttura sinallagmatica del contratto.
La data del rilascio infine, ex art. 56 della legge
392\1978, può essere fissata in mesi due dal deposito della presente sentenza. Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
21
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
dichiara risolto il contratto di locazione stipulato tra le parti per inadempimento della conduttrice;
dispone per l'effetto che la convenuta provveda a rilasciare in favore dell'attore l'immobile oggetto del rapporto locativo in argomento entro il termine di mesi due decorrente dalla notifica della presente sentenza;
condanna la convenuta al pagamento dei canoni scaduti e non pagati oltre interessi dalle singole scadenze al saldo nella misura giudizialmente dedotta e da scadere fino al rilascio dell'immobile; condanna altresì la convenuta al pagamento degli oneri accessori nella misura giudizialmente dedotta;
dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata dall'attrice di condanna della convenuta al risarcimento dei danni;
condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2.500,00 oltre I.V.A.
C.P.A. e spese generali.
AGRIGENTO 09/12/2025
IL GIUDICE
AN Lo ST NE
22