TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 11/12/2025, n. 2031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2031 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 54/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AT Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 54/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Domenico Pirillo;
Parte_1
Opponente contro con il patrocinio dell'Avv. Raffaele Zurlo e RE RN;
Controparte_1
Opposto
OGGETTO: Inadempimento contrattuale in opposizione avverso decreto ingiuntivo n.477/2022
Tribunale di Castrovillari
CONCLUSIONI: Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 28.12.2022, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 477/2022, emesso dal Tribunale di Castrovillari e notificato in data
29.11.2022, con il quale, su istanza di veniva ingiunto il pagamento dell'importo Controparte_1 complessivo di euro € 9.463,14, a titolo di somme dovute in relazione ai rapporti di finanziamento n. 20051943081919 e n. 20051943081916, intercorsi tra l'attuale opponente e la FI
s.p.a., oltre interessi e spese di procedura.
A sostegno dell'opposizione, in via preliminare eccepiva il difetto di Parte_1
legittimazione attiva della in quanto le somme richieste nel decreto ingiuntivo Controparte_1
pagina 1 di 11 riguardavano presunte pendenze relative a contratti di finanziamento stipulati con FI
S.p.a., unica società legittimata a pretendere l'eventuale pagamento.
A tal fine, eccepiva la carenza di prova sulla asserita cessione del credito in favore di CP_1
poiché dalla documentazione prodotta non emergevano, in maniera univoca, elementi utili
[...] per accertare l'inclusione dei crediti nella dedotta cessione.
Eccepiva, inoltre, la nullità dei contratti di finanziamento in quanto sono stati applicati tassi di interessi diversi rispetto a quelli indicati nei contratti nonché l'illegittima applicazione di interessi usurai oltre il c.d. tasso soglia.
Sulla base di tali premesse, l'opponente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On. Giudice adito, contrariis reiectis, accogliere la spiegata opposizione e per l'effetto annullare o comunque revocare il Decreto Ingiuntivo n. 477/2022 (R.G. n. 1918/2022) emesso dal
Tribunale di Castrovillari in data 25.08.2022 su istanza della per difetto di Controparte_1
legittimazione attiva della ricorrente ovvero poiché illegittimo ed infondato per tutte le motivazioni dedotte, con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c.”
Si costituiva in giudizio la quale preliminarmente, precisava di essere divenuta Controparte_1
titolare del credito in questione a seguito di una operazione di cartolarizzazione dei crediti, ad essa trasferiti dalla società cedente FI, i cui obblighi pubblicitari erano stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e che, tra l'elenco dei rapporti ceduti, risultava il credito vantato nei confronti dell'opponente.
inoltre, deduceva che l'avvenuta cessione del credito era stata notificata Controparte_1 all'opponente tramite lettera raccomandata a.r.
Sempre in via preliminare, evidenziava che la presente controversia è soggetta al preventivo esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5 comma 1 D. Lgs. 28/2010 come condizione di procedibilità.
A tal fine, chiedeva la concessione del termine per attivare il procedimento di mediazione.
Nel merito, contestava le avverse eccezioni perché infondate.
In particolare, contestava l'asserita applicazione di interessi usurai, evidenziando che in nessun periodo, in particolare al momento della stipula del contratto di finanziamento, vi era stato da parte dell'intermediario finanziario, il superamento dei tassi soglia e che, ai fini del superamento del limite oltre il quale deve ritenersi che gli interessi corrispettivi sono sicuramente usurari, si doveva tenere conto del tasso medio (cd. T.E.G.M), aumentato della metà, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni della stessa natura, secondo le rilevazioni pagina 2 di 11 relative alla categoria di riferimento effettuate trimestralmente dal Ministero del Tesoro e pubblicate nella G.U. per il periodo di riferimento.
Chiedeva, pertanto, previa concessione della provvisoria esecutività ex art. 648 cpc del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto con conferma integrale del decreto ingiuntivo emesso. In subordine, condannare, in ogni caso, al Parte_1
pagamento in favore della società della diversa, maggiore o minore somma che Controparte_1 risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. Con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza del 3.11.2023, il G.I. in accoglimento della richiesta di concedeva la Controparte_1
provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, con concessione alle parti del termine per l'avvio del procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale e CTU ed all'udienza del 18.9.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
1.Sulle questioni preliminari.
1.1. Occorre innanzitutto verificare la sussistenza della prova della cessione del credito e, quindi, della titolarità del credito in capo alla Controparte_1
Va preliminarmente osservato che “la prova della cessione del credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e dunque la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziaria, ed il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità”; (Cass. Civ. Ordinanza n. 17994 del 22.06.2023);
Proprio perché non soggetta a specifici vincoli di forma, la prova della cessione ben può essere evinta anche dalla dichiarazione della parte cedente, deponendo in tal senso l'insegnamento della
Suprema Corte secondo cui “non può esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga a mezzo documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta
Ufficiale, anche in produzione nel corso del giudizio innescato dalla notifica dell'intimazione del cessionario al debitore ceduto” (Cass. Civ. Sez. III n. 10200 del 16.04.2021)
Ed ancora, con riferimento alle operazioni di cessione in blocco di cui al D.Lgs n. 385 del 1998 ex art. 58 “la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale può costituire, al più, un elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione intervenuto tra due soggetti in un dato momento, ma di sicuro non dà contezza, in questa sua minima struttura informativa, degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere” (Cass. 5617/2020)
pagina 3 di 11 Per cui la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo prova documentale della propria legittimazione sostanziale.
In buona sostanza, quindi, colui che richiede il pagamento di un credito di cui afferma di essere cessionario deve provare, senza vincoli di forma, sia l'esistenza del credito che l'intervenuta cessione in suo favore e nel caso di cessioni in blocco che il credito rientra tra quelli oggetto del contratto di cessione.
La stessa prova, poi, può chiaramente essere fornita mediante la produzione del contratto di cessione che consenta al giudice, anche, occorrendo, mediante l'esame degli allegati, di verificare che lo specifico credito posto a fondamento della richiesta monitoria rientri effettivamente tra quelli ceduti.
Tali principi sul riparto dell'onere della prova risultano pienamente conformi alla regola generale prevista in ambito contrattuale, secondo cui il creditore deve provare il titolo (in tal caso fornendo la prova dell'esistenza del rapporto e della sua titolarità acquisita in virtù di un contratto di cessione concluso con l'originario titolare) e allegare l'inadempimento, gravando, invece, sul debitore l'onere della prova dell'avvenuto adempimento o della sua non imputabilità. (Cass. Civ. SS UU n.
13533/01)
Orbene, sostiene parte opponente il difetto di legittimazione attiva di per carenza di Controparte_1
prova sulla titolarità del credito in questione.
L'eccezione non è fondata e non merita accoglimento.
Venendo all'esame della eccezione pregiudiziale, risulta in atti e non è in contestazione, tra le parti, la sussistenza del contratto di finanziamento n. 20051943081919 e del contratto di finanziamento n. 20051943081916 tra FI BA S.p.a. (società di finanziamento e creditore originario) e . Parte_1
Ciò chiarito, nel caso di specie, parte opposta ha depositato (fascicolo monitorio) contratto di cessione dei crediti del 14.09.2018 tra FI BA S.p.a. e nonché la Controparte_1 pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale – Parte Seconda n.117 del 6.10.2018- attestante avviso di cessione di crediti pro-soluto nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione in blocco da
FI BA S.p.a. (cedente) a (cessionario). (doc. 9 e doc. 5 fascicolo Controparte_1
monitorio deposito telematico del 14.05.2023)
Ed ancora, risulta in atti, la notifica al debitore, con comunicazione del 06.11.2018 a mezzo raccomandata a.r. n. 61727950636-4, dell'intervenuta cessione dei crediti in questione da pagina 4 di 11 FI BA S.p.a. a (doc. 8 fascicolo monitorio deposito telematico del Controparte_1
14.05.2023)
Con la predetta documentazione in atti, è stata fornita prova della intervenuta cessione dei crediti in questione in favore e, dunque, della titolarità del credito e legittimazione Controparte_1
processuale.
2. Sul merito della pretesa creditoria.
La pretesa creditoria vantata dall'opposto è fondata e merita accoglimento nei termini di seguito indicati.
E' noto come, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere probatorio resti ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 cc, incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emissione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori, alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, in particolare senza invertire l'onere della prova dei fatti posti a fondamento della domanda di pagamento gravante sull'opposto, ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore, gravando, invece, sulla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale,
l'onere della prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria.
Incombe, dunque, su l'onere probatorio circa l'esistenza del contratto di Controparte_1 finanziamento (fonte dell'obbligazione) indicato nel ricorso e l'ammontare del saldo debitore, mentre incombe sull'opponente la prova sull'esistenza di circostanze impeditive, modificative o estintive del credito.
Tanto premesso e venendo all'esame del merito della questione per cui pende il presente giudizio, dalla documentazione in atti è dato evincere che ha fornito prova puntuale ed Controparte_1 analitica dell'esistenza della pretesa creditoria, dimostrando per tabulas che in data 04.11.2015
[...]
ebbe a stipulare con la FI (creditore originario) un contratto di Parte_1
finanziamento n. 20051943081919 con importo finanziato pari ad euro 2.101,52 da restituire a pagina 5 di 11 mezzo n. 24 rate mensili dell'importo di euro 87,56 cadauna (cfr doc.3 fascicolo monitorio), contratto di finanziamento n. 20051943081916 del 05.06.2015 di euro 5.000,00 da restituire a mezzo n.30 rate mensili di euro 186,70 (cfr doc.4 fascicolo monitorio), gli estratti conto per entrambi i rapporti di finanziamento con certificazione ex art. 50 del D. LGS. 1° settembre 1993 n°
385 nonché la comunicazione al debitore del (notificata a mezzo raccomandata a.r,) di cessione del credito da FI BA a nonché la diffida ad adempiere al pagamento Controparte_1
del saldo debitorio in relazione ai rapporti di finanziamento (doc.
6-87 fascicolo monitorio)
Tali documenti, unitamente agli estratti conto certificati ex art. 50 D.Lgs n. 385/93, dimostrano l'esistenza dei rapporti contrattuali ed il contenuto delle condizioni negoziali costituendo, altresì, prova, come già detto, della titolarità di in qualità di cessionaria, del credito portato Controparte_1
in decreto ingiuntivo.
2.1 Ed invero, l'opponente non contesta l'esistenza dei rapporti contrattuali tra le parti né
l'erogazione delle somme oggetto di finanziamento, solo contesta l'ammontare della pretesa creditoria sul profilo della applicazione di un tasso di interesse superiore rispetto a quello concordato in sede contrattuale e della illegittima applicazione di interessi superiori al tasso soglia e dunque usurari.
Le doglianze dell'opponente sono infondate.
E' noto come il quadro normativo in tema di usura, caratterizzato da disposizioni di natura sia penale, che civile, è stato radicalmente innovato dalla legge n. 108/96 Disposizioni in materia di usura, la quale ha modificato l'art. 644 c.p. Tale articolo, nell'attuale formulazione, dispone che:
“Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con reclusione da due a dieci anni e con multa da euro 5.000 ad euro 30.000 …
La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari … Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.”
In ambito civilistico, la legge n. 108/96 ha modificato l'art. 1815 c.c. che stabilisce: “Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.”
Il legislatore, con la riforma del 1996, ricalcando le orme dell'ordinamento francese, ha deciso di individuare gli interessi usurari attraverso criteri di carattere oggettivo. Infatti, la legge n. 108/96, oltre ad aver modificato l'art. 644 c.p. e il comma 2° dell'art. 1815 c.c., rimette al Ministero del
Tesoro, sentita la BA d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, l'individuazione – mediante rilevazioni trimestrali – del limite di usurarietà dei tassi di interesse, denominato anche “tasso soglia”,
pagina 6 di 11 superato il quale, da un punto di vista civilistico, gli interessi devono essere considerati usurari;
di conseguenza la relativa clausola contrattuale deve considerarsi nulla e, quindi, non sono dovuti interessi in nessuna misura.
A tal proposito la legge n. 108/96 stabilisce che il tasso soglia sia pari al “tasso medio praticato per operazioni similari” (qui riferito come TEGM) aumentato della metà. Tale disposizione è stata aggiornata dal d.l. 70/11 del 14/05/2011 che riformula il legame tra la soglia usura e il TEGM stabilendo che la soglia usura sia da calcolarsi pari al tasso medio aumentato di ¼ più 4 punti percentuali, fino ad un massimo previsto pari al TEGM più 8 punti.
La disciplina antiusura si applica ad ogni tipologia di interesse “sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio”, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso.
Numerose, infatti, le pronunce giurisprudenziali di merito e di legittimità ribadiscono che la normativa antiusura si estende anche ai tassi di mora. Si vedano in tal senso le sentenze della
Cassazione n. 5286/2000 e 5324/2003 e la più recente sentenza n. 350/2013 che conferma il principio per cui “… si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori” come del resto autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte (Cassazione civile sez. un., 18/09/2020, n.19597).
Ed inoltre, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria del contratto di finanziamento occorre tenere conto “anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, codice penale, essendo, allo scopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito”, circostanza che la
Suprema Corte ha affermato potersi presuntivamente ricavare dalla “contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo” (Cass. Civile Sentenza n. 29501/2023; n. 13536/2023; n.
17466/2020).
Anche la BA D'Italia nelle istruzioni per il calcolo del TEG del 2016 include espressamente: “le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore, se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente. Le assicurazioni sul credito (le cosiddette CPI - Cost Protection Insurance o PPI - Payment Protection
pagina 7 di 11 Insurance) e quelle per furto e incendio sono ritenute connesse con il finanziamento, e quindi incluse nel calcolo del TEG, anche nei casi in cui il beneficiario della polizza non sia l'ente creditore”.
Ne deriva che, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, nel calcolo del TEG devono comunque essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, quand'anche non rilevate dai decreti ministeriali, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 codice penale. Tale tasso effettivo globale va, poi, confrontato con l'unico parametro di riferimento possibile, ossia il tasso soglia.
Ed ancora, "ai fini della verifica del rispetto della normativa in materia di usura, deve aversi riguardo al momento della stipulazione del contratto con cui vengono chiesti interessi usurari e cioè corrispettivi per il finanziamento concesso superiori al tasso di soglia.” essendo del tutto irrilevante il fenomeno della cosiddetta usura sopravvenuta. (Cass. Un. 24675/17)
Sul profilo probatorio, nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”. (Cass. Civ. 19597/2020).
Venendo, al caso di specie, in primis deve evidenziarsi che nei contratti di finanziamento, in atti alla documentazione allegata, risultano esplicitate le condizioni principali dei finanziamenti anche con riferimento alla determinazione contrattuale del tasso di interesse inizialmente convenuto.
Quanto al finanziamento n. 20051943081919 dell'importo di € 2.101,52, risulta per tabulas che il finanziamento doveva essere restituito in n. 24 rate mensili di euro 87,56, Tasso annuo nominale
(T.A.N.) è pari al 00,00% mentre, il Tasso annuo Effettivo Globale, T.A.E.G. è pari al 09,40%. Le spese di istruttoria pratica sono pari ad € 173,52, l'imposta di bollo è pari ad € 5,25. L'importo totale dovuto dal cliente è pari ad € 2.145,86.
Quanto al finanziamento n. 20051943081916 dell'importo di € 5.000,00, risulta per tabulas, il rimborso in 30 rate mensili pari ad € 186,70 ciascuna, oltre € 1,50 per addebito diretto in c/c bancario di ciascuna rata. Il Tasso annuo nominale (T.A.N.) è pari al 08,98% mentre, il Tasso annuo Effettivo Globale, è pari al 10,33%., l'imposta di bollo è pari ad € 12,50, L'importo Pt_2 totale dovuto dal cliente è pari ad € 5.661,59.
pagina 8 di 11 Orbene, il CTU Dott. , nella relazione in atti, le cui conclusioni meritano di essere Persona_1
condivise in quanto sorrette da ampia motivazione, (doc. elaborato peritale deposito del
3.07.2025), ai fini della verifica della corretta applicazione del tasso di interesse convenzionale rispetto al tasso soglia usura interessi, così come previsto nel quesito ed ai sensi della legge n.
108/1996, ha provveduto, in relazione a quanto previsto dal decreto del Ministro del Tesoro dell'
8.7.1992, al calcolo del TAEG includendo, altresì, le spese di istruttoria e le spese di incasso di ciascuna rata.(pagg.3-4-5 CTU)
- Sul contratto di finanziamento n. 20051943081919:
Il CTU ha evidenziato che la società finanziaria (pag.8)“non ha applicato un tasso superiore a quello soglia stabilito in sede di stipulazione del contratto” e che (pag.9) “il contratto di finanziamento indicato non prevede che sulle rate siano conteggiati interessi”.
In relazione a tale finanziamento, spiega il CTU che “sono state rimborsate solo sei rate il cui importo complessivo è pari ad € 525,36 e con comunicazione del 05.12.2016, la società finanziaria ha comunicato la decadenza del beneficio del termine. Il capitale residuo alla data anzidetta risulta pari ad € 1.225,92. A tale importo, la società finanziaria ha aggiunto € 350,24 che corrisponde alle rate insolute da luglio 2016 a novembre 2016 (87,56 * 4 = 350,24), ed € 132,04 che rappresentano penalità per ritardato pagamento, spese d'incasso e altri accessori indicati nel contratto”.
Quindi, precisa il CTU che (pag.9) “l'importo complessivo vantato dalla società finanziaria ed indicato nel decreto ingiuntivo risulta pari ad € 1.708,20. ( 1225,92 + 350,24+ 132,04= 1.708,20).
Su tale importo, in ottemperanza a quanto previsto dal contratto, la società finanziaria ha conteggiato gli interessi di mora al tasso del 14,60% che risultano pari ad € 1.293,96. Lo scrivente ha verificato l'importo degli interessi di mora conteggiati dalla società e risultano apri ad €
1.368,61.”
Alla luce di quanto sopra, in relazione al rapporto di finanziamento n. 20051943081919, Il CTU ha precisato di ritenere “giuste le somme richieste nel decreto ingiuntivo”.
-Sul contratto di finanziamento n. 20051943081916: il CTU ha precisato che tale contratto di finanziamento prevede (pag.11 CTU) anche il calcolo degli interessi sulle rate di rimborso e che “all'epoca in cui è stato stipulato il contratto di finanziamento la società finanziaria non ha applicato un tasso superiore a quello soglia vigente”.
Di tale contratto, spiega il ctu, (pag.12 CTU) “sono state rimborsate 12 rate, sino al luglio dell'anno
2016, per un totale di € 2.240,40 (12* 186,70=2.240,40) e con comunicazione del 05.12.2016, la società finanziaria ha dichiarato la decadenza del beneficio del termine a far data dal 29.11.2016.
A tale data, il capitale residuo del contratto di finanziamento anzidetto è pari ad € 2.472,61. A tale
pagina 9 di 11 importo si devono aggiungere € 746,80 che corrisponde a 4 rate non assolte, da agosto 2016 sino novembre 2016, e le altre penalità ed accessori previste nel contratto che ammontano ad € 451,97 quali: spese d'incasso, penalità per ritardato pagamento ed indennità di contenzioso.
Complessivamente la sommatoria delle suddette voci ammonta ad € 3.671,38 ( 2.472,61 + 746,80
+ 451,97 = 3.671,38); Su quest'ultimo importo, la società finanziaria ha conteggiato gli interessi di mora al tasso indicato nel contratto del 14,60% che risultano pari ad € 2.791,47. Lo scrivente ha calcolato gli interessi di mora al tasso indicato nel contratto -14,60% - sull'importo di € 3.671,38, che risultano pari ad € 2.941,51.”
Alla luce di quanto sopra, anche con riferimento al contratto n. 20051943081916, il ctu ha precisato di ritenere “esatte le somme richieste in decreto ingiuntivo”.
E così richiamati i contenuti di cui all'elaborato peritale del CTU del 22.05.2025 con riferimento alla disamina dei rapporti di finanziamento tra le parti ed esclusa, nel caso di specie, l'illegittima applicazione di interessi usurari, questo Giudice ritiene di dover condividere le conclusioni dell'elaborato peritale del Ctu (pag.15) secondo cui “In conclusione, il sottoscritto CTU rileva che il tasso applicato agli interessi convenzionali conteggiati nel contratto n. 20051943081916 non sono usurari così come quelli di mora conteggiati in entrambi i contratti. Lo scrivente ritiene esatte le somme richieste nel Decreto Ingiuntivo per entrambi i contratti”.
Alla luce delle esposte considerazioni, avendo la fornito prova dell'esistenza e Controparte_1 dell'ammontare della propria pretesa creditoria, e non avendo -di
contro
- l'opponente fornito la prova di aver integralmente adempiuto alla propria obbligazione di pagamento, né allegato e provato la sussistenza di ulteriori fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa, limitandosi a sollevare doglianze prive di pregio per le ragioni illustrate ai punti che precedono, va da sé che l'opposizione dallo stesso proposta debba essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 477/2022 del 25.08.2022.
3.Sulle spese di lite.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza, con la precisazione che le medesime vengono liquidate secondo i parametri individuati con D.M. 55/14 tenuto conto del valore, con riferimento al decisum, della natura della controversia, dell'importanza e complessità delle questioni trattate, con la precisazione che le spese di CTU vengono poste a carico di parte opponente.
PQM
pagina 10 di 11 Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.Rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 477/2022 emesso dal Tribunale di Castrovillari;
2. Dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2.Condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta che liquida in €.
2.540,00 per compenso professionale, oltre Iva e Cap se dovuta come per legge, nonché al pagamento delle spese di CTU, per come liquidate nel corso del giudizio
Castrovillari, 11.12.25
Il Giudice
Dott.ssa AT Magaro'
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dell'Addetta U.P.P. Dott.ssa Teresa
Talarico
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AT Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 54/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Domenico Pirillo;
Parte_1
Opponente contro con il patrocinio dell'Avv. Raffaele Zurlo e RE RN;
Controparte_1
Opposto
OGGETTO: Inadempimento contrattuale in opposizione avverso decreto ingiuntivo n.477/2022
Tribunale di Castrovillari
CONCLUSIONI: Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 28.12.2022, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 477/2022, emesso dal Tribunale di Castrovillari e notificato in data
29.11.2022, con il quale, su istanza di veniva ingiunto il pagamento dell'importo Controparte_1 complessivo di euro € 9.463,14, a titolo di somme dovute in relazione ai rapporti di finanziamento n. 20051943081919 e n. 20051943081916, intercorsi tra l'attuale opponente e la FI
s.p.a., oltre interessi e spese di procedura.
A sostegno dell'opposizione, in via preliminare eccepiva il difetto di Parte_1
legittimazione attiva della in quanto le somme richieste nel decreto ingiuntivo Controparte_1
pagina 1 di 11 riguardavano presunte pendenze relative a contratti di finanziamento stipulati con FI
S.p.a., unica società legittimata a pretendere l'eventuale pagamento.
A tal fine, eccepiva la carenza di prova sulla asserita cessione del credito in favore di CP_1
poiché dalla documentazione prodotta non emergevano, in maniera univoca, elementi utili
[...] per accertare l'inclusione dei crediti nella dedotta cessione.
Eccepiva, inoltre, la nullità dei contratti di finanziamento in quanto sono stati applicati tassi di interessi diversi rispetto a quelli indicati nei contratti nonché l'illegittima applicazione di interessi usurai oltre il c.d. tasso soglia.
Sulla base di tali premesse, l'opponente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On. Giudice adito, contrariis reiectis, accogliere la spiegata opposizione e per l'effetto annullare o comunque revocare il Decreto Ingiuntivo n. 477/2022 (R.G. n. 1918/2022) emesso dal
Tribunale di Castrovillari in data 25.08.2022 su istanza della per difetto di Controparte_1
legittimazione attiva della ricorrente ovvero poiché illegittimo ed infondato per tutte le motivazioni dedotte, con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c.”
Si costituiva in giudizio la quale preliminarmente, precisava di essere divenuta Controparte_1
titolare del credito in questione a seguito di una operazione di cartolarizzazione dei crediti, ad essa trasferiti dalla società cedente FI, i cui obblighi pubblicitari erano stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e che, tra l'elenco dei rapporti ceduti, risultava il credito vantato nei confronti dell'opponente.
inoltre, deduceva che l'avvenuta cessione del credito era stata notificata Controparte_1 all'opponente tramite lettera raccomandata a.r.
Sempre in via preliminare, evidenziava che la presente controversia è soggetta al preventivo esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5 comma 1 D. Lgs. 28/2010 come condizione di procedibilità.
A tal fine, chiedeva la concessione del termine per attivare il procedimento di mediazione.
Nel merito, contestava le avverse eccezioni perché infondate.
In particolare, contestava l'asserita applicazione di interessi usurai, evidenziando che in nessun periodo, in particolare al momento della stipula del contratto di finanziamento, vi era stato da parte dell'intermediario finanziario, il superamento dei tassi soglia e che, ai fini del superamento del limite oltre il quale deve ritenersi che gli interessi corrispettivi sono sicuramente usurari, si doveva tenere conto del tasso medio (cd. T.E.G.M), aumentato della metà, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni della stessa natura, secondo le rilevazioni pagina 2 di 11 relative alla categoria di riferimento effettuate trimestralmente dal Ministero del Tesoro e pubblicate nella G.U. per il periodo di riferimento.
Chiedeva, pertanto, previa concessione della provvisoria esecutività ex art. 648 cpc del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto con conferma integrale del decreto ingiuntivo emesso. In subordine, condannare, in ogni caso, al Parte_1
pagamento in favore della società della diversa, maggiore o minore somma che Controparte_1 risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. Con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza del 3.11.2023, il G.I. in accoglimento della richiesta di concedeva la Controparte_1
provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, con concessione alle parti del termine per l'avvio del procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale e CTU ed all'udienza del 18.9.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
1.Sulle questioni preliminari.
1.1. Occorre innanzitutto verificare la sussistenza della prova della cessione del credito e, quindi, della titolarità del credito in capo alla Controparte_1
Va preliminarmente osservato che “la prova della cessione del credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e dunque la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziaria, ed il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità”; (Cass. Civ. Ordinanza n. 17994 del 22.06.2023);
Proprio perché non soggetta a specifici vincoli di forma, la prova della cessione ben può essere evinta anche dalla dichiarazione della parte cedente, deponendo in tal senso l'insegnamento della
Suprema Corte secondo cui “non può esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga a mezzo documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta
Ufficiale, anche in produzione nel corso del giudizio innescato dalla notifica dell'intimazione del cessionario al debitore ceduto” (Cass. Civ. Sez. III n. 10200 del 16.04.2021)
Ed ancora, con riferimento alle operazioni di cessione in blocco di cui al D.Lgs n. 385 del 1998 ex art. 58 “la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale può costituire, al più, un elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione intervenuto tra due soggetti in un dato momento, ma di sicuro non dà contezza, in questa sua minima struttura informativa, degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere” (Cass. 5617/2020)
pagina 3 di 11 Per cui la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo prova documentale della propria legittimazione sostanziale.
In buona sostanza, quindi, colui che richiede il pagamento di un credito di cui afferma di essere cessionario deve provare, senza vincoli di forma, sia l'esistenza del credito che l'intervenuta cessione in suo favore e nel caso di cessioni in blocco che il credito rientra tra quelli oggetto del contratto di cessione.
La stessa prova, poi, può chiaramente essere fornita mediante la produzione del contratto di cessione che consenta al giudice, anche, occorrendo, mediante l'esame degli allegati, di verificare che lo specifico credito posto a fondamento della richiesta monitoria rientri effettivamente tra quelli ceduti.
Tali principi sul riparto dell'onere della prova risultano pienamente conformi alla regola generale prevista in ambito contrattuale, secondo cui il creditore deve provare il titolo (in tal caso fornendo la prova dell'esistenza del rapporto e della sua titolarità acquisita in virtù di un contratto di cessione concluso con l'originario titolare) e allegare l'inadempimento, gravando, invece, sul debitore l'onere della prova dell'avvenuto adempimento o della sua non imputabilità. (Cass. Civ. SS UU n.
13533/01)
Orbene, sostiene parte opponente il difetto di legittimazione attiva di per carenza di Controparte_1
prova sulla titolarità del credito in questione.
L'eccezione non è fondata e non merita accoglimento.
Venendo all'esame della eccezione pregiudiziale, risulta in atti e non è in contestazione, tra le parti, la sussistenza del contratto di finanziamento n. 20051943081919 e del contratto di finanziamento n. 20051943081916 tra FI BA S.p.a. (società di finanziamento e creditore originario) e . Parte_1
Ciò chiarito, nel caso di specie, parte opposta ha depositato (fascicolo monitorio) contratto di cessione dei crediti del 14.09.2018 tra FI BA S.p.a. e nonché la Controparte_1 pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale – Parte Seconda n.117 del 6.10.2018- attestante avviso di cessione di crediti pro-soluto nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione in blocco da
FI BA S.p.a. (cedente) a (cessionario). (doc. 9 e doc. 5 fascicolo Controparte_1
monitorio deposito telematico del 14.05.2023)
Ed ancora, risulta in atti, la notifica al debitore, con comunicazione del 06.11.2018 a mezzo raccomandata a.r. n. 61727950636-4, dell'intervenuta cessione dei crediti in questione da pagina 4 di 11 FI BA S.p.a. a (doc. 8 fascicolo monitorio deposito telematico del Controparte_1
14.05.2023)
Con la predetta documentazione in atti, è stata fornita prova della intervenuta cessione dei crediti in questione in favore e, dunque, della titolarità del credito e legittimazione Controparte_1
processuale.
2. Sul merito della pretesa creditoria.
La pretesa creditoria vantata dall'opposto è fondata e merita accoglimento nei termini di seguito indicati.
E' noto come, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere probatorio resti ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 cc, incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emissione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori, alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, in particolare senza invertire l'onere della prova dei fatti posti a fondamento della domanda di pagamento gravante sull'opposto, ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore, gravando, invece, sulla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale,
l'onere della prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria.
Incombe, dunque, su l'onere probatorio circa l'esistenza del contratto di Controparte_1 finanziamento (fonte dell'obbligazione) indicato nel ricorso e l'ammontare del saldo debitore, mentre incombe sull'opponente la prova sull'esistenza di circostanze impeditive, modificative o estintive del credito.
Tanto premesso e venendo all'esame del merito della questione per cui pende il presente giudizio, dalla documentazione in atti è dato evincere che ha fornito prova puntuale ed Controparte_1 analitica dell'esistenza della pretesa creditoria, dimostrando per tabulas che in data 04.11.2015
[...]
ebbe a stipulare con la FI (creditore originario) un contratto di Parte_1
finanziamento n. 20051943081919 con importo finanziato pari ad euro 2.101,52 da restituire a pagina 5 di 11 mezzo n. 24 rate mensili dell'importo di euro 87,56 cadauna (cfr doc.3 fascicolo monitorio), contratto di finanziamento n. 20051943081916 del 05.06.2015 di euro 5.000,00 da restituire a mezzo n.30 rate mensili di euro 186,70 (cfr doc.4 fascicolo monitorio), gli estratti conto per entrambi i rapporti di finanziamento con certificazione ex art. 50 del D. LGS. 1° settembre 1993 n°
385 nonché la comunicazione al debitore del (notificata a mezzo raccomandata a.r,) di cessione del credito da FI BA a nonché la diffida ad adempiere al pagamento Controparte_1
del saldo debitorio in relazione ai rapporti di finanziamento (doc.
6-87 fascicolo monitorio)
Tali documenti, unitamente agli estratti conto certificati ex art. 50 D.Lgs n. 385/93, dimostrano l'esistenza dei rapporti contrattuali ed il contenuto delle condizioni negoziali costituendo, altresì, prova, come già detto, della titolarità di in qualità di cessionaria, del credito portato Controparte_1
in decreto ingiuntivo.
2.1 Ed invero, l'opponente non contesta l'esistenza dei rapporti contrattuali tra le parti né
l'erogazione delle somme oggetto di finanziamento, solo contesta l'ammontare della pretesa creditoria sul profilo della applicazione di un tasso di interesse superiore rispetto a quello concordato in sede contrattuale e della illegittima applicazione di interessi superiori al tasso soglia e dunque usurari.
Le doglianze dell'opponente sono infondate.
E' noto come il quadro normativo in tema di usura, caratterizzato da disposizioni di natura sia penale, che civile, è stato radicalmente innovato dalla legge n. 108/96 Disposizioni in materia di usura, la quale ha modificato l'art. 644 c.p. Tale articolo, nell'attuale formulazione, dispone che:
“Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con reclusione da due a dieci anni e con multa da euro 5.000 ad euro 30.000 …
La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari … Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.”
In ambito civilistico, la legge n. 108/96 ha modificato l'art. 1815 c.c. che stabilisce: “Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.”
Il legislatore, con la riforma del 1996, ricalcando le orme dell'ordinamento francese, ha deciso di individuare gli interessi usurari attraverso criteri di carattere oggettivo. Infatti, la legge n. 108/96, oltre ad aver modificato l'art. 644 c.p. e il comma 2° dell'art. 1815 c.c., rimette al Ministero del
Tesoro, sentita la BA d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, l'individuazione – mediante rilevazioni trimestrali – del limite di usurarietà dei tassi di interesse, denominato anche “tasso soglia”,
pagina 6 di 11 superato il quale, da un punto di vista civilistico, gli interessi devono essere considerati usurari;
di conseguenza la relativa clausola contrattuale deve considerarsi nulla e, quindi, non sono dovuti interessi in nessuna misura.
A tal proposito la legge n. 108/96 stabilisce che il tasso soglia sia pari al “tasso medio praticato per operazioni similari” (qui riferito come TEGM) aumentato della metà. Tale disposizione è stata aggiornata dal d.l. 70/11 del 14/05/2011 che riformula il legame tra la soglia usura e il TEGM stabilendo che la soglia usura sia da calcolarsi pari al tasso medio aumentato di ¼ più 4 punti percentuali, fino ad un massimo previsto pari al TEGM più 8 punti.
La disciplina antiusura si applica ad ogni tipologia di interesse “sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio”, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso.
Numerose, infatti, le pronunce giurisprudenziali di merito e di legittimità ribadiscono che la normativa antiusura si estende anche ai tassi di mora. Si vedano in tal senso le sentenze della
Cassazione n. 5286/2000 e 5324/2003 e la più recente sentenza n. 350/2013 che conferma il principio per cui “… si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori” come del resto autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte (Cassazione civile sez. un., 18/09/2020, n.19597).
Ed inoltre, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria del contratto di finanziamento occorre tenere conto “anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, codice penale, essendo, allo scopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito”, circostanza che la
Suprema Corte ha affermato potersi presuntivamente ricavare dalla “contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo” (Cass. Civile Sentenza n. 29501/2023; n. 13536/2023; n.
17466/2020).
Anche la BA D'Italia nelle istruzioni per il calcolo del TEG del 2016 include espressamente: “le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore, se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente. Le assicurazioni sul credito (le cosiddette CPI - Cost Protection Insurance o PPI - Payment Protection
pagina 7 di 11 Insurance) e quelle per furto e incendio sono ritenute connesse con il finanziamento, e quindi incluse nel calcolo del TEG, anche nei casi in cui il beneficiario della polizza non sia l'ente creditore”.
Ne deriva che, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, nel calcolo del TEG devono comunque essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, quand'anche non rilevate dai decreti ministeriali, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 codice penale. Tale tasso effettivo globale va, poi, confrontato con l'unico parametro di riferimento possibile, ossia il tasso soglia.
Ed ancora, "ai fini della verifica del rispetto della normativa in materia di usura, deve aversi riguardo al momento della stipulazione del contratto con cui vengono chiesti interessi usurari e cioè corrispettivi per il finanziamento concesso superiori al tasso di soglia.” essendo del tutto irrilevante il fenomeno della cosiddetta usura sopravvenuta. (Cass. Un. 24675/17)
Sul profilo probatorio, nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”. (Cass. Civ. 19597/2020).
Venendo, al caso di specie, in primis deve evidenziarsi che nei contratti di finanziamento, in atti alla documentazione allegata, risultano esplicitate le condizioni principali dei finanziamenti anche con riferimento alla determinazione contrattuale del tasso di interesse inizialmente convenuto.
Quanto al finanziamento n. 20051943081919 dell'importo di € 2.101,52, risulta per tabulas che il finanziamento doveva essere restituito in n. 24 rate mensili di euro 87,56, Tasso annuo nominale
(T.A.N.) è pari al 00,00% mentre, il Tasso annuo Effettivo Globale, T.A.E.G. è pari al 09,40%. Le spese di istruttoria pratica sono pari ad € 173,52, l'imposta di bollo è pari ad € 5,25. L'importo totale dovuto dal cliente è pari ad € 2.145,86.
Quanto al finanziamento n. 20051943081916 dell'importo di € 5.000,00, risulta per tabulas, il rimborso in 30 rate mensili pari ad € 186,70 ciascuna, oltre € 1,50 per addebito diretto in c/c bancario di ciascuna rata. Il Tasso annuo nominale (T.A.N.) è pari al 08,98% mentre, il Tasso annuo Effettivo Globale, è pari al 10,33%., l'imposta di bollo è pari ad € 12,50, L'importo Pt_2 totale dovuto dal cliente è pari ad € 5.661,59.
pagina 8 di 11 Orbene, il CTU Dott. , nella relazione in atti, le cui conclusioni meritano di essere Persona_1
condivise in quanto sorrette da ampia motivazione, (doc. elaborato peritale deposito del
3.07.2025), ai fini della verifica della corretta applicazione del tasso di interesse convenzionale rispetto al tasso soglia usura interessi, così come previsto nel quesito ed ai sensi della legge n.
108/1996, ha provveduto, in relazione a quanto previsto dal decreto del Ministro del Tesoro dell'
8.7.1992, al calcolo del TAEG includendo, altresì, le spese di istruttoria e le spese di incasso di ciascuna rata.(pagg.3-4-5 CTU)
- Sul contratto di finanziamento n. 20051943081919:
Il CTU ha evidenziato che la società finanziaria (pag.8)“non ha applicato un tasso superiore a quello soglia stabilito in sede di stipulazione del contratto” e che (pag.9) “il contratto di finanziamento indicato non prevede che sulle rate siano conteggiati interessi”.
In relazione a tale finanziamento, spiega il CTU che “sono state rimborsate solo sei rate il cui importo complessivo è pari ad € 525,36 e con comunicazione del 05.12.2016, la società finanziaria ha comunicato la decadenza del beneficio del termine. Il capitale residuo alla data anzidetta risulta pari ad € 1.225,92. A tale importo, la società finanziaria ha aggiunto € 350,24 che corrisponde alle rate insolute da luglio 2016 a novembre 2016 (87,56 * 4 = 350,24), ed € 132,04 che rappresentano penalità per ritardato pagamento, spese d'incasso e altri accessori indicati nel contratto”.
Quindi, precisa il CTU che (pag.9) “l'importo complessivo vantato dalla società finanziaria ed indicato nel decreto ingiuntivo risulta pari ad € 1.708,20. ( 1225,92 + 350,24+ 132,04= 1.708,20).
Su tale importo, in ottemperanza a quanto previsto dal contratto, la società finanziaria ha conteggiato gli interessi di mora al tasso del 14,60% che risultano pari ad € 1.293,96. Lo scrivente ha verificato l'importo degli interessi di mora conteggiati dalla società e risultano apri ad €
1.368,61.”
Alla luce di quanto sopra, in relazione al rapporto di finanziamento n. 20051943081919, Il CTU ha precisato di ritenere “giuste le somme richieste nel decreto ingiuntivo”.
-Sul contratto di finanziamento n. 20051943081916: il CTU ha precisato che tale contratto di finanziamento prevede (pag.11 CTU) anche il calcolo degli interessi sulle rate di rimborso e che “all'epoca in cui è stato stipulato il contratto di finanziamento la società finanziaria non ha applicato un tasso superiore a quello soglia vigente”.
Di tale contratto, spiega il ctu, (pag.12 CTU) “sono state rimborsate 12 rate, sino al luglio dell'anno
2016, per un totale di € 2.240,40 (12* 186,70=2.240,40) e con comunicazione del 05.12.2016, la società finanziaria ha dichiarato la decadenza del beneficio del termine a far data dal 29.11.2016.
A tale data, il capitale residuo del contratto di finanziamento anzidetto è pari ad € 2.472,61. A tale
pagina 9 di 11 importo si devono aggiungere € 746,80 che corrisponde a 4 rate non assolte, da agosto 2016 sino novembre 2016, e le altre penalità ed accessori previste nel contratto che ammontano ad € 451,97 quali: spese d'incasso, penalità per ritardato pagamento ed indennità di contenzioso.
Complessivamente la sommatoria delle suddette voci ammonta ad € 3.671,38 ( 2.472,61 + 746,80
+ 451,97 = 3.671,38); Su quest'ultimo importo, la società finanziaria ha conteggiato gli interessi di mora al tasso indicato nel contratto del 14,60% che risultano pari ad € 2.791,47. Lo scrivente ha calcolato gli interessi di mora al tasso indicato nel contratto -14,60% - sull'importo di € 3.671,38, che risultano pari ad € 2.941,51.”
Alla luce di quanto sopra, anche con riferimento al contratto n. 20051943081916, il ctu ha precisato di ritenere “esatte le somme richieste in decreto ingiuntivo”.
E così richiamati i contenuti di cui all'elaborato peritale del CTU del 22.05.2025 con riferimento alla disamina dei rapporti di finanziamento tra le parti ed esclusa, nel caso di specie, l'illegittima applicazione di interessi usurari, questo Giudice ritiene di dover condividere le conclusioni dell'elaborato peritale del Ctu (pag.15) secondo cui “In conclusione, il sottoscritto CTU rileva che il tasso applicato agli interessi convenzionali conteggiati nel contratto n. 20051943081916 non sono usurari così come quelli di mora conteggiati in entrambi i contratti. Lo scrivente ritiene esatte le somme richieste nel Decreto Ingiuntivo per entrambi i contratti”.
Alla luce delle esposte considerazioni, avendo la fornito prova dell'esistenza e Controparte_1 dell'ammontare della propria pretesa creditoria, e non avendo -di
contro
- l'opponente fornito la prova di aver integralmente adempiuto alla propria obbligazione di pagamento, né allegato e provato la sussistenza di ulteriori fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa, limitandosi a sollevare doglianze prive di pregio per le ragioni illustrate ai punti che precedono, va da sé che l'opposizione dallo stesso proposta debba essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 477/2022 del 25.08.2022.
3.Sulle spese di lite.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza, con la precisazione che le medesime vengono liquidate secondo i parametri individuati con D.M. 55/14 tenuto conto del valore, con riferimento al decisum, della natura della controversia, dell'importanza e complessità delle questioni trattate, con la precisazione che le spese di CTU vengono poste a carico di parte opponente.
PQM
pagina 10 di 11 Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.Rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 477/2022 emesso dal Tribunale di Castrovillari;
2. Dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2.Condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta che liquida in €.
2.540,00 per compenso professionale, oltre Iva e Cap se dovuta come per legge, nonché al pagamento delle spese di CTU, per come liquidate nel corso del giudizio
Castrovillari, 11.12.25
Il Giudice
Dott.ssa AT Magaro'
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dell'Addetta U.P.P. Dott.ssa Teresa
Talarico
pagina 11 di 11