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Sentenza 29 maggio 2024
Sentenza 29 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 29/05/2024, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2024 |
Testo completo
n. 522/2024 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Civile - Area Famiglia-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott.ssa Laura Cantore Giudice
Dott.ssa Maria Anna Altamura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12.3.2024 da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Michelangelo Papa;
e
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni CP_1
Pastina e Giangregorio De Pascalis,
- ricorrenti -
- le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Andria il 13.10.1992 (anno
1992, atto n. 605, parte II, serie A), scegliendo il regime della separazione dei beni con successivo atto notarile;
- dall'unione è nato (n. l'11.9.1993), maggiorenne ed autonomo economicamente. Per_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12.3.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali e patrimoniali, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: la casa coniugale resta nella disponibilità della , già di proprietà CP_1 esclusiva della stessa, con tutto il mobilio ivi esistente, il si impegna a corrispondere Pt_1 in favore della coniuge la somma mensile di € 200,00, oltre rivalutazione Istat, a titolo di mantenimento della stessa, con decorrenza dalla domanda, nonché l'importo netto di euro
1.859,00, quale corrispettivo per la vendita delle olive raccolte sul fondo della coniuge, entro e non oltre giorni 10 dalla pronuncia della sentenza di separazione, nulla a titolo di contributo al mantenimento del figlio perché maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 22.4.2024 hanno confermato le condizioni concordate.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto con provvedimento del 26.3.2024.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita, non apparendo contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Andria il 13.10.1992 (anno
1992, atto n. 605, parte II, serie A), alle condizioni di cui al ricorso congiunto che qui deve intendersi integralmente richiamato e trascritto e forma parte integrante della presente sentenza;
2) nulla sulle spese;
3) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Andria perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, il 28.5.2024
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Maria Anna Altamura dott. Giuseppe Rana
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Civile - Area Famiglia-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott.ssa Laura Cantore Giudice
Dott.ssa Maria Anna Altamura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12.3.2024 da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Michelangelo Papa;
e
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni CP_1
Pastina e Giangregorio De Pascalis,
- ricorrenti -
- le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Andria il 13.10.1992 (anno
1992, atto n. 605, parte II, serie A), scegliendo il regime della separazione dei beni con successivo atto notarile;
- dall'unione è nato (n. l'11.9.1993), maggiorenne ed autonomo economicamente. Per_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12.3.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali e patrimoniali, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: la casa coniugale resta nella disponibilità della , già di proprietà CP_1 esclusiva della stessa, con tutto il mobilio ivi esistente, il si impegna a corrispondere Pt_1 in favore della coniuge la somma mensile di € 200,00, oltre rivalutazione Istat, a titolo di mantenimento della stessa, con decorrenza dalla domanda, nonché l'importo netto di euro
1.859,00, quale corrispettivo per la vendita delle olive raccolte sul fondo della coniuge, entro e non oltre giorni 10 dalla pronuncia della sentenza di separazione, nulla a titolo di contributo al mantenimento del figlio perché maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 22.4.2024 hanno confermato le condizioni concordate.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto con provvedimento del 26.3.2024.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita, non apparendo contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Andria il 13.10.1992 (anno
1992, atto n. 605, parte II, serie A), alle condizioni di cui al ricorso congiunto che qui deve intendersi integralmente richiamato e trascritto e forma parte integrante della presente sentenza;
2) nulla sulle spese;
3) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Andria perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, il 28.5.2024
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Maria Anna Altamura dott. Giuseppe Rana