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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 22/09/2025, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 447/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 447/2015 R.G., passata in decisione all'udienza del 11.03.2025.
Oggetto: - Risoluzione contrattuale -
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. M. Lorusso
ATTORE
E
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
(c.f. ) Controparte_2 CodiceFiscale_3
Rappresentati e difesi dall'Avv. G. Minelli e dall'Avv. M. F. Santoro
(p.i. P_ P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. M. Mazzoni e dall'Avv. G. Mercurio
CONVENUTI
All'udienza del 11.03.2025 i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi;
infine, la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
________________________ IN FATTO Con ricorso ex art. 702 bis cpc del 10/02/2015, il sig. Parte_1 chiedeva accertarsi l'obbligo, in capo ai sigg. e di Parte_2 Controparte_2 subentrare nei contratti di comodato di pannelli fotovoltaici e di fornitura di energia elettrica che esso deducente aveva stipulato con relativamente a un P_ impianto fotovoltaico installato sul lastrico solare di un immobile esso deducente aveva venduto agli stessi convenuti. In particolare, riferiva quanto segue: a) Esso ricorrente, con scrittura privata del 20.11.2011, aveva promesso in vendita ai convenuti l'immobile sito in C.da Calongo in NO servito da impianto fotovoltaico per l'approvvigionamento di energia elettrica. b) Dell'esistenza del contratto con gli acquirenti erano perfettamente P_
a conoscenza, anche per aver trascorso per ben due anni alcune settimane nel periodo estivo presso il medesimo immobile, oltre che per l'obbligo, che avevano assunto con il contratto preliminare, di subentrare nei suddetti contratti di comodato e di fornitura di energia elettrica. c) Anche dopo la stipula dell'atto pubblico di vendita del 27/12/2012, i sigg. CP_1
e in attesa di effettuare la volturazione a proprio nome del contratto di CP_2 comodato dei pannelli solari, avevano regolarmente rimborsato al ricorrente quanto questi aveva corrisposto a per consumi di energia elettrica. P_
d) Solo con raccomandata del 1/03/2013, pervenuta l'11 aprile, e non prima di aver preso contatti con la per la voltura del contratto, gli acquirenti avevano P_ comunicato di “aver appurato - loro malgrado - l'esistenza sul lastrico solare di un impianto fotovoltaico di proprietà di terzi”. e) Intanto, sino a tutto l'agosto 2013, i sigg. e avevano continuato CP_1 CP_2
a rifondere il ricorrente delle spese sostenute per consumi di energia elettrica relativi all'immobile compravenduto. f) Quindi, era seguita una copiosa corrispondenza tanto con gli acquirenti quanto con finalizzata a consentire la volturazione del contratto di P_ comodato;
fino a quanto l'avv. Mazzoni, per conto di aveva P_ comunicato che gli acquirenti e avevano manifestato la loro CP_1 CP_2 indisponibilità a procedere al subentro nel contratto di fornitura di energia elettrica. Con comparsa di risposta del 01.06.2020 si costituiva in giudizio la , CP_4 sostenendo la domanda del ricorrente e formulando, a sua volta, domanda riconvenzionale per il mancato pagamento delle seguenti fatture: ft. n. 20140000027746 del 4/08/2014, n. ft. 20140000034676 del 17/10/2014, ft. n. 20140000042935 del 9/12/2014, ft. n. 20150000006016 del 2/03/2015, ft. n. 20150000012858 del 22/04/2014 (Docc. 6-7-8-9-10). In particolare, chiedeva in via principale la condanna del sig. (attuale intestatario del POD Parte_1
IT001E74800099) ovvero, in subordine, la condanna dei Sigg.ri e Parte_2
(quali nuovi proprietari dell'immobile sito in C.da Calongo n. 2, Controparte_2
NO (BR) al pagamento dell'importo di Euro 686,00, oltre interessi come contrattualmente pattuiti e rivalutazione monetaria dalla scadenza delle singole suddette fatture al saldo effettivo. Chiedeva inoltre accertarsi l'obbligo in capo ai Sigg.ri e attuali proprietari dell'immobile sito in Parte_2 Controparte_2
C.da Calongo n. 2, NO (BR), di volturarsi o comunque subentrare nei contratti di fornitura (CFOR 17667) e comodato (CCOM 17667) stipulati in data 23/04/2011 tra ed il Sig. e, per l'effetto, ordinarsi e disporsi, Controparte_3 Parte_1 ad ogni effetto di legge, la voltura e/o subentro dei Sigg.ri e Parte_2 CP_2 nei contratti di fornitura e comodato stipulati in data 23/04/2011 identificati
[...] con i codici CFOR e CCOM C.F._4 C.F._4
Si costituivano altresì e successivamente, a seguito di rinotifica Parte_2 dell'atto introduttivo, la sig.ra Entrambi eccepivano che nel definitivo di CP_2 vendita dell'immobile ad essi venduto dall'attore non era stato trasfuso l'obbligo in capo ad essi convenuti (originariamente contemplato nel preliminare di vendita) di subentrare nei contratti che l'attore aveva in corso con . Soggiungevano P_ di non aver mai avuto la disponibilità di detti contratti. Deducevano la vessatorietà di alcune clausole contrattuali e ribadivano, nel prosieguo della narrazione, di non aver potuto effettuare una ponderata valutazione sulla convenienza economica dell'operazione. Infine, lamentavano che la presenza dell'impianto sul lastrico, aveva prodotto danno alla sottostante abitazione a causa della difettosa manutenzione della pavimentazione per la presenza dell'impianto fotovoltaico. Concludevano per il rigetto di tutte le domande proposte nei loro confronti. Mutato il rito, la causa veniva istruita mediante l'interrogatorio formale e la prova per testi e da ultimo veniva trattenuta per la decisione definitiva.
IN DIRITTO
Non ricorre alcun obbligo in capo ai convenuti (acquirenti dell'immobile già di proprietà dell'attore) di subentrare nei contratti di comodato di pannelli fotovoltaici e di fornitura di energia elettrica che erano stati stipulati dallo stesso attore con P_
L'obbligo che in tal senso era stato assunto dai convenuti con il preliminare di
[...] vendita non è stato confermato e ribadito nel contratto definitivo di vendita e pertanto non ha più alcun fondamento negoziale. Del tutto irrilevante è la circostanza che i convenuti, dopo avere preso possesso dell'immobile oggetto di compravendita, abbiano, di volta in volta, provveduto a rimborsare all'attore le spese dallo stesso sostenute per l'approvvigionamento di energia elettrica destinata all'utenza dell'immobile compravenduto.
Pertanto, deve essere rigettata la domanda di parte attrice diretta ad ottenere l'accertamento dell'obbligo in capo ai sigg. e di Parte_2 Controparte_2 subentrare nei suddetti contratti che esso attore ha in corso con . P_
Di conseguenza, la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento delle fatture rimaste non pagate (per un importo complessivo di euro 686,00, oltre interessi di mora) proposta da in via principale nei confronti dell'attore P_ [...]
e in via subordinata nei confronti dei conventi, deve essere accolta nei Parte_1 confronti dell'attore e deve essere rigettata nei confronti dei convenuti.
Alla soccombenza segue la condanna dell'attore alla rifusione delle spese processuali in favore dei convenuti e nella misura Controparte_1 Controparte_5 di complessivi euro 7.000,00 oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa. Le spese processuali fra l'attore ed devono essere compensate, in CP_6 difetto di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi nel giudizio promosso contro , Parte_1 Controparte_1 ed e sulle domande riconvenzionali proposte da Controparte_2 P_
, rigetta tutte le domande proposte dall'attore. In parziale accoglimento P_ delle domande riconvenzionali proposte da , condanna al P_ Parte_1 pagamento in favore di della somma di euro 686,00 con gli interessi P_ legali di mora decorrenti dal trentesimo giorno successivo alla trasmissione delle singole fatture fino al soddisfo. Condanna l'attore alla rifusione delle spese processuali in favore dei convenuti e in solido, nella misura Controparte_1 Controparte_5 di complessivi euro 7.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa. Dispone la compensazione delle spese processuali fra l'attore ed
. P_
Brindisi, 22.09.2025.
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 447/2015 R.G., passata in decisione all'udienza del 11.03.2025.
Oggetto: - Risoluzione contrattuale -
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. M. Lorusso
ATTORE
E
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
(c.f. ) Controparte_2 CodiceFiscale_3
Rappresentati e difesi dall'Avv. G. Minelli e dall'Avv. M. F. Santoro
(p.i. P_ P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. M. Mazzoni e dall'Avv. G. Mercurio
CONVENUTI
All'udienza del 11.03.2025 i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi;
infine, la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
________________________ IN FATTO Con ricorso ex art. 702 bis cpc del 10/02/2015, il sig. Parte_1 chiedeva accertarsi l'obbligo, in capo ai sigg. e di Parte_2 Controparte_2 subentrare nei contratti di comodato di pannelli fotovoltaici e di fornitura di energia elettrica che esso deducente aveva stipulato con relativamente a un P_ impianto fotovoltaico installato sul lastrico solare di un immobile esso deducente aveva venduto agli stessi convenuti. In particolare, riferiva quanto segue: a) Esso ricorrente, con scrittura privata del 20.11.2011, aveva promesso in vendita ai convenuti l'immobile sito in C.da Calongo in NO servito da impianto fotovoltaico per l'approvvigionamento di energia elettrica. b) Dell'esistenza del contratto con gli acquirenti erano perfettamente P_
a conoscenza, anche per aver trascorso per ben due anni alcune settimane nel periodo estivo presso il medesimo immobile, oltre che per l'obbligo, che avevano assunto con il contratto preliminare, di subentrare nei suddetti contratti di comodato e di fornitura di energia elettrica. c) Anche dopo la stipula dell'atto pubblico di vendita del 27/12/2012, i sigg. CP_1
e in attesa di effettuare la volturazione a proprio nome del contratto di CP_2 comodato dei pannelli solari, avevano regolarmente rimborsato al ricorrente quanto questi aveva corrisposto a per consumi di energia elettrica. P_
d) Solo con raccomandata del 1/03/2013, pervenuta l'11 aprile, e non prima di aver preso contatti con la per la voltura del contratto, gli acquirenti avevano P_ comunicato di “aver appurato - loro malgrado - l'esistenza sul lastrico solare di un impianto fotovoltaico di proprietà di terzi”. e) Intanto, sino a tutto l'agosto 2013, i sigg. e avevano continuato CP_1 CP_2
a rifondere il ricorrente delle spese sostenute per consumi di energia elettrica relativi all'immobile compravenduto. f) Quindi, era seguita una copiosa corrispondenza tanto con gli acquirenti quanto con finalizzata a consentire la volturazione del contratto di P_ comodato;
fino a quanto l'avv. Mazzoni, per conto di aveva P_ comunicato che gli acquirenti e avevano manifestato la loro CP_1 CP_2 indisponibilità a procedere al subentro nel contratto di fornitura di energia elettrica. Con comparsa di risposta del 01.06.2020 si costituiva in giudizio la , CP_4 sostenendo la domanda del ricorrente e formulando, a sua volta, domanda riconvenzionale per il mancato pagamento delle seguenti fatture: ft. n. 20140000027746 del 4/08/2014, n. ft. 20140000034676 del 17/10/2014, ft. n. 20140000042935 del 9/12/2014, ft. n. 20150000006016 del 2/03/2015, ft. n. 20150000012858 del 22/04/2014 (Docc. 6-7-8-9-10). In particolare, chiedeva in via principale la condanna del sig. (attuale intestatario del POD Parte_1
IT001E74800099) ovvero, in subordine, la condanna dei Sigg.ri e Parte_2
(quali nuovi proprietari dell'immobile sito in C.da Calongo n. 2, Controparte_2
NO (BR) al pagamento dell'importo di Euro 686,00, oltre interessi come contrattualmente pattuiti e rivalutazione monetaria dalla scadenza delle singole suddette fatture al saldo effettivo. Chiedeva inoltre accertarsi l'obbligo in capo ai Sigg.ri e attuali proprietari dell'immobile sito in Parte_2 Controparte_2
C.da Calongo n. 2, NO (BR), di volturarsi o comunque subentrare nei contratti di fornitura (CFOR 17667) e comodato (CCOM 17667) stipulati in data 23/04/2011 tra ed il Sig. e, per l'effetto, ordinarsi e disporsi, Controparte_3 Parte_1 ad ogni effetto di legge, la voltura e/o subentro dei Sigg.ri e Parte_2 CP_2 nei contratti di fornitura e comodato stipulati in data 23/04/2011 identificati
[...] con i codici CFOR e CCOM C.F._4 C.F._4
Si costituivano altresì e successivamente, a seguito di rinotifica Parte_2 dell'atto introduttivo, la sig.ra Entrambi eccepivano che nel definitivo di CP_2 vendita dell'immobile ad essi venduto dall'attore non era stato trasfuso l'obbligo in capo ad essi convenuti (originariamente contemplato nel preliminare di vendita) di subentrare nei contratti che l'attore aveva in corso con . Soggiungevano P_ di non aver mai avuto la disponibilità di detti contratti. Deducevano la vessatorietà di alcune clausole contrattuali e ribadivano, nel prosieguo della narrazione, di non aver potuto effettuare una ponderata valutazione sulla convenienza economica dell'operazione. Infine, lamentavano che la presenza dell'impianto sul lastrico, aveva prodotto danno alla sottostante abitazione a causa della difettosa manutenzione della pavimentazione per la presenza dell'impianto fotovoltaico. Concludevano per il rigetto di tutte le domande proposte nei loro confronti. Mutato il rito, la causa veniva istruita mediante l'interrogatorio formale e la prova per testi e da ultimo veniva trattenuta per la decisione definitiva.
IN DIRITTO
Non ricorre alcun obbligo in capo ai convenuti (acquirenti dell'immobile già di proprietà dell'attore) di subentrare nei contratti di comodato di pannelli fotovoltaici e di fornitura di energia elettrica che erano stati stipulati dallo stesso attore con P_
L'obbligo che in tal senso era stato assunto dai convenuti con il preliminare di
[...] vendita non è stato confermato e ribadito nel contratto definitivo di vendita e pertanto non ha più alcun fondamento negoziale. Del tutto irrilevante è la circostanza che i convenuti, dopo avere preso possesso dell'immobile oggetto di compravendita, abbiano, di volta in volta, provveduto a rimborsare all'attore le spese dallo stesso sostenute per l'approvvigionamento di energia elettrica destinata all'utenza dell'immobile compravenduto.
Pertanto, deve essere rigettata la domanda di parte attrice diretta ad ottenere l'accertamento dell'obbligo in capo ai sigg. e di Parte_2 Controparte_2 subentrare nei suddetti contratti che esso attore ha in corso con . P_
Di conseguenza, la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento delle fatture rimaste non pagate (per un importo complessivo di euro 686,00, oltre interessi di mora) proposta da in via principale nei confronti dell'attore P_ [...]
e in via subordinata nei confronti dei conventi, deve essere accolta nei Parte_1 confronti dell'attore e deve essere rigettata nei confronti dei convenuti.
Alla soccombenza segue la condanna dell'attore alla rifusione delle spese processuali in favore dei convenuti e nella misura Controparte_1 Controparte_5 di complessivi euro 7.000,00 oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa. Le spese processuali fra l'attore ed devono essere compensate, in CP_6 difetto di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi nel giudizio promosso contro , Parte_1 Controparte_1 ed e sulle domande riconvenzionali proposte da Controparte_2 P_
, rigetta tutte le domande proposte dall'attore. In parziale accoglimento P_ delle domande riconvenzionali proposte da , condanna al P_ Parte_1 pagamento in favore di della somma di euro 686,00 con gli interessi P_ legali di mora decorrenti dal trentesimo giorno successivo alla trasmissione delle singole fatture fino al soddisfo. Condanna l'attore alla rifusione delle spese processuali in favore dei convenuti e in solido, nella misura Controparte_1 Controparte_5 di complessivi euro 7.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa. Dispone la compensazione delle spese processuali fra l'attore ed
. P_
Brindisi, 22.09.2025.
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo