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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/09/2025, n. 8454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8454 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. 6110/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, X sezione civile, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Anna Maria Pezzullo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6110/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto controversia in materia di opposizione a canone Cosap e vertente
TRA (C.F.: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore p.t., ed elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Suor Orsola n. 5, presso lo studio dell'Avv. Antonio Chianese, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti OPPONENTE E C O M U N E D I N A P O L I, (C.F. ) in persona del Sindaco P.IVA_2 p. t., dom.to per la carica in Palazzo S. Giacomo, Napoli, in uno all'Avvocatura Municipale che lo rappresenta e difende a mezzo dell'Avv. Irene Iacovella, C.F. , giusta procura generale alle liti C.F._1 conferita con atto per Notaio dott. rep.22594 del Persona_1 15.09.2022 (in sostituzione dell'avv. Maria Teresa Mastrangelo), tutti domiciliati in Napoli Palazzo San Giacomo Piazza Municipio presso l'Avvocatura Municipale, OPPOSTO CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte.
FATTO E DRITTO Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'opponente in epigrafe impugnava l'Avviso in Forma Esecutiva Cron. N. 195/844555 – Prot. N. PG/844555/195 del 19 ottobre 2023 con il quale il Parte_2 richiedeva il pagamento della differenza tra il canone dovuto per le autorizzazioni n. 178, 303, 303 RINN, 387 e PG/2017/75 ed il canone versato, differenza, compresa di sanzioni, interessi e spese di notifica, ammontante ad euro 11.565,35, diminuiti a 10.362,07 con pagamento effettuato entro 60 gg dalla data di notifica. In fatto, l'opponente deduceva di aver provveduto al pagamento delle somme richieste e che per l'autorizzazione n. PG/2017/75 del 4 ottobre 2017 il per il tramite dell'opposto Avviso in Forma Esecutiva, Parte_2 contrariamente a quanto richiesto con le comunicazione dei predetti accoglimenti delle istanze per l'esposizione pubblicitaria, richiedeva, per la prima volta e senza un preventivo accertamento per differenze dovute, l'importo di € 6.152,25 (così ripartito 1.589,33 per il periodo 1/1/2018 – 31/1/2018; 1.435,53 per il periodo 1/2/2018 -28/2/2018; 974,11 per il periodo 12/4/2018 - 30/4/2018; 1.589,33 per il periodo 1/5/2018 - 8/6/2018; 153,80 per il periodo 6/6/2018 -8/6/2018 e 410,15 per il periodo 9/6/2018 - 16/6/2018) in luogo di quanto preventivamente richiesto per complessivi € 6.038,47. Sulla scorta di quanto assunto in precedenza, l'opponente inoltrava, in data 19 febbraio 2024, istanza di annullamento in autotutela del richiamato avviso al servizio Gestione Canoni e altri Tributi. In diritto, il deduceva: 1) l'inesistenza del titolo esecutivo – Parte_1 difetto originario dell'avviso in forma esecutiva, atteso che lo stesso fu formato in data successiva all'estinzione del credito attuatasi in virtù del pagamento di tutto quanto dovuto;
2) l'inesistenza di preventivi e prodromici accertamenti in merito alle differenze richieste con l'opposto accertamento, atteso che, esso avrebbe adempiuto gli obblighi pecuniari come richiesti, ragion per cui eventuali differenze riscontrate dal Parte_2 sarebbero dovute essere oggetto di preventivi e prodromici accertamenti da parte di quest'ultimo, con prova rigorosa dell'esistenza di tali atti e delle relative notifiche a suo carico. L'opponente concludeva, pertanto, nel seguente modo: “Accogliere il presente atto di opposizione, e per l'effetto, annullare l'avviso in forma esecutivo opposto, dichiarando l'illegittimità della procedura esecutiva azionata;
Condannare il in persona del Sindaco p-t, al Parte_2 pagamento delle competenze professionali del presente giudizio oltre spese come per legge IVA se dovuta e CPA.” Si costituiva tardivamente il che, eccependo di aver Parte_2 riscontrato l'istanza di autotutela formulata dall'opponente, deduceva di aver provveduto a rideterminare l'ammontare dell'avviso di pagamento, notificando allo stesso, in data 11/04/2024, la nota PG 2024/334048, con cui si formalizzava la predetta rideterminazione, residuando una differenza tra canone dovuto (34.921,37) e canone effettivamente versato (34.795,47), pari ad €. 191 (€. 172,00 se pagato entro 60 giorni). L'opposto chiedeva, dunque, il rigetto dell'opposizione in quanto infondata. Il Giudice, ritenuta la controversia di natura documentale, la rinviava per la decisione all'udienza del 18/09/2025, concedendo i termini di cui all'art 189 c.p.c. In tale udienza, preso atto delle note depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., assegnava la causa in decisione. Tanto premesso, occorre, sin da subito, rilevare che la parte opponente, con note scritte depositate in data 25/10/2024 ex art 127 ter c.p.c., in vista della prima udienza del 28/10/2024, ha rappresentato di aver ricevuto il provvedimento di ridetermina della somma dovuta, conformemente a quanto
- 2 - dedotto in citazione, tuttavia, ha insistito per la condanna del Parte_2 al pagamento delle spese di lite.
[...] Sulla scorta di quanto testé rilevato, deve darsi atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere tra le parti. In via generale, occorre evidenziare che la pronuncia di cessazione della materia del contendere è un istituto di matrice giurisprudenziale, che non trova espresso riconoscimento nel codice di procedura civile e ricomprende una serie eterogenea di fattispecie caratterizzate dal sopraggiungere, nel corso del processo, di un evento di indole fattuale o processuale che elimina la posizione di contrasto tra le parti facendo venir meno la necessità di una pronuncia giudiziale sull'oggetto originario del processo, la quale diventa, in ragione di tale sopravvenienza, inutile o inattuale. In evidenza, secondo la ricostruzione offerta dalla giurisprudenza di legittimità, la sentenza di cessazione della materia del contendere è una pronuncia in rito, avente natura dichiarativa, con la quale viene decretata l'improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. La statuizione è idonea ad acquisire efficacia di giudicato sull'accertamento del venir meno di tale condizione dell'azione, ma non sulla pretesa fatta valere (Cass. civ., sez. U., 28 settembre 2000 n. 1048; Cass. civ., sez. I, 3 marzo 2006 n. 4714; Cass. civ., sez. III, 31 agosto 2015 n. 17312). Più chiaramente, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza.
Va evidenziato, inoltre, che la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale (cfr.Cass.civ.sent.n3148/2016). Pur individuata la parte ipoteticamente soccombente, è tuttavia possibile disporre la compensazione delle spese per motivi che, nei procedimenti instaurati dopo il 1 marzo 2006, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2, come
- 3 - modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, devono essere esplicitamente indicati. Come è noto, infatti, a seguito della modifica del 2005, dell'art. 92 c.p.c., comma 2, dispone che “Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”. Orbene, nel caso di specie, è pur vero che il provvedimento di rideterminazione del dovuto in autotutela è intervenuto solo in data 18/04/2024, e che, d'altra parte, il giudizio è stato incardinato in data 13/03/2024 (data di notifica dell'atto di citazione) e cioè prima della disposta rideterminazione, sicché un agire maggiormente tempestivo dell'amministrazione avrebbe verosimilmente evitato la lite;
è però altrettanto vero che la pretesa differenza economica avanzata dal Parte_2 come ammesso dallo stesso opponente, è risultata, nella sostanza, fondata (v. note del 25/10/2024 di parte opponente, ove si legge che: “ L'avv. Antonio Chianese, evidenzia al Giudicante che il in data 18 aprile Parte_2 2024, successiva al decorso del termine previsto per proporre l'opposizione per cui è causa, nel riscontrare la fondatezza dell'istanza in autotutela presentata, rideterminava l'importo dovuto. A sua discolpa il Pt_2 afferma, di non aver tenuto conto di tutti i pagamenti tempestivamente e ritualmente eseguiti dall'attore prima dell'emissione dell'avviso in forma esecutiva, per cui accogliendo l'istanza in autotutela rideterminava la pretesa creditoria da € 11.565,00 in € 191,00”). Pertanto, sulla scorta di quanto rilevato, dichiarata la cessata materia del contendere, pare opportuno, quindi, disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, decima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione così provvede: a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) Compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Napoli, il 25.9.2025 IL GIUDICE Dott. Anna Maria Pezzullo
- 4 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, X sezione civile, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Anna Maria Pezzullo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6110/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto controversia in materia di opposizione a canone Cosap e vertente
TRA (C.F.: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore p.t., ed elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Suor Orsola n. 5, presso lo studio dell'Avv. Antonio Chianese, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti OPPONENTE E C O M U N E D I N A P O L I, (C.F. ) in persona del Sindaco P.IVA_2 p. t., dom.to per la carica in Palazzo S. Giacomo, Napoli, in uno all'Avvocatura Municipale che lo rappresenta e difende a mezzo dell'Avv. Irene Iacovella, C.F. , giusta procura generale alle liti C.F._1 conferita con atto per Notaio dott. rep.22594 del Persona_1 15.09.2022 (in sostituzione dell'avv. Maria Teresa Mastrangelo), tutti domiciliati in Napoli Palazzo San Giacomo Piazza Municipio presso l'Avvocatura Municipale, OPPOSTO CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte.
FATTO E DRITTO Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'opponente in epigrafe impugnava l'Avviso in Forma Esecutiva Cron. N. 195/844555 – Prot. N. PG/844555/195 del 19 ottobre 2023 con il quale il Parte_2 richiedeva il pagamento della differenza tra il canone dovuto per le autorizzazioni n. 178, 303, 303 RINN, 387 e PG/2017/75 ed il canone versato, differenza, compresa di sanzioni, interessi e spese di notifica, ammontante ad euro 11.565,35, diminuiti a 10.362,07 con pagamento effettuato entro 60 gg dalla data di notifica. In fatto, l'opponente deduceva di aver provveduto al pagamento delle somme richieste e che per l'autorizzazione n. PG/2017/75 del 4 ottobre 2017 il per il tramite dell'opposto Avviso in Forma Esecutiva, Parte_2 contrariamente a quanto richiesto con le comunicazione dei predetti accoglimenti delle istanze per l'esposizione pubblicitaria, richiedeva, per la prima volta e senza un preventivo accertamento per differenze dovute, l'importo di € 6.152,25 (così ripartito 1.589,33 per il periodo 1/1/2018 – 31/1/2018; 1.435,53 per il periodo 1/2/2018 -28/2/2018; 974,11 per il periodo 12/4/2018 - 30/4/2018; 1.589,33 per il periodo 1/5/2018 - 8/6/2018; 153,80 per il periodo 6/6/2018 -8/6/2018 e 410,15 per il periodo 9/6/2018 - 16/6/2018) in luogo di quanto preventivamente richiesto per complessivi € 6.038,47. Sulla scorta di quanto assunto in precedenza, l'opponente inoltrava, in data 19 febbraio 2024, istanza di annullamento in autotutela del richiamato avviso al servizio Gestione Canoni e altri Tributi. In diritto, il deduceva: 1) l'inesistenza del titolo esecutivo – Parte_1 difetto originario dell'avviso in forma esecutiva, atteso che lo stesso fu formato in data successiva all'estinzione del credito attuatasi in virtù del pagamento di tutto quanto dovuto;
2) l'inesistenza di preventivi e prodromici accertamenti in merito alle differenze richieste con l'opposto accertamento, atteso che, esso avrebbe adempiuto gli obblighi pecuniari come richiesti, ragion per cui eventuali differenze riscontrate dal Parte_2 sarebbero dovute essere oggetto di preventivi e prodromici accertamenti da parte di quest'ultimo, con prova rigorosa dell'esistenza di tali atti e delle relative notifiche a suo carico. L'opponente concludeva, pertanto, nel seguente modo: “Accogliere il presente atto di opposizione, e per l'effetto, annullare l'avviso in forma esecutivo opposto, dichiarando l'illegittimità della procedura esecutiva azionata;
Condannare il in persona del Sindaco p-t, al Parte_2 pagamento delle competenze professionali del presente giudizio oltre spese come per legge IVA se dovuta e CPA.” Si costituiva tardivamente il che, eccependo di aver Parte_2 riscontrato l'istanza di autotutela formulata dall'opponente, deduceva di aver provveduto a rideterminare l'ammontare dell'avviso di pagamento, notificando allo stesso, in data 11/04/2024, la nota PG 2024/334048, con cui si formalizzava la predetta rideterminazione, residuando una differenza tra canone dovuto (34.921,37) e canone effettivamente versato (34.795,47), pari ad €. 191 (€. 172,00 se pagato entro 60 giorni). L'opposto chiedeva, dunque, il rigetto dell'opposizione in quanto infondata. Il Giudice, ritenuta la controversia di natura documentale, la rinviava per la decisione all'udienza del 18/09/2025, concedendo i termini di cui all'art 189 c.p.c. In tale udienza, preso atto delle note depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., assegnava la causa in decisione. Tanto premesso, occorre, sin da subito, rilevare che la parte opponente, con note scritte depositate in data 25/10/2024 ex art 127 ter c.p.c., in vista della prima udienza del 28/10/2024, ha rappresentato di aver ricevuto il provvedimento di ridetermina della somma dovuta, conformemente a quanto
- 2 - dedotto in citazione, tuttavia, ha insistito per la condanna del Parte_2 al pagamento delle spese di lite.
[...] Sulla scorta di quanto testé rilevato, deve darsi atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere tra le parti. In via generale, occorre evidenziare che la pronuncia di cessazione della materia del contendere è un istituto di matrice giurisprudenziale, che non trova espresso riconoscimento nel codice di procedura civile e ricomprende una serie eterogenea di fattispecie caratterizzate dal sopraggiungere, nel corso del processo, di un evento di indole fattuale o processuale che elimina la posizione di contrasto tra le parti facendo venir meno la necessità di una pronuncia giudiziale sull'oggetto originario del processo, la quale diventa, in ragione di tale sopravvenienza, inutile o inattuale. In evidenza, secondo la ricostruzione offerta dalla giurisprudenza di legittimità, la sentenza di cessazione della materia del contendere è una pronuncia in rito, avente natura dichiarativa, con la quale viene decretata l'improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. La statuizione è idonea ad acquisire efficacia di giudicato sull'accertamento del venir meno di tale condizione dell'azione, ma non sulla pretesa fatta valere (Cass. civ., sez. U., 28 settembre 2000 n. 1048; Cass. civ., sez. I, 3 marzo 2006 n. 4714; Cass. civ., sez. III, 31 agosto 2015 n. 17312). Più chiaramente, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza.
Va evidenziato, inoltre, che la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale (cfr.Cass.civ.sent.n3148/2016). Pur individuata la parte ipoteticamente soccombente, è tuttavia possibile disporre la compensazione delle spese per motivi che, nei procedimenti instaurati dopo il 1 marzo 2006, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2, come
- 3 - modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, devono essere esplicitamente indicati. Come è noto, infatti, a seguito della modifica del 2005, dell'art. 92 c.p.c., comma 2, dispone che “Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”. Orbene, nel caso di specie, è pur vero che il provvedimento di rideterminazione del dovuto in autotutela è intervenuto solo in data 18/04/2024, e che, d'altra parte, il giudizio è stato incardinato in data 13/03/2024 (data di notifica dell'atto di citazione) e cioè prima della disposta rideterminazione, sicché un agire maggiormente tempestivo dell'amministrazione avrebbe verosimilmente evitato la lite;
è però altrettanto vero che la pretesa differenza economica avanzata dal Parte_2 come ammesso dallo stesso opponente, è risultata, nella sostanza, fondata (v. note del 25/10/2024 di parte opponente, ove si legge che: “ L'avv. Antonio Chianese, evidenzia al Giudicante che il in data 18 aprile Parte_2 2024, successiva al decorso del termine previsto per proporre l'opposizione per cui è causa, nel riscontrare la fondatezza dell'istanza in autotutela presentata, rideterminava l'importo dovuto. A sua discolpa il Pt_2 afferma, di non aver tenuto conto di tutti i pagamenti tempestivamente e ritualmente eseguiti dall'attore prima dell'emissione dell'avviso in forma esecutiva, per cui accogliendo l'istanza in autotutela rideterminava la pretesa creditoria da € 11.565,00 in € 191,00”). Pertanto, sulla scorta di quanto rilevato, dichiarata la cessata materia del contendere, pare opportuno, quindi, disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, decima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione così provvede: a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) Compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Napoli, il 25.9.2025 IL GIUDICE Dott. Anna Maria Pezzullo
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