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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/07/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 267/2025 RGA (a cui è stata riunita la causa n. 272/2025 RGA); avverso la sentenza n. 79/2025 RG n. 116/2024 n. cronol. 603/2025 del 31/03/2025 del Tribunale di Forlì, Sezione lavoro, pubblicata in data 31.03.2025, comunicata in pari data e non notificata, ad esito del giudizio di opposizione ex art. 1 commi 51 e ss. L n. 92 del 2012; avente ad oggetto: reclamo ex art. 1, comma 58, L. 92/2012; posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 10/07/2025; promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti Daniela Sangro e Maurizio Servidio, con elezione di domicilio presso la cancelleria dell'intesteta Corte di Appello;
pag. 1 di 31 RECLAMANTE/RECLAMATO IN VIA INCIDENTALE;
contro (P. IVA in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Mazzini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Forlì (FC) corso Diaz n. 36; RECLAMATA/RECLAMANTE IN VIA INCIDENTALE;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Così come si ha modo di leggere nell'ordinanza del Tribunale di Forlì, Sezione Lavoro del 19.01.2024, che ha definito la fase sommaria del presente procedimento: << (…) Il sig. impugna il licenziamento Parte_1 intimatogli per giusta causa da con lettera del 24.12.2020 CP_1 Controparte_1
a fronte della seguente 1 contestazione disciplinare: “Ai sensi delle vigenti norme di Legge di cui al capo XXI "Doveri del personale e norme disciplinari” ed in particolare agli artt. 233 e ss. 235-236-238 del vigente CCNL Commercio e Terziario (Confcommercio), Le contestiamo gli inadempimenti a Lei imputabili, disciplinarmente rilevanti, che seguono. Nei giorni 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 e 20 novembre 2020, Lei, senza alcuna autorizzazione aziendale non si è presentato al lavoro per effettuare il Suo turno pomeridiano che iniziava alle ore 14,00, omettendo peraltro di fornire preventiva comunicazione e successiva giustificazione, rimanendo quindi assente ingiustificato dal lavoro, nonostante le precise disposizioni aziendali a Lei più volte comunicate sulla necessità della Sua presenza in azienda e che il CCNL all'art. 235 reciti: "fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dell'assenza al datore di lavoro, le assenze devono essere giustificate per iscritto presso l pag. 2 di 31 'azienda entro 48 ore per gli eventuali accertamenti." Difformemente alla disciplina contrattuale ed a quella codicistica ex art. 2104 e ss. c.c., Lei, non autorizzato ad assentarsi, ha contravvenuto alla richiamata disciplina assentandosi arbitrariamente dal lavoro, senza informare la datrice né fornire alcuna valida giustificazione. Con questa le si contesta anche la recidiva con riferimento ai fatti costituenti inadempimenti contestati con lettera 28.10.2020”. Il ricorrente contesta la legittimità del licenziamento per insussistenza della giusta causa e, quindi, contesta di essersi assentato ingiustificatamente dal lavoro nelle giornate oggetto di addebito, deducendo di avere regolarmente prestato attività lavorativa in smart working, in forza di un accordo verbale in essere tra lo stesso e il legale rappresentante della società, sig. già in atto e praticato sin CP_2 dal 13 marzo 2020, quale misura contenitiva dell'emergenza COVID-19, e applicato dalle parti anche nei mesi successivi, seppure in assenza di un provvedimento formale per l'accesso alla procedura. Specifica, a tal riguardo, che lo smart working si è svolto dal mese di marzo 2020 per l'intera giornata e, da maggio 2020, per metà della giornata lavorativa e che i giorni e le ore in cui la prestazione è stata eseguita in modalità agile sono stati indicati in busta paga sotto la voce di permessi ex legge n. 104/92, ferie e/o permessi retribuiti. A supporto della propria domanda, produce documentazione comprovante lo svolgimento della prestazione lavorativa da casa (nella specie, messaggi di posta elettronica inviati e ricevuti), nonché la registrazione di una conversazione audio intercorsa tra lo stesso ricorrente e il legale rappresentate della società datrice, sig. comprovante l'assenso, da parte di quest'ultimo, al lavoro da CP_2 parte del ricorrente in modalità smart working, nonostante l'assenza di formale attivazione di detta procedura. Il ricorrente, inoltre, eccepisce la mancata affissione del codice disciplinare sul pag. 3 di 31 luogo di lavoro, con conseguente nullità del licenziamento e, comunque, la sproporzione tra l'addebito e la sanzione irrogata. Propone, inoltre, una domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive a titolo di ore trattenute ed indicate nei prospetti paga quali assenze ingiustificate e permessi ex L. 104/92. Sulla base di tali allegazioni, il ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale: - accertare e dichiarare la nullità del licenziamento per giusta causa intimato da in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, come in atti generalizzata, al sig. Parte_1
e delle due contestazioni presupposte e richiamate nella comunicazione di
[...] licenziamento, perché fondato su motivo illecito ai sensi dell'art. art 18 comma 1°e 2° l. n. 300/70, nonché dell'art. 1345 cod.civ. e comunque, sussistente la violazione dell'obbligo di cui all'art. 7, comma 1, L. 300/1970 di mancata affissione del codice disciplinare e/o infondate le contestazioni mosse al dipendente, per l'effetto - dichiarare il diritto del sig. e per Parte_1
l'effetto condannare in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla reintegrazione nel posto di lavoro con le medesime mansioni (salva la facoltà del ricorrente di richiedere, in luogo della reintegra, l'indennità sostitutiva prevista dalla legge di 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto) e al risarcimento del danno subito dal ricorrente per effetto del licenziamento stabilendo a tale fine una indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto utile ai fini del calcolo del tfr (pari ad Euro 9.103,69 o alla diversa, maggiore o minor somma che dovesse risultare di giustizia) maturata dal giorno del licenziamento (o dalla diversa data che risulterà in corso di causa) sino all'effettiva reintegrazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo, oltre interessi legali e comunque al pagamento di una somma non inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto;
pag. 4 di 31 In via ALTERNATIVA e SUBORDINATA Ove il recesso non fosse ritenuto fondato su motivo illecito, - accertare e dichiarare l'infondatezza dei fatti posti alla base delle contestazioni disciplinari e del licenziamento e che pertanto non ricorrono gli estremi della giusta causa addotti dalla società perché il Controparte_1 fatto non sussiste o il ricorrente non lo ha commesso, ovvero perché rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa previste dal CCNL prodotto e/o per non proporzionalità fra fatto contestato e recesso e per l'effetto, annullare il licenziamento intimato al ricorrente e condannare in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di una indennità pari a 14 mensilità e comunque non inferiore a 6 mensilità, commisurata quale valore unitario alla ultima retribuzione globale di fatto utile ai fini del trattamento di fine rapporto, e comunque In ogni caso - condannare al Controparte_1 versamento della indennità prevista per il trattenuto periodo di preavviso, corrispondente a mesi 4 (quattro) di retribuzione, nonché di pari indennità per la risoluzione ad nutum (pari al periodo di preavviso), ovvero pari a mesi 4 (quattro) di retribuzione come da CCNL di settore. In caso di declaratoria di illegittimità, nullità, annullamento del licenziamento intimato e comunque di sua mancata conferma a qualsiasi titolo, - condannare al pagamento delle differenze retributive dirette ed Controparte_1 indirette per l'incidenza sugli altri istituti contrattuali che risulteranno dovute a seguito di ctu contabile, per tutte le ore trattenute indicate nei prospetti paga quali assenze ingiustificate, permessi 104 e quanto non risulterà giustificato dalla datrice di lavoro per il periodo contestato, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
In ogni caso con condanna della società in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento di competenze e spese del giudizio oltre spese generali, IVA se dovuta e CNPA e contributo unico versato”. Si è costituita in giudizio eccependo l'infondatezza della Controparte_1 pag. 5 di 31 domanda ed assumendo la legittimità del provvedimento risolutivo del rapporto emesso nei confronti del ricorrente, contestando in particolare l'esistenza di accordi tra le parti in merito alla possibilità di svolgere la prestazione lavorativa da casa;
deducendo che la procedura di smart working non è mai stata attivata presso il e che, in ogni caso, le richieste di assenze dal lavoro Controparte_3 dovevano essere previamente richieste ed autorizzate per iscritto, come da regolamento del 1.10.2020 consegnato ai dipendenti ed affisso in bacheca. La causa è stata istruita documentalmente e a mezzo prove orali, anche mediante l'ascolto del file audio indicato quale allegato n. 35 nel ricorso introduttivo, e, all'udienza del 12.12.2023, è stata discussa e posta in decisione in conformità al rito applicato. (…) >>. Con ordinanza del 19.01.2024, il Tribunale di Forlì ha definito la fase sommaria di questo procedimento, così statuendo: “ (…) - dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente non ricorrendo gli estremi della giusta causa né del giustificato motivo soggettivo e, per l'effetto, condanna Controparte_1
a versare al ricorrente una indennità pari a 6 mensilità dell'ultima
[...] retribuzione globale di fatto, rivalutata secondo gli indici ISTAT e aumentata degli interessi legali dalla data di cessazione del rapporto e fino al soddisfo;
- condanna a corrispondere al sig. Controparte_1 Parte_1
l'indennità sostitutiva del preavviso pari a 4 mesi, oltre interessi
[...] legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione al soddisfo;
-
- dichiara inammissibile la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive a titolo di ore trattenute indicate nei prospetti paga quali assenze ingiustificate e permessi ex L. 104/92 proposta dal ricorrente;
- condanna a rimborsare al ricorrente la metà delle spese Controparte_1 di lite che liquida, già operata la decurtazione del 50 %, in complessivi € 2.314,50 oltre accessori di legge, compensando tra le parti la restante metà; (…)”. Il Giudice a quo, in estrema sintesi, con la predetta ordinanza, in estrema sintesi: pag. 6 di 31 a) ha disatteso l'eccezione di nullità del licenziamento per omessa affissione del codice disciplinare (ritenendo, in realtà, provata tale affissione); b) ha ritenuto provata la versione dei fatti offerta dal lavoratore, con conseguente insussistenza degli illeciti disciplinari contestati;
c) ha disatteso, però, la domanda di nullità del licenziamento perché fondato su motivo illecito ex art. 18, comma e 1 e 2, L. 300/70 nonché dell'art. 1345 c.c., con richiesta di applicazione della tutela reale, ritenendo mancante “la prova di alcun intento (ritorsivo e/o discriminatorio) volto ad estromettere il ricorrente”, nonché di “quale sia stato il motivo esclusivo e determinante dell'atto espulsivo”; d) ha accordato in favore del lavoratore la sola tutela risarcitoria di cui all'art. 8 Legge 604/1966 (quantificando il risarcimento dovuto in sei mensilità della retribuzione globale di fatto); e) ha affermato la spettanza in favore del lavoratore anche dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso;
f) ha escluso dal calcolo della retribuzione mensile globale di fatto spettante al lavoratore il “premio di produzione individuale”; g) ha dichiarato inammissibile la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive a titolo di ore trattenute indicate nei prospetti paga quali assenze ingiustificate e permessi ex L. 104/92 proposta dal lavoratore;
h) ha compensato le spese della fase sommaria nella misura del 50%, condannando la resistente al pagamento CP_4 della residua parte. Sia il lavoratore sig. , che l'ex datrice di lavoro Parte_1 Controparte_1 hanno proposto opposizione contro l'ordinanza sopra indicata, con distinti
[...] ricorsi, chiedendone la riforma. I due procedimenti sono stati riuniti all'udienza dell'8 maggio 2024 per evidenti ragioni di connessioni. Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria, all'udienza del 9 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione. Con il primo motivo di opposizione, il lavoratore, a fronte della ritenuta illegittimità del licenziamento, si è lamentato della “mancata applicabilità del pag. 7 di 31 regime previsto dall'art. 18 della l. n. 300/70 per insussistenza del fatto materiale (pag. 8 e 9 motivazione)”. Con il secondo motivo di impugnazione, il lavoratore ha sostenuto che l'ordinanza opposta sarebbe errata nella parte in cui è stato escluso che fosse da ricomprendersi nella retribuzione globale di fatto anche il premio che per 5 anni è stato a lui corrisposto. Con il terzo motivo di opposizione, infine, il lavoratore ha censurato la regolamentazione delle spese di lite disposta dal Giudice della fase sommaria (invocando la condanna integrale della datrice di lavoro), sia la loro liquidazione (per asserita erronea individuazione dello scaglione da applicare). Le ragioni dell'opposizione dell' , invece, si sono articolate su due temi: Parte_2
“il supposto travisamento da parte del Tribunale dei fatti di causa che avrebbe portato ad una errata ricostruzione degli stessi con conseguente errore nell'individuazione delle norme applicabili alla fattispecie, laddove è stata ritenuta giustificata la prolungata assenza del lavoratore e correttamente svolta l'attività lavorativa”; “la violazione dei principi di legge in materia di prova, in particolare di quello stabilito dall'art. 19 del d. lgs 81/2017 che richiede la forma scritta ad probationem per le pattuizioni relative allo smart working”. Il Tribunale di Forlì, con la sentenza qui reclamata, confermando le valutazioni compiute nella fase sommaria del procedimento, ha disatteso sia l'opposizione proposta dalla ex datrice di lavoro, che, quasi integralmente, quella del lavoratore, rettificando solo parzialmente la liquidazione delle spese di lite operata in precedenza. Nello specifico, il Giudice dell'opposizione ha statuito quanto segue: “ (…) - condanna a rimborsare a il 50% delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite della sola fase sommaria che liquida in € 4.031,00 per l'intero, oltre anticipazioni per € 259,00, compensando tra le parti la restante metà e compensando altresì integralmente tra le parti le spese di lite della fase di pag. 8 di 31 opposizione, stante la reciproca soccombenza;
- respinge per il resto l'opposizione proposta da e l'opposizione Parte_1 proposta da confermando l'ordinanza impugnata;
Controparte_1
- condanna a rimborsare a 1/3 delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite della presente fase, liquidate per l'intero in € 6.699,00 per compensi ed € 259,00 per esborsi, compensando tra le parti i restanti 2/3. (…)”. Con ricorso depositato in data 24/04/2025, iscritto al n. 267/2025 RGA, il sig. ha proposto reclamo ex art. 1, comma 58, L. 92/2012 avverso la Parte_1 predetta sentenza chiedendo che questa Corte voglia: “(…) IN VIA PRINCIPALE
- accertare e dichiarare il valore unitario della retribuzione globale di fatto del sig. in €. 9.103,69 tenuto conto del premio di produzione individuale Pt_1 riconosciuto, anche in caso di riforma parziale dell'ordinanza opposta;
- accertare e dichiarare la nullità del licenziamento per giusta causa intimato da
in persona del legale rappresentante pro tempore, come Controparte_1 in atti generalizzata, al sig. e delle due contestazioni presupposte Parte_1
e richiamate nella comunicazione di licenziamento, perché fondato su motivo illecito e contrario a norme imperative ai sensi dell'art. art 18 comma 1°e 2° l. n. 300/70, nonché dell'art. 1345 cod. civ. e comunque, infondate le contestazioni mosse al dipendente, per l'effetto
- dichiarare il diritto del sig. e per l'effetto condannare Parte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1 reintegrazione nel posto di lavoro con le medesime mansioni (salva la facoltà del ricorrente di richiedere, in luogo della reintegra, l'indennità sostitutiva prevista dalla legge di 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto) e al risarcimento del danno subito dal ricorrente per effetto del licenziamento stabilendo a tale fine una indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto utile ai fini del calcolo del tfr inglobandone il premio di produzione individuale riconosciuto a partire dal 2017 .. e per l'effetto riconoscendo una pag. 9 di 31 retribuzione pari ad un valore unitario di €. 9.103,69 o alla diversa, maggiore o minor somma che dovesse risultare di giustizia maturata dal giorno del licenziamento (o dalla diversa data che risulterà in corso di causa) sino all'effettiva reintegrazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo, oltre interessi legali e comunque al pagamento di una somma non inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto;
Riformare la sentenza di primo grado, - condannando in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, all'integrale pagamento di competenze e spese di tutte le fasi del giudizio oltre spese generali, IVA se dovuta e CNPA e contributo unico versato di ogni fase e grado di giudizio, indicando quali parametri medi quelli utilizzabili per la fase sommaria, anche in caso di conferma della parziale compensazione operata dal primo Giudice. (…)”. Nello spiegato atto di reclamo, il lavoratore, allora ricorrente, ha censurato la sentenza gravata sulla scorta di tre motivi di impugnazione, rubricati rispettivamente “A) Mancata applicabilità al licenziamento del regime previsto dall'art.18 legge n. 300/70 per insussistenza del fatto materiale (pagine da 2 a 4 motivazione)”; “B) Mancato inserimento nella retribuzione globale di fa o della voce “premio” (pagine 4 e 5 motivazione)”; “C) Determinazione delle spese di lite (pagine 6 e 7 e
pqm
);”, reiterativi dei motivi di opposizione già proposti innanzi al Tribunale di Forlì. Con ricorso depositato in data 29/04/2025, iscritto al n. 272/2025 RGA, anche
[...] ha spiegato reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Forlì Controparte_1 indicata in epigrafe, chiedendo che questa Corte voglia: “(…) In via principale: 1) rigettare, tutte le domande svolte da parte già ricorrente – qui reclamata - nei confronti della datrice resistente – qui reclamante - in quanto infondate in fatto ed in diritto, dichiarando la legittimità del licenziamento;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento totale e o parziale delle pag. 10 di 31 domande svolte da parte ricorrente, 2) contenere il quantum degli importi ritenuti dovuti al ricorrente – qui reclamato - a quanto risulterà provato ovvero dovuto anche a seguito previa detrazione dell'eccepito aliunde perceptum e/o percipiendum anche nella forma del parimenti qui eccepito concorso colposo della ricorrente ex art. 1227 I e II comma c.c.. 3) con vittoria di spese legali e compensi professionali oltre spese generali IVA e CPA come per legge. (…)”. Nello spiegato atto di reclamo, la società, ex datrice di lavoro, reiterando in concreto i motivi di opposizione formulati nella precedente fase del giudizio, ha censurato la sentenza impugnata sulla scorta di otto motivi di gravame, rubricati rispettivamente 1) “Violazione degli artt. 235 - 238 CCNL Commercio – servizi – terziario”; 2) “Insussistenza della prova dell'autorizzazione generale e permanente dello smart working”; 3) “Sulla revoca della pretesa autorizzazione allo smart working”; 4) “L'insussistenza dello smart working per assenza di prova della forma scritta”; 5) “La mancata prova dello svolgimento della prestazione lavorativa”; 6) “
2.6 L'incompletezza della prestazione e la legittimità del licenziamento: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218, 1181 e 2119 c.c.
- Violazione degli artt. 112 e 132 cpc – art. 111 Costituzione”; 7) “Gli artt. 2104, 2105, 2106 e 2119 c.c.”; 8) “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8 L. n. 604/1966”, riproponendo, inoltre, tutte le istanze (anche istruttorie), difese ed eccezioni svolte nelle precedenti fasi del giudizio, ritenute assorbite dal Tribunale di Forlì. Entrambe le parti si sono costituite nel procedimento di reclamo instaurato dalla controparte, contestando reciprocamente la fondatezza degli altrui motivi di impugnazione sulla scorta delle difese e delle prospettazioni indicate nelle rispettive memorie difensive. I due procedimenti di reclamo così instaurati sono stati riuniti all'odierna udienza ai sensi dell'art. 335 c.p.c., ai sensi del quale: “tutte le impugnazioni proposte pag. 11 di 31 separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo”. Ricostituitosi il contraddittorio, i procedimenti qui riuniti sono stati istruiti sulla scorta del compendio probatorio già acquisito nella fase sommaria di questo procedimento. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva preliminarmente la Corte che il reclamo proposto da in quanto successivo a quello Controparte_1 proposto dal lavoratore, va trattato alla stregua di reclamo incidentale, stante “il principio per cui la prima impugnazione costituisce il processo nel quale debbono confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombenti, sicché l'appello principale successivo ad altro appello si converte in appello incidentale, è principio generale e si estende al processo del lavoro, anche in questo rito operando la conversione dell'impugnazione, purché sia rispettato il termine per l'appello incidentale ex art. 436 c.p.c.. Resta ammissibile, peraltro, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., l'impugnazione tardiva, anche a tutela di un interesse autonomo dell'impugnante incidentale, se il gravame principale investe una questione attinente all'interesse di tale parte. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha ritenuto ammissibile l'impugnazione, in quanto tardiva, diretta ad individuare il soggetto passivo obbligato ad erogare l'assegno mensile di invalidità civile)” (così Cass. civ. n. 2026 del 13 febbraio 2012). Sempre in via preliminare, va rilevato che risulta essersi formato il c.d. giudicato interno in merito alla declaratoria d'inammissibilità della domanda proposta dal lavoratore “di condanna al pagamento delle differenze retributive a titolo di ore trattenute indicate nei prospetti paga quali assenze ingiustificate e permessi ex L. 104/92”, trattandosi di autonoma statuizione contenuta nell'ordinanza che ha definito la fase sommaria di questo procedimento che non è stata oggetto di impugnazione. Quanto alla residua materia oggetto del contendere, rileva la Corte che vanno pag. 12 di 31 esaminati prioritariamente i primi sette motivi del reclamo incidentale proposti dalla società ex datrice di lavoro, apparendo gli stessi logicamente prioritari rispetto a quelli di cui al reclamo principale, essendo attinenti all'asserita legittimità del licenziamento per cui è causa. Tali motivi di reclamo, va poi osservato, possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro stretta interconnessione e delle reciproche interferenze. Sul punto, deve premettersi che, come affermato dalla Corte di Cassazione con orientamento costante, nel caso in cui la giusta causa di recesso datoriale sia costituita dall'assenza ingiustificata del lavoratore dal servizio, il datore di lavoro
- su cui grava l'onere della prova della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento - può limitarsi a provare l'assenza nella sua oggettività, mentre grava sul lavoratore l'onere di provare gli elementi che possono giustificare l'assenza e in particolare la sua dipendenza da causa a lui non imputabile (cfr. Cass. 07.02.2011 n. 2988; Cass. 22.06.2018 n. 16597). Ebbene tale onere probatorio, ad avviso della Corte, è stato compiutamente adempiuto dal lavoratore, allora ricorrente. Ed invero, come puntualmente ricostruito dal Tribunale di Forlì nella sentenza gravata, sulla scorta di inequivocabili risultanze istruttorie: “(…) la vicenda de quo nasce e si sviluppa nell'anno 2020 in pendenza e a causa della nota emergenza sanitaria da OV 19 (nell'ambito della quale era peraltro stata superata l'esigenza di accordi individuali scritti per il lavoro agile del dipendente;
cfr. art. 2 DPCM 25.02.2020, poi DPCM 4.3.2020 art. 1 lett. n, D.L. n. 18/2020, DPCM 10.04.2020, D.L. 83/2020, ecc…). Il ricorrente ha allegato di aver di fatto usufruito, su sua richiesta e con il consenso del datore di lavoro, di modalità di lavoro agile a tempo pieno sin dal mese di marzo 2020 (quindi nelle primissime fasi dell'emergenza sanitaria), quindi, a far data da maggio 2020 e fino all'epoca delle prime contestazioni disciplinari (ottobre2020), a tempo parziale. pag. 13 di 31 Il ricorrente ha prodotto al doc. 7 la corrispondenza intercorsa con il datore di lavoro, nella persona del sig. con la quale, nel mese di marzo 2020, questi lo CP_2 invitava a incontrarsi di persona in azienda e il lavoratore, in risposta, gli rappresentava di stare già lavorando in smart working, intrattenendo rapporti con i clienti, i fornitori e il personale di tramite telefonate, Controparte_1 messaggi di posta elettronica e messaggi WhatsApp e di volere proseguire con tale modalità. Il sig. rispondeva alla comunicazione del lavoratore, approvando CP_2 inequivocabilmente l'operato del lavoratore, scrivendo: “ok andiamo avanti così…”, senza formulare riserve o richieste di chiarimenti. La modalità di lavoro attuata dal lavoratore era quindi stata indiscutibilmente approvata dal datore. Non risulta allegato (n.d.r. tempestivamente) né documentato che in data successiva ed antecedente alle due contestazioni disciplinari intervenute a ottobre e a novembre 2020 vi sia stato un ripensamento da parte del datore di lavoro rispetto a tale modalità di lavoro, di fatto autorizzata e non contestata come comprovato dalla succitata comunicazione. Anche la registrazione audio della conversazione avvenuta il 2.11.20 – nel corso della quale, a dire di parte resistente, il lavoratore non avrebbe chiesto di poter lavorare in smart working, quanto di poter lavorare solo mezza giornata, usufruendo poi dei permessi ferie, l. 104, ecc. – lungi dall'essere stata travisata nel suo contenuto, conferma ulteriormente la conoscenza da parte del datore di lavoro del fatto che il dipendente già da tempo, sin dalle prime fasi della pandemia, svolgesse la propria attività lavorativa da remoto, al di fuori dai locali aziendali1, 1 In effetti, anche successivamente alla prima contestazione del 28.10.20, il Sig. legale CP_2 C rappresentante di ribadiva al Sig. la sua autorizzazione verbale a lavorare con la modalità smart Pt_1 C working nei pomeriggi anche in una conversazione occorsa fra i due il 02.11.20, all'interno del magazzino C presente anche un collaboratore di Sig. della quale è stata depositata dal lavoratore, Testimone_1 nella fase sommaria di questo procedimento, trascrizione e file M4A contenente la registrazione completa, non tempestivamente e specificamente contestata dalla società ex datrice di lavoro. (cfr. doc. 2 fasc. sub Pt_1 pag. 14 di 31 laddove lo stesso datore di lavoro, assecondando tale modalità ed in difetto di attivazione di formale procedura di smart working, non fece mai figurare correttamente tale modalità di lavoro al momento della emissione dei cedolini paga, giustificando la mancata presenza del lavoratore in azienda con svariate voci, quali permessi, ferie, ecc… (peraltro in difetto di opposizione o contestazione da parte del lavoratore cfr. pag. 5, punto 10) del ricorso)2.
Il materiale istruttorio poi consente di ritenere provato che il lavoratore ha effettivamente lavorato nelle giornate oggetto delle contestazioni disciplinari. Tanto risulta confermato dalle comunicazioni prodotte dal ricorrente che riguardano la maggior parte delle giornate oggetto delle contestazioni disciplinari;
in particolare, le comunicazioni mail di cui al doc. 24 di parte ricorrente coprono senz'altro tutte le giornate oggetto della prima contestazione disciplinare, cioè le giornate del 19, 20,21, 22, 23, 26, 27 ottobre 2020; quanto al periodo dal 10 al 20 novembre, oggetto della seconda contestazione disciplinare, pur non riguardano le comunicazioni prodotte sub. doc. 33 di parte ricorrente la totalità di tali giornate - rimanendo “scoperte” le giornate del 16, 17, 19, 20 novembre – alla luce dell'intero quadro istruttorio (ed anche degli ulteriori docc.
doc. 34 – trascrizione conversazione registrata avvenuta il 02.11.20; Doc. 35 – file audio conversazione
[...] CP 02.11.20). Nella suddettaa conversazione, il Sig. dice espressamente: “va bene va bene, Persona_1 Per basta che me lo dici non c' è problema così mi organizzo anch'io, dopo sento con la se non oggi domani”; inoltre, evidenzia anche la consapevolezza dello smart working in essere senza la regolarizzazione formale dello stesso, poiché, infatti, aggiunge: “adesso vedo, anche perché il discorso dello smart working non so lì Per
…dopo faccio chiamare la di perché se no le ferie non le hai, a no va beh hai la 104, c'hai, no?”. Per_3 Con l'espressione “ , il Sig. si riferiva allo – lo studio Parte_3 CP_2 Parte_4 incaricato di redigere le buste paga per FP. 2 Anche la moglie del tolare della confermava la circostanza che le ore o le giornate in cui i Controparte_1 dipendenti sono rimasti a casa in smart working, in busta erano indicate quali ferie e permessi. Si veda in proposito, la testimonianza della sig.ra del 09.11.22, che, a domanda, conferma che questa fosse Tes_2 Tes_ la scelta aziendale con riferimento alle buste paga del teste anche lui in smart working per qualche giorno
“evidentemente sono stata io ad indicare alla consulente di mettere ferie e permessi per le assenze legate alla pandemia” ed ancora “era stata una scelta aziendale di imputare così i giorni di assenza”. Ciò, per altro, conferma che le giornate così indicate nelle buste paga del sig. per i periodi espressamente ed Pt_5 analiticamente indica in busta, vanno invece computate in giornate piene di lavoro. pag. 15 di 31 da 40 a 47 che documentano lo scambio di e mail in periodi antecedenti a quelli in contestazione, dando conferma del consolidato svolgimento del lavoro “da remoto”, senza alcuna contestazione da parte del datore) e del contegno osservato dal datore di lavoro durante l'intero periodo pandemico sino al licenziamento, consentono di inferire in via indiretta e presuntiva, che anche per le giornate oggetto della contestazione non supportate da evidenze documentali specificamente collocabili nelle suddette giornate, il lavoratore stesse comunque svolgendo la propria attività lavorativa da remoto, ben potendo essere accaduto che nell'arco di quattro giornate non vi fosse stato alcuno scambio di email. Alla luce di tali evidenze, avuto riguardo a quelle che sono le contestazioni disciplinari mosse al ricorrente, cioè l'assenza ingiustificata dal luogo di lavoro, il lavoratore non era tenuto a fornire la prova di un accordo scritto autorizzativo dello smart working - per quanto, a ben vedere un accordo scritto tra le parti, seppure atipico e informale, sia senz'altro rinvenibile nel caso di specie proprio avuto riguardo al doc. 7) di parte ricorrente, dal quale si evince una generale approvazione da parte del datore di lavoro delle modalità “smart” che il lavoratore aveva attuato – in quanto all'esito del giudizio è stata fornita prova della sussistenza di giustificazione in ordine alla assenza (rectius, mancata presenza) da parte del ricorrente dai locali aziendali durante l'orario di lavoro e quindi dell'insussistenza del fatto contestato. (…)”. Queste esaustive e convincenti considerazioni, immuni da vizi logico-giuridici e frutto di un'attenta e meditata disamina delle risultanze istruttorie in atti, nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate a confutazione delle ragioni della società reclamante in via incidentale (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015). La coerenza e la solidità del ragionamento logico-giuridico articolato dal Giudice a quo, peraltro, non sono scalfite dalla censure articolate in questa sede dalla società reclamante che si concretizzano in una alquanto “sterile” riproposizione pag. 16 di 31 delle prospettazioni già svolte nelle precedenti fasi del giudizio. Rispetto a quanto già diffusamente argomentato dal Tribunale di Forlì nella gravata sentenza, solo alcune puntualizzazioni appaiono opportune. In primo luogo, va rilevato come la società reclamante non possa dolersi in questa Co sede della mancata corretta formalizzazione dello smart working, attuato da con i propri dipendenti con modalità non certo in linea con il dettato normativo, posto che “nemo potest venire contra factum proprium”. In virtù di tale principio generale, tuttora immanente nel nostro ordinamento giuridico, la parte che intende far valere un diritto non deve porsi in contraddizione con un comportamento da essa stessa assunto in precedenza (si veda in tal senso, inter alia, Cass. 13.1.2009, n. 460). In secondo luogo, si evidenzia che la prospettazione della società reclamante, oltre che essere smentita dalle suesposte risultanze istruttorie, appare anche poco plausibile da un punto di vista logico, essendo del tutto inverosimile che un datore di lavoro, ove in buona fede, prima di contestare disciplinarmente ad un proprio dipendente delle assenze ingiustificate di mezza giornata di lavoro non lo richiami formalmente in azienda. Sul punto, nessuna email, nessun messaggio è stato prodotto dalla società reclamante. Infine, quanto all'eccezione di “incompletezza della prestazione lavorativa” svolta dal sig. nelle giornate “incriminate”, si osserva che la stessa non risulta Pt_1 essere stata oggetto delle contestazioni disciplinari prodromiche al licenziamento qui impugnato e, pertanto, non va presa in considerazione. Tale eccezione, peraltro, appare comunque infondata, posto che non risultano né specificamente allegati, né tantomeno provati incarichi rimasti inevasi dall'allora ricorrente. L'eccezione, quindi, si concretizza in una generica lamentela, non bisognevole di approfondimenti istruttori. Alla luce di quanto sopra esposto, i primi sette motivi del reclamo incidentale proposto da vanno respinti. Controparte_1 pag. 17 di 31 Ciò posto, occorre interrogarsi sul tipo di tutela spettante al sig. Parte_1 addivenendo così alla disamina del primo motivo del reclamo principale proposto dal lavoratore. Al riguardo, occorre ricordare che il licenziamento discriminatorio è quell'atto di recesso datoriale che è motivato, sia pure non esplicitamente, da una delle ragioni indicate dall'art. 15 L. n. 300/1970, dall'art. 2 D. Lgs. n. 215/2003 e dall'art. 2 D. Lgs. 216/2003; conseguentemente è discriminatorio il licenziamento intimato in ragione dell'appartenenza sindacale del singolo, della sua partecipazione ad uno sciopero o ad altra attività sindacale, per ragioni di razza o origine etnica, per ragioni inerenti la religione, il sesso, le convinzioni personali, gli handicap, l'età o l'orientamento sessuale. Un atto di recesso datoriale che sia fondato (sia pure non esplicitamente) su una di queste ragioni “tipizzate” è nullo;
e ciò anche nell'ipotesi in cui tale ragione discriminatoria concorra con una diversa ed effettiva causale di licenziamento, cioè anche nel caso in cui il recesso discriminatorio sia contemporaneamente fondato su di un motivo che è perfettamente riconducibile ad una delle due nozioni legali idonee a fondare il recesso datoriale, quali sono, come noto, la giusta causa e il giustificato motivo (nella sua duplice declinazione oggettiva e soggettiva). Differisce dal licenziamento discriminatorio il licenziamento per motivo illecito determinante, che è una fattispecie di recesso la cui nullità deriva dal combinato disposto degli artt. 1345 e 1324 del Codice Civile. E' questa una nullità di diritto comune che colpisce tutti quei tipi di recesso che sono fondati su di un motivo illecito non tipizzato dall'ordinamento. Tipico esempio di licenziamento intimato per motivo illecito determinante è il licenziamento ritorsivo, cioè il recesso che costituisce una reazione, o meglio, una ritorsione, all'esercizio di una legittima prerogativa del lavoratore. Anche in questo caso non è necessario che il motivo illecito sia stato posto esplicitamente a fondamento del recesso: la natura illecita del motivo può essere provata con il ricorso alla prova presuntiva. E' necessario pag. 18 di 31 però – ha ribadito la Cassazione con la pronuncia n. 2414/2022 – che, a differenza dell'ipotesi del licenziamento discriminatorio, il motivo illecito sia “determinante ed esclusivo”, vale a dire, rispettivamente, tale da “costituire l'unica effettiva ragione di recesso”, e che nel riscontro giudiziale “il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente”. Appare chiaro, quindi, che in caso di licenziamento disciplinare per potersi parlare di licenziamento nullo in quanto fondato su motivo illecito, sia necessario accertare, sia pure in via presuntiva, un quid pluris rispetto alla mera insussistenza del fatto contestato. Diversamente opinando ed accedendo all'esegesi proposta dal lavoratore, odierno reclamante principale, ogni qualvolta si accerti l'insussistenza del fatto oggetto di contestazione disciplinare ci si troverebbe in presenza di un licenziamento nullo in quanto basato su motivo illecito. Ciò posto in punto di diritto, come ben evidenziato dal Giudice a quo, si osserva che soltanto nella fase di opposizione del presente giudizio l'allora ricorrente
<<(…) ha allegato che vi sarebbe stata la volontà del datore di lavoro di estrometterlo dall'azienda in quanto “troppo costoso”, senza tuttavia fornire riscontri all'allegazione o chiedendo di fornirne prova in giudizio tramite nuovi ed ulteriori mezzi istruttori. La nuova allegazione è rimasta quindi priva di riscontro onde, in quanto non provata, non può portare all'accoglimento del motivo di impugnazione. (…)”. Anche in parte qua, la sentenza reclamata trova la piena condivisione di questa Corte e va qui confermata. Quanto evidenziato sul punto dal Tribunale di Forlì, sulla scorta di un piana lettura degli atti e dei documenti di causa, peraltro, non è efficacemente contrastato dall'odierno reclamante principale il quale, a sostegno delle proprie ragioni, si limita a sviluppare dei suggestivi teoremi privi però di riscontri probatori. Va, comunque, puntualizzato che la “tardività” dell'allegazione del supposto motivo illecito va riferita non certo alle preclusioni processuali (che si radicano pag. 19 di 31 solo nel momento dell'instaurazione della fase di opposizione) ma alla scarsa plausibilità dell'eccezione. In altri termini, viene da chiedersi come mai il sig. solo in sede di opposizione abbia inteso chiarire il supposto motivo illecito Pt_1 del suo licenziamento, di cui, almeno in teoria, avrebbe dovuto essere al corrente sin dall'inizio della vicenda in esame. La risposta più plausibile a questo interrogativo è che il supposto motivo illecito, sia soltanto il frutto di un escamotage difensivo, nato da un'attenta lettura dell'ordinanza che ha definito la fase sommaria di questo procedimento, piuttosto che un dato di fatto tardivamente scoperto. A tanto consegue la reiezione del primo motivo del reclamo principale proposto dal lavoratore. In virtù di tanto, all'allora ricorrente, tenuto conto dei requisiti dimensionali pacificamente posseduti da (avente meno di 15 dipendenti), Controparte_1
è stata correttamente riconosciuta la tutela minore prevista dall'art. 8 della L. 604/1966. Quanto alla quantificazione di tale indennità, il Tribunale di Forlì ha condivisibilmente osservato: “In applicazione dei criteri di cui all'art. 8 della L. 604/1966, avuto riguardo alla domanda subordinata formulata dal ricorrente, tenuto conto della durata complessiva del rapporto di lavoro (venti anni circa), in alternativa alla riassunzione (non richiesta in ricorso), si ritiene equo e proporzionale commisurare in 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto dovuta al ricorrente l'indennità che parte resistente dovrà versargli, rivalutata secondo gli indici ISTAT e aumentata degli interessi legali dalla data di cessazione del rapporto e fino al soddisfo, ex art. 429 c.p.c.”. Tale quantificazione, peraltro, appare tanto più corretta, ove si considerino anche il volume d'affari dell'ex datrice di lavoro e l'assenza di qualsivoglia volontà conciliativa da parte sua. A tanto consegue, ad avviso della Corte, la reiezione anche dell'ottavo motivo del pag. 20 di 31 reclamo incidentale proposto da Controparte_1
Trattandosi di indennità “forfettariamente” calcolata dal Giudice del merito, poi, non vi è spazio per parlare di aliunde perceputum vel percipiendum. La relativa eccezione, comunque, andrebbe disattesa in quanto genericamente formulata, del tutto sfornita di riscontri probatori e supportata solo da istanze probatorie palesemente esplorative. Merita, invece, accoglimento il secondo motivo del reclamo principale proposto dal lavoratore, a mezzo del quale è stata censurata la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che vada ricompreso “nella retribuzione globale di fatto anche il premio che per 5 anni è stato corrisposto al dipendente”. Sul punto nella sentenza gravata si afferma che: “Nel caso di specie, risulta documentalmente che il premio aveva natura temporanea, eventuale e non continuativa, per plurime ragioni. Esso anzitutto venne istituito solo nel 2017, trascorsi quindi oltre 17 anni dall'inizio del rapporto di lavoro. Esso aveva, sin dalla sua previsione originaria, una durata limitata, essendo stabilita contrattualmente la sua scadenza, a prescindere dai risultati conseguiti dal lavoratore (ndr. appunto) dopo due anni dall'entrata in vigore dell'accordo, quindi nel 2019. Inoltre, era sì prevista la possibilità di una sua proroga tacita (salvo disdetta), ma solo per un ulteriore biennio, quindi con scadenza definitiva del premio nel 2021. È quindi da escludere che si trattasse di un emolumento retributivo stabile, ricorrente o di durata indeterminata, essendo invece vero il contrario.“ (pagina 4) Quindi da un lato temporaneità. Dall'altro, recedibilità:
“l'erogazione di tale premio venne interrotta unilateralmente dal datore di lavoro con la comunicazione del stt embre 2020, avente efficacia dal mese di gennaio 2021 (doc. 8 di parte ricorrente). Tale provvedimento del datore evidenzia ulteriormente che il premio in discorso era tutt'altro che stabile”. Queste considerazioni, ad avviso di questa Corte, non colgono nel segno tenuto conto dei principi elaborati in materia dalla Suprema Corte di Cassazione. pag. 21 di 31 Ed invero, come noto, per costante giurisprudenza l'obbligo di corrispondere al lavoratore una determinata attribuzione patrimoniale sorge in capo al datore di lavoro anche per effetto di una prassi aziendale (per effetto di una ripetitività regolare e continua come nel caso di specie) pur se non specificamente contemplata nel contratto di lavoro (ex multis Cassazione 2 settembre 1996, n.8027). Corre l'obbligo di osservare che il premio nel caso de quo configura una attribuzione retributiva corrisposta al lavoratore in via continuativa annualmente durante gli ultimi anni del rapporto di lavoro in aggiunta alla normale retribuzione e, pertanto, costituisce a tutti gli effetti un corrispettivo della prestazione di lavoro. Ovvero, se il sig. avesse lavorato, avrebbe percepito il premio, il che ne fa Pt_1 un elemento della sua retribuzione globale di fatto. Secondo la dottrina e la giurisprudenza devono infatti ritenersi ricompresi nel concetto di retribuzione globale di fatto tuttii compensi corrisposti al lavoratore aventi carattere continuativo, con esclusione delle prestazioni erogate a titolo di rimborso spese e delle liberalità e/o premi concessi in occasioni particolari ed eventi imprevedibili e fortuiti: “per retribuzione globale di fatto deve intendersi il complesso degli emolumenti corrisposti a carattere continuativo ed, in particolare, oltre quelli che integrano la retribuzione ordinaria (stabilita a livello nazionale dalla contrattazione collettiva), anche quelle ulteriori componenti definite dalla contrattazione aziendale ed individuale”. Partendo dal presupposto della vigenza del principio di irriducibilità della retribuzione di cui all'art. 2103 c.c., la stessa rimane cristallizzata al momento del recesso, non certo per eventi successivi, quali una futura rinuncia come quella comunicata dal datore di lavoro pochi giorni prima del recesso esercito nei confronti del sig. per di più con decorrenza futura, per un periodo a venire. Pt_1
Secondo la Corte di Cassazione, non occorre neppure accertare la ripetitività regolare e continua e la frequenza delle prestazioni e dei relativi compensi, posto pag. 22 di 31 che questi ultimi vanno esclusi dalla nozione di retribuzione globale di fatto solo in quanto sporadici ed occasionali, per tali dovendo intendersi solo quelli collegati a ragioni aziendali del tuttoo imprevedibili e fortuite, e dovendosi all'opposto computare gli emolumenti riferiti ad eventi collegati al normale rapporto lavorativo o connessi alla particolare organizzazione del lavoro (v. Cass. 22 agosto 2002, n.12411). Per di più, il sig. è stato licenziato nel 2020, quindi che la società abbia Pt_1 cessato di versare il premio nel 2021, è circostanza rispetto al suo rapporto di lavoro, del tutto indifferente, se non priva di effetti. Ovvero, il rapporto del sig. è stato caratterizzato dal versamento costante e ripetuto del premio, Pt_1 circostanza che lo rende stabile proprio in base alle argomentazioni esposte in motivazione dalla Giudice a quo. L'onere della prova del contrario, era in capo alla datrice di lavoro, che a nulla ha assolto sul punto. D'altra parte, ci sono le buste paga del lavoratore a dimostrare il carattere stabile e continuativo del suddetto premio a far tempo del 2017 in avanti. A questa conclusione si deve e doveva giungersi anche leggendo il testo della missiva di di concessione del premio in parola (doc. 2 del Controparte_1 reclamante principale sub doc. 4 fasc. I grado) nella parte in cui espressamente prevede che “il suddetto premio … omissis … sarà computato unicamente ai fini del conteggio del tfr ed avrà natura di retribuzione imponibile sia ai fini contributivi che fiscali”. Si sottolinea che il D. Lgs n. 23 del 2015 indica quale unità di calcolo del risarcimento per licenziamento illegittimo “l'ultima retribuzione utile ai fini del TFR”, proprio perché essa è la vera retribuzione unitaria del lavoratore. Poiché quel premio, per stessa previsione della datrice di lavoro, rientra nella retribuzione utile ai fini del TFR, è emolumento retributivo: la sua variabilità non può certamente essere data dalla arbitrarietà, perché tale è, con cui è stata comunicata la revoca con valenza (dal 2021) a rapporto di lavoro con il sig. CP_5 pag. 23 di 31 terminato (licenziato il 24.12.20). La giurisprudenza, del resto, ha costantemente ribadito come una dazione costante, slegata dalla eccezionalità e dalla saltuarietà, sia da considerarsi utile ai fini della determinazione della retribuzione globale di fatto. Alcuni esempi: “In caso di declaratoria di illegittimità del licenziamento del lavoratore nell'ambito della cosiddetta tutela reale, la retribuzione globale di fatto quale parametro di computo sia del risarcimento del danno patito sia della determinazione dell'indennità sostitutiva della reintegrazione, deve includere non soltanto la retribuzione base ma anche ogni compenso di carattere continuativo che si ricolleghi alle particolari modalità della prestazione in atto al momento del licenziamento, quale il premio di produzione, una volta riconosciutone il carattere retributivo, dovendosi invece escludere dal compenso i soli compensi aventi natura indennitaria o di rimborso spese.” (Cassazione civile sez. lav. - 04/10/2011, n. 20266, conforme Cassazione civile sez. lav. - 17/02/2009, n. 3787). Ancora, “Per retribuzione globale di fatto deve, infatti, intendersi la retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato, dovendosi ricomprendere nel suo complesso anche ogni compenso avente carattere continuativo che si ricolleghi a particolari modalità di prestazione in atto al momento del licenziamento, in quanto, ove si provvedesse in senso contrario, si addosserebbero al lavoratore conseguenze negative derivanti da un comportamento illegittimo tenuto dal datore di lavoro” (Cassazione civile sez. lav. – 01.03.22 n. 6744, conforme Cassazione civile sez. lav. 27750/20; n. 29105/19).
“Nel calcolo del risarcimento per illegittimo licenziamento l'indennità va commisurata al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, dovendo essere oggetto di risarcimento l'insieme delle attribuzioni patrimoniali, e deve essere tenuto presente che nella retribuzione globale di fatto va incluso il coacervo delle somme che risultino dovute, anche in via non continuativa, purché non occasionale, in dipendenza del rapporto di lavoro ed in correlazione ai contenuti e alle modalità pag. 24 di 31 di esecuzione della prestazione lavorativa (ad es. nel caso di specie il premio di produzione).” (Corte appello sez. lav. - L'Aquila, 12/02/2015). Alla luce delle suesposte considerazioni, ritiene la Corte che il premio di produzione in questione vada inserito nel calcolo dell'ultima retribuzione mensile globale di fatto spettante al sig. che, per l'effetto, va determinata nella Pt_1 somma di €. 9.103,69, alla luce del conteggio svolto sul punto dal lavoratore che appare aritmeticamente corretto e conforme alle risultanze delle buste paga del lavoratore versate in atti. Tale conteggio, peraltro, è stato contestato dalla società odierna reclamante solo in relazione agli elementi da prendere in considerazione, senza che siano stati evidenziati errori di calcolo. Il secondo motivo del reclamo principale, quindi, va accolto con statuizioni come da dispositivo. Risulta altresì meritevole di accoglimento, ad avviso della Corte, anche il terzo motivo del reclamo principale a mezzo del quale è stata censurata la regolamentazione delle spese di lite disposta dal Giudice a quo. Al riguardo, deve premettersi che la disciplina delle spese è regolata dalla norma vigente alla data di introduzione del giudizio di primo grado (Cass.nr. 10213 del 2017). Nella fattispecie, il procedimento è disciplinato ratione temporis dall'art. 92 cod. proc. civ. nel testo attualmente vigente (il giudizio risulta introdotto nel 2021), a tenore del quale le spese possono essere compensate, parzialmente o per intero, «se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti». Alle ipotesi tipizzate va aggiunta - per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 19 aprile 2018 nr. 77, additiva di accoglimento - quella in cui «sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni». La disposizione, nella parte in cui consente al giudice di disporre la compensazione pag. 25 di 31 delle spese di lite allorché ricorrano «altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni» è norma elastica (v., per tutte, in motivazione, Cass. n. 29130 del 2019), da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in termini di violazione di legge: la funzione interpretativa - applicativa di una disposizione formulata con clausola generale ha infatti una valenza integrativa del precetto legale e postula, quindi, una questione di diritto. Ciò posto in via generale, in relazione al nuovo enunciato introdotto dal Giudice delle Leggi e a chiarimento del perimetro della clausola generale, la Corte Costituzionale ha indicato ogni possibile situazione che, partecipando della stessa ratio che sottende le ipotesi tipizzate, esprima un «sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti» (v. in motivazione Corte Cost. nr. 77 del 2018 cit.). Il riferimento è, dunque, a quelle circostanze che, verificatesi nel corso del processo, si pongano in termini di eventi «del tutto imprevist(i) ed imprevedibil(i) per la parte che agisce o resiste in giudizio» (v. Corte Cost. nr. 77 del 2018 cit, § 15 ed in senso conforme Cassazione Civile, Sez. 6, 25 novembre 2022, n. 34830). All'evidenza, una tale situazione non è riscontrabile nel caso di specie posto che il Tribunale di Forlì, a fronte di una piana ed inequivocabile disamina del compendio probatorio in atti, ha accertato l'assoluta insussistenza dei fatti contestati al sig.
disvelando un realtà di cui la società datrice di lavoro aveva Pt_1 indubbiamente consapevolezza ben prima di resistere in giudizio. A ciò aggiungasi che, benché le domande principali del lavoratore siano state respinte, la allora resistente, all'esito del giudizio, sia risultata comunque CP_4 nettamente soccombente. Al riguardo, appare opportuno ricordare che il codice di rito ha recepito l'idea, compiutamente enunciata da autorevole dottrina, secondo cui il costo del ricorso pag. 26 di 31 alla giustizia civile non deve ripercuotersi in pregiudizio della parte che ha ragione, giacché, se così fosse, la parte vincitrice subirebbe una decurtazione patrimoniale non altrimenti giustificabile. Come sottolineato anche dalla Corte Costituzionale infatti “Al riconoscimento della titolarità di diritti non può non accompagnarsi il riconoscimento del potere di farli valere innanzi a un giudice in un procedimento di natura giurisdizionale
… L'azione in giudizio per la difesa dei propri diritti, d'altronde, è essa stessa il contenuto di un diritto, protetto dagli articoli 24 e 113 della Costituzione e da annoverarsi tra quelli inviolabili, riconducibili all'art. 2 della Costituzione (sentenza n. 98 del 1965) e caratterizzanti lo stato democratico di diritto (sentenza n. 18 del 1982)” (così testualmente CORTE COSTITUZIONALE sentenza n. 26 del 08-11 febbraio 1999, e, in senso conforme, Corte costituzionale n. 419 dell'8 settembre 1995 e n. 435 del 15/9/95). Considerato, pertanto, che i legittimi costi del processo costituiscono il mezzo indispensabile per esercitare il proprio diritto alla tutela giurisdizionale (v. artt. 24 commi 1 e 3 della Cost. e artt. 91 e ss. del cod. proc. civ.), cioè per far valere in giudizio un proprio preteso diritto sostanziale non spontaneamente realizzato (artt. 99 cod. proc. civ. e 2907 del cod. civ.) e che il ricorso alla tutela giurisdizionale di questo diritto comporta l'assunzione di una responsabilità, appunto, "processuale", comprendente anche i predetti costi, ne consegue che il giudice può compensare le spese di lite solo nelle ipotesi eccezionali innanzi esaminate, nel caso di specie certamente non sussistenti, e fornendo una motivazione specifica di tale scelta, non potendo fare riferimento - come invece avvenuto nel caso di specie - a motivi generici. Invero, in seguito all'ultimo intervento normativo il potere del giudice di ricorrere alla compensazione è fortemente limitato, potendosi esprimere nelle sole ipotesi eccezionali di cui sopra si è detto. Il recente intervento riformatore ha, infatti, operato una drastica riduzione dell'ambito operativo della compensazione, con lo pag. 27 di 31 scopo di applicare con effettività il noto principio secondo il quale il processo deve dare a chi ha un diritto tutto quello che egli ha diritto di conseguire, ciò che sarebbe viceversa disatteso se la parte vittoriosa non avesse rifuse le spese di lite. La ratio del procedimento riformistico dell'art. 92 del codice di procedura civile (avviato con l'art. 45, comma 11, della l. 18 giugno 2009, n. 69, e portato a termine dalla cit. l. n. 162/14), è da individuare nell'intento del legislatore di utilizzare la condanna al rimborso delle spese di lite, oltre che quale strumento necessario ai fini della piena tutela del diritto fatto valere in giudizio, anche quale utile strumento di deflazione del contenzioso giudiziario, posto che l'abuso dello strumento della compensazione, particolarmente ricorrente soprattutto in taluni settori, costituisce un elemento di incentivazione alle liti. Quella attualmente vigente è infatti la quarta versione dell'articolo 92 c.p.c., ripetutamente modificato proprio per scoraggiare la compensazione e limitare la discrezionalità del giudice: infatti, l'iniziale impianto codicistico prevedeva la compensazione, oltre che per soccombenza reciproca, nel caso di "giusti motivi"; con la L. n. 263/2005, i giusti motivi vanno "esplicitamente indicati nella motivazione"; a partire dalla L. n. 69/2009, dai giusti motivi si passa alle "gravi ed eccezionali ragioni"; adesso, occorre invece la "assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti", ovvero, a seguito della sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale la sussistenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. Nel caso di specie, la ragione giustificatrice resa dal primo Giudice, a detta del quale: “l'esito del giudizio costituisce grave ed eccezionale motivo per compensare interamente fra le parti le spese del processo....”, in assenza di ulteriori delucidazioni, risulta di mera apparenza o quantomeno perplessa (Cass. n. 23940/2017; Cass. SS.UU. n. 8053/2014) stante la formulazione generica delle argomentazioni che la sorreggono (Cass. n. 14888/2017).
pag. 28 di 31 In tema di richiamo della motivazione a circostanze espresse con formula generica, quali ad esempio "la natura della controversia e le alterne vicende dell'iter processuale" o la "peculiarità della materia del contendere" la giurisprudenza di legittimità ne ha da tempo censurato la portata (Cass. n. 10042/2018; n. 22310/2017; n. 9186/2018; Cass. n. 11217/2016). Va evidenziato, poi, che in giurisprudenza è anche stato chiarito che «.. la mera soccombenza su una questione preliminare in rito non è di per sé ragione sufficiente a giustificare la compensazione, anche parziale, delle spese di lite..” (Consiglio di Stato sez. III, 12 maggio 2017, n.2219) e che «La circostanza che, nel procedimento giurisdizionale, vengano disattese le eccezioni pregiudiziali in ordine alla legitimatio ad causam dell'associazione ricorrente non equivale a soccombenza virtuale nel processo della parte che ha frapposto dette eccezioni» (T.A.R. Lazio, sez. III, 02 aprile 2007, n.2809). A ciò aggiungasi che l'allora società resistente non ha neppure proposto domande o eccezioni autonome che, ove accolte, avrebbero potuto giustificare il richiamo alla soccombenza reciproca ex art. 92, co. II, cpc. Alla luce delle suesposte conclusioni, quindi, la va Controparte_1 condannata a rifondere integralmente al sig. sia le spese della fase Parte_1 sommaria di questo procedimento, sia quelle della fase di opposizione che vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore indeterminato della controversia (da considerarsi di media complessità), all'assenza di attività istruttoria nella fase di opposizione ed ai criteri di cui all'art. 4, 1° comma del Decreto cit. (fra cui la ripetitività delle difese svolte e l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in favore dell'odierno reclamante principale). In conclusione, alla luce delle suesposte considerazioni, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, il reclamo principale proposto dal lavoratore va accolto pag. 29 di 31 limitatamente al secondo ed al terzo motivo di impugnazione e rigettato quanto al resto, mentre va respinto integralmente il reclamo incidentale proposto dalla società ex datrice di lavoro. Anche le spese di questo grado vanno poste a carico di tenuto Controparte_1 conto della sua soccombenza, quantomeno prevalente, ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore indeterminato della controversia (da considerarsi di media complessità), all'assenza di attività istruttoria anche in questo grado ed ai criteri di cui all'art. 4, 1° comma del Decreto cit. (fra cui la ripetitività delle difese svolte e l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in favore dell'odierno reclamante principale). Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'odierna reclamante in via incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per tale impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- in accoglimento del secondo motivo del reclamo principale, riformando sul punto la sentenza impugnata, confermata nella restanti statuizioni di merito, determina in €. 9.103,69 l'ultima retribuzione mensile globale di fatto spettante al sig. Pt_1
;
[...]
- in accoglimento del terzo motivo del reclamo principale, condanna
[...]
a rifondere al sig. sia le spese della fase Controparte_1 Parte_1 sommaria di questo procedimento, sia quelle della fase di opposizione, liquidate rispettivamente in € 3.500,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA come per legge ed in € 4.600,00 pag. 30 di 31 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA come per legge;
- rigetta, quanto al resto, il reclamo principale proposto dal sig. ; Parte_1
- rigetta, altresì, il reclamo incidentale proposto da Controparte_1
- condanna a rifondere al sig. le spese di Controparte_1 Parte_1 questo grado del giudizio, che si liquidano in € 388,50 a titolo di anticipazioni non imponibili ed in € 4.300,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA come per legge;
- dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'odierna reclamante in via incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per tale impugnazione. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 10.07.2025 Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
pag. 31 di 31
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 267/2025 RGA (a cui è stata riunita la causa n. 272/2025 RGA); avverso la sentenza n. 79/2025 RG n. 116/2024 n. cronol. 603/2025 del 31/03/2025 del Tribunale di Forlì, Sezione lavoro, pubblicata in data 31.03.2025, comunicata in pari data e non notificata, ad esito del giudizio di opposizione ex art. 1 commi 51 e ss. L n. 92 del 2012; avente ad oggetto: reclamo ex art. 1, comma 58, L. 92/2012; posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 10/07/2025; promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti Daniela Sangro e Maurizio Servidio, con elezione di domicilio presso la cancelleria dell'intesteta Corte di Appello;
pag. 1 di 31 RECLAMANTE/RECLAMATO IN VIA INCIDENTALE;
contro (P. IVA in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Mazzini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Forlì (FC) corso Diaz n. 36; RECLAMATA/RECLAMANTE IN VIA INCIDENTALE;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Così come si ha modo di leggere nell'ordinanza del Tribunale di Forlì, Sezione Lavoro del 19.01.2024, che ha definito la fase sommaria del presente procedimento: << (…) Il sig. impugna il licenziamento Parte_1 intimatogli per giusta causa da con lettera del 24.12.2020 CP_1 Controparte_1
a fronte della seguente 1 contestazione disciplinare: “Ai sensi delle vigenti norme di Legge di cui al capo XXI "Doveri del personale e norme disciplinari” ed in particolare agli artt. 233 e ss. 235-236-238 del vigente CCNL Commercio e Terziario (Confcommercio), Le contestiamo gli inadempimenti a Lei imputabili, disciplinarmente rilevanti, che seguono. Nei giorni 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 e 20 novembre 2020, Lei, senza alcuna autorizzazione aziendale non si è presentato al lavoro per effettuare il Suo turno pomeridiano che iniziava alle ore 14,00, omettendo peraltro di fornire preventiva comunicazione e successiva giustificazione, rimanendo quindi assente ingiustificato dal lavoro, nonostante le precise disposizioni aziendali a Lei più volte comunicate sulla necessità della Sua presenza in azienda e che il CCNL all'art. 235 reciti: "fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dell'assenza al datore di lavoro, le assenze devono essere giustificate per iscritto presso l pag. 2 di 31 'azienda entro 48 ore per gli eventuali accertamenti." Difformemente alla disciplina contrattuale ed a quella codicistica ex art. 2104 e ss. c.c., Lei, non autorizzato ad assentarsi, ha contravvenuto alla richiamata disciplina assentandosi arbitrariamente dal lavoro, senza informare la datrice né fornire alcuna valida giustificazione. Con questa le si contesta anche la recidiva con riferimento ai fatti costituenti inadempimenti contestati con lettera 28.10.2020”. Il ricorrente contesta la legittimità del licenziamento per insussistenza della giusta causa e, quindi, contesta di essersi assentato ingiustificatamente dal lavoro nelle giornate oggetto di addebito, deducendo di avere regolarmente prestato attività lavorativa in smart working, in forza di un accordo verbale in essere tra lo stesso e il legale rappresentante della società, sig. già in atto e praticato sin CP_2 dal 13 marzo 2020, quale misura contenitiva dell'emergenza COVID-19, e applicato dalle parti anche nei mesi successivi, seppure in assenza di un provvedimento formale per l'accesso alla procedura. Specifica, a tal riguardo, che lo smart working si è svolto dal mese di marzo 2020 per l'intera giornata e, da maggio 2020, per metà della giornata lavorativa e che i giorni e le ore in cui la prestazione è stata eseguita in modalità agile sono stati indicati in busta paga sotto la voce di permessi ex legge n. 104/92, ferie e/o permessi retribuiti. A supporto della propria domanda, produce documentazione comprovante lo svolgimento della prestazione lavorativa da casa (nella specie, messaggi di posta elettronica inviati e ricevuti), nonché la registrazione di una conversazione audio intercorsa tra lo stesso ricorrente e il legale rappresentate della società datrice, sig. comprovante l'assenso, da parte di quest'ultimo, al lavoro da CP_2 parte del ricorrente in modalità smart working, nonostante l'assenza di formale attivazione di detta procedura. Il ricorrente, inoltre, eccepisce la mancata affissione del codice disciplinare sul pag. 3 di 31 luogo di lavoro, con conseguente nullità del licenziamento e, comunque, la sproporzione tra l'addebito e la sanzione irrogata. Propone, inoltre, una domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive a titolo di ore trattenute ed indicate nei prospetti paga quali assenze ingiustificate e permessi ex L. 104/92. Sulla base di tali allegazioni, il ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale: - accertare e dichiarare la nullità del licenziamento per giusta causa intimato da in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, come in atti generalizzata, al sig. Parte_1
e delle due contestazioni presupposte e richiamate nella comunicazione di
[...] licenziamento, perché fondato su motivo illecito ai sensi dell'art. art 18 comma 1°e 2° l. n. 300/70, nonché dell'art. 1345 cod.civ. e comunque, sussistente la violazione dell'obbligo di cui all'art. 7, comma 1, L. 300/1970 di mancata affissione del codice disciplinare e/o infondate le contestazioni mosse al dipendente, per l'effetto - dichiarare il diritto del sig. e per Parte_1
l'effetto condannare in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla reintegrazione nel posto di lavoro con le medesime mansioni (salva la facoltà del ricorrente di richiedere, in luogo della reintegra, l'indennità sostitutiva prevista dalla legge di 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto) e al risarcimento del danno subito dal ricorrente per effetto del licenziamento stabilendo a tale fine una indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto utile ai fini del calcolo del tfr (pari ad Euro 9.103,69 o alla diversa, maggiore o minor somma che dovesse risultare di giustizia) maturata dal giorno del licenziamento (o dalla diversa data che risulterà in corso di causa) sino all'effettiva reintegrazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo, oltre interessi legali e comunque al pagamento di una somma non inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto;
pag. 4 di 31 In via ALTERNATIVA e SUBORDINATA Ove il recesso non fosse ritenuto fondato su motivo illecito, - accertare e dichiarare l'infondatezza dei fatti posti alla base delle contestazioni disciplinari e del licenziamento e che pertanto non ricorrono gli estremi della giusta causa addotti dalla società perché il Controparte_1 fatto non sussiste o il ricorrente non lo ha commesso, ovvero perché rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa previste dal CCNL prodotto e/o per non proporzionalità fra fatto contestato e recesso e per l'effetto, annullare il licenziamento intimato al ricorrente e condannare in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di una indennità pari a 14 mensilità e comunque non inferiore a 6 mensilità, commisurata quale valore unitario alla ultima retribuzione globale di fatto utile ai fini del trattamento di fine rapporto, e comunque In ogni caso - condannare al Controparte_1 versamento della indennità prevista per il trattenuto periodo di preavviso, corrispondente a mesi 4 (quattro) di retribuzione, nonché di pari indennità per la risoluzione ad nutum (pari al periodo di preavviso), ovvero pari a mesi 4 (quattro) di retribuzione come da CCNL di settore. In caso di declaratoria di illegittimità, nullità, annullamento del licenziamento intimato e comunque di sua mancata conferma a qualsiasi titolo, - condannare al pagamento delle differenze retributive dirette ed Controparte_1 indirette per l'incidenza sugli altri istituti contrattuali che risulteranno dovute a seguito di ctu contabile, per tutte le ore trattenute indicate nei prospetti paga quali assenze ingiustificate, permessi 104 e quanto non risulterà giustificato dalla datrice di lavoro per il periodo contestato, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
In ogni caso con condanna della società in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento di competenze e spese del giudizio oltre spese generali, IVA se dovuta e CNPA e contributo unico versato”. Si è costituita in giudizio eccependo l'infondatezza della Controparte_1 pag. 5 di 31 domanda ed assumendo la legittimità del provvedimento risolutivo del rapporto emesso nei confronti del ricorrente, contestando in particolare l'esistenza di accordi tra le parti in merito alla possibilità di svolgere la prestazione lavorativa da casa;
deducendo che la procedura di smart working non è mai stata attivata presso il e che, in ogni caso, le richieste di assenze dal lavoro Controparte_3 dovevano essere previamente richieste ed autorizzate per iscritto, come da regolamento del 1.10.2020 consegnato ai dipendenti ed affisso in bacheca. La causa è stata istruita documentalmente e a mezzo prove orali, anche mediante l'ascolto del file audio indicato quale allegato n. 35 nel ricorso introduttivo, e, all'udienza del 12.12.2023, è stata discussa e posta in decisione in conformità al rito applicato. (…) >>. Con ordinanza del 19.01.2024, il Tribunale di Forlì ha definito la fase sommaria di questo procedimento, così statuendo: “ (…) - dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente non ricorrendo gli estremi della giusta causa né del giustificato motivo soggettivo e, per l'effetto, condanna Controparte_1
a versare al ricorrente una indennità pari a 6 mensilità dell'ultima
[...] retribuzione globale di fatto, rivalutata secondo gli indici ISTAT e aumentata degli interessi legali dalla data di cessazione del rapporto e fino al soddisfo;
- condanna a corrispondere al sig. Controparte_1 Parte_1
l'indennità sostitutiva del preavviso pari a 4 mesi, oltre interessi
[...] legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione al soddisfo;
-
- dichiara inammissibile la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive a titolo di ore trattenute indicate nei prospetti paga quali assenze ingiustificate e permessi ex L. 104/92 proposta dal ricorrente;
- condanna a rimborsare al ricorrente la metà delle spese Controparte_1 di lite che liquida, già operata la decurtazione del 50 %, in complessivi € 2.314,50 oltre accessori di legge, compensando tra le parti la restante metà; (…)”. Il Giudice a quo, in estrema sintesi, con la predetta ordinanza, in estrema sintesi: pag. 6 di 31 a) ha disatteso l'eccezione di nullità del licenziamento per omessa affissione del codice disciplinare (ritenendo, in realtà, provata tale affissione); b) ha ritenuto provata la versione dei fatti offerta dal lavoratore, con conseguente insussistenza degli illeciti disciplinari contestati;
c) ha disatteso, però, la domanda di nullità del licenziamento perché fondato su motivo illecito ex art. 18, comma e 1 e 2, L. 300/70 nonché dell'art. 1345 c.c., con richiesta di applicazione della tutela reale, ritenendo mancante “la prova di alcun intento (ritorsivo e/o discriminatorio) volto ad estromettere il ricorrente”, nonché di “quale sia stato il motivo esclusivo e determinante dell'atto espulsivo”; d) ha accordato in favore del lavoratore la sola tutela risarcitoria di cui all'art. 8 Legge 604/1966 (quantificando il risarcimento dovuto in sei mensilità della retribuzione globale di fatto); e) ha affermato la spettanza in favore del lavoratore anche dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso;
f) ha escluso dal calcolo della retribuzione mensile globale di fatto spettante al lavoratore il “premio di produzione individuale”; g) ha dichiarato inammissibile la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive a titolo di ore trattenute indicate nei prospetti paga quali assenze ingiustificate e permessi ex L. 104/92 proposta dal lavoratore;
h) ha compensato le spese della fase sommaria nella misura del 50%, condannando la resistente al pagamento CP_4 della residua parte. Sia il lavoratore sig. , che l'ex datrice di lavoro Parte_1 Controparte_1 hanno proposto opposizione contro l'ordinanza sopra indicata, con distinti
[...] ricorsi, chiedendone la riforma. I due procedimenti sono stati riuniti all'udienza dell'8 maggio 2024 per evidenti ragioni di connessioni. Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria, all'udienza del 9 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione. Con il primo motivo di opposizione, il lavoratore, a fronte della ritenuta illegittimità del licenziamento, si è lamentato della “mancata applicabilità del pag. 7 di 31 regime previsto dall'art. 18 della l. n. 300/70 per insussistenza del fatto materiale (pag. 8 e 9 motivazione)”. Con il secondo motivo di impugnazione, il lavoratore ha sostenuto che l'ordinanza opposta sarebbe errata nella parte in cui è stato escluso che fosse da ricomprendersi nella retribuzione globale di fatto anche il premio che per 5 anni è stato a lui corrisposto. Con il terzo motivo di opposizione, infine, il lavoratore ha censurato la regolamentazione delle spese di lite disposta dal Giudice della fase sommaria (invocando la condanna integrale della datrice di lavoro), sia la loro liquidazione (per asserita erronea individuazione dello scaglione da applicare). Le ragioni dell'opposizione dell' , invece, si sono articolate su due temi: Parte_2
“il supposto travisamento da parte del Tribunale dei fatti di causa che avrebbe portato ad una errata ricostruzione degli stessi con conseguente errore nell'individuazione delle norme applicabili alla fattispecie, laddove è stata ritenuta giustificata la prolungata assenza del lavoratore e correttamente svolta l'attività lavorativa”; “la violazione dei principi di legge in materia di prova, in particolare di quello stabilito dall'art. 19 del d. lgs 81/2017 che richiede la forma scritta ad probationem per le pattuizioni relative allo smart working”. Il Tribunale di Forlì, con la sentenza qui reclamata, confermando le valutazioni compiute nella fase sommaria del procedimento, ha disatteso sia l'opposizione proposta dalla ex datrice di lavoro, che, quasi integralmente, quella del lavoratore, rettificando solo parzialmente la liquidazione delle spese di lite operata in precedenza. Nello specifico, il Giudice dell'opposizione ha statuito quanto segue: “ (…) - condanna a rimborsare a il 50% delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite della sola fase sommaria che liquida in € 4.031,00 per l'intero, oltre anticipazioni per € 259,00, compensando tra le parti la restante metà e compensando altresì integralmente tra le parti le spese di lite della fase di pag. 8 di 31 opposizione, stante la reciproca soccombenza;
- respinge per il resto l'opposizione proposta da e l'opposizione Parte_1 proposta da confermando l'ordinanza impugnata;
Controparte_1
- condanna a rimborsare a 1/3 delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite della presente fase, liquidate per l'intero in € 6.699,00 per compensi ed € 259,00 per esborsi, compensando tra le parti i restanti 2/3. (…)”. Con ricorso depositato in data 24/04/2025, iscritto al n. 267/2025 RGA, il sig. ha proposto reclamo ex art. 1, comma 58, L. 92/2012 avverso la Parte_1 predetta sentenza chiedendo che questa Corte voglia: “(…) IN VIA PRINCIPALE
- accertare e dichiarare il valore unitario della retribuzione globale di fatto del sig. in €. 9.103,69 tenuto conto del premio di produzione individuale Pt_1 riconosciuto, anche in caso di riforma parziale dell'ordinanza opposta;
- accertare e dichiarare la nullità del licenziamento per giusta causa intimato da
in persona del legale rappresentante pro tempore, come Controparte_1 in atti generalizzata, al sig. e delle due contestazioni presupposte Parte_1
e richiamate nella comunicazione di licenziamento, perché fondato su motivo illecito e contrario a norme imperative ai sensi dell'art. art 18 comma 1°e 2° l. n. 300/70, nonché dell'art. 1345 cod. civ. e comunque, infondate le contestazioni mosse al dipendente, per l'effetto
- dichiarare il diritto del sig. e per l'effetto condannare Parte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1 reintegrazione nel posto di lavoro con le medesime mansioni (salva la facoltà del ricorrente di richiedere, in luogo della reintegra, l'indennità sostitutiva prevista dalla legge di 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto) e al risarcimento del danno subito dal ricorrente per effetto del licenziamento stabilendo a tale fine una indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto utile ai fini del calcolo del tfr inglobandone il premio di produzione individuale riconosciuto a partire dal 2017 .. e per l'effetto riconoscendo una pag. 9 di 31 retribuzione pari ad un valore unitario di €. 9.103,69 o alla diversa, maggiore o minor somma che dovesse risultare di giustizia maturata dal giorno del licenziamento (o dalla diversa data che risulterà in corso di causa) sino all'effettiva reintegrazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo, oltre interessi legali e comunque al pagamento di una somma non inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto;
Riformare la sentenza di primo grado, - condannando in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, all'integrale pagamento di competenze e spese di tutte le fasi del giudizio oltre spese generali, IVA se dovuta e CNPA e contributo unico versato di ogni fase e grado di giudizio, indicando quali parametri medi quelli utilizzabili per la fase sommaria, anche in caso di conferma della parziale compensazione operata dal primo Giudice. (…)”. Nello spiegato atto di reclamo, il lavoratore, allora ricorrente, ha censurato la sentenza gravata sulla scorta di tre motivi di impugnazione, rubricati rispettivamente “A) Mancata applicabilità al licenziamento del regime previsto dall'art.18 legge n. 300/70 per insussistenza del fatto materiale (pagine da 2 a 4 motivazione)”; “B) Mancato inserimento nella retribuzione globale di fa o della voce “premio” (pagine 4 e 5 motivazione)”; “C) Determinazione delle spese di lite (pagine 6 e 7 e
pqm
);”, reiterativi dei motivi di opposizione già proposti innanzi al Tribunale di Forlì. Con ricorso depositato in data 29/04/2025, iscritto al n. 272/2025 RGA, anche
[...] ha spiegato reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Forlì Controparte_1 indicata in epigrafe, chiedendo che questa Corte voglia: “(…) In via principale: 1) rigettare, tutte le domande svolte da parte già ricorrente – qui reclamata - nei confronti della datrice resistente – qui reclamante - in quanto infondate in fatto ed in diritto, dichiarando la legittimità del licenziamento;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento totale e o parziale delle pag. 10 di 31 domande svolte da parte ricorrente, 2) contenere il quantum degli importi ritenuti dovuti al ricorrente – qui reclamato - a quanto risulterà provato ovvero dovuto anche a seguito previa detrazione dell'eccepito aliunde perceptum e/o percipiendum anche nella forma del parimenti qui eccepito concorso colposo della ricorrente ex art. 1227 I e II comma c.c.. 3) con vittoria di spese legali e compensi professionali oltre spese generali IVA e CPA come per legge. (…)”. Nello spiegato atto di reclamo, la società, ex datrice di lavoro, reiterando in concreto i motivi di opposizione formulati nella precedente fase del giudizio, ha censurato la sentenza impugnata sulla scorta di otto motivi di gravame, rubricati rispettivamente 1) “Violazione degli artt. 235 - 238 CCNL Commercio – servizi – terziario”; 2) “Insussistenza della prova dell'autorizzazione generale e permanente dello smart working”; 3) “Sulla revoca della pretesa autorizzazione allo smart working”; 4) “L'insussistenza dello smart working per assenza di prova della forma scritta”; 5) “La mancata prova dello svolgimento della prestazione lavorativa”; 6) “
2.6 L'incompletezza della prestazione e la legittimità del licenziamento: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218, 1181 e 2119 c.c.
- Violazione degli artt. 112 e 132 cpc – art. 111 Costituzione”; 7) “Gli artt. 2104, 2105, 2106 e 2119 c.c.”; 8) “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8 L. n. 604/1966”, riproponendo, inoltre, tutte le istanze (anche istruttorie), difese ed eccezioni svolte nelle precedenti fasi del giudizio, ritenute assorbite dal Tribunale di Forlì. Entrambe le parti si sono costituite nel procedimento di reclamo instaurato dalla controparte, contestando reciprocamente la fondatezza degli altrui motivi di impugnazione sulla scorta delle difese e delle prospettazioni indicate nelle rispettive memorie difensive. I due procedimenti di reclamo così instaurati sono stati riuniti all'odierna udienza ai sensi dell'art. 335 c.p.c., ai sensi del quale: “tutte le impugnazioni proposte pag. 11 di 31 separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo”. Ricostituitosi il contraddittorio, i procedimenti qui riuniti sono stati istruiti sulla scorta del compendio probatorio già acquisito nella fase sommaria di questo procedimento. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva preliminarmente la Corte che il reclamo proposto da in quanto successivo a quello Controparte_1 proposto dal lavoratore, va trattato alla stregua di reclamo incidentale, stante “il principio per cui la prima impugnazione costituisce il processo nel quale debbono confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombenti, sicché l'appello principale successivo ad altro appello si converte in appello incidentale, è principio generale e si estende al processo del lavoro, anche in questo rito operando la conversione dell'impugnazione, purché sia rispettato il termine per l'appello incidentale ex art. 436 c.p.c.. Resta ammissibile, peraltro, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., l'impugnazione tardiva, anche a tutela di un interesse autonomo dell'impugnante incidentale, se il gravame principale investe una questione attinente all'interesse di tale parte. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha ritenuto ammissibile l'impugnazione, in quanto tardiva, diretta ad individuare il soggetto passivo obbligato ad erogare l'assegno mensile di invalidità civile)” (così Cass. civ. n. 2026 del 13 febbraio 2012). Sempre in via preliminare, va rilevato che risulta essersi formato il c.d. giudicato interno in merito alla declaratoria d'inammissibilità della domanda proposta dal lavoratore “di condanna al pagamento delle differenze retributive a titolo di ore trattenute indicate nei prospetti paga quali assenze ingiustificate e permessi ex L. 104/92”, trattandosi di autonoma statuizione contenuta nell'ordinanza che ha definito la fase sommaria di questo procedimento che non è stata oggetto di impugnazione. Quanto alla residua materia oggetto del contendere, rileva la Corte che vanno pag. 12 di 31 esaminati prioritariamente i primi sette motivi del reclamo incidentale proposti dalla società ex datrice di lavoro, apparendo gli stessi logicamente prioritari rispetto a quelli di cui al reclamo principale, essendo attinenti all'asserita legittimità del licenziamento per cui è causa. Tali motivi di reclamo, va poi osservato, possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro stretta interconnessione e delle reciproche interferenze. Sul punto, deve premettersi che, come affermato dalla Corte di Cassazione con orientamento costante, nel caso in cui la giusta causa di recesso datoriale sia costituita dall'assenza ingiustificata del lavoratore dal servizio, il datore di lavoro
- su cui grava l'onere della prova della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento - può limitarsi a provare l'assenza nella sua oggettività, mentre grava sul lavoratore l'onere di provare gli elementi che possono giustificare l'assenza e in particolare la sua dipendenza da causa a lui non imputabile (cfr. Cass. 07.02.2011 n. 2988; Cass. 22.06.2018 n. 16597). Ebbene tale onere probatorio, ad avviso della Corte, è stato compiutamente adempiuto dal lavoratore, allora ricorrente. Ed invero, come puntualmente ricostruito dal Tribunale di Forlì nella sentenza gravata, sulla scorta di inequivocabili risultanze istruttorie: “(…) la vicenda de quo nasce e si sviluppa nell'anno 2020 in pendenza e a causa della nota emergenza sanitaria da OV 19 (nell'ambito della quale era peraltro stata superata l'esigenza di accordi individuali scritti per il lavoro agile del dipendente;
cfr. art. 2 DPCM 25.02.2020, poi DPCM 4.3.2020 art. 1 lett. n, D.L. n. 18/2020, DPCM 10.04.2020, D.L. 83/2020, ecc…). Il ricorrente ha allegato di aver di fatto usufruito, su sua richiesta e con il consenso del datore di lavoro, di modalità di lavoro agile a tempo pieno sin dal mese di marzo 2020 (quindi nelle primissime fasi dell'emergenza sanitaria), quindi, a far data da maggio 2020 e fino all'epoca delle prime contestazioni disciplinari (ottobre2020), a tempo parziale. pag. 13 di 31 Il ricorrente ha prodotto al doc. 7 la corrispondenza intercorsa con il datore di lavoro, nella persona del sig. con la quale, nel mese di marzo 2020, questi lo CP_2 invitava a incontrarsi di persona in azienda e il lavoratore, in risposta, gli rappresentava di stare già lavorando in smart working, intrattenendo rapporti con i clienti, i fornitori e il personale di tramite telefonate, Controparte_1 messaggi di posta elettronica e messaggi WhatsApp e di volere proseguire con tale modalità. Il sig. rispondeva alla comunicazione del lavoratore, approvando CP_2 inequivocabilmente l'operato del lavoratore, scrivendo: “ok andiamo avanti così…”, senza formulare riserve o richieste di chiarimenti. La modalità di lavoro attuata dal lavoratore era quindi stata indiscutibilmente approvata dal datore. Non risulta allegato (n.d.r. tempestivamente) né documentato che in data successiva ed antecedente alle due contestazioni disciplinari intervenute a ottobre e a novembre 2020 vi sia stato un ripensamento da parte del datore di lavoro rispetto a tale modalità di lavoro, di fatto autorizzata e non contestata come comprovato dalla succitata comunicazione. Anche la registrazione audio della conversazione avvenuta il 2.11.20 – nel corso della quale, a dire di parte resistente, il lavoratore non avrebbe chiesto di poter lavorare in smart working, quanto di poter lavorare solo mezza giornata, usufruendo poi dei permessi ferie, l. 104, ecc. – lungi dall'essere stata travisata nel suo contenuto, conferma ulteriormente la conoscenza da parte del datore di lavoro del fatto che il dipendente già da tempo, sin dalle prime fasi della pandemia, svolgesse la propria attività lavorativa da remoto, al di fuori dai locali aziendali1, 1 In effetti, anche successivamente alla prima contestazione del 28.10.20, il Sig. legale CP_2 C rappresentante di ribadiva al Sig. la sua autorizzazione verbale a lavorare con la modalità smart Pt_1 C working nei pomeriggi anche in una conversazione occorsa fra i due il 02.11.20, all'interno del magazzino C presente anche un collaboratore di Sig. della quale è stata depositata dal lavoratore, Testimone_1 nella fase sommaria di questo procedimento, trascrizione e file M4A contenente la registrazione completa, non tempestivamente e specificamente contestata dalla società ex datrice di lavoro. (cfr. doc. 2 fasc. sub Pt_1 pag. 14 di 31 laddove lo stesso datore di lavoro, assecondando tale modalità ed in difetto di attivazione di formale procedura di smart working, non fece mai figurare correttamente tale modalità di lavoro al momento della emissione dei cedolini paga, giustificando la mancata presenza del lavoratore in azienda con svariate voci, quali permessi, ferie, ecc… (peraltro in difetto di opposizione o contestazione da parte del lavoratore cfr. pag. 5, punto 10) del ricorso)2.
Il materiale istruttorio poi consente di ritenere provato che il lavoratore ha effettivamente lavorato nelle giornate oggetto delle contestazioni disciplinari. Tanto risulta confermato dalle comunicazioni prodotte dal ricorrente che riguardano la maggior parte delle giornate oggetto delle contestazioni disciplinari;
in particolare, le comunicazioni mail di cui al doc. 24 di parte ricorrente coprono senz'altro tutte le giornate oggetto della prima contestazione disciplinare, cioè le giornate del 19, 20,21, 22, 23, 26, 27 ottobre 2020; quanto al periodo dal 10 al 20 novembre, oggetto della seconda contestazione disciplinare, pur non riguardano le comunicazioni prodotte sub. doc. 33 di parte ricorrente la totalità di tali giornate - rimanendo “scoperte” le giornate del 16, 17, 19, 20 novembre – alla luce dell'intero quadro istruttorio (ed anche degli ulteriori docc.
doc. 34 – trascrizione conversazione registrata avvenuta il 02.11.20; Doc. 35 – file audio conversazione
[...] CP 02.11.20). Nella suddettaa conversazione, il Sig. dice espressamente: “va bene va bene, Persona_1 Per basta che me lo dici non c' è problema così mi organizzo anch'io, dopo sento con la se non oggi domani”; inoltre, evidenzia anche la consapevolezza dello smart working in essere senza la regolarizzazione formale dello stesso, poiché, infatti, aggiunge: “adesso vedo, anche perché il discorso dello smart working non so lì Per
…dopo faccio chiamare la di perché se no le ferie non le hai, a no va beh hai la 104, c'hai, no?”. Per_3 Con l'espressione “ , il Sig. si riferiva allo – lo studio Parte_3 CP_2 Parte_4 incaricato di redigere le buste paga per FP. 2 Anche la moglie del tolare della confermava la circostanza che le ore o le giornate in cui i Controparte_1 dipendenti sono rimasti a casa in smart working, in busta erano indicate quali ferie e permessi. Si veda in proposito, la testimonianza della sig.ra del 09.11.22, che, a domanda, conferma che questa fosse Tes_2 Tes_ la scelta aziendale con riferimento alle buste paga del teste anche lui in smart working per qualche giorno
“evidentemente sono stata io ad indicare alla consulente di mettere ferie e permessi per le assenze legate alla pandemia” ed ancora “era stata una scelta aziendale di imputare così i giorni di assenza”. Ciò, per altro, conferma che le giornate così indicate nelle buste paga del sig. per i periodi espressamente ed Pt_5 analiticamente indica in busta, vanno invece computate in giornate piene di lavoro. pag. 15 di 31 da 40 a 47 che documentano lo scambio di e mail in periodi antecedenti a quelli in contestazione, dando conferma del consolidato svolgimento del lavoro “da remoto”, senza alcuna contestazione da parte del datore) e del contegno osservato dal datore di lavoro durante l'intero periodo pandemico sino al licenziamento, consentono di inferire in via indiretta e presuntiva, che anche per le giornate oggetto della contestazione non supportate da evidenze documentali specificamente collocabili nelle suddette giornate, il lavoratore stesse comunque svolgendo la propria attività lavorativa da remoto, ben potendo essere accaduto che nell'arco di quattro giornate non vi fosse stato alcuno scambio di email. Alla luce di tali evidenze, avuto riguardo a quelle che sono le contestazioni disciplinari mosse al ricorrente, cioè l'assenza ingiustificata dal luogo di lavoro, il lavoratore non era tenuto a fornire la prova di un accordo scritto autorizzativo dello smart working - per quanto, a ben vedere un accordo scritto tra le parti, seppure atipico e informale, sia senz'altro rinvenibile nel caso di specie proprio avuto riguardo al doc. 7) di parte ricorrente, dal quale si evince una generale approvazione da parte del datore di lavoro delle modalità “smart” che il lavoratore aveva attuato – in quanto all'esito del giudizio è stata fornita prova della sussistenza di giustificazione in ordine alla assenza (rectius, mancata presenza) da parte del ricorrente dai locali aziendali durante l'orario di lavoro e quindi dell'insussistenza del fatto contestato. (…)”. Queste esaustive e convincenti considerazioni, immuni da vizi logico-giuridici e frutto di un'attenta e meditata disamina delle risultanze istruttorie in atti, nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate a confutazione delle ragioni della società reclamante in via incidentale (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015). La coerenza e la solidità del ragionamento logico-giuridico articolato dal Giudice a quo, peraltro, non sono scalfite dalla censure articolate in questa sede dalla società reclamante che si concretizzano in una alquanto “sterile” riproposizione pag. 16 di 31 delle prospettazioni già svolte nelle precedenti fasi del giudizio. Rispetto a quanto già diffusamente argomentato dal Tribunale di Forlì nella gravata sentenza, solo alcune puntualizzazioni appaiono opportune. In primo luogo, va rilevato come la società reclamante non possa dolersi in questa Co sede della mancata corretta formalizzazione dello smart working, attuato da con i propri dipendenti con modalità non certo in linea con il dettato normativo, posto che “nemo potest venire contra factum proprium”. In virtù di tale principio generale, tuttora immanente nel nostro ordinamento giuridico, la parte che intende far valere un diritto non deve porsi in contraddizione con un comportamento da essa stessa assunto in precedenza (si veda in tal senso, inter alia, Cass. 13.1.2009, n. 460). In secondo luogo, si evidenzia che la prospettazione della società reclamante, oltre che essere smentita dalle suesposte risultanze istruttorie, appare anche poco plausibile da un punto di vista logico, essendo del tutto inverosimile che un datore di lavoro, ove in buona fede, prima di contestare disciplinarmente ad un proprio dipendente delle assenze ingiustificate di mezza giornata di lavoro non lo richiami formalmente in azienda. Sul punto, nessuna email, nessun messaggio è stato prodotto dalla società reclamante. Infine, quanto all'eccezione di “incompletezza della prestazione lavorativa” svolta dal sig. nelle giornate “incriminate”, si osserva che la stessa non risulta Pt_1 essere stata oggetto delle contestazioni disciplinari prodromiche al licenziamento qui impugnato e, pertanto, non va presa in considerazione. Tale eccezione, peraltro, appare comunque infondata, posto che non risultano né specificamente allegati, né tantomeno provati incarichi rimasti inevasi dall'allora ricorrente. L'eccezione, quindi, si concretizza in una generica lamentela, non bisognevole di approfondimenti istruttori. Alla luce di quanto sopra esposto, i primi sette motivi del reclamo incidentale proposto da vanno respinti. Controparte_1 pag. 17 di 31 Ciò posto, occorre interrogarsi sul tipo di tutela spettante al sig. Parte_1 addivenendo così alla disamina del primo motivo del reclamo principale proposto dal lavoratore. Al riguardo, occorre ricordare che il licenziamento discriminatorio è quell'atto di recesso datoriale che è motivato, sia pure non esplicitamente, da una delle ragioni indicate dall'art. 15 L. n. 300/1970, dall'art. 2 D. Lgs. n. 215/2003 e dall'art. 2 D. Lgs. 216/2003; conseguentemente è discriminatorio il licenziamento intimato in ragione dell'appartenenza sindacale del singolo, della sua partecipazione ad uno sciopero o ad altra attività sindacale, per ragioni di razza o origine etnica, per ragioni inerenti la religione, il sesso, le convinzioni personali, gli handicap, l'età o l'orientamento sessuale. Un atto di recesso datoriale che sia fondato (sia pure non esplicitamente) su una di queste ragioni “tipizzate” è nullo;
e ciò anche nell'ipotesi in cui tale ragione discriminatoria concorra con una diversa ed effettiva causale di licenziamento, cioè anche nel caso in cui il recesso discriminatorio sia contemporaneamente fondato su di un motivo che è perfettamente riconducibile ad una delle due nozioni legali idonee a fondare il recesso datoriale, quali sono, come noto, la giusta causa e il giustificato motivo (nella sua duplice declinazione oggettiva e soggettiva). Differisce dal licenziamento discriminatorio il licenziamento per motivo illecito determinante, che è una fattispecie di recesso la cui nullità deriva dal combinato disposto degli artt. 1345 e 1324 del Codice Civile. E' questa una nullità di diritto comune che colpisce tutti quei tipi di recesso che sono fondati su di un motivo illecito non tipizzato dall'ordinamento. Tipico esempio di licenziamento intimato per motivo illecito determinante è il licenziamento ritorsivo, cioè il recesso che costituisce una reazione, o meglio, una ritorsione, all'esercizio di una legittima prerogativa del lavoratore. Anche in questo caso non è necessario che il motivo illecito sia stato posto esplicitamente a fondamento del recesso: la natura illecita del motivo può essere provata con il ricorso alla prova presuntiva. E' necessario pag. 18 di 31 però – ha ribadito la Cassazione con la pronuncia n. 2414/2022 – che, a differenza dell'ipotesi del licenziamento discriminatorio, il motivo illecito sia “determinante ed esclusivo”, vale a dire, rispettivamente, tale da “costituire l'unica effettiva ragione di recesso”, e che nel riscontro giudiziale “il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente”. Appare chiaro, quindi, che in caso di licenziamento disciplinare per potersi parlare di licenziamento nullo in quanto fondato su motivo illecito, sia necessario accertare, sia pure in via presuntiva, un quid pluris rispetto alla mera insussistenza del fatto contestato. Diversamente opinando ed accedendo all'esegesi proposta dal lavoratore, odierno reclamante principale, ogni qualvolta si accerti l'insussistenza del fatto oggetto di contestazione disciplinare ci si troverebbe in presenza di un licenziamento nullo in quanto basato su motivo illecito. Ciò posto in punto di diritto, come ben evidenziato dal Giudice a quo, si osserva che soltanto nella fase di opposizione del presente giudizio l'allora ricorrente
<<(…) ha allegato che vi sarebbe stata la volontà del datore di lavoro di estrometterlo dall'azienda in quanto “troppo costoso”, senza tuttavia fornire riscontri all'allegazione o chiedendo di fornirne prova in giudizio tramite nuovi ed ulteriori mezzi istruttori. La nuova allegazione è rimasta quindi priva di riscontro onde, in quanto non provata, non può portare all'accoglimento del motivo di impugnazione. (…)”. Anche in parte qua, la sentenza reclamata trova la piena condivisione di questa Corte e va qui confermata. Quanto evidenziato sul punto dal Tribunale di Forlì, sulla scorta di un piana lettura degli atti e dei documenti di causa, peraltro, non è efficacemente contrastato dall'odierno reclamante principale il quale, a sostegno delle proprie ragioni, si limita a sviluppare dei suggestivi teoremi privi però di riscontri probatori. Va, comunque, puntualizzato che la “tardività” dell'allegazione del supposto motivo illecito va riferita non certo alle preclusioni processuali (che si radicano pag. 19 di 31 solo nel momento dell'instaurazione della fase di opposizione) ma alla scarsa plausibilità dell'eccezione. In altri termini, viene da chiedersi come mai il sig. solo in sede di opposizione abbia inteso chiarire il supposto motivo illecito Pt_1 del suo licenziamento, di cui, almeno in teoria, avrebbe dovuto essere al corrente sin dall'inizio della vicenda in esame. La risposta più plausibile a questo interrogativo è che il supposto motivo illecito, sia soltanto il frutto di un escamotage difensivo, nato da un'attenta lettura dell'ordinanza che ha definito la fase sommaria di questo procedimento, piuttosto che un dato di fatto tardivamente scoperto. A tanto consegue la reiezione del primo motivo del reclamo principale proposto dal lavoratore. In virtù di tanto, all'allora ricorrente, tenuto conto dei requisiti dimensionali pacificamente posseduti da (avente meno di 15 dipendenti), Controparte_1
è stata correttamente riconosciuta la tutela minore prevista dall'art. 8 della L. 604/1966. Quanto alla quantificazione di tale indennità, il Tribunale di Forlì ha condivisibilmente osservato: “In applicazione dei criteri di cui all'art. 8 della L. 604/1966, avuto riguardo alla domanda subordinata formulata dal ricorrente, tenuto conto della durata complessiva del rapporto di lavoro (venti anni circa), in alternativa alla riassunzione (non richiesta in ricorso), si ritiene equo e proporzionale commisurare in 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto dovuta al ricorrente l'indennità che parte resistente dovrà versargli, rivalutata secondo gli indici ISTAT e aumentata degli interessi legali dalla data di cessazione del rapporto e fino al soddisfo, ex art. 429 c.p.c.”. Tale quantificazione, peraltro, appare tanto più corretta, ove si considerino anche il volume d'affari dell'ex datrice di lavoro e l'assenza di qualsivoglia volontà conciliativa da parte sua. A tanto consegue, ad avviso della Corte, la reiezione anche dell'ottavo motivo del pag. 20 di 31 reclamo incidentale proposto da Controparte_1
Trattandosi di indennità “forfettariamente” calcolata dal Giudice del merito, poi, non vi è spazio per parlare di aliunde perceputum vel percipiendum. La relativa eccezione, comunque, andrebbe disattesa in quanto genericamente formulata, del tutto sfornita di riscontri probatori e supportata solo da istanze probatorie palesemente esplorative. Merita, invece, accoglimento il secondo motivo del reclamo principale proposto dal lavoratore, a mezzo del quale è stata censurata la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che vada ricompreso “nella retribuzione globale di fatto anche il premio che per 5 anni è stato corrisposto al dipendente”. Sul punto nella sentenza gravata si afferma che: “Nel caso di specie, risulta documentalmente che il premio aveva natura temporanea, eventuale e non continuativa, per plurime ragioni. Esso anzitutto venne istituito solo nel 2017, trascorsi quindi oltre 17 anni dall'inizio del rapporto di lavoro. Esso aveva, sin dalla sua previsione originaria, una durata limitata, essendo stabilita contrattualmente la sua scadenza, a prescindere dai risultati conseguiti dal lavoratore (ndr. appunto) dopo due anni dall'entrata in vigore dell'accordo, quindi nel 2019. Inoltre, era sì prevista la possibilità di una sua proroga tacita (salvo disdetta), ma solo per un ulteriore biennio, quindi con scadenza definitiva del premio nel 2021. È quindi da escludere che si trattasse di un emolumento retributivo stabile, ricorrente o di durata indeterminata, essendo invece vero il contrario.“ (pagina 4) Quindi da un lato temporaneità. Dall'altro, recedibilità:
“l'erogazione di tale premio venne interrotta unilateralmente dal datore di lavoro con la comunicazione del stt embre 2020, avente efficacia dal mese di gennaio 2021 (doc. 8 di parte ricorrente). Tale provvedimento del datore evidenzia ulteriormente che il premio in discorso era tutt'altro che stabile”. Queste considerazioni, ad avviso di questa Corte, non colgono nel segno tenuto conto dei principi elaborati in materia dalla Suprema Corte di Cassazione. pag. 21 di 31 Ed invero, come noto, per costante giurisprudenza l'obbligo di corrispondere al lavoratore una determinata attribuzione patrimoniale sorge in capo al datore di lavoro anche per effetto di una prassi aziendale (per effetto di una ripetitività regolare e continua come nel caso di specie) pur se non specificamente contemplata nel contratto di lavoro (ex multis Cassazione 2 settembre 1996, n.8027). Corre l'obbligo di osservare che il premio nel caso de quo configura una attribuzione retributiva corrisposta al lavoratore in via continuativa annualmente durante gli ultimi anni del rapporto di lavoro in aggiunta alla normale retribuzione e, pertanto, costituisce a tutti gli effetti un corrispettivo della prestazione di lavoro. Ovvero, se il sig. avesse lavorato, avrebbe percepito il premio, il che ne fa Pt_1 un elemento della sua retribuzione globale di fatto. Secondo la dottrina e la giurisprudenza devono infatti ritenersi ricompresi nel concetto di retribuzione globale di fatto tuttii compensi corrisposti al lavoratore aventi carattere continuativo, con esclusione delle prestazioni erogate a titolo di rimborso spese e delle liberalità e/o premi concessi in occasioni particolari ed eventi imprevedibili e fortuiti: “per retribuzione globale di fatto deve intendersi il complesso degli emolumenti corrisposti a carattere continuativo ed, in particolare, oltre quelli che integrano la retribuzione ordinaria (stabilita a livello nazionale dalla contrattazione collettiva), anche quelle ulteriori componenti definite dalla contrattazione aziendale ed individuale”. Partendo dal presupposto della vigenza del principio di irriducibilità della retribuzione di cui all'art. 2103 c.c., la stessa rimane cristallizzata al momento del recesso, non certo per eventi successivi, quali una futura rinuncia come quella comunicata dal datore di lavoro pochi giorni prima del recesso esercito nei confronti del sig. per di più con decorrenza futura, per un periodo a venire. Pt_1
Secondo la Corte di Cassazione, non occorre neppure accertare la ripetitività regolare e continua e la frequenza delle prestazioni e dei relativi compensi, posto pag. 22 di 31 che questi ultimi vanno esclusi dalla nozione di retribuzione globale di fatto solo in quanto sporadici ed occasionali, per tali dovendo intendersi solo quelli collegati a ragioni aziendali del tuttoo imprevedibili e fortuite, e dovendosi all'opposto computare gli emolumenti riferiti ad eventi collegati al normale rapporto lavorativo o connessi alla particolare organizzazione del lavoro (v. Cass. 22 agosto 2002, n.12411). Per di più, il sig. è stato licenziato nel 2020, quindi che la società abbia Pt_1 cessato di versare il premio nel 2021, è circostanza rispetto al suo rapporto di lavoro, del tutto indifferente, se non priva di effetti. Ovvero, il rapporto del sig. è stato caratterizzato dal versamento costante e ripetuto del premio, Pt_1 circostanza che lo rende stabile proprio in base alle argomentazioni esposte in motivazione dalla Giudice a quo. L'onere della prova del contrario, era in capo alla datrice di lavoro, che a nulla ha assolto sul punto. D'altra parte, ci sono le buste paga del lavoratore a dimostrare il carattere stabile e continuativo del suddetto premio a far tempo del 2017 in avanti. A questa conclusione si deve e doveva giungersi anche leggendo il testo della missiva di di concessione del premio in parola (doc. 2 del Controparte_1 reclamante principale sub doc. 4 fasc. I grado) nella parte in cui espressamente prevede che “il suddetto premio … omissis … sarà computato unicamente ai fini del conteggio del tfr ed avrà natura di retribuzione imponibile sia ai fini contributivi che fiscali”. Si sottolinea che il D. Lgs n. 23 del 2015 indica quale unità di calcolo del risarcimento per licenziamento illegittimo “l'ultima retribuzione utile ai fini del TFR”, proprio perché essa è la vera retribuzione unitaria del lavoratore. Poiché quel premio, per stessa previsione della datrice di lavoro, rientra nella retribuzione utile ai fini del TFR, è emolumento retributivo: la sua variabilità non può certamente essere data dalla arbitrarietà, perché tale è, con cui è stata comunicata la revoca con valenza (dal 2021) a rapporto di lavoro con il sig. CP_5 pag. 23 di 31 terminato (licenziato il 24.12.20). La giurisprudenza, del resto, ha costantemente ribadito come una dazione costante, slegata dalla eccezionalità e dalla saltuarietà, sia da considerarsi utile ai fini della determinazione della retribuzione globale di fatto. Alcuni esempi: “In caso di declaratoria di illegittimità del licenziamento del lavoratore nell'ambito della cosiddetta tutela reale, la retribuzione globale di fatto quale parametro di computo sia del risarcimento del danno patito sia della determinazione dell'indennità sostitutiva della reintegrazione, deve includere non soltanto la retribuzione base ma anche ogni compenso di carattere continuativo che si ricolleghi alle particolari modalità della prestazione in atto al momento del licenziamento, quale il premio di produzione, una volta riconosciutone il carattere retributivo, dovendosi invece escludere dal compenso i soli compensi aventi natura indennitaria o di rimborso spese.” (Cassazione civile sez. lav. - 04/10/2011, n. 20266, conforme Cassazione civile sez. lav. - 17/02/2009, n. 3787). Ancora, “Per retribuzione globale di fatto deve, infatti, intendersi la retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato, dovendosi ricomprendere nel suo complesso anche ogni compenso avente carattere continuativo che si ricolleghi a particolari modalità di prestazione in atto al momento del licenziamento, in quanto, ove si provvedesse in senso contrario, si addosserebbero al lavoratore conseguenze negative derivanti da un comportamento illegittimo tenuto dal datore di lavoro” (Cassazione civile sez. lav. – 01.03.22 n. 6744, conforme Cassazione civile sez. lav. 27750/20; n. 29105/19).
“Nel calcolo del risarcimento per illegittimo licenziamento l'indennità va commisurata al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, dovendo essere oggetto di risarcimento l'insieme delle attribuzioni patrimoniali, e deve essere tenuto presente che nella retribuzione globale di fatto va incluso il coacervo delle somme che risultino dovute, anche in via non continuativa, purché non occasionale, in dipendenza del rapporto di lavoro ed in correlazione ai contenuti e alle modalità pag. 24 di 31 di esecuzione della prestazione lavorativa (ad es. nel caso di specie il premio di produzione).” (Corte appello sez. lav. - L'Aquila, 12/02/2015). Alla luce delle suesposte considerazioni, ritiene la Corte che il premio di produzione in questione vada inserito nel calcolo dell'ultima retribuzione mensile globale di fatto spettante al sig. che, per l'effetto, va determinata nella Pt_1 somma di €. 9.103,69, alla luce del conteggio svolto sul punto dal lavoratore che appare aritmeticamente corretto e conforme alle risultanze delle buste paga del lavoratore versate in atti. Tale conteggio, peraltro, è stato contestato dalla società odierna reclamante solo in relazione agli elementi da prendere in considerazione, senza che siano stati evidenziati errori di calcolo. Il secondo motivo del reclamo principale, quindi, va accolto con statuizioni come da dispositivo. Risulta altresì meritevole di accoglimento, ad avviso della Corte, anche il terzo motivo del reclamo principale a mezzo del quale è stata censurata la regolamentazione delle spese di lite disposta dal Giudice a quo. Al riguardo, deve premettersi che la disciplina delle spese è regolata dalla norma vigente alla data di introduzione del giudizio di primo grado (Cass.nr. 10213 del 2017). Nella fattispecie, il procedimento è disciplinato ratione temporis dall'art. 92 cod. proc. civ. nel testo attualmente vigente (il giudizio risulta introdotto nel 2021), a tenore del quale le spese possono essere compensate, parzialmente o per intero, «se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti». Alle ipotesi tipizzate va aggiunta - per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 19 aprile 2018 nr. 77, additiva di accoglimento - quella in cui «sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni». La disposizione, nella parte in cui consente al giudice di disporre la compensazione pag. 25 di 31 delle spese di lite allorché ricorrano «altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni» è norma elastica (v., per tutte, in motivazione, Cass. n. 29130 del 2019), da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in termini di violazione di legge: la funzione interpretativa - applicativa di una disposizione formulata con clausola generale ha infatti una valenza integrativa del precetto legale e postula, quindi, una questione di diritto. Ciò posto in via generale, in relazione al nuovo enunciato introdotto dal Giudice delle Leggi e a chiarimento del perimetro della clausola generale, la Corte Costituzionale ha indicato ogni possibile situazione che, partecipando della stessa ratio che sottende le ipotesi tipizzate, esprima un «sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti» (v. in motivazione Corte Cost. nr. 77 del 2018 cit.). Il riferimento è, dunque, a quelle circostanze che, verificatesi nel corso del processo, si pongano in termini di eventi «del tutto imprevist(i) ed imprevedibil(i) per la parte che agisce o resiste in giudizio» (v. Corte Cost. nr. 77 del 2018 cit, § 15 ed in senso conforme Cassazione Civile, Sez. 6, 25 novembre 2022, n. 34830). All'evidenza, una tale situazione non è riscontrabile nel caso di specie posto che il Tribunale di Forlì, a fronte di una piana ed inequivocabile disamina del compendio probatorio in atti, ha accertato l'assoluta insussistenza dei fatti contestati al sig.
disvelando un realtà di cui la società datrice di lavoro aveva Pt_1 indubbiamente consapevolezza ben prima di resistere in giudizio. A ciò aggiungasi che, benché le domande principali del lavoratore siano state respinte, la allora resistente, all'esito del giudizio, sia risultata comunque CP_4 nettamente soccombente. Al riguardo, appare opportuno ricordare che il codice di rito ha recepito l'idea, compiutamente enunciata da autorevole dottrina, secondo cui il costo del ricorso pag. 26 di 31 alla giustizia civile non deve ripercuotersi in pregiudizio della parte che ha ragione, giacché, se così fosse, la parte vincitrice subirebbe una decurtazione patrimoniale non altrimenti giustificabile. Come sottolineato anche dalla Corte Costituzionale infatti “Al riconoscimento della titolarità di diritti non può non accompagnarsi il riconoscimento del potere di farli valere innanzi a un giudice in un procedimento di natura giurisdizionale
… L'azione in giudizio per la difesa dei propri diritti, d'altronde, è essa stessa il contenuto di un diritto, protetto dagli articoli 24 e 113 della Costituzione e da annoverarsi tra quelli inviolabili, riconducibili all'art. 2 della Costituzione (sentenza n. 98 del 1965) e caratterizzanti lo stato democratico di diritto (sentenza n. 18 del 1982)” (così testualmente CORTE COSTITUZIONALE sentenza n. 26 del 08-11 febbraio 1999, e, in senso conforme, Corte costituzionale n. 419 dell'8 settembre 1995 e n. 435 del 15/9/95). Considerato, pertanto, che i legittimi costi del processo costituiscono il mezzo indispensabile per esercitare il proprio diritto alla tutela giurisdizionale (v. artt. 24 commi 1 e 3 della Cost. e artt. 91 e ss. del cod. proc. civ.), cioè per far valere in giudizio un proprio preteso diritto sostanziale non spontaneamente realizzato (artt. 99 cod. proc. civ. e 2907 del cod. civ.) e che il ricorso alla tutela giurisdizionale di questo diritto comporta l'assunzione di una responsabilità, appunto, "processuale", comprendente anche i predetti costi, ne consegue che il giudice può compensare le spese di lite solo nelle ipotesi eccezionali innanzi esaminate, nel caso di specie certamente non sussistenti, e fornendo una motivazione specifica di tale scelta, non potendo fare riferimento - come invece avvenuto nel caso di specie - a motivi generici. Invero, in seguito all'ultimo intervento normativo il potere del giudice di ricorrere alla compensazione è fortemente limitato, potendosi esprimere nelle sole ipotesi eccezionali di cui sopra si è detto. Il recente intervento riformatore ha, infatti, operato una drastica riduzione dell'ambito operativo della compensazione, con lo pag. 27 di 31 scopo di applicare con effettività il noto principio secondo il quale il processo deve dare a chi ha un diritto tutto quello che egli ha diritto di conseguire, ciò che sarebbe viceversa disatteso se la parte vittoriosa non avesse rifuse le spese di lite. La ratio del procedimento riformistico dell'art. 92 del codice di procedura civile (avviato con l'art. 45, comma 11, della l. 18 giugno 2009, n. 69, e portato a termine dalla cit. l. n. 162/14), è da individuare nell'intento del legislatore di utilizzare la condanna al rimborso delle spese di lite, oltre che quale strumento necessario ai fini della piena tutela del diritto fatto valere in giudizio, anche quale utile strumento di deflazione del contenzioso giudiziario, posto che l'abuso dello strumento della compensazione, particolarmente ricorrente soprattutto in taluni settori, costituisce un elemento di incentivazione alle liti. Quella attualmente vigente è infatti la quarta versione dell'articolo 92 c.p.c., ripetutamente modificato proprio per scoraggiare la compensazione e limitare la discrezionalità del giudice: infatti, l'iniziale impianto codicistico prevedeva la compensazione, oltre che per soccombenza reciproca, nel caso di "giusti motivi"; con la L. n. 263/2005, i giusti motivi vanno "esplicitamente indicati nella motivazione"; a partire dalla L. n. 69/2009, dai giusti motivi si passa alle "gravi ed eccezionali ragioni"; adesso, occorre invece la "assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti", ovvero, a seguito della sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale la sussistenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. Nel caso di specie, la ragione giustificatrice resa dal primo Giudice, a detta del quale: “l'esito del giudizio costituisce grave ed eccezionale motivo per compensare interamente fra le parti le spese del processo....”, in assenza di ulteriori delucidazioni, risulta di mera apparenza o quantomeno perplessa (Cass. n. 23940/2017; Cass. SS.UU. n. 8053/2014) stante la formulazione generica delle argomentazioni che la sorreggono (Cass. n. 14888/2017).
pag. 28 di 31 In tema di richiamo della motivazione a circostanze espresse con formula generica, quali ad esempio "la natura della controversia e le alterne vicende dell'iter processuale" o la "peculiarità della materia del contendere" la giurisprudenza di legittimità ne ha da tempo censurato la portata (Cass. n. 10042/2018; n. 22310/2017; n. 9186/2018; Cass. n. 11217/2016). Va evidenziato, poi, che in giurisprudenza è anche stato chiarito che «.. la mera soccombenza su una questione preliminare in rito non è di per sé ragione sufficiente a giustificare la compensazione, anche parziale, delle spese di lite..” (Consiglio di Stato sez. III, 12 maggio 2017, n.2219) e che «La circostanza che, nel procedimento giurisdizionale, vengano disattese le eccezioni pregiudiziali in ordine alla legitimatio ad causam dell'associazione ricorrente non equivale a soccombenza virtuale nel processo della parte che ha frapposto dette eccezioni» (T.A.R. Lazio, sez. III, 02 aprile 2007, n.2809). A ciò aggiungasi che l'allora società resistente non ha neppure proposto domande o eccezioni autonome che, ove accolte, avrebbero potuto giustificare il richiamo alla soccombenza reciproca ex art. 92, co. II, cpc. Alla luce delle suesposte conclusioni, quindi, la va Controparte_1 condannata a rifondere integralmente al sig. sia le spese della fase Parte_1 sommaria di questo procedimento, sia quelle della fase di opposizione che vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore indeterminato della controversia (da considerarsi di media complessità), all'assenza di attività istruttoria nella fase di opposizione ed ai criteri di cui all'art. 4, 1° comma del Decreto cit. (fra cui la ripetitività delle difese svolte e l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in favore dell'odierno reclamante principale). In conclusione, alla luce delle suesposte considerazioni, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, il reclamo principale proposto dal lavoratore va accolto pag. 29 di 31 limitatamente al secondo ed al terzo motivo di impugnazione e rigettato quanto al resto, mentre va respinto integralmente il reclamo incidentale proposto dalla società ex datrice di lavoro. Anche le spese di questo grado vanno poste a carico di tenuto Controparte_1 conto della sua soccombenza, quantomeno prevalente, ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore indeterminato della controversia (da considerarsi di media complessità), all'assenza di attività istruttoria anche in questo grado ed ai criteri di cui all'art. 4, 1° comma del Decreto cit. (fra cui la ripetitività delle difese svolte e l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in favore dell'odierno reclamante principale). Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'odierna reclamante in via incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per tale impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- in accoglimento del secondo motivo del reclamo principale, riformando sul punto la sentenza impugnata, confermata nella restanti statuizioni di merito, determina in €. 9.103,69 l'ultima retribuzione mensile globale di fatto spettante al sig. Pt_1
;
[...]
- in accoglimento del terzo motivo del reclamo principale, condanna
[...]
a rifondere al sig. sia le spese della fase Controparte_1 Parte_1 sommaria di questo procedimento, sia quelle della fase di opposizione, liquidate rispettivamente in € 3.500,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA come per legge ed in € 4.600,00 pag. 30 di 31 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA come per legge;
- rigetta, quanto al resto, il reclamo principale proposto dal sig. ; Parte_1
- rigetta, altresì, il reclamo incidentale proposto da Controparte_1
- condanna a rifondere al sig. le spese di Controparte_1 Parte_1 questo grado del giudizio, che si liquidano in € 388,50 a titolo di anticipazioni non imponibili ed in € 4.300,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA come per legge;
- dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'odierna reclamante in via incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per tale impugnazione. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 10.07.2025 Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
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