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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 02/10/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1608/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Di Biase, all'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 01/10/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 comma 1° c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza
Nella causa promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GIULIANI DIANA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
GIULIANI DIANA
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 direttore p.t., con il patrocinio dell'avv. GAMBINO ARMANDO, elettivamente domiciliato in
CORSO SAN GIORGIO 14, TERAMO presso il difensore avv. GAMBINO ARMANDO
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale note di trattazione scritta autorizzate.
MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato il 20.08.2024, invoca Parte_1
l'intervento dell'adito Tribunale al fine di ottenere la condanna dell'ente resistente al ripristino immediato della prestazione previdenziale già percepita, previo accertamento dell'illegittimità della sospensione dallo stesso operata e al ripristino della pensione di invalidità civile a partire dalla data della sospensione, rassegnando le seguenti conclusioni:
1 “Nel merito, in via principale,
- accertare il diritto del ricorrente, ora come allora, alla riscossione della pensione di invalidità civile Cat. INVCIV n. , indebitamente non corrisposta dal 1° aprile e per l'effetto Numer_1 condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., a ripristinare la prestazione sospesa CP_1
e a corrispondere i ratei arretrati dovuti.
Nel merito, in via subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi di riconoscimento di una fondata ragione di sospensione della prestazione, con specifico riferimento alla domanda n. 9178000083307, - nominare un consulente tecnico d'ufficio onde disporre l'accertamento tecnico ex art. 445 bis cpc per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante, relativa al riconoscimento di una inabilità lavorativa totale e permanente, tale da determinare il diritto alla erogazione da parte dell' di CP_1 una pensione di invalidità civile;
- omologare, in caso di esito positivo per il ricorrente, le risultanze probatorie contenute nella relazione del CTU”.
Costituitosi ritualmente in giudizio, l' chiedeva il rigetto del ricorso per tutte le ragioni CP_1 esplicitate nella propria memoria con particolare riferimento alla ingiustificata assenza a visita di revisione disposta inizialmente per la data del 01.02.2023 e poi rinnovata, perché recapitata in data successiva a quella della visita, con lettera racc. a/r del 17.02.2023 nella quale era nuovamente convocato per il 31.03.2023, nonché sostenendo l'irritualità della domanda di accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie formulata con la domanda subordinata, rassegnando le seguenti conclusioni:
“l'Onorevole G.L. adito, Voglia accertare e dichiarare: -a) infondata la domanda di accertamento negativo dell'indebito assistenziale, con ogni consequenziale pronuncia di legge;
-b) la inammissibilità ed improponibilità della domanda di accertamento tecnico preventivo, per vizi attinenti al rito;
-c) la infondatezza della proposta domanda per insussistenza del requisito sanitario, con ogni consequenziale pronuncia di legge;
-d) dichiarare inammissibile la domanda di condanna dell' alla liquidazione dei ratei della pensione di inabilità civile”. CP_1
Istruita con mera acquisizione documentale, la causa è decisa alla odierna udienza disposta in modalità cartolare a seguito di acquisizione delle note conclusive autorizzate e note di trattazione scritta mediante sentenza data per letta e che si deposita.
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Sostiene il ricorrente, in sintesi e per quanto di rilievo, l'errore da parte dell'Ente resistente nel convocarlo a visita e comunque la sua resa giustificazione allegando documentazione di Poste
2 Italiane dove si evince il ritardo della ricezione nonché la mancanza di una nuova convocazione che non sarebbe mai arrivata, inoltre eccepisce la carenza di prova della spedizione e della sua ricezione di tale convocazione alla visita del 30 marzo 2023, invocando, quindi, l'illegittimità della disposta sospensione.
Inquadrato il thema decidendum è opportuno premettere che l' è Controparte_2 sottoposto a un obbligo normativo che impone di verificare periodicamente la permanenza dei requisiti sanitari e reddituali necessari per beneficiare delle prestazioni assistenziali in godimento, così come per le condizioni patologiche contenute nel verbale sanitario di accertamento dell'invalidità civile, nel presupposto di un'evoluzione nel tempo del quadro sanitario ad eccezione dei casi di patologie invalidanti di cui alla Legge 9 marzo 2006 n. 80, per i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione, esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap e quelle previste nel
Decreto applicativo del 2 agosto 2007 ove sono fissate 12 voci relative a condizioni patologiche che determinano una grave compromissione dell'autonomia personale e gravi limitazioni delle attività e della partecipazione alla vita comunitaria. CP_ Le verifiche sono demandate all' nell'ambito dei “Piani di verifica straordinari” promossi annualmente dal legislatore, anche a campione, al fine di reprimere abusi e contenere la spesa di risorse pubbliche, (art. 20 c. 2 D.L. 78/09 convertito in legge n. 102/09).
Invero, la natura delle prestazioni di invalidità civile rientra tra le obbligazioni di durata condizionata alla permanenza di requisiti costitutivi suscettibili di modificazioni nel tempo fatta eccezione per il caso in cui il requisito sanitario sia stato valutato non rivedibile.
Nello specifico non può rinvenirsi nella normativa di riferimento una preclusione, in ipotesi, come nel caso che occupa, di avvenuto accertamento giudiziale del presupposto invalidante contenuto nel requisito sanitario, di revisione per la verifica della sussistenza della gravità della patologia in capo a beneficiario richiamato a visita.
Il c. 6 bis art. 25 del Dl. 90/2014, convertito in L. 114/2014, regola l'accertamento di revisione sanitario in ambito di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, disponendo che “nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura” e che “la convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale”.
3 L'art. 80 c. 3 D.L. n. 112 del 2008, (Piano straordinario di verifica delle invalidità civili) convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 2008, prevede che "Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, l' dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui CP_1 sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se
l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l' provvede alla revoca della CP_1 provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima".
Per quanto previsto con il messaggio 6 maggio 2021, n. 1835, emanato a seguito e in CP_1 applicazione della normativa sopra richiamata dall'ente resistente, la persona invalida, considerata rivedibile, cioè non esclusa da ipotesi di non rivedibilità, che non si presenta a visita nel giorno indicato nell'invito di convocazione si vedrà sospesa la prestazione a partire dalla data di convocazione. Nel caso non sia possibile essere presenti alla visita, dovrà essere prodotta una documentata richiesta di giustificazione per motivi amministrativi o sanitari.
La mancata presentazione alla visita di revisione comporta la sospensione della prestazione e dei benefici correlati e, successivamente, la revoca;
l'assenza a visita di revisione determinerà in ogni caso la sospensione cautelativa della prestazione economica.
In questi casi, l'interessato riceverà la comunicazione dell'avvenuta sospensione della CP_ prestazione con l'invito a presentare alla struttura territorialmente competente, entro 90 giorni, CP_ idonea giustificazione dell'assenza e se la motivazione sarà ritenuta fondata, l' riavvierà il processo di revisione dell'accertamento sanitario con la comunicazione della nuova data di visita CP_ medica. Nel caso in cui l'interessato risulti assente anche a questa seconda convocazione, l' provvederà alla revoca del beneficio economico dalla data di sospensione.
Nessuna comunicazione per la giustificazione alla convocazione a visita per il 31.03.2023, spedita con lett. a.r del 17.02.2023 dalla resistente, risulta in atti, limitandosi parte ricorrente a produrre una serie di mail con le quali comunicava l'impossibilità di recarsi a visita perché la relativa formale richiesta era pervenuta in data successiva alla data di visita e la richiesta di nuova fissazione della data di visita;
ma tale giustificazione si riferisce alla prima comunicazione e non alla seconda spedita allo stesso indirizzo della prima con raccomandata non ritirata dall'interessato e tornata al mittente per compiuta giacenza.
L' ha fornito prova documentale di tale documentazione e del perfezionamento della CP_1
4 comunicazione di convocazione a visita a nulla rilevando l'asserzione del ricorrente di non averla ricevuta. (Doc. n. 2 fasc. ). CP_1
Il procedimento di revisione sanitario può essere aggiornato dall'ente previdenziale, dando notizia sulla nuova data di visita medica, sul presupposto della esaustività della giustificazione addotta e per come documentata;
nel caso che occupa alcuna documentazione o giustificazione è stata allegata dal ricorrente.
Va altresì evidenziato che il ricorrente ha presentato una nuova domanda amministrativa in data 26.03.2024 vertente all'accertamento dello stesso requisito sanitario di cui alla sospesa prestazione a seguito della quale la CMS ha definitivamente revocata la pensione per carenza di motivi sanitari.
Neppure la domanda formulata in via subordinata può essere accolta in quanto intrinsecamente inammissibile dovendo la relativa richiesta essere introdotta con la procedura di cui all'art. 445 bis c.p.c. e non unitamente alla domanda di accertamento negativo dell'indebito assistenziale di cui alla domanda principale.
Le spese di lite, considerata la particolarità della fattispecie e la ritenuta assenza di alcun atteggiamento antigiuridico o anche meramente colposo da parte del ricorrente nell'esercitare l'azione, possono essere compensate tra le parti in deroga al principio di soccombenza ritenuti sussistenti eccezionali ragioni.
P.Q.M.
Il giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe rubricata,
- respinge il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Teramo, il 1° ottobre 2025
Il Giudice On.
dott. Marco Di Biase
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Di Biase, all'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 01/10/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 comma 1° c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza
Nella causa promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GIULIANI DIANA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
GIULIANI DIANA
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 direttore p.t., con il patrocinio dell'avv. GAMBINO ARMANDO, elettivamente domiciliato in
CORSO SAN GIORGIO 14, TERAMO presso il difensore avv. GAMBINO ARMANDO
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale note di trattazione scritta autorizzate.
MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato il 20.08.2024, invoca Parte_1
l'intervento dell'adito Tribunale al fine di ottenere la condanna dell'ente resistente al ripristino immediato della prestazione previdenziale già percepita, previo accertamento dell'illegittimità della sospensione dallo stesso operata e al ripristino della pensione di invalidità civile a partire dalla data della sospensione, rassegnando le seguenti conclusioni:
1 “Nel merito, in via principale,
- accertare il diritto del ricorrente, ora come allora, alla riscossione della pensione di invalidità civile Cat. INVCIV n. , indebitamente non corrisposta dal 1° aprile e per l'effetto Numer_1 condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., a ripristinare la prestazione sospesa CP_1
e a corrispondere i ratei arretrati dovuti.
Nel merito, in via subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi di riconoscimento di una fondata ragione di sospensione della prestazione, con specifico riferimento alla domanda n. 9178000083307, - nominare un consulente tecnico d'ufficio onde disporre l'accertamento tecnico ex art. 445 bis cpc per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante, relativa al riconoscimento di una inabilità lavorativa totale e permanente, tale da determinare il diritto alla erogazione da parte dell' di CP_1 una pensione di invalidità civile;
- omologare, in caso di esito positivo per il ricorrente, le risultanze probatorie contenute nella relazione del CTU”.
Costituitosi ritualmente in giudizio, l' chiedeva il rigetto del ricorso per tutte le ragioni CP_1 esplicitate nella propria memoria con particolare riferimento alla ingiustificata assenza a visita di revisione disposta inizialmente per la data del 01.02.2023 e poi rinnovata, perché recapitata in data successiva a quella della visita, con lettera racc. a/r del 17.02.2023 nella quale era nuovamente convocato per il 31.03.2023, nonché sostenendo l'irritualità della domanda di accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie formulata con la domanda subordinata, rassegnando le seguenti conclusioni:
“l'Onorevole G.L. adito, Voglia accertare e dichiarare: -a) infondata la domanda di accertamento negativo dell'indebito assistenziale, con ogni consequenziale pronuncia di legge;
-b) la inammissibilità ed improponibilità della domanda di accertamento tecnico preventivo, per vizi attinenti al rito;
-c) la infondatezza della proposta domanda per insussistenza del requisito sanitario, con ogni consequenziale pronuncia di legge;
-d) dichiarare inammissibile la domanda di condanna dell' alla liquidazione dei ratei della pensione di inabilità civile”. CP_1
Istruita con mera acquisizione documentale, la causa è decisa alla odierna udienza disposta in modalità cartolare a seguito di acquisizione delle note conclusive autorizzate e note di trattazione scritta mediante sentenza data per letta e che si deposita.
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Sostiene il ricorrente, in sintesi e per quanto di rilievo, l'errore da parte dell'Ente resistente nel convocarlo a visita e comunque la sua resa giustificazione allegando documentazione di Poste
2 Italiane dove si evince il ritardo della ricezione nonché la mancanza di una nuova convocazione che non sarebbe mai arrivata, inoltre eccepisce la carenza di prova della spedizione e della sua ricezione di tale convocazione alla visita del 30 marzo 2023, invocando, quindi, l'illegittimità della disposta sospensione.
Inquadrato il thema decidendum è opportuno premettere che l' è Controparte_2 sottoposto a un obbligo normativo che impone di verificare periodicamente la permanenza dei requisiti sanitari e reddituali necessari per beneficiare delle prestazioni assistenziali in godimento, così come per le condizioni patologiche contenute nel verbale sanitario di accertamento dell'invalidità civile, nel presupposto di un'evoluzione nel tempo del quadro sanitario ad eccezione dei casi di patologie invalidanti di cui alla Legge 9 marzo 2006 n. 80, per i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione, esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap e quelle previste nel
Decreto applicativo del 2 agosto 2007 ove sono fissate 12 voci relative a condizioni patologiche che determinano una grave compromissione dell'autonomia personale e gravi limitazioni delle attività e della partecipazione alla vita comunitaria. CP_ Le verifiche sono demandate all' nell'ambito dei “Piani di verifica straordinari” promossi annualmente dal legislatore, anche a campione, al fine di reprimere abusi e contenere la spesa di risorse pubbliche, (art. 20 c. 2 D.L. 78/09 convertito in legge n. 102/09).
Invero, la natura delle prestazioni di invalidità civile rientra tra le obbligazioni di durata condizionata alla permanenza di requisiti costitutivi suscettibili di modificazioni nel tempo fatta eccezione per il caso in cui il requisito sanitario sia stato valutato non rivedibile.
Nello specifico non può rinvenirsi nella normativa di riferimento una preclusione, in ipotesi, come nel caso che occupa, di avvenuto accertamento giudiziale del presupposto invalidante contenuto nel requisito sanitario, di revisione per la verifica della sussistenza della gravità della patologia in capo a beneficiario richiamato a visita.
Il c. 6 bis art. 25 del Dl. 90/2014, convertito in L. 114/2014, regola l'accertamento di revisione sanitario in ambito di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, disponendo che “nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura” e che “la convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale”.
3 L'art. 80 c. 3 D.L. n. 112 del 2008, (Piano straordinario di verifica delle invalidità civili) convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 2008, prevede che "Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, l' dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui CP_1 sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se
l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l' provvede alla revoca della CP_1 provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima".
Per quanto previsto con il messaggio 6 maggio 2021, n. 1835, emanato a seguito e in CP_1 applicazione della normativa sopra richiamata dall'ente resistente, la persona invalida, considerata rivedibile, cioè non esclusa da ipotesi di non rivedibilità, che non si presenta a visita nel giorno indicato nell'invito di convocazione si vedrà sospesa la prestazione a partire dalla data di convocazione. Nel caso non sia possibile essere presenti alla visita, dovrà essere prodotta una documentata richiesta di giustificazione per motivi amministrativi o sanitari.
La mancata presentazione alla visita di revisione comporta la sospensione della prestazione e dei benefici correlati e, successivamente, la revoca;
l'assenza a visita di revisione determinerà in ogni caso la sospensione cautelativa della prestazione economica.
In questi casi, l'interessato riceverà la comunicazione dell'avvenuta sospensione della CP_ prestazione con l'invito a presentare alla struttura territorialmente competente, entro 90 giorni, CP_ idonea giustificazione dell'assenza e se la motivazione sarà ritenuta fondata, l' riavvierà il processo di revisione dell'accertamento sanitario con la comunicazione della nuova data di visita CP_ medica. Nel caso in cui l'interessato risulti assente anche a questa seconda convocazione, l' provvederà alla revoca del beneficio economico dalla data di sospensione.
Nessuna comunicazione per la giustificazione alla convocazione a visita per il 31.03.2023, spedita con lett. a.r del 17.02.2023 dalla resistente, risulta in atti, limitandosi parte ricorrente a produrre una serie di mail con le quali comunicava l'impossibilità di recarsi a visita perché la relativa formale richiesta era pervenuta in data successiva alla data di visita e la richiesta di nuova fissazione della data di visita;
ma tale giustificazione si riferisce alla prima comunicazione e non alla seconda spedita allo stesso indirizzo della prima con raccomandata non ritirata dall'interessato e tornata al mittente per compiuta giacenza.
L' ha fornito prova documentale di tale documentazione e del perfezionamento della CP_1
4 comunicazione di convocazione a visita a nulla rilevando l'asserzione del ricorrente di non averla ricevuta. (Doc. n. 2 fasc. ). CP_1
Il procedimento di revisione sanitario può essere aggiornato dall'ente previdenziale, dando notizia sulla nuova data di visita medica, sul presupposto della esaustività della giustificazione addotta e per come documentata;
nel caso che occupa alcuna documentazione o giustificazione è stata allegata dal ricorrente.
Va altresì evidenziato che il ricorrente ha presentato una nuova domanda amministrativa in data 26.03.2024 vertente all'accertamento dello stesso requisito sanitario di cui alla sospesa prestazione a seguito della quale la CMS ha definitivamente revocata la pensione per carenza di motivi sanitari.
Neppure la domanda formulata in via subordinata può essere accolta in quanto intrinsecamente inammissibile dovendo la relativa richiesta essere introdotta con la procedura di cui all'art. 445 bis c.p.c. e non unitamente alla domanda di accertamento negativo dell'indebito assistenziale di cui alla domanda principale.
Le spese di lite, considerata la particolarità della fattispecie e la ritenuta assenza di alcun atteggiamento antigiuridico o anche meramente colposo da parte del ricorrente nell'esercitare l'azione, possono essere compensate tra le parti in deroga al principio di soccombenza ritenuti sussistenti eccezionali ragioni.
P.Q.M.
Il giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe rubricata,
- respinge il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Teramo, il 1° ottobre 2025
Il Giudice On.
dott. Marco Di Biase
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