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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 11/02/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 362/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 362/2024
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
All'udienza del 11.2.2025 svoltasi con la modalità della trattazione scritta;
-lette le rispettive note scritte depositate dai procuratori delle parti ed avuto riguardo ai relativi contenuti;
il giudice
-all'esito dell'udienza ex art. 281 quinquies, comma secondo, c.p.c. del giorno 11.2.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato mediante contestuale deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente sentenza.
Verbale chiuso alle ore 15.44.
Il Giudice
dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Casoli ha pronunciato ex art. 281 quinquies, comma secondo, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 362/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TONELLI Parte_1 C.F._1
ROBERTA, elettivamente domiciliato in Bologna via Val d'Aposa n. 13 presso lo studio del difensore avv. TONELLI ROBERTA
ATTORE/I contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAVA RICCARDO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Jesi C.so Matteotti n. 16 presso lo studio del difensore avv.
FAVA RICCARDO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
pagina 2 di 5
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 633 c.p.c., la società premettendo di avere fornito merce Controparte_1 per complessive €. 38.925,52 alla sig.ra , di avere ricevuto solo un acconto di €. Parte_1
18.300,00, ha chiesto al Tribunale di Ancona di ingiungere a il pagamento Parte_1 della somma di €. 20.625,52 oltre interessi e spese del procedimento.
Con decreto ingiuntivo n. 1454/2023, depositato in data 17 novembre 2023 e notificato in data
15 dicembre 2023, il Tribunale ingiungeva il pagamento della somma di €. 20.625,52 oltre interessi e spese del procedimento.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha spiegato opposizione avverso Parte_1 il predetto decreto ingiuntivo, a sostegno dell'opposizione ha allegato, in sintesi:
-che la fornitura aveva ad oggetto i rivestimenti ed i sanitari necessari al rifacimento dei cinque bagni posti nell'immobile, di sua proprietà, in corso di ristrutturazione sito Marotta di
Mondolfo via Damiano Chiesa n. 51;
-di avere rappresentato in sede di trattative, l'esigenza che i lavori avessero termine entro il mese di marzo 2023;
-di avere scelto materiali di pregio che richiedevano molta attenzione e cura nella gestione;
-che il materiale era stato consegnato con notevole ritardo rispetto agli accordi, con un inevitabile allungamento dei lavori di ristrutturazione;
-che il materiale consegnato dalla società opposta presentava vizi e difetti, in particolare le mattonelle da utilizzare per il rivestimento erano diverse da quelle ordinate sia per le misure che per la tonalità del colore, i sanitari venivano consegnati in tempi diversi, oltre che essere di colore diverso tra di loro, i box doccia venivano montati in modo impreciso e negligente;
-che le predette difformità venivano regolarmente denunciate alla società opposta, che, peraltro, in sede di incontro, le aveva riconosciute, non attribuendo, tuttavia, ad essa la responsabilità.
-che i versamenti effettuati ammontavano a complessive €. 35.568,47.
Tutto ciò premesso, concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
Con comparsa di costituzione e risposta del 4.3.2024, si costituiva la società Controparte_1 contestando quanto ex adverso dedotto e richiesto, in particolare deduceva che tra le parti era intercorso un contratto di compravendita, sosteneva di avere correttamente adempiuto alle obbligazioni fornendo il materiale ordinato e rispettando i tempi di consegna, riferiva di essere stata sempre disponibile nei confronti delle esigenze della committente, rilevava che pagina 3 di 5 non era stata fornita la prova delle avanzate contestazioni, concludeva chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
Nelle more del giudizio, i difensori delle parti rappresentavano di avere raggiunto un accordo e chiedevano che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
La causa veniva rinviata per la discussione ex art. 281 quinquies, comma secondo, c.p.c.
All'udienza del 11.2.2025 le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa come da note di trattazione scritta inviate in via telematica.
Parte attrice e parte convenuta hanno chiesto pronunciarsi la cessata materia del contendere.
Invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo tribunale: “la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza,
d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso;
- in particolare, la rinunzia alla domanda non richiede formule sacramentali e può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta;
detta rinuncia si configura, tra l'altro, nella dichiarazione di non voler insistere nelle domande proposte e determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere, la quale va dichiarata anche d'ufficio (Cass. ord. n. 19845 del
23.7.2019).
La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso, ovvero che, in mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte sia valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza, qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali (Cass.
7.11.2019 n. 28622).
Nel caso di specie, applicando i summenzionati principi, è evidente che non esista più materia del contendere, atteso che le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo con compensazione delle spese di lite.
Tale circostanza costituisce senz'altro un evento d'indole sostanziale, rappresentando, in particolare, un fatto sopravvenuto determinante la modificazione del rapporto controverso in pagina 4 di 5 chiave estintiva, talchè la pronuncia giudiziale originariamente invocata si presenta obiettivamente priva di utilità.
Conclusivamente, può dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
1454/2023 emesso dal Tribunale di Ancona in data 17.11.2023;
-dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Il Giudice dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 362/2024
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
All'udienza del 11.2.2025 svoltasi con la modalità della trattazione scritta;
-lette le rispettive note scritte depositate dai procuratori delle parti ed avuto riguardo ai relativi contenuti;
il giudice
-all'esito dell'udienza ex art. 281 quinquies, comma secondo, c.p.c. del giorno 11.2.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato mediante contestuale deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente sentenza.
Verbale chiuso alle ore 15.44.
Il Giudice
dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Casoli ha pronunciato ex art. 281 quinquies, comma secondo, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 362/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TONELLI Parte_1 C.F._1
ROBERTA, elettivamente domiciliato in Bologna via Val d'Aposa n. 13 presso lo studio del difensore avv. TONELLI ROBERTA
ATTORE/I contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAVA RICCARDO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Jesi C.so Matteotti n. 16 presso lo studio del difensore avv.
FAVA RICCARDO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
pagina 2 di 5
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 633 c.p.c., la società premettendo di avere fornito merce Controparte_1 per complessive €. 38.925,52 alla sig.ra , di avere ricevuto solo un acconto di €. Parte_1
18.300,00, ha chiesto al Tribunale di Ancona di ingiungere a il pagamento Parte_1 della somma di €. 20.625,52 oltre interessi e spese del procedimento.
Con decreto ingiuntivo n. 1454/2023, depositato in data 17 novembre 2023 e notificato in data
15 dicembre 2023, il Tribunale ingiungeva il pagamento della somma di €. 20.625,52 oltre interessi e spese del procedimento.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha spiegato opposizione avverso Parte_1 il predetto decreto ingiuntivo, a sostegno dell'opposizione ha allegato, in sintesi:
-che la fornitura aveva ad oggetto i rivestimenti ed i sanitari necessari al rifacimento dei cinque bagni posti nell'immobile, di sua proprietà, in corso di ristrutturazione sito Marotta di
Mondolfo via Damiano Chiesa n. 51;
-di avere rappresentato in sede di trattative, l'esigenza che i lavori avessero termine entro il mese di marzo 2023;
-di avere scelto materiali di pregio che richiedevano molta attenzione e cura nella gestione;
-che il materiale era stato consegnato con notevole ritardo rispetto agli accordi, con un inevitabile allungamento dei lavori di ristrutturazione;
-che il materiale consegnato dalla società opposta presentava vizi e difetti, in particolare le mattonelle da utilizzare per il rivestimento erano diverse da quelle ordinate sia per le misure che per la tonalità del colore, i sanitari venivano consegnati in tempi diversi, oltre che essere di colore diverso tra di loro, i box doccia venivano montati in modo impreciso e negligente;
-che le predette difformità venivano regolarmente denunciate alla società opposta, che, peraltro, in sede di incontro, le aveva riconosciute, non attribuendo, tuttavia, ad essa la responsabilità.
-che i versamenti effettuati ammontavano a complessive €. 35.568,47.
Tutto ciò premesso, concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
Con comparsa di costituzione e risposta del 4.3.2024, si costituiva la società Controparte_1 contestando quanto ex adverso dedotto e richiesto, in particolare deduceva che tra le parti era intercorso un contratto di compravendita, sosteneva di avere correttamente adempiuto alle obbligazioni fornendo il materiale ordinato e rispettando i tempi di consegna, riferiva di essere stata sempre disponibile nei confronti delle esigenze della committente, rilevava che pagina 3 di 5 non era stata fornita la prova delle avanzate contestazioni, concludeva chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
Nelle more del giudizio, i difensori delle parti rappresentavano di avere raggiunto un accordo e chiedevano che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
La causa veniva rinviata per la discussione ex art. 281 quinquies, comma secondo, c.p.c.
All'udienza del 11.2.2025 le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa come da note di trattazione scritta inviate in via telematica.
Parte attrice e parte convenuta hanno chiesto pronunciarsi la cessata materia del contendere.
Invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo tribunale: “la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza,
d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso;
- in particolare, la rinunzia alla domanda non richiede formule sacramentali e può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta;
detta rinuncia si configura, tra l'altro, nella dichiarazione di non voler insistere nelle domande proposte e determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere, la quale va dichiarata anche d'ufficio (Cass. ord. n. 19845 del
23.7.2019).
La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso, ovvero che, in mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte sia valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza, qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali (Cass.
7.11.2019 n. 28622).
Nel caso di specie, applicando i summenzionati principi, è evidente che non esista più materia del contendere, atteso che le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo con compensazione delle spese di lite.
Tale circostanza costituisce senz'altro un evento d'indole sostanziale, rappresentando, in particolare, un fatto sopravvenuto determinante la modificazione del rapporto controverso in pagina 4 di 5 chiave estintiva, talchè la pronuncia giudiziale originariamente invocata si presenta obiettivamente priva di utilità.
Conclusivamente, può dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
1454/2023 emesso dal Tribunale di Ancona in data 17.11.2023;
-dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Il Giudice dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
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