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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
n. rg. 11394/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Immacolata ZO - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11394 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
[...]
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del C.F._1 ricorso, dall'avv. LIMATA RAO ERNESTO presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del C.F._2 ricorso, dall'avv. LIMATA RAO ERNESTO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/06/2024 Parte_1 CP_1
-premesso di aver contratto matrimonio a Napoli il 10/06/2009 da cui
[...]
nasceva il figlio (10.1.2010) – esponevano che tra le parti, in seguito Persona_1
a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 02.03.2020 era
1 intervenuta separazione in forza di decreto di omologa n. 2286/2020 reso nel procedimento RG. 1096/2020 alle seguenti condizioni: affido condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso la madre;
diritto/dovere di visita con il genitore non collocatario;
contributo paterno al mantenimento del figlio nella misura mensile di € 500,00 oltre spese straordinarie.
Su tali premesse chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51.
Acquisito il parere del PM, all'udienza in presenza del 28.11.2024 comparivano personalmente le parti le quali modificavano ed integravano gli accordi di cui al ricorso introduttivo.
La sig.ra dichiarava: “sono disponibile a ridurre il Parte_1 contributo al mantenimento di mio figlio in quanto mio marito ha gravi problemi di salute e mi rendo conto che non può più corrispondermi lo stesso importo di €
500,00 che avevamo pattuito in separazione nel 2020. Io lavoro al Ministero dell'Interno e percepisco una retribuzione di circa 1700,00 per 13 mensilità. Pago il canone della casa nella quale abito con mio figlio che è di € 1.050 e le utenze ormai le pago tutte io”.
Il sig. dichiarava: “ho depositato agli atti le dichiarazioni Controparte_1 dei miei redditi coevi al 2020 e successivi da cui emerge che la mia redditualità da
€ 26.000/27.000 euro nel 2022 e 2020, è diminuita ad € 9.422. Sono geometra e libero professionista. Ho fatto domanda di invalidità all'INPS circa sei mesi fa e sono stato convocato ma non mi hanno ancora comunicato nulla. Sono stato già sottoposto a visita. Non sostengo un canone ma convivo con la mia compagna che mi aiuta. Perciò, oggi, confidando nella corresponsione della pensione di invalidità, posso modificare la domanda di cui al ricorso e dichiaro di confermare la somma di € 500,00 per . Chiedo solo confermarsi il mio esonero Persona_1 dalla contribuzione alle spese della casa nella quale abita mia moglie con mio figlio. Confermo il 50% delle spese straordinarie”.
La sign.ra dichiarava: “accetto la proposta di ed accetto la modifica Parte_1 CP_1 dell'omologa al punto r) impegnandomi esclusivamente da sola al mantenimento delle spese della casa”.
2 I coniugi dichiarano, inoltre, in ragione delle problematiche temporaneee di salute del padre del minore – che le visite infrasettimanali, attesa l'età di che Persona_1 ha quasi 15 anni – possono essere liberalizzate in quanto il minore vede il padre regolarmente. I week-end alternati sono confermati, dal sabato alla domenica come alla lettera e). Restano ferme le altre condizioni sulle vacanze estive, natalizie e pasquali.
Previa acquisizione del parere del Pm, il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“a) I ricorrenti, che già vivono separatamente, si obbligano al reciproco rispetto.
b) Il figlio minore, è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori. Persona_1
Lo stesso dimorerà presso l'abitazione materna, sita in Vico Santo Spirito di
Palazzo n. 54, Napoli.
c) I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione, allo sport ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio minore con sé.
d) Al fine di garantire un costante apporto genitoriale, i ricorrenti concordano, sin da ora, che il sig. potrà vedere il figlio e tenerlo Controparte_1 Persona_1 con sé ogni volta che vorrà, previo appuntamento, anche telefonico, con la sig.ra e, comunque, sempre nel rispetto delle esigenze, anche Parte_1 scolastiche, del minore. Tuttavia in caso di disaccordo i coniugi concordano, sin da ora, il seguente protocollo:
e) il figlio minore si accorderà liberamente con il padre in ordine alle visite infrasettimanali;
a settimane alterne i fine settimana dalle ore 10,00 del sabato alle
3 ore 20,00 della domenica, salvo la possibilità, previo avviso, di anticipare al venerdì dalle ore 19,00 e comunque fino alla domenica alle ore 20,00.
f) Il minore trascorrerà con il padre n. 2 settimane consecutive durante le vacanze estive, tra giugno e luglio, periodo che verrà definito entro il 31 aprile di ogni anno, compatibilmente con le ferie estive di entrambi i genitori.
g) Il minore, nel corso dell'anno, trascorrerà con il padre un'altra settimana da concordare preventivamente h) Il minore, nel corso dell'anno, trascorrerà anche con la madre una settimana da concordare preventivamente.
i) Il minore trascorrerà con il padre n.1 settimana durante il periodo natalizio da concordare preventivamente entro il giorno 30 ottobre di ogni anno.
j) Al fine di consentire e permettere la continuità del rapporto tra il minore e la nonna materna, nonchè con gli altri parenti del ramo materno, che risiedono in altra regione e precisamente in Sardegna nella città di Oristano, i ricorrenti, di comune accordo, stabiliscono che il minore trascorrerà con la madre, per ogni anno, le festività natalizie che vanno dal giorno 23 dicembre al 30 dicembre e precisamente in Oristano (Sardegna) presso la residenza della nonna materna. Di contro, il minore potrà passare le festività dell'ultimo e del primo giorno dell'anno con il padre. Il tutto come in effetti già, di fatto avviene tuttora.
k) Analogamente e sempre consentire e assecondare il rapporto tra il stabiliscono di comune accordo che il minore trascorrerà con la madre parte delle vacanze scolastiche estive e precisamente per il periodo che va dal 15 luglio al 31 agosto, sempre in Oristano (Sardegna) presso la residenza della nonna materna. Il tutto come in effetti già, di fatto avviene tuttora.
l) Le festività pasquali (dalle ore 18,00 del Giovedì Santo alle ore 20,00 del Lunedì dell'Angelo) saranno trascorse dal minore, ad anni alterni, con ciascun genitore.
m) Il giorno della “Festa del papà” (19-Marzo) sarà trascorso con il padre dalle ore 16,00 fino alla mattina del giorno seguente e sarà obbligo del padre accompagnarlo a scuola.
n) Tutte le festività non citate saranno trascorse alternativamente con ciascun genitore.
o) I ricorrenti si impegnano a far mantenere i buoni rapporti tra il figlio e i nonni paterni e materni.
4 p) I ricorrenti hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé il minore, obbligandosi altresì a darsi reciproco preavviso di ogni variazione di residenza o domicilio almeno dieci giorni prima dal verificarsi di tale evento.
q) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver provveduto alla divisione dei beni in comune, per cui si danno reciprocamente atto di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro.
r) La casa coniugale sita in Napoli al Vico S. Spirito di Palazzo n. 54, condotta in locazione, rimarrà assegnata alla moglie IG.ra ; Parte_1
s) Il IG. , per il mantenimento del minore Controparte_1 Persona_2
si impegna a contribuire mediante la corresponsione della somma
[...] determinata di comune accordo in euro 500,00, da versarsi mensilmente.
t) I ricorrenti precisano che di comune accordo hanno deciso di confermare l'importo di € 500,00 per il mantenimento del minore a carico del IG. CP_1
confermando quanto concordato con l'omologa della separazione così
[...] come hanno di comune accordo deciso di eliminare la partecipazione al 50 % delle spese per le utenze della casa familiare (elettricità, acqua, gas) a carico del predetto e che tanto è dipeso dalla mutata e attualmente limitata capacità lavorativa del IG. , con conseguenziale peggioramento della Controparte_1 propria capacità reddituale, in conseguenza delle sue condizioni di salute essendo stato al predetto, da qualche mese, diagnosticata una malattia oncologica con diagnosi di Melanoma Cutaneo in Stadio II B, trattata con cicli mensili di immunoterapia;
u) Le spese scolastiche, le mediche, qualora non siano coperte dal Servizio
Sanitario Nazionale, le attività ludiche, compresi i viaggi e lo sport, saranno preventivamente concordate e saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50%.
v) I ricorrenti si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto.
w) Il minore potrà recarsi all'estero solo con il consenso di entrambi i genitori.
5 In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato dai ricorrenti a
Napoli il 10/06/2009 (atto n. 30, parte I, S. sez. B, reg. Atti Matrimonio anno
2009);
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 06/12/2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata ZO Dott. Raffaele Sdino
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