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13 luglio 2011
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19 aprile 2016
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Art. 235. Svincolo della cauzione e pagamento della rata di saldo
(art. 205, d.P.R. n. 554/1999 e art. 37, co. 1, d.m. n. 145/2000) 1. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall' articolo 1669 del codice civile , allo svincolo della cauzione definitiva di cui agli articoli 113 del codice e 123 del presente regolamento.
2. Si procede, previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.
3. Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilita' eventualmente accertate a carico dell'esecutore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione di cui al comma 1.
((16)) --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.
(art. 205, d.P.R. n. 554/1999 e art. 37, co. 1, d.m. n. 145/2000) 1. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall' articolo 1669 del codice civile , allo svincolo della cauzione definitiva di cui agli articoli 113 del codice e 123 del presente regolamento.
2. Si procede, previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.
3. Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilita' eventualmente accertate a carico dell'esecutore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione di cui al comma 1.
((16)) --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.
Commentari • 5
- 1. la svolta francese del 2025Giappichelli Editore · https://www.rivistadirittosocietario.com/HomePage · 21.29081
[…] Secondo alcuni autori la norma si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza Larzul I [36], che nel regime precedente ammetteva la nullità in caso di delibere adottate in violazione di clausole statutarie che fossero state adottate in attuazione (aménage) di una disposizione di legge che, pur se imperativa, ammetteva una diversa disciplina statutaria. […]
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Giurisprudenza • 21
- 1. Trib. Roma, sentenza 25/02/2025, n. 2872Provvedimento: […] Non viene rilievo, invece, la disciplina richiamata da parte convenuta, atteso che l'evocato d.P.R. n. 207/2010, Regolamento di esecuzione e di attuazione del […]Leggi di più...
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