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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 14/12/2025, n. 2826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2826 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del G.O.P., Avv. Chiara Malerba, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1794/2018 del ruolo generale affari contenziosi in data 15/6/2018 e spedita alla pubblica udienza di discussione del 11/7/2025, tenutasi in modalità cartolare, vertente tra nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Vito Apuzzo, come da mandato in atti
parte opponente contro nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Perrone, giusta procura in atti
parte opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: I difensori delle parti costituite concludono riportandosi alle conclusioni rassegnate nel corso del giudizio che qui si intendono come riportate integralmente.
PREMESSA IN FATTO ED IN DIRITTO
In via preliminare si premette che la presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione regolarmente notificato, la nella persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 493/2018, R.G.
n. 976/2018, con cui il Tribunale di Potenza, su istanza della , ingiungeva ad Controparte_1 essa opponente il pagamento della somma di € 15.269,80 oltre interessi decorrenti dalla scadenza al soddisfo, quale saldo dovuto per le attività svolte, il tutto come meglio indicato nelle fatture prodotte. Deduceva l'opponente il mancato adempimento, da parte della società opposta, alle attività di cui alle offerte n.01/15A col dd. 16.01.2015 e n. 02 REV 15 Eol. Progetti dd. 22.7.2015, CP_2 attesa la mancata consegna dei documenti relativi al collaudo finale e al certificato di fine lavori per tutti i siti oggetto del contratto.
Deduceva ancora la società opponente la illegittimità delle fatture azionate non essendo le stesse idonee a provare il credito, tenuto conto delle contestazioni mosse da essa opponente e tenuto altresì conto che, come rilevabile dall'offerta n. 01/15A del 16/1/2025, il corrispettivo concordato per ogni singolo impianto minieolico era di € 3.300,00, comprensivo di IVA, mentre con la fattura veniva indicato il prezzo oltre IVA.
Assumeva infine la società opponente che l'importo ingiunto era errato atteso che la differenza tra l'importo complessivo richiesto (€ 34.269,80) e quello di € 19.100,00, versato in acconto, ammontava ad € 15.169,80.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto ritenendo di nulla dovere;
in subordine che fosse ridotto di € 2.753,57 l'importo dovuto atteso che l'IVA era compreso nel prezzo concordato;
in ulteriore subordine che fosse ridotto ad € 15.169,80 l'importo dovuto.
Con comparsa depositata il 24/10/2018 si costituiva la chiedendo il rigetto della Controparte_1 opposizione essendo destituita di ogni fondamento e dilatoria atteso che dalla documentazione che produceva poteva rilevarsi l'avvenuto adempimento di tutte le attività oggetto dei contratti intercorsi tra le parti;
contestava altresì che il corrispettivo concordato per ogni impianto minieolico fosse comprensivo di IVA e tanto lo si rilevava dalle fatture emesse per gli acconti ricevuti, rimaste incontestate, ove veniva regolarmente inserito l'importo dovuto a titolo di IVA;
quanto all'importo ingiunto deduceva che per mero errore era stata indicata la somma di € 19.100,00 quale acconto versato dalla società opposta, anziché quello effettivo di € 19.000,00, per cui l'importo ingiunto era corretto.
Con ordinanza del 20/12/2018 veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in considerazione delle contestazioni dell'opponente, e concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c.
Ammessi ed espletati i mezzi di prova richiesti dalle parti, con ordinanza emessa il 3/10/2022, a seguito della richiesta riformulata dalla società opposta, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
la causa dopo la precisazione delle conclusioni, all'udienza dell'11/7/2025, tenutasi in modalità cartolare, veniva riservata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve osservarsi che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio a cognizione ordinaria in cui il giudice non deve accertare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, cioè in termini conformi ai presupposti di ammissibilità della procedura speciale, ma verificare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr.
Cassazione nn. 7188/2003; 15702/2004; 13001/2006), con la conseguenza che se la pretesa su cui si fonda il credito azionato risulta fondata, la domanda va accolta indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi probatori sulla scorta dei quali sia stata emessa l'ingiunzione stessa (cfr. Cassazione nn. 2573/2002; 419/2006). Restano, pertanto, irrilevanti ai fini del predetto accertamento eventuali vizi della procedura monitoria che non involgano l'esistenza del diritto azionato con detta procedura, vizi che, per converso, possono espletare rilevanza ai fini del regolamento sulle spese della fase monitoria (cfr. Cassazione n.419/2006).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è bene rimarcarlo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente
è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità
o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24815 del 24/11/2005).
In tale sede, pertanto, occorre procedere alla valutazione della pretesa creditoria dell'attore in senso sostanziale e convenuto in senso processuale, alla luce degli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. letto congiuntamente alla pronunzia a Sezioni Unite n.13533 del
30/10/2001 secondo la quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento salvo il limite derivante di cui all' inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento.
Rileva questo giudicante che, ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c. il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, ossia secondo una serie differenziata di criteri razionali, cui certamente appartengono le leggi scientifiche e le regole o le massime d'esperienza, dei quali il giudice è tenuto ad avvalersi nell'apprezzare il significato variabile e l'incidenza decisoria dei risultati probatori assicurati al processo dai mezzi di prova disponibili.
Va ancora sottolineato che, al fine di pervenire alla decisione, quale naturale epilogo del giudizio, il giudice è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove e risultanze che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso e di disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso.
Nel caso di specie, dalla cospicua documentazione prodotta e dalla istruttoria espletata devesi pervenire alla decisione che il creditore opposto abbia fornito la prova non solo della fonte negoziale del proprio diritto di credito, quand'anche del proprio adempimento.
Entrambi i testi escussi, della cui attendibilità non è dato dubitare, nel confermare tutte le circostanze articolate con la memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2 c.p.c., hanno riferito che la Controparte_1
avesse espletato per conto della tutte le attività analiticamente indicate
[...] Parte_1 nelle offerte n. 01/2015 e 02/2015, versate in atti, provvedendo ad eseguire il collaudo sia in corso d'opera che alla fine dei lavori, a depositare i certificati di fine lavori per le opere strutturali con relative comunicazioni al Comune di Picerno e all'Enel per i nove impianti realizzati, a curare la pratica GSE per l'ottenimento della tariffa incentivante per tutti gli impianti e ad ogni altro adempimento previsto;
entrambi i testi hanno poi riferito che tutti gli impianti erano regolarmente funzionanti.
Il reale oggetto del contendere sembra essere quello di stabilire se l'importo concordato dalle parti con riferimento alla offerta n. 01/15A del 16/01/2015, debba essere inteso al netto di IVA o, invece, come ritiene la società opponente, comprensivo dell'imposta. E' pacifico che il preventivo o offerta sia uno strumento che consente ai contraenti di predeterminare il corrispettivo di una data prestazione;
in termini generali, trattasi di una proposta contrattuale, ossia di un impegno per un lasso di tempo tendenzialmente limitato ad eseguire le prestazioni ivi indicate verso il corrispettivo di un prezzo, anch'esso determinato o, tuttalpiù, determinabile.
Solitamente nel preventivo vengono indicate in modo quanto più possibile dettagliato le prestazioni che verranno eseguite, le modalità e le tempistiche della loro esecuzione, il prezzo di ciascuna di esse e/o il prezzo finale, al netto di eventuali sconti e/o maggiorazioni, unitamente alla specificazione degli oneri fiscali (Iva, etc.), oneri questi che possono essere quantificati direttamente in fattura nel caso in cui espressamente previsto, per l'appunto, nel preventivo.
Da tanto si potrebbe desumere che nel caso in cui la debenza o meno dell'Iva non venga specificata, il prezzo finale dovrebbe intendersi comprensivo dell'imposta de qua, e tanto perchè il prezzo indicato in preventivo dovrebbe sempre essere determinato (indicare esattamente il suo ammontare), oppure determinabile, ovvero consentirne facilmente la determinabilità dello stesso (oltre IVA 22% – oltre IVA 10% etc…).
Ove però il preventivo contenga diciture dubbie e/o equivoche, allora le stesse dovranno essere interpretate, tenendo conto anche degli usi e consuetudini commerciali.
Orbene nel caso che ci occupa, esaminando il preventivo-offerta n. 01/15A del 16/01/2015, sottoscritto dalle parti, si rileva che l'importo preventivato in € 4.200,00 sia stato barrato unitamente alla dicitura “iva e oneri esclusi” e sia stato poi definitivamente concordato in € 3.300,00, senza alcuna altra indicazione in ordine agli oneri fiscali;
tanto dovrebbe far ritenere che le parti abbiano concordato il prezzo finale comprensivo dell'IVA.
Tale volontà però non emerge dalle fatture emesse dalla società opposta a fronte degli acconti versati dalla società opponente;
infatti nelle fatture n. 1/2015 e 5/2015, prodotte dalla opposta con la memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 c.p.c. depositata il 18/2/2019, così leggesi “Importo contrattualizzato € 3.300,00 iva escl per ogni singolo sito per un totale di 9, per cui l'importo finale
è di € 29.700,00”.
In entrambe le predette fatture sull'importo versato in acconto, secondo le percentuali previste in contratto, viene calcolata l'IVA; tali fatture non risultano essere state contestate o rifiutate dalla società opponente per cui deve concludersi che l'importo concordato tra le parti per ogni singolo impianto non era comprensivo dell'IVA ma al netto della stessa.
Si tenga conto infine che la società opponente è soggetto titolare di partita IVA, per cui il corrispettivo delle opere commissionate deve intendersi “oltre IVA”, essendo per la stessa neutrale l'IVA, ossia può essere scaricata e non costituisce un costo. Pertanto deve concludersi che correttamente la società opposta abbia ritenuto e indicato l'importo complessivo della attività espletata in € 3.300,00, oltre IVA, per ogni singolo impianto minieolico.
Per ultimo si evidenzia che l'importo ingiunto è stato correttamente indicato in € 15.269,80 in considerazione del fatto che la somma versata in acconto dalla società opponente ammontava ad €
19.000,00 e non ad € 19.100,00, come erroneamente indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo;
alcuna contestazione è stata sollevata dall'opponente in ordine alla somma effettivamente versata in acconto, né è stata fornita prova contraria.
Pertanto le generiche contestazioni dell'opponente, la quale tra l'altro ha rinunciato ai propri testi nel corso del giudizio, a fronte dell'assolvimento dell'onere della prova di parte opposta, sono insufficienti a fondare la opposizione.
Costante è l'orientamento giurisprudenziale, che si ritiene di condividere, secondo cui in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente non può limitarsi a formulare contestazioni generiche, ma deve supportare la domanda di revoca del decreto ingiuntivo allegando, in maniera specifica, fatti estintivi, impeditivi e modificativi del credito;
in altri termini l'opponente, in qualità di debitore,
è tenuto a contestare attivamente il decreto. (Trib. Perugia sent. n. 1774/2019; Trib. Napoli sent. n.
4082/2016; Trib. Milano sent. 2312/2020)
Pertanto, alla luce di quanto sopra, deve rigettarsi l'opposizione avanzata, in quanto infondata, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
il G.O.P., avv. Chiara Malerba, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 493/2018- R.G. 976/2018, emesso dal Tribunale di Potenza in data 28/4/2018, proposta con atto di citazione ritualmente notificato dalla nella persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, nei confronti della , nella persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, così provvede:
1)rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo, per quanto esposto nella parte motiva e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2)condanna la al rimborso delle spese di giudizio in favore della Parte_1 [...]
, che liquida in complessivi € 5.077,00 per compenso di avvocato, oltre IVA, CPA e CP_1 rimborso spese forfetarie, come per legge, con distrazione in favore del difensore costituito, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Potenza, li 13/12/2025
IL G.O.P.
avv. Chiara Malerba