Art. 236. Collaudo dei lavori di particolare complessita' tecnica o di grande rilevanza economica
(art. 207, d.P.R. n. 554/1999) 1. Ai fini dell'articolo 141, comma 6, del codice, sono definiti:
a) lavori di particolare complessita' tecnica: quelli nei quali le componenti architettonica e/o strutturale e/o impiantistica siano non usuali e di particolare rilevanza;
b) lavori di grande rilevanza economica: quelli di importo superiore a 25 milioni di euro.
2. Per i lavori di cui al comma 1 il collaudo e' effettuato sulla base della certificazione di qualita' dei materiali o componenti impiegati che hanno incidenza sul costo complessivo dei lavori non inferiore al cinque per cento.
((16)) --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.
(art. 207, d.P.R. n. 554/1999) 1. Ai fini dell'articolo 141, comma 6, del codice, sono definiti:
a) lavori di particolare complessita' tecnica: quelli nei quali le componenti architettonica e/o strutturale e/o impiantistica siano non usuali e di particolare rilevanza;
b) lavori di grande rilevanza economica: quelli di importo superiore a 25 milioni di euro.
2. Per i lavori di cui al comma 1 il collaudo e' effettuato sulla base della certificazione di qualita' dei materiali o componenti impiegati che hanno incidenza sul costo complessivo dei lavori non inferiore al cinque per cento.
((16)) --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.