Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 14/06/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
n. 428/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 22/05/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentata e difesa da: avv. DI TEODORO FRANCO, elettivamente Parte_1
domiciliata come in atti;
-appellante-
e
e rappresentate e difese da: avv.ti SCARPANTONI CP_1 CP_2
CARLO, SCARPANTONI LUCA e SCARPANTONI CLAUDIA, elettivamente domiciliate come in atti;
-appellate-
Oggetto: Altre ipotesi. Repressione di condotta antisindacale ex art. 28 Stat. Lav.. Appello avverso la sentenza n. 574/2023 del 22/11/2023 - 07/05/2024, emessa dal Tribunale di
Teramo in funzione di Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 22/05/2025.
Svolgimento del processo
La sentenza indicata in oggetto ha rigettato l'opposizione, proposta con ricorso del
L'impugnata sentenza ha ritenuto: l'attualità della condotta denunciata come antisindacale e la permanenza dei suoi effetti, con conseguente interesse ad agire delle oo.ss. ricorrenti, essendo irrilevante che esse, a seguito delle elezioni per il rinnovo della RSU aziendale, avessero ridotto la loro percentuale di rappresentanza, poiché la condotta della era idonea a Parte_1
produrre effetti negativi sulla loro funzionalità indipendentemente dalla perdita della qualità di uniche sigle sindacali presenti nella RSU, restando esse operative presso l'azienda e perciò esposte a subire un ulteriore vulnus alla propria libertà ed attività sindacale dalla persistenza del rifiuto di comunicazione delle informazioni sui temi di concertazione e di negoziazione sindacale;
a partire dal novembre 2017, periodo immediatamente successivo alla conclusione della procedura di mobilità ex l. n. 223/1991, nella quale erano stati licenziati 55 dipendenti del sito produttivo di Teramo, fino a pochi giorni prima del deposito del ricorso ex art. 28 l.
n.300/70, le oo.ss. ricorrenti, unitamente alla RSU aziendale, si erano inutilmente rivolte alla direzione aziendale con richieste di informazioni in ordine a temi nevralgici per l'esercizio dell'attività sindacale di tutela degli interessi dei lavoratori (verifica e recupero di posizioni lavorative dei licenziati e degli andamenti produttivi ed occupazionali;
piano di riorganizzazione – mobilità interna dei reparti di produzione;
salute, sicurezza ed ambiente;
piano fermate collettive anno 2018; gestione ferie e rol accumulati negli anni precedenti;
nuovo organigramma aziendale con il dettaglio dei vari profili esistenti in azienda;
dati di bilancio e regimi di orario difformi tra i vari reparti interessati dalla mobilità sistematica dei lavoratori;
monitoraggio dell'attività industriale, anche in relazione al parziale riassorbimento di ex dipendenti posti in mobilità); la aveva risposto solo all'ultima richiesta, avanzata Pt_1 il 18/04/2019, dichiarandosi disponibile ad incontrare solo la RSU ma non i rappresentanti delle segreterie territoriali delle oo.ss. di riferimento;
l'incontro si era tenuto il 10/05/2019 solo con la RSU ed i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, al solo fine di adempiere, da parte della società, all'obbligo -impostole dalla Teramo con provvedimento del Pt_2
06/05/2019 a seguito di una visita ispettiva eseguita presso l'unità produttiva- di portare i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) a conoscenza delle prescrizioni impartite al datore di lavoro;
la documentazione prodotta dalla non era sufficiente a provare Pt_1
l'ottenuta risposta alle precedenti richieste, avendo l'azienda fornito informazioni solo alla
RSU o ai RLSA e non anche alle oo.ss.; la prova testimoniale chiesta dalla al fine di Pt_1
provare di avere fornito informazioni anche oralmente era inammissibile per genericità, essendo i relativi capitoli privi dei necessari riferimenti spazio-temporali atti a consentire di contestualizzare le risposte che si assume date di volta in volta agli interlocutori;
le informazioni richieste erano strumentali alla valutazione della situazione aziendale, preliminare rispetto alla contrattazione integrativa aziendale prevista dall'art. 6 del CCNL, e perciò la era obbligata a fornirle, restando irrilevante che in azienda non esistesse Pt_1
contrattazione di secondo livello, avendo comunque le oo.ss. interesse a richiedere all'impresa le informazioni propedeutiche alla predisposizione di una piattaforma per il rinnovo del contratto aziendale;
detto obbligo non era stato assolto nella riunione del 10/05/2019 e nella successiva del settembre 2019, poiché ai rappresentanti dei lavoratori fu permesso di richiedere informazioni solo circa l'andamento produttivo ed occupazionale e le prospettive di investimenti;
ex art. 1 – cap. I del CCNL, sia nel testo modificato dall'accordo del
16/11/2016, sia in quello previgente, l'azienda era obbligata a fornire le informazioni sulle materie ivi indicate solo alla RSU, ma di fatto la aveva sempre fornito informazioni Pt_1 sulle materie stesse, su quelle di cui all'art. 4 – Cap. I, 21 e 29 – Cap. II e 1 – Cap. VII del
CCNL e sulla sicurezza sul lavoro, anche ai rappresentanti delle oo.ss., e tenuto incontri con loro, ed aveva continuato a farlo anche dopo la modifica del CCNL, come riferito dai testi escussi, così dando luogo al formarsi di prassi aziendale derogatoria in melius per le oo.ss.; era irrilevante accertare la violazione degli obblighi informativi di cui agli artt. 5 – Cap. I e 7
– Cap. II del CCNL, avendo la dedotto di non avere assunto personale con contratti di Pt_1
apprendistato e non avendo le oo.ss. allegato di avere avanzato richiesta di essere informate circa regimi orari part time eventualmente osservati in azienda;
il rifiuto di fornire informazioni ai rappresentanti delle oo.ss. e l'esclusione di essi dalle riunioni, opposto dalla dopo il novembre 2017, doveva perciò ritenersi antisindacale, avendo impedito o Pt_1
limitato l'attività o la libertà sindacale, con effettiva lesione delle prerogative delle oo.ss., avendo i testi escussi riferito che le RSU erano ritenute inefficaci dai lavoratori, poiché, non avendo notizie dall'azienda, non erano in grado di dare loro risposte;
la condanna della Pt_1
alla rimozione degli effetti delle condotte antisindacali mediante avvio di concertazione o negoziazione sui temi indicati, disposta nel decreto ex art. 28 Stat. Lav., non costituiva condanna in futuro in casi non previsti dalla legge, ma era necessaria per il rispetto dei diritti sindacali resi e l'estensione degli obblighi aziendali era delimitata dalle materie previste dal
CCNL.
Con ricorso depositato il 22/10/2024 la ha impugnato detta sentenza, pronunciata Parte_1
il 22/11/2023, depositata il 06/05/2024 e non notificata, deducendo, nei motivi articolati, erroneità della motivazione e della valutazione delle prove testimoniali, poiché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza:
1. difettava il requisito della permanenza dell'attualità della condotta denunziata come antisindacale in quanto i medesimi comportamenti giudicati illegittimi sarebbero impossibili da realizzare o proseguire;
difatti, a seguito delle elezioni per il rinnovo della RSU svoltesi nel settembre 2020 presso essa appellante, le organizzazioni sindacali ricorrenti ex art. 28 l. n.
300/70 avevano visto ridursi il numero dei loro iscritti alla RSU a metà dei suoi componenti, poiché era stato eletto un rappresentante per ciascuna di esse ( e CP_1 CP_2
) e altri due componenti erano stati invece eletti nella lista collegata ad altra O.S., sicché,
[...]
data la natura di organo unitario a carattere plurisindacale, propria della RSU, l'assunzione di decisioni a maggioranza nell'ambito di un organo collegiale determina la formazione di una volontà che è unicamente dell'organo collegiale e non dei singoli componenti, e già al momento della pronunzia del decreto conclusivo della prima fase (7 dicembre 2020) la eventuale decisione (di uno o di entrambi i componenti della Rsu “collegati” alle Federazioni sindacali ricorrenti) di chiedere al datore di lavoro il coinvolgimento di queste ultime, sarebbe stata tamquam non esset, non potendo provenire dalla RSU in composizione collegiale;
2. di conseguenza, non protraendosi nel tempo la condotta ritenuta antisindacale, l'ordine di cessazione di essa non poteva essere pronunciato, risolvendosi in un'inammissibile condanna in futuro di contenuto indeterminato, vedendosi essa appellante, in base al contenuto del dispositivo del decreto ex art. 28 Stat. Lav. confermato dalla sentenza impugnata, costretta a concertare e/o negoziare su qualsiasi richiesta avanzata dalla RSU o da e CP_1
, anche su quelle non previste dalla legge e dal contratto collettivo, e peraltro CP_2
essendo previsti dal CCNL non obblighi di concertazione o negoziazione in tutti i casi, ma su alcune tematiche solo obblighi di informazione;
3. essa appellante aveva chiesto di provare per testimoni che le relazioni sindacali erano improntate all'informalità, per cui alle richieste di incontri o di informazioni, spesso veniva data risposta orale, per il tramite dei propri responsabili che si occupavano dei rapporti sindacali, ed il capitolo di prova formulato al riguardo era stato erroneamente dichiarato inammissibile per genericità, laddove faceva specifico riferimento alle richieste di informazioni inviate dalle oo.ss. con le missive elencate nella memoria difensiva, sicché conteneva specifici riferimenti spazio-temporali atti a contestualizzare le risposte date agli interlocutori sindacali;
4. la sussistenza di obblighi di informazione non poteva essere fatta discendere dalle materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa aziendale e quindi dall'aspettativa delle oo.ss. di voler sottoscrivere un contratto aziendale, in quanto, al contrario, gli obblighi di informazione e/o concertazione sono posti a carico del datore di lavoro dal CCNL dopo o a condizione che sia stato sottoscritto un contratto aziendale;
5. la riunione del 10/05/2019 non aveva ad oggetto le tematiche per le quali il CCNL assegna le prerogative anche alle federazioni sindacali esterne, poiché l'art. 2 Cap. III del CCNL prevede la realizzazione di esame congiunto tra azienda e RSU con il coinvolgimento delle oo.ss. solo quando siano in gioco programmi concernenti il risanamento e/o la ristrutturazione per ragioni ambientali e di sicurezza, comportanti l'adozione di sostanziali modifiche agli impianti o la fermata totale o parziale degli stessi con conseguenti ricadute sui livelli occupazionali, sicché alla riunione, convocata al solo fine di illustrare alla RSU l'esito
Parte dell'ispezione della da poco conclusa, e nella quale non furono discusse le tematiche di cui all'art. 2 del CCNL, le oo.ss. appellate non avevano titolo a partecipare;
6. alcuna prassi di estensione alle oo.ss. territoriali delle prerogative della RSU era configurabile, in quanto, al contrario, essa appellante aveva preso atto che, a seguito dei licenziamenti collettivi irrogati alla fine del 2017, occupava un numero minore di dipendenti, sicché, in base alle previsioni del CCNL come modificato dall'accordo di rinnovo del
16/11/2016, non doveva più coinvolgere le oo.ss. territoriali, ed ha pertanto ha adempiuto ai propri obblighi di informazione solo nei confronti della RSU, nei casi previsti;
difatti, i testi escussi al riguardo avevano riferito che RSU dell'epoca dei fatti di causa si lamentavano non tanto di non aver ricevuto informazioni, ma di non essere spesso in grado di analizzarle e che in ragione di tale difficoltà chiedevano l'”assistenza” dei sindacati esterni, e che dopo il novembre 2016, e anche dopo i licenziamenti collettivi, ogniqualvolta essa appellante aveva convocato le oo.ss. territoriali o mantenuto con esse relazioni sindacali (ciò che era accaduto per la sottoscrizione di accordi in materia di contratti di solidarietà, cassa integrazione guadagni e licenziamenti collettivi), lo aveva fatto perché ricorrevano ipotesi in cui la presenza di esse era prevista dalla legge e non in forza di una prassi derogatoria al contratto collettivo nazionale di lavoro;
illegittimamente l'impugnata sentenza aveva ritenuto irrilevanti dette testimonianze solo perché i testi si erano limitati a confermare i capitoli di prova, ciò che al contrario era significativo solo del fatto che le risposte dei testi erano state sintetizzate, in quanto conformi ai capitoli stessi, laddove il giudicante avrebbe dovuto, qualora avesse ritenuto insufficienti le risposte, rivolgere domande a precisazione o richiamare i testi ex artt.
253 e 257 c.p.c.;
7. l'istituto della prassi contrattuale di cui all'art. 1340 c.c. è tipico del rapporto obbligatorio patrimoniale, ed è pertanto inconciliabile con le clausole della contrattazione collettiva che disciplinano le relazioni sindacali, insuscettibili di una valutazione economica, ed in ogni caso l'impugnata sentenza non conteneva alcuna valutazione dell'effettiva natura della prassi in riferimento alla valenza derogatoria rispetto al contratto collettivo nazionale e la concludenza del reiterato atteggiamento datoriale, e di fatto il requisito della concludenza mancava, essendosi trattato di sporadici episodi, distanti nel tempo;
8. non poteva ritenersi che l'omessa informazione alle oo.ss. appellate avesse determinato la flessione della rappresentanza degli iscritti alle oo.ss. in seno alla RSU, in quanto ai membri della RSU non era mai stata rifiutata né la partecipazione né l'informazione, ma è stata loro opposta solo la partecipazione dei sindacalisti esterni, che peraltro era stata richiesta dalla
RSU non tanto per rivendicare il diritto alla loro presenza alle riunioni, quanto invece per ricevere una assistenza più qualificata.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto delle domande proposte in primo grado dalle oo.ss. appellate.
La e la si sono costituite in giudizio chiedendo il rigetto CP_1 CP_2
dell'appello, deducendo la correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi.
Instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
Motivi della decisione
1. I primi due motivi di appello sono inammissibili.
1.1. L'impugnata sentenza, difatti, contiene estesa e specifica motivazione (riassunta in narrativa) sia delle ragioni per le quali ha ritenuto l'attualità della condotta denunciata come antisindacale e la permanenza dei suoi effetti, e di conseguenza la sussistenza dell'interesse ad agire delle oo.ss. odierne appellanti, in particolare quanto alla ritenuta irrilevanza della riduzione della loro percentuale di rappresentanza all'esito delle elezioni per il rinnovo della RSU aziendale, trattandosi di condotta comunque idonea, attraverso la persistenza del rifiuto di comunicazione delle informazioni sui temi di concertazione e di negoziazione sindacale, a produrre effetti negativi sull'attività sindacale;
e sia della legittimità della condanna dell'odierna appellante alla rimozione degli effetti delle condotte antisindacali mediante avvio di concertazione o negoziazione sui temi indicati, disposta nel decreto ex art. 28 Stat. Lav., poiché necessaria per il rispetto dei diritti sindacali lesi, nonché di ambito ed oggetto delimitati, quanto agli obblighi aziendali, dalle materie previste dal CCNL come oggetto di informazione, concertazione o negoziazione.
1.2. Tale motivazione è assolutamente corretta, poiché, come pacifico in giurisprudenza, da un lato il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non può precludere l'ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora persistente e idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale (cfr. Cass. Sez. L. n. 13860 del 22/05/2019 rv. 653843 - 01); e dall'altro che l'ordine giudiziale di cessazione della condotta antisindacale può esplicarsi in qualsiasi comando idoneo alla rimozione del comportamento illegittimo, e, perciò, anche in condanna ad un facere, di contenuto ritenuto idoneo a detta rimozione in base alle circostanze del caso concreto, e quindi riferito anche a condotte tenute o da tenersi successivamente al giudizio (cfr. Cass. Sez. L. nn. 3894 del 03/07/1984 rv. 435841 – 01, 9950 del 12/05/2005 rv. 581609 – 01 e 31419 del 03/11/2021 rv. 662712 - 01).
1.3. A fronte di tale motivazione, l'appellante si è limitata a riproporre, pressoché testualmente, le contrarie tesi già sostenute in primo grado (cfr. i motivi di appello con i punti
5 e 6 - pagg. 22 segg., del ricorso in opposizione in primo grado), senza confrontarsi in alcun modo con la richiamata motivazione e senza confutare o contrastare in alcun modo, con specifici argomenti di fatto o diritto, le ragioni addotte dal primo giudice.
1.4. I motivi in esame, quindi, sono con evidenza, inammissibili per difetto di specificità in violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. U. n. 36481 del 13/12/2022 rv. 666375 -
01).
2. Nel merito, vanno esaminati, per priorità logico-giuridica, i motivi quarto, sesto e settimo, che possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione, e sono fondati.
2.1. In primo luogo, come pacifico in giurisprudenza, ai fini dell'integrazione da parte del datore di lavoro dell'attività antisindacale a norma dell'art. 28 Stat. Lav., l'elemento intenzionale è irrilevante non solo nelle condotte del datore di lavoro che contrastano con norme imperative destinate a tutelare in via diretta e immediata l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale, ma anche nei casi in cui l'uso di strumenti in astratto leciti risulta, nelle circostanze concrete, diretto a limitare la libertà sindacale, sicché ciò che va accertato è
l'obiettiva idoneità della condotta denunciata a produrre l'effetto che la disposizione citata intende impedire, ossia la lesione della libertà sindacale o del diritto di sciopero (cfr. Cass.
Sez. L. nn. 10324 del 17/10/1998 rv. 519826 – 01 e 7706 del 22/04/2004 rv. 572241 - 01).
2.2. Pertanto, da un lato anche una condotta lecita nella sua obiettività configura un comportamento antisindacale ove presenti i caratteri dell'abuso del diritto, in particolare qualora crei ingiustificate alterazioni rispetto ad una normale conduzione dei rapporti sindacali ed una indebita compressione rispetto alla controparte collettiva (cfr. Cass. Sez. L. n.
6876 del 14/03/2024 rv. 670440 - 01), ma per integrare gli estremi della condotta antisindacale occorre comunque che la condotta abbia in concreto effettivamente limitato la libertà sindacale o il diritto di sciopero, sicché anche la sussistenza dell'intento lesivo del datore di lavoro non può di per sé far considerare antisindacale una condotta che non abbia rilievo obbiettivamente tale da limitare la libertà sindacale (cfr. Cass. Sez. L. nn. 13383 del
01/12/1999 rv. 531729 – 01 e 9250 del 18/04/2007 rv. 597440 - 01)
2.3. In secondo luogo, in tema di efficacia della contrattazione collettiva, alla prolungata inerzia delle organizzazioni sindacali di una singola azienda nel reagire al mancato rispetto, da parte del datore di lavoro, di una clausola di un contratto collettivo contenente una normativa di favore per i lavoratori, non può essere attribuita, di per sé, portata abrogatrice del contratto stesso, anche solo nella sua applicazione nell'azienda di cui si tratta, ma alle oo.ss. è da riconoscere piena facoltà di far valere, nell'ambito dell'azienda, la persistente vigenza della clausola, in modo adeguato alla situazione venutasi a creare per effetto del loro prolungato e concludente comportamento di disinteresse alla relativa applicazione (cfr. Cass. Sez. L. n.
19252 del 20/08/2013 rv. 628387 - 01); allo stesso modo, di converso, ad una prassi aziendale di attribuzione alle oo.ss. di prerogative più ampie di quelle previste dalla contrattazione collettiva di riferimento non può essere di per sé attribuito l'effetto di costituire in via definitiva un corrispondente diritto, con la stessa efficacia di una contrattazione collettiva aziendale, sicché il datore di lavoro conserva piena facoltà di riprendere a far valere la persistente vigenza delle previsioni contrattualcollettive, con modalità adeguate a far cessare, secondo principi di buona fede e correttezza, la prassi in uso.
2.4. Difatti, la prassi o uso aziendale nel rapporto di lavoro, pacificamente, presuppone non già una semplice reiterazione di comportamenti ma uno specifico intento negoziale di regolare anche per il futuro determinati aspetti dei rapporti lavorativi, ed in tali casi costituisce la fonte di un obbligo unilaterale di carattere collettivo, che agisce sul piano dei rapporti individuali di lavoro già in essere in azienda e nell'ambito di essi, con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, sostituendo alle clausole contrattuali e a quelle collettive in vigore quelle più favorevoli dell'uso aziendale, a norma dell'art. 2077 c. 2 c.c. (cfr. Cass. Sez. L. nn. 9626 del 20/05/2004 rv. 572970 – 01, 15489 del 11/07/2007 rv. 598733 – 01, 5882 del 11/03/2010 rv. 612068 – 01, 15995 del 01/08/2016 rv. 640685 – 01 e 31204 del 02/11/2021 rv. 662683 -
01).
2.5. Inoltre, sul piano dei rapporti tra le parti collettive e dei diversi livelli di contrattazione, oggetto della cd. parte obbligatoria dei contratti collettivi (instaurazione di rapporti obbligatori che vincolano esclusivamente le parti collettive e gli imprenditori che li stipulano, non anche i singoli lavoratori - cfr. Cass. Sez. L. nn. 530 del 15/01/2003 rv. 559770 – 01,
11634 del 22/06/2004 rv. 573846 – 01 e 8576 del 05/05/2004 rv. 572658 - 01), va considerato che, pur se il principio di libertà delle forme si applica anche all'accordo o al contratto collettivo cd. di diritto comune, deve tenersi conto delle pattuizioni già raggiunte dalle parti collettive (cfr. Cass. Sez. L. n. 3542 del 11/02/2021 rv. 660422 - 01), sicché, qualora un
CCNL regolamenti le materie oggetto di contrattazione integrativa, territoriale o aziendale, ed il relativo procedimento, non sarebbe configurabile un accordo integrativo su materie differenti, ovvero raggiunto in forme diverse, rispetto alle pattuizioni primarie di riferimento.
3. In applicazione di detti principi, nella fattispecie deve ritenersi, contrariamente all'impugnata sentenza, quanto segue.
3.1. In primo luogo, sul piano delle relazioni sindacali e della contrattazione integrativa aziendale non è configurabile un uso aziendale avente l'efficacia di costituire obblighi unilaterali del datore di lavoro verso le oo.ss. territoriali di riferimento, con valore derogatorio rispetto alle previsioni del CCNL applicato in azienda, ma deve tenersi conto delle previsioni del CCNL stesso quanto a oggetto e modalità della contrattazione integrativa.
3.1.1. Pertanto, tenuto conto che il CCNL Ceramica Industria in atti, pacificamente applicato presso l'azienda appellante, contempla (lett. B della premessa sugli assetti contrattuali e Cap.
VII) la contrattazione territoriale o aziendale solo su materie diverse e non ripetitive rispetto al CCNL, e la prevede solo sulle materie elencate (quanto a quella di tipo normativo, sulle materie dell'organizzazione del lavoro, dell'orario di lavoro, delle prestazioni lavorative e dell'occupazione e delle politiche sociali, e quanto a quella con contenuto economico nei casi disciplinati dall'art.
6 - Cap. II, che a sua volta rimanda alle materie previste dalla legge o espressamente delegate dalle premesse del CCNL o dall'accordo nazionale del 18/11/2011), e che il citato art.
6 - Cap. II formalizza e regolamenta specificamente il procedimento di contrattazione integrativa, gli accordi di tale tipo vanno stipulati in forma scritta, sicché nella fattispecie non sarebbe assolutamente configurabile un accordo integrativo aziendale sui diritti di informazione delle oo.ss., derogatorio rispetto alle previsioni del CCNL e raggiunto in forma orale, non risultando osservato il relativo procedimento e comunque trattandosi di materia non demandata alla contrattazione integrativa.
3.2. In secondo luogo, l'appellante, pur qualora avesse instaurato, nei confronti delle oo.ss. appellate, una prassi di attribuzione di informazioni sulle materie oggetto di causa, più ampia rispetto alle previsioni del citato CCNL Ceramica Industria, e coincidente con i diritti di informazione sindacale attribuiti dal CCNL stesso alla RSU, era comunque legittimata a far cessare una siffatta prassi in qualsiasi momento, adottando adeguate modalità di condotta nei confronti delle controparti sindacali, conformi ai principi di correttezza e buona fede, idonee al ripristino di relazioni sindacali secondo le modalità previste dal CCNL.
3.3. I fatti di causa vanno perciò esaminati e valutati con riferimento all'effettiva esistenza di una prassi aziendale di attribuzione alle oo.ss. appellate di diritti di informazione più ampi di quelli previsti dal CCNL, ed alle modalità con cui l'appellante ha ricondotto le relazioni sindacali con le oo.ss. stesse all'osservanza degli obblighi di cui al CCNL.
3.4. Al riguardo, i sommari informatori ed i testimoni sentiti in primo grado hanno riferito, del tutto genericamente, che: prima della procedura di riduzione del personale instaurata nel 2017
i rappresentanti delle oo.ss. appellate avevano relazioni industriali definite “normali”, nel senso che essi chiedevano di incontrare i rappresentanti dell'appellante per discutere di argomenti vari (andamenti produttivi, investimenti, bilanci, turnazioni ed assegnazioni ai reparti produttivi) e ricevere informazioni al riguardo, e le richieste venivano accolte, ovvero, quando l'iniziativa di trattare specifiche problematiche aziendali era presa dall'azienda, venivano convocati insieme alla RSU;
dopo i licenziamenti, le analoghe richieste delle oo.ss. non venivano più accolte dall'appellante, la quale iniziò a relazionarsi solo con la RSU.
3.5. Non è quindi emerso alcun uso aziendale, presso l'appellante, di estensione alle oo.ss. territoriali dei diritti di informazione sindacale attribuiti dal CCNL alla RSU, ma, ben differentemente, l'esistenza di una prassi di adesione, da parte dell'appellante, alle richieste di informazioni o incontri avanzate dalle oo.ss..
3.6. Circa l'interruzione di tale prassi, lamentata quale condotta antisindacale dalle oo.ss. appellate, va considerato che il citato CCNL, in tema di diritti di informazione sindacale, prevede quanto segue.
3.6.1. Le aziende con più di 150 dipendenti (100 a seguito dell'accordo di rinnovo del
16/11/2016) porteranno annualmente a conoscenza della RSU: informazioni relative agli assetti proprietari dell'impresa ed agli eventuali insediamenti collocati fuori dal territorio nazionale;
le prospettive produttive anche in relazione al mercato nazionale e internazionale e alle sue implicazioni con riferimento, se del caso, alla necessità di distribuzione dell'orario di lavoro;
le previsioni degli investimenti per nuovi insediamenti industriali, consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti e miglioramento delle condizioni ambientali- ecologiche;
in riferimento agli investimenti complessivi, l'entità globale dei contributi a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato e dalle regioni nel quadro di apposite leggi;
le problematiche anche occupazionali connesse alle esigenze di ristrutturazione produttiva nonché la distinzione per gruppi omogenei di fasce professionali dei lavoratori. Per tali aspetti le cadenze delle informazioni saranno quelle richieste dai fatti specifici;
il numero degli addetti e la distinzione dell'occupazione per sesso e per classi di età; le spese complessive di ricerca realizzate e previste, la loro incidenza sul totale degli investimenti, l'indicazione dei principali indirizzi della ricerca stessa nonché il numero degli addetti;
l'introduzione di innovazioni tecnologiche che abbiano significativi riflessi sui livelli occupazionali. Per tale aspetto le cadenze dell'informazione saranno quelle richieste dai fatti specifici;
gli effetti sull'organizzazione del lavoro posti dall'introduzione di importanti innovazioni tecnologiche e ristrutturazioni produttive che abbiano significative ricadute occupazionali, con riguardo alla possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale di lavoratori eventualmente interessati, promuovendo l'utilizzazione di corsi anche tramite le regioni;
l'andamento dell'occupazione femminile, anche al fine di favorire azioni positive volte a concretizzare le pari opportunità. Su queste problematiche vi sarà la partecipazione e l'apporto di lavoratrici dipendenti in grado di fornire una conoscenza adeguata alle specificità della materia. Qualora dal loro esame, in relazione anche alle risultanze del rapporto di cui all'art. 46 d.lgs. n. 198/2006, fossero individuate azioni positive miranti a concretizzare le pari opportunità e a valorizzare la professionalità delle donne, la questione sarà oggetto di approfondimento specifico nell'ambito dell'Osservatorio, attraverso l'attivazione del Comitato misto in esso previsto;
il numero dei contratti part-time e speciali;
iniziative assunte con riferimento ad eventuali problematiche connesse con la prestazione lavorativa dei lavoratori portatori di handicap;
il numero dei distacchi e dei comandi;
la natura e le caratteristiche delle attività conferite in appalto nonché il numero dei lavoratori delle ditte appaltatrici che prestano la propria attività all'interno dell'azienda. A richiesta di una delle parti la procedura concernente tali stabilimenti potrà essere esperita nelle sedi sindacali competenti con la partecipazione della Direzione e della
RSU (cfr. Cap. I parte I, sub 5).
3.6.2. Le aziende informeranno, annualmente, le RSU su quadro generale, natura e caratteristiche delle attività conferite in appalto, eventuali casi di scorporo di attività del proprio ciclo produttivo che abbiano riflessi sull'occupazione complessiva e ciò per consentire alle OO.SS.LL. la conoscenza delle conseguenze sui livelli occupazionali del territorio, numero dei lavoratori delle ditte appaltatrici che prestano la propria attività all'interno dell'azienda, adempimenti che le imprese appaltatrici sono tenute ad osservare, in base alle clausole dei contratti di appalto, a termini di legge, in special modo in materia di sicurezza e di modalità di effettuazione della prestazione lavorativa (cfr. Cap. I parte II).
3.6.3. L'attivazione di fasi sperimentali reversibili finalizzate all'accorpamento di più mansioni mediante fasi di lavoro di gruppo compatibili con le esigenze di produttività deve avvenire all'esito di consultazione preventiva ed esame delle questioni connesse con la RSU
(cap. I parte III).
3.6.4. La ragionevole distribuzione percentuale dei lavoratori assunti a termine o in regime di somministrazione nei vari siti deve essere definita e monitorata a livello aziendale tra RSU e
Direzione aziendale (cfr. Cap. I parte IV).
3.6.5. La comunicazione alla RSU dei dati a consuntivo e gli elementi di giustificazione concernenti le prestazioni supplementari dei rapporti di lavoro part-time (cfr. Cap. I parte V).
3.6.6. La verifica della situazione aziendale e di settore (quanto a condizioni dell'impresa e del lavoro, prospettive di sviluppo anche occupazionale, considerando al riguardo l'andamento e le prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività) preliminarmente all'avvio della contrattazione aziendale, per acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione stessa (cfr. Cap. II art. 6).
3.6.7. L'informazione annuale alla RSU sull'andamento delle assunzioni con contratto di apprendistato, nonché sull'andamento e sui risultati della formazione (cfr. Cap. II art. 7).
3.6.8. La comunicazione alla RSU delle esigenze poste a giustificazione del ricorso a lavoro straordinario (cfr. Cap. IV art. 21).
3.6.9. La comunicazione alla RSU, con cadenza mensile, degli elementi relativi all'adibizione dei lavoratori a mansioni relative ad una diversa posizione organizzativa o alla mobilità collettiva di gruppi di lavoratori (cfr. Cap. IV art. 29).
3.7. L'appellante, avendo pacificamente occupato più di 100 dipendenti dal novembre 2016, era soggetta a tutti detti obblighi di informativa sindacale.
3.8. Le ulteriori clausole del CCNL invocate dalle oo.ss. appellate non contemplano diritti di informazione, poiché l'art. 12 del cap. III prevede la consegna dell'elenco dei dipendenti in occasione delle elezioni RSU, sicché si tratta non di informazione ma di consegna di documenti), e quanto agli accordi su diverse distribuzioni dell'orario di lavoro settimanale e su ulteriori ipotesi di straordinario, di cui all'art 21 del cap. IV, non è prevista informativa, sicché la materia segue la disciplina della contrattazione integrativa aziendale.
3.9. Infine, del tutto erroneo è il riferimento ai diritti di informazione previsti dalla premessa del CCNL a livello di Osservatorio Territoriale, essendo questo stato istituito solo per la regione Emilia-Romagna.
4. Le oo.ss. appellate, con il ricorso ex art. 28 Stat. Lav. per cui è causa, hanno lamentato non l'omessa informazione, periodica o relativa alle specifiche fattispecie di organizzazione del lavoro, previste dalle richiamate clausole del CCNL, ma l'omessa risposta alle missive prodotte (docc. 8 segg. fascicolo di primo grado), attinenti a richieste di incontri per l'esame di: andamenti produttivi ed occupazionali, ipotesi di parziale assorbimento degli esuberi, piano di riorganizzazione e mobilità interna ai reparti di produzione, questioni relative alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, organizzazione del lavoro, piano fermate collettive anno 2018, gestione ferie e rol accumulati negli anni precedenti, nuovo organigramma aziendale;
ovvero a richieste: di confronto da effettuarsi nell'ambito delle verifiche periodiche previste dalla contrattazione collettiva e diretto a esaminare l'andamento produttivo e le prospettive dell'azienda, di riunione ove esaminare in contraddittorio le principali problematiche aziendali evidenziate dai lavoratori, di confronto per monitorare il piano industriale di rilancio, valutare le prospettive produttive ed occupazionale, discutere dei dati di bilancio riguardanti il sito produttivo di Teramo ed analizzare le problematiche più volte denunciate relative alla mobilità interna delle maestranze, agli orari di lavoro e alle criticità in tema di sicurezza.
4.1. Diversamente da quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, si tratta quindi, con evidenza, di istanze del tutto generiche, prive di specifici riferimenti alle ipotesi di informativa previste dalle richiamate clausole del CCNL, e che pertanto non sono in alcun modo riconducibili a richieste di avvio delle procedure di esame congiunto previste dalla parte finale della premessa del CCNL all'esito della ricezione delle informative stesse, o delle procedure di consultazione o di monitoraggio o di verifica preliminare previste dai richiamati cap. I parte
III e IV, cap. II art. 6.
4.2. Nemmeno le istanze attinenti a ferie e rol potrebbero ricondursi alle previsioni dell'art. 6
– parte VI del CCNL, non risultando che l'appellante versasse nei casi ivi contemplati
(situazioni di crisi o stesse ponendo in atto ristrutturazioni, riconversioni o riorganizzazioni comportanti necessità o opportunità di fruizione collettiva di ferie o rol), nei quali è previsto l'esame congiunto con la RSU.
4.3. Analogamente, le istanze attinenti alla mobilità dei lavoratori non potrebbero ricondursi alle previsioni dell'art. 29 – Cap. IV del CCNL, non risultando attuazione in azienda di mobilità collettiva non temporanea.
5. Le richiamate istanze, quindi sono qualificabili come mera richiesta di volontaria disponibilità dell'appellante alla trattazione e discussione delle problematiche sollevate, anche in sedi di confronto ulteriori rispetto a quelle previste dal CCNL.
5.1. Né le problematiche oggetto delle istanze potrebbero essere equiparate alle materie oggetto di informazione o esame congiunto, in quanto l'art. 4 c. 1 d.lgs. n. 25/2007 prevede espressamente che le sedi, i tempi, i soggetti, le modalità ed i contenuti dei diritti di informazione e consultazione riconosciuti ai lavoratori vanno definiti dai contratti collettivi, sicché non è prospettabile un'interpretazione estensiva o analogica delle relative previsioni contrattualcollettive, tanto più che si tratta di aspetti attinenti all'autonomo potere del datore di lavoro di stabilire liberamente, ex art. 41 Cost., l'organizzazione dell'impresa.
5.2. A tali istanze, perciò, l'appellante non aveva alcun obbligo di rispondere, essendo pacifico che nessuna disposizione né di legge né di contratto collettivo impone ai datori di lavoro di rispondere a qualsiasi istanza o richiesta delle oo.ss., e non potendo una condotta omissiva del datore di lavoro (anche in materia di informazione), ancorché di fatto potenzialmente pregiudizievole all'attività sindacale, essere considerata antisindacale, e suscettibile di repressione ai sensi dell'art. 28 Stat. Lav., ove non integri contestualmente violazione di uno specifico obbligo di contenuto positivo imposto allo stesso datore di lavoro da disposizioni legislative o contrattuali, dovendo la condotta datoriale ledere oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali (cfr. Cass. Sez. L. nn.
4063 del 11/10/1989 rv. 463836 – 01, proprio in materia di informazione sindacale, 3298 del
07/03/2001 rv. 544500 – 01, 7347 del 17/04/2004 e 9250 del 18/04/2007 rv. 597440 - 01).
5.3. Va inoltre considerato, da un lato, che i componenti della RSU, o i rappresentanti delle oo.ss. appellate, sentiti come testi in primo grado, hanno solo genericamente riferito che il rifiuto dell'appellante di accogliere le istanze avanzate ha costituito una reazione al fallimento delle trattative nell'ambito della procedura di riduzione del personale attuata nel 2017, ma i preposti dell'appellante, anch'essi sentiti come testi al riguardo, hanno riferito che l'azienda decise, dopo la riduzione del personale, di attenersi strettamente, nelle relazioni sindacali, alle previsioni del CCNL poiché la situazione aziendale e le conseguenti problematiche di ambito sindacale erano mutate;
e dall'altro che, come già accennato, non risulta inadempimento dell'appellante agli obblighi di informazione previsti dal CCNL nei confronti della RSU.
6. Ne consegue che l'interruzione della prassi sopra descritta non può in alcun modo ritenersi costituire condotta antisindacale, in quanto non qualificabile come abusiva, in base ai principi sopra richiamati.
6.1. Ciò sia poiché le oo.ss. appellate hanno comunque potuto disporre, appunto per il tramite dei loro iscritti, eletti nella RSU, di tutte le informazioni considerate necessarie dal CCNL per l'utile esercizio delle attribuzioni sindacali in azienda, sia poiché non vi è prova, data la genericità di quanto riferito dai testi escussi al riguardo, che l'agire dell'appellante abbia costituito una ritorsione all'atteggiamento tenuto dalle oo.ss. appellate nella richiamata procedura di riduzione del personale, ed anzi, in base a quanto riferito dai preposti aziendali sopra citati, la decisione aziendale è stata con ogni probabilità adottata all'esito di valutazione del nuovo assetto aziendale conseguente ai licenziamenti, quindi per ragioni oggettive.
6.2. Infine, relativamente alla nota del 05/07/2018 (doc. 16) con la quale i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza hanno invitato la società a fissare la riunione periodica per l'esame di questioni in tema di sicurezza sul lavoro, alcuna condotta antisindacale è configurabile, non vertendosi in materia di attribuzione delle oo.ss., ma di diritto proprio dei RLS ex art. 35
d.lgs. n. 81/2008, e le relative inosservanze da parte del datore di lavoro sono sanzionate ex art. 55 del d.lgs. stesso.
7. Fondato è anche il quinto motivo di appello.
7.1. La riunione con la RSU ed i RLS indetta dall'appellante per il 10/05/2019, difatti, era finalizzata all'illustrazione da parte dell'azienda dell'esito dell'attività ispettiva compiuta
Parte poco prima dalla di Teramo e delle modalità di adempimento alle prescrizioni amministrative impartite all'esito, sicché ad essa le oo.ss. non avevano titolo alcuno a partecipare, non vertendosi nelle materie (programmi concernenti il risanamento e/o la ristrutturazione per ragioni ambientali e di sicurezza, comportanti l'adozione di sostanziali modifiche agli impianti o la fermata totale o parziale degli stessi con conseguenti ricadute sui livelli occupazionali) per le quali l'art. 2 Cap. III del CCNL prevede l'esame congiunto tra azienda e RSU con il coinvolgimento delle oo.ss..
7.2. Il rifiuto dell'appellante alla richiesta di partecipazione a detta riunione delle oo.ss. appellate non è perciò in alcun modo qualificabile come condotta antisindacale.
8. L'accertata esclusione di condotte antisindacali da parte dell'appellante comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi di appello.
9. In accoglimento dell'appello, ed in riforma dell'impugnata sentenza, il decreto ex art. 28
Stat. Lav. emesso inter partes dal G.L. del Tribunale di Teramo in data 07/12/2020 va revocato e le domande proposte in primo grado dalle oo.ss. appellate avverso la s.r.l. appellante vanno rigettate. 10. Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 574/2023 in data 22/11/2023 - 06/05/2024 del Tribunale di Teramo in funzione di
Giudice del Lavoro, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, revoca il decreto ex art. 28 Stat. Lav. emesso inter partes dal G.L. del Tribunale di Teramo in data 07/12/2020 e rigetta le domande proposte dalle oo.ss. appellate avverso la s.r.l. appellante con ricorso in data 23/05/2019 avanti il Tribunale di
Teramo – G.L.; condanna le appellate, in solido, alla refusione in favore dell'appellante delle spese del doppio grado del giudizio, liquidate quanto al primo grado (compresa la fase sommaria) in €.
4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge, e quanto al presente grado in €. 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA
e CAP come per legge.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 22/05/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -