Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 02/04/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
n. 463/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore dott.ssa Federica Abiuso -Giudice dott. Nicola Del Vecchio -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 463/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: operaio reddito: euro 1.800,00 al mese circa con l'Avv. Debora D'Aquino presso cui ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: dipendente presso la Controparte_1 reddito: euro 1.100,00 al mese circa con l'Avv. Esmeralda Zorzi presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a IG il 10-7-2005 (anno 2005, Numero 6, Parte II, Serie A, Ufficio 6)
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni
1
CONCLUSIONI Per i ricorrenti:
- 1) I coniugi vivranno separati: si dà atto che il IG. , inizialmente Parte_1
è stato ospitato presso l'abitazione dei genitori a Pontecchio Polesine (RO) in Via Chiaviche n. 114, in data 15.1.2025 ha sottoscritto un contratto di locazione per un'unità immobiliare sita in IG – Fraz. Borsea Via Padre Amedeo Franco Giuliati, 21 e provvederà ad asportare tutti i suoi effetti e beni personali di stretta necessità (vestiario, scarpe, acquario e tutta la sua attrezzatura di lavoro presente nel garage) entro il termine di 60 giorni;
- 2) la casa familiare sita IG, Via G. Mazzo n° 49, è assegnata alla IG.ra con tutti gli arredi, che, entro e non oltre il 31.1.2025 dovrà Parte_2 provvedere alla voltura di tutte le utenze domestiche (luce, acqua, gas e internet)
- 3) I IGg.ri e si obbligano al pagamento, ciascuno Parte_2 Parte_1 nella misura del 50% della rata mensile del mutuo fondiario, per un importo di € 690,74= nonché' della rata mensile di un altro finanziamento, per un importo di circa € 230,00=;
- 4) La IG.ra si obbliga al pagamento della rata mensile di € Parte_2
84,90= del finanziamento relativo all'acquisto della cucina;
- 5) Il IG. provvederà entro il termine del 31-01-25 al Parte_1 trasferimento in favore della IG.ra della proprietà del seguente Parte_2 bene mobile registrato:
- Toyota Yaris tg. DE890FF
- La IG.ra provvederà a sostenere le spese per il passaggio di Parte_2 proprietà;
- 6) Le figlie ed sono affidate ad entrambi i genitori i quali, Per_1 Per_2 limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale ed avranno residenza presso la madre, in IG, Via G. Mazzo n° 49.
- 7) Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie.
- 8) Il IG. e intendono attuare il seguente piano Parte_1 Parte_2 genitoriale per le figlie e Per_1 Per_2
- dal lunedì – uscita da scuola – sino al lunedì successivo – accompagnandole a scuola, con un genitore, alternando la settimana successiva con l'altro genitore. Il genitore che starà con le figlie si occuperà di accompagnarle a scuola e di andarle a riprendere, anche autorizzando le figlie a spostarsi con i mezzi pubblici oppure ad essere prelevate dai nonni paterni e/o materni, accudendole e occupandosi dei loro spostamenti da e per l'abitazione materna e/paterna, frequentazione dell'attività sportiva, ludica ed extrascolastica, avendo cura di seguirle nei compiti scolastici.
- I genitori trascorreranno almeno due settimane consecutive all'anno, durante il periodo delle vacanze estive;
durante le vacanze Pasquali e Natalizie in forma
2 alternata, ovvero vacanze natalizie con un genitore e vacanze pasquali con l'altro, alternando di anno in anno i periodi.
- Le vacanze andranno concordate entro il 30 maggio di ogni anno per permettere alle parti di fissare i propri periodi feriali;
- Il collocamento paritario delle figlie ed prevede che ciascun genitore Per_1 Per_2 provvederà al mantenimento diretto;
- 9) Il IG. corrisponderà alla IG.ra il 50% delle Parte_1 Parte_2 spese straordinarie da sostenere nell'interesse delle figlie, come di seguito indicate:
- -spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) cure dentistiche nel limite di € 500,00= annui complessivi, da ripartire tra i genitori;
d) trattamenti sanitari ed urgenti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
e) ticket sanitari;
- -spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche che superino il costo di € 500,00= annui ed ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
d) farmaci e terapie di medicina non tradizionale;
- -spese scolastiche, che non richiedono il preventivo accordo: a) rette della scuola d'infanzia, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo richiesti dalla scuola;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
- -spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) rette dell'asilo nido, tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- -spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo;
a) un'attività sportiva e pertinente attrezzatura;
- -spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) spese di custodia e baby-sitter;
- 10) Il IG. corrisponderà alla IG.ra , a titolo di Parte_1 Parte_2 contributo al mantenimento delle figlie, la somma di € 500,00= mensili, entro il giorno 10 di ogni mese nell'ipotesi in cui si dovrà trasferire all'estero per motivi di lavoro;
- 11) L'assegno unico sarà percepito da ciascun genitore nella misura del 50% essendo il collocamento paritario;
- 12) il conto corrente cointestato aperto presso Intesa San Paolo Filiale di IG n. 1000/00001255 resterà aperto e i coniugi provvederanno a versare, ciascuno in quota parte, la rata del mutuo ipotecario dell'abitazione che resterà assegnata alla GN e la rata del finanziamento contratto per l'acquisto dei Parte_2 serramenti della predetta abitazione;
- 13) il libretto intestato ad , nel quale vengono accreditate le Persona_3 somme della pensione INPS dalla stessa percepite, non dovranno essere prelevate somme se non per l'interesse della figlia minore. Posto che il libretto è nella sola disponibilità della GN nel caso di prelevamento la stessa si obbliga a Pt_2 comunicare ogni prelevamento delle somme in esso contenute al marito Pt_1
3 GO e non potranno essere prelevati importi non autorizzati e non diretti all'interesse della minore;
- 14) il libretto n. 00200876844 intestato formalmente a ma Parte_2 alimentato da soldi prelevati dal conto corrente cointestato, quindi di fatto di spettanza di entrambi, verrà estinto e la somma, a saldo, verrà divisa al 50% tra i coniugi.
- 15) Obbligo per entrambi i genitori a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso all'iscrizione delle figlie sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità delle figlie minori, valida anche per l'espatrio.
- Spese legali compensate
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 4-2-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento delle figlie e Per_1 Per_2 non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale delle stesse, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Spese di lite compensate.
4
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 463/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio a IG il 10-7- Parte_2
2005, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IG, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a IG, il 2 aprile 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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