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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/01/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 2983 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO,
III SEZIONE CIVILE, nella persona del Giudice, dott.ssa Alessia Pecoraro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2983 /2022, promossa da:
(C.F. , in persona dei legali rapp.ti p.t., quale impresa Controparte_1 P.IVA_1
territorialmente designata ex lege alla gestione dei danni del F.G.V.S. per la Regione Campania, con il patrocinio dell'Avv. Mafalda DI FLORIO (C.F.: ) nel cui studio C.F._1
elettivamente domicilia ai fini del presente giudizio, in Montecorvino Rovella (SA), Viale della
Repubblica 25
attrice-opponente
contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Giusepe Controparte_2 C.F._2
BISANTIS (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in C.F._3
Via Ermes, 21 di Capaccio (Sa)
convenuto-opposto
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
***
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. in data 28.03.2022, la , in persona Controparte_1 dei propri dei legali rapp.ti p.t., proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificatole da
[...]
in data 15.03.2022 per la somma di euro 24.396,85, affidando le proprie doglianze ad CP_2 un unico motivo, costituito dalla contestazione del quantum precettato. Il precetto traeva scaturigine dalla sentenza n. 54/2022 con cui la Corte di Appello di Salerno aveva, tra l'altro, condannato l'opponente società, quale compagnia designata per il Fondo Vittime della strada della Campania, “al risarcimento dei danni in favore di nella misura complessiva rideterminata in € Controparte_2
437.021,27 oltre gli interessi legali dal 14.3.2008 da calcolare sulla somma che, previa devalutazione fino al 14.3.2008, deve essere, poi, via via rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché dalla data di pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo sulla somma di €
437.021,27”. Sosteneva l'opponente di aver già corrisposto all'intimante, all'esito dell'appello, la complessiva somma di euro €. 90.900,60 che andava ad aggiungersi a quella già corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado n. 94/2016 del Tribunale di Nocera Inferiore pari ad euro
384.220.96, per un totale di € 475.121,56, per cui, tenuto conto delle indicazioni di calcolo di cui al prefato titolo, nulla era più dovuto all'opposto. Per tali motivi, instava per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato e declaratoria di illegittimità e nullità dell'atto di precetto notificato, con vittoria di spese e competenze di causa.
Provvedeva alla propria costituzione in giudizio il convenuto, eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto introduttivo per violazione dei requisiti di legge di cui all'art. 164 cpc, risultando, dalla lettura di esso, assolutamente incerto l'oggetto della domanda, sia nel senso di petitum mediato che immediato, oltre che del tutto carente nell'esposizione dei fatti e dei motivi di diritto. Soggiungeva che quanto intimato con l'atto di precetto opposto corrispondesse a quanto effettivamente dovuto all'opponente sulla somma devalutata, in quanto “la devalutazione monetaria serve a determinare il valore del danno al momento del verificarsi dello stesso, ciò al fine di applicare (successivamente) a quel valore gli interessi e la rivalutazione monetaria per far in modo che la cifra ottenuta come risarcimento danni sia attuale”. Pertanto, chiedeva: “In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n.54/2022 emessa dalla Corte di Appello di Salerno in quanto priva di pregio;
- Sempre in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizione per incertezza del petitum in violazione dell'art.164, IV° comma, c.p.c.; - Nel merito, rigettare integralmente l'opposizione all'atto di precetto in quanto priva di ogni fondamento giuridico e probatorio per i motivi di cui al presente atto;
- In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'atto di opposizione a precetto, disporre una
CTU contabile sulle somme effettivamente dovute dalla calcolate così come disposto Controparte_1 dalla Corte di Appello di Salerno in sentenza n.54/2022; - In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, dichiaratosi antistatario ex art. 93 cpc”.
Con ordinanza del 06.07.2022, il G.I., ritenuta allo stato degli atti l'intervenuta estinzione dell'obbligazione, sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo azionato. Il giudizio proseguiva con istruzione documentale e all'udienza del 20.11.2024 veniva assunto in decisione.
***
Tanto esposto in punto di fatto, procedendo in ordine logico sistematico, in apertura deve rigettarsi l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo ex art. 164 cpc, così come avanzata da parte opposta, essendo essa infondata. Si evidenzia, sul punto, che la norma invocata dal inerisce ai casi CP_2 di nullità dell'atto di citazione, che è per vero nulla quando: è omessa o risulta assolutamente incerta l'indicazione del Tribunale dinanzi al quale è proposta la domanda, dei dati delle parti e dei loro rappresentanti in giudizio o dell'oggetto della domanda;
manca la data dell'udienza di comparizione o l'esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda;
è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello previsto per legge;
è omesso l'avvertimento al convenuto circa le conseguenze legate ad un'eventuale tardiva costituzione in giudizio. Per ciò che riguarda, invece, il petitum di cui riferisce l'opposto, si rileva che esso inerisce al contenuto dell'atto, nella duplice accezione di petitum mediato – vale a dire la determinazione della cosa oggetto della domanda – e di petitum immediato - ovvero lo specifico provvedimento chiesto al giudice – essi trovano la loro previsione nell'art. 163 terzo comma n. 3 e n. 4 cpc, e il Tribunale stima che l'atto introduttivo non possa dirsi carente sotto questo aspetto, atteso che, dall'esame di esso, si evince in maniera chiara ed esaustiva sia quale sia il petitum mediato – la non debenza della somma richiesta in pagamento - e quello immediato – ovvero la declaratoria di illegittimità e nullità dell'atto di precetto per cui è causa.
Ciò posto, deve osservarsi come la domanda inerisca essenzialmente all'intero quantum precettato, giacché scaturente da un'asserita erronea elaborazione del calcolo di sorta capitale ed interessi sulla somma riconosciuta a titolo di risarcimento.
Ebbene, mette conto effettuare una breve ricostruzione della vicenda giuridica che ha interessato le parti. Il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza n. 94/2016, condannava la società Controparte_1
nella qualità di impresa territorialmente designata alla gestione dei danni del F.G.V.S., al
[...] pagamento in favore di della somma di € 305.914,88 con rivalutazione ed Controparte_2
interessi per il risarcimento del 70% dei danni riportati in un sinistro stradale, corrispondente alla quota di responsabilità dell'auto non identificata. La società opponente, corrispondeva, quindi al danneggiato – odierno opposto, la somma di € 384.220.96. Onde ottenere il riconoscimento della piena responsabilità del conducente l'auto pirata, il interponeva appello avverso la CP_2
menzionata sentenza, e la Corte Territoriale rideterminava in € 437.021,27 la somma spettante al predetto, “oltre gli interessi legali dal 14.3.2008 da calcolare sulla somma che, previa devalutazione fino al 14.3.2008, deve essere, poi, via via rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché dalla data di pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo sulla somma di € 437.021,27”. Sicché, la società opponente, corrispondeva al danneggiato l'ulteriore somma di €.
90.900,60, operando il seguente calcolo che la medesima riferisce: “-Sorta capitale liquidata nella sentenza di Corte di Appello €.437.021,27, devalutata alla data dell'evento (14.3.2008) = €.
372.885,04; rivalutazione ed interessi compensativi calcolati sulla predetta somma devalutata (€.
372.885,04) a partire dalla data dell'evento (14.03.2008) fino alla data del primo acconto ovvero fino alla data del pagamento effettuato dalla società in esecuzione della sentenza di primo grado
(14.03.2016) = Euro 94.576,79. Dalla somma complessiva di €. 467.461,83 (di cui €. 94.576,79 per rivalutazione ed interessi ed euro 372.885,04 per sorta capitale) è stato poi detratto il citato acconto pari ad €. 384.220,96 pagato dalla società a seguito del deposito della sentenza di primo grado, per un totale rimanente di euro 83.240,87”.
Non può revocarsi in dubbio che la società abbia puntualmente operato il computo delle CP_1
somme spettanti a controparte, tanto al lume di quanto statuito dalla Corte di Cassazione, Sez. Terza, nell' Ordinanza n. 23927/23 del 07.08.23 (ma in tal senso si vedano, ex aliis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
3545 del 13.2.2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15856 del 12.6.2019; Sez. 3, Ordinanza n. 29031 del
13.11.2018; Sez. 3, Sentenza n. 27477 del 30.10.2018; Sez. 3, Ordinanza n. 20795 del 20.8.2018;
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14311 del 5.6.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n.1103 del 18.1.2018; Sez. 3,
Sentenza n. 25817 del 31.10.2017; Sez. 3 -, Sentenza n. 9950 del 20/04/2017, Rv. 643854 – 02; Sez.
3, Sentenza n. 6347 del 19/03/2014), secondo la quale “La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto
(devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione);
b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente”. In sintesi, può affermarsi come dalla data del sinistro e fino alla data del pagamento dell'acconto, gli interessi debbano essere calcolati sull'intera somma di denaro liquidata a titolo risarcitorio, ciò senza portare in detrazione il richiamato acconto, mentre dalla data dell'acconto in poi gli interessi andranno conteggiati, invece, sulla sola differenza (tra credito residuo e acconto già versato) e non più sull'intero risarcimento del danno.
Applicando le suddette coordinate di calcolo a quello operato dalla società opponente, si rileva che quest'ultimo è perfettamente sovrapponibile al primo, nonché che corretti risultano essere gli importi scaturenti dalle operazioni aritmetiche richieste. In ragione di quanto esposto, il Tribunale stima, quindi, intervenuta l'estinzione dell'obbligazione di cui alla sentenza di appello sottesa al precetto qui opposto, avendo la società interamente CP_1 corrisposto al l'intero dovuto. Conclusivamente, la presente opposizione va accolta. CP_2
In ordine al regime delle spese, le stesse seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c. e si liquidano in dispositivo in base al valore del credito per cui si è agito (€. 24.396,85) e, attesa l'assenza di particolari questioni di fatto o diritto, tenendo conto della bassa complessità del giudizio, con applicazione dei valori minimi delle tariffe di cui al D.M. 55 del 2014 – così come aggiornato dal D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022 - per i giudizi di valore ricompreso tra euro 5.201,00 e 26.000,00, considerate le fasi effettivamente espletate (studio
€ 460,00, introduttiva € 389,00 e decisionale € 851,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott.ssa Alessia
Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie la opposizione a precetto proposta da , in persona dei legali rapp.ti Controparte_1
p.t. e, per l'effetto, dichiara inefficace il precetto notificato a questa in data 15.03.2022 da
; Controparte_2
- condanna parte opposta, , alla refusione delle spese di lite in favore della Controparte_2
opponente, , in persona dei legali rapp.ti p.t., che quantifica in euro 264, Controparte_1
00 per esborsi ed euro 1.700,00 per onorari, oltre rimborso forfettario del 15%, Cpa ed Iva come per legge.
Così deciso in Salerno, 13.01.25
Il Giudice
Alessia PECORARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO,
III SEZIONE CIVILE, nella persona del Giudice, dott.ssa Alessia Pecoraro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2983 /2022, promossa da:
(C.F. , in persona dei legali rapp.ti p.t., quale impresa Controparte_1 P.IVA_1
territorialmente designata ex lege alla gestione dei danni del F.G.V.S. per la Regione Campania, con il patrocinio dell'Avv. Mafalda DI FLORIO (C.F.: ) nel cui studio C.F._1
elettivamente domicilia ai fini del presente giudizio, in Montecorvino Rovella (SA), Viale della
Repubblica 25
attrice-opponente
contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Giusepe Controparte_2 C.F._2
BISANTIS (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in C.F._3
Via Ermes, 21 di Capaccio (Sa)
convenuto-opposto
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
***
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. in data 28.03.2022, la , in persona Controparte_1 dei propri dei legali rapp.ti p.t., proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificatole da
[...]
in data 15.03.2022 per la somma di euro 24.396,85, affidando le proprie doglianze ad CP_2 un unico motivo, costituito dalla contestazione del quantum precettato. Il precetto traeva scaturigine dalla sentenza n. 54/2022 con cui la Corte di Appello di Salerno aveva, tra l'altro, condannato l'opponente società, quale compagnia designata per il Fondo Vittime della strada della Campania, “al risarcimento dei danni in favore di nella misura complessiva rideterminata in € Controparte_2
437.021,27 oltre gli interessi legali dal 14.3.2008 da calcolare sulla somma che, previa devalutazione fino al 14.3.2008, deve essere, poi, via via rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché dalla data di pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo sulla somma di €
437.021,27”. Sosteneva l'opponente di aver già corrisposto all'intimante, all'esito dell'appello, la complessiva somma di euro €. 90.900,60 che andava ad aggiungersi a quella già corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado n. 94/2016 del Tribunale di Nocera Inferiore pari ad euro
384.220.96, per un totale di € 475.121,56, per cui, tenuto conto delle indicazioni di calcolo di cui al prefato titolo, nulla era più dovuto all'opposto. Per tali motivi, instava per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato e declaratoria di illegittimità e nullità dell'atto di precetto notificato, con vittoria di spese e competenze di causa.
Provvedeva alla propria costituzione in giudizio il convenuto, eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto introduttivo per violazione dei requisiti di legge di cui all'art. 164 cpc, risultando, dalla lettura di esso, assolutamente incerto l'oggetto della domanda, sia nel senso di petitum mediato che immediato, oltre che del tutto carente nell'esposizione dei fatti e dei motivi di diritto. Soggiungeva che quanto intimato con l'atto di precetto opposto corrispondesse a quanto effettivamente dovuto all'opponente sulla somma devalutata, in quanto “la devalutazione monetaria serve a determinare il valore del danno al momento del verificarsi dello stesso, ciò al fine di applicare (successivamente) a quel valore gli interessi e la rivalutazione monetaria per far in modo che la cifra ottenuta come risarcimento danni sia attuale”. Pertanto, chiedeva: “In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n.54/2022 emessa dalla Corte di Appello di Salerno in quanto priva di pregio;
- Sempre in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizione per incertezza del petitum in violazione dell'art.164, IV° comma, c.p.c.; - Nel merito, rigettare integralmente l'opposizione all'atto di precetto in quanto priva di ogni fondamento giuridico e probatorio per i motivi di cui al presente atto;
- In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'atto di opposizione a precetto, disporre una
CTU contabile sulle somme effettivamente dovute dalla calcolate così come disposto Controparte_1 dalla Corte di Appello di Salerno in sentenza n.54/2022; - In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, dichiaratosi antistatario ex art. 93 cpc”.
Con ordinanza del 06.07.2022, il G.I., ritenuta allo stato degli atti l'intervenuta estinzione dell'obbligazione, sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo azionato. Il giudizio proseguiva con istruzione documentale e all'udienza del 20.11.2024 veniva assunto in decisione.
***
Tanto esposto in punto di fatto, procedendo in ordine logico sistematico, in apertura deve rigettarsi l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo ex art. 164 cpc, così come avanzata da parte opposta, essendo essa infondata. Si evidenzia, sul punto, che la norma invocata dal inerisce ai casi CP_2 di nullità dell'atto di citazione, che è per vero nulla quando: è omessa o risulta assolutamente incerta l'indicazione del Tribunale dinanzi al quale è proposta la domanda, dei dati delle parti e dei loro rappresentanti in giudizio o dell'oggetto della domanda;
manca la data dell'udienza di comparizione o l'esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda;
è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello previsto per legge;
è omesso l'avvertimento al convenuto circa le conseguenze legate ad un'eventuale tardiva costituzione in giudizio. Per ciò che riguarda, invece, il petitum di cui riferisce l'opposto, si rileva che esso inerisce al contenuto dell'atto, nella duplice accezione di petitum mediato – vale a dire la determinazione della cosa oggetto della domanda – e di petitum immediato - ovvero lo specifico provvedimento chiesto al giudice – essi trovano la loro previsione nell'art. 163 terzo comma n. 3 e n. 4 cpc, e il Tribunale stima che l'atto introduttivo non possa dirsi carente sotto questo aspetto, atteso che, dall'esame di esso, si evince in maniera chiara ed esaustiva sia quale sia il petitum mediato – la non debenza della somma richiesta in pagamento - e quello immediato – ovvero la declaratoria di illegittimità e nullità dell'atto di precetto per cui è causa.
Ciò posto, deve osservarsi come la domanda inerisca essenzialmente all'intero quantum precettato, giacché scaturente da un'asserita erronea elaborazione del calcolo di sorta capitale ed interessi sulla somma riconosciuta a titolo di risarcimento.
Ebbene, mette conto effettuare una breve ricostruzione della vicenda giuridica che ha interessato le parti. Il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza n. 94/2016, condannava la società Controparte_1
nella qualità di impresa territorialmente designata alla gestione dei danni del F.G.V.S., al
[...] pagamento in favore di della somma di € 305.914,88 con rivalutazione ed Controparte_2
interessi per il risarcimento del 70% dei danni riportati in un sinistro stradale, corrispondente alla quota di responsabilità dell'auto non identificata. La società opponente, corrispondeva, quindi al danneggiato – odierno opposto, la somma di € 384.220.96. Onde ottenere il riconoscimento della piena responsabilità del conducente l'auto pirata, il interponeva appello avverso la CP_2
menzionata sentenza, e la Corte Territoriale rideterminava in € 437.021,27 la somma spettante al predetto, “oltre gli interessi legali dal 14.3.2008 da calcolare sulla somma che, previa devalutazione fino al 14.3.2008, deve essere, poi, via via rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché dalla data di pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo sulla somma di € 437.021,27”. Sicché, la società opponente, corrispondeva al danneggiato l'ulteriore somma di €.
90.900,60, operando il seguente calcolo che la medesima riferisce: “-Sorta capitale liquidata nella sentenza di Corte di Appello €.437.021,27, devalutata alla data dell'evento (14.3.2008) = €.
372.885,04; rivalutazione ed interessi compensativi calcolati sulla predetta somma devalutata (€.
372.885,04) a partire dalla data dell'evento (14.03.2008) fino alla data del primo acconto ovvero fino alla data del pagamento effettuato dalla società in esecuzione della sentenza di primo grado
(14.03.2016) = Euro 94.576,79. Dalla somma complessiva di €. 467.461,83 (di cui €. 94.576,79 per rivalutazione ed interessi ed euro 372.885,04 per sorta capitale) è stato poi detratto il citato acconto pari ad €. 384.220,96 pagato dalla società a seguito del deposito della sentenza di primo grado, per un totale rimanente di euro 83.240,87”.
Non può revocarsi in dubbio che la società abbia puntualmente operato il computo delle CP_1
somme spettanti a controparte, tanto al lume di quanto statuito dalla Corte di Cassazione, Sez. Terza, nell' Ordinanza n. 23927/23 del 07.08.23 (ma in tal senso si vedano, ex aliis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
3545 del 13.2.2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15856 del 12.6.2019; Sez. 3, Ordinanza n. 29031 del
13.11.2018; Sez. 3, Sentenza n. 27477 del 30.10.2018; Sez. 3, Ordinanza n. 20795 del 20.8.2018;
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14311 del 5.6.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n.1103 del 18.1.2018; Sez. 3,
Sentenza n. 25817 del 31.10.2017; Sez. 3 -, Sentenza n. 9950 del 20/04/2017, Rv. 643854 – 02; Sez.
3, Sentenza n. 6347 del 19/03/2014), secondo la quale “La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto
(devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione);
b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente”. In sintesi, può affermarsi come dalla data del sinistro e fino alla data del pagamento dell'acconto, gli interessi debbano essere calcolati sull'intera somma di denaro liquidata a titolo risarcitorio, ciò senza portare in detrazione il richiamato acconto, mentre dalla data dell'acconto in poi gli interessi andranno conteggiati, invece, sulla sola differenza (tra credito residuo e acconto già versato) e non più sull'intero risarcimento del danno.
Applicando le suddette coordinate di calcolo a quello operato dalla società opponente, si rileva che quest'ultimo è perfettamente sovrapponibile al primo, nonché che corretti risultano essere gli importi scaturenti dalle operazioni aritmetiche richieste. In ragione di quanto esposto, il Tribunale stima, quindi, intervenuta l'estinzione dell'obbligazione di cui alla sentenza di appello sottesa al precetto qui opposto, avendo la società interamente CP_1 corrisposto al l'intero dovuto. Conclusivamente, la presente opposizione va accolta. CP_2
In ordine al regime delle spese, le stesse seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c. e si liquidano in dispositivo in base al valore del credito per cui si è agito (€. 24.396,85) e, attesa l'assenza di particolari questioni di fatto o diritto, tenendo conto della bassa complessità del giudizio, con applicazione dei valori minimi delle tariffe di cui al D.M. 55 del 2014 – così come aggiornato dal D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022 - per i giudizi di valore ricompreso tra euro 5.201,00 e 26.000,00, considerate le fasi effettivamente espletate (studio
€ 460,00, introduttiva € 389,00 e decisionale € 851,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott.ssa Alessia
Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie la opposizione a precetto proposta da , in persona dei legali rapp.ti Controparte_1
p.t. e, per l'effetto, dichiara inefficace il precetto notificato a questa in data 15.03.2022 da
; Controparte_2
- condanna parte opposta, , alla refusione delle spese di lite in favore della Controparte_2
opponente, , in persona dei legali rapp.ti p.t., che quantifica in euro 264, Controparte_1
00 per esborsi ed euro 1.700,00 per onorari, oltre rimborso forfettario del 15%, Cpa ed Iva come per legge.
Così deciso in Salerno, 13.01.25
Il Giudice
Alessia PECORARO