Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/03/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Maruzza Pino Giudice aus.rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1106/2020 R.G., promossa in grado di appello
DA
con sede in Partanna, elettivamente Parte_1
domiciliata in Palermo, via Ludovico Ariosto, 29, P.I.: ; P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. ; Parte_1
-appellante principale-
CONTRO unipersonale, già Controparte_1 Controparte_2
con sede in Partanna, c.da P.I:
[...] Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Girolamo Restivo,
-appellata, appellante incidentale-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Sciacca, pronunciando sull'opposizione proposta dall'
[...]
al decreto ingiuntivo n. 211/17, emesso il 23.5.2017, Parte_1
n. 1106/2020 r.g.
col quale, su ricorso della società , il Parte_2 medesimo Tribunale aveva intimato all' il pagamento della somma di Pt_1
euro 7.641,00 a titolo di corrispettivo della lavorazione e il confezionamento di prodotti olivicoli per le annualità 2014, 2015 e 2016, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio, con sentenza n. 483 del 2.12.2019 revocava il decreto ingiuntivo, condannava l'opponente al pagamento della somma di euro
1.802,81 per la sola attività di molitura delle olive, oltre interessi legali, e compensava tra le parti le spese di lite.
L' ha proposto appello. Pt_1
Il unipersonale (già Controparte_1 Controparte_2
, costituendosi, ha invocato il rigetto dell'impugnazione
[...]
principale e proposto appello incidentale.
All'esito della trattazione scritta, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal 30.4.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo del gravame principale si lamenta l'accoglimento, ancorché parziale, della domanda della ricorrente in monitorio, che l'appellante ascrive a una non corretta valutazione delle risultanze probatorie.
Il rilievo è infondato. Reputa la Corte che non sia stata data sufficiente prova dell'inesistenza del debito residuo di euro 1.802,81 a saldo delle fatture relative all'attività di molitura delle olive, ammontanti complessivamente a euro 3.303,81.
Il Tribunale ha valorizzato la documentazione fiscale depositata dalla ricorrente e ha detratto dal complessivo ammontare così documentato la sola somma di euro
1.500,00 il cui pagamento era stato riconosciuto dall'opposta.
Osserva l'Azienda che le fatture concernenti la prestazione di molitura (n.ri
152/15, 195/15, 557/15, 558/15, 570/15, 629/15) erano state emesse dal
[...]
prima che fosse trasformata in Controparte_2 CP_1 unipersonale con atto notarile del 6.9.2016, e che all'atto di
[...]
n. 1106/2020 r.g. 3
trasformazione era stata allegata una perizia di stima contenente l'elencazione dei crediti della vecchia società nei confronti dei propri clienti, nella quale non figuravano crediti verso l' Di tal che il Parte_1
Tribunale, contraddittoriamente, avrebbe ritenuto la relazione idonea a sorreggere il giudizio di esclusione del debito per l'asserita prestazione di imbottigliamento, ma insufficiente a dimostrare l'avvenuta estinzione del debito per la prestazione di molitura.
Ritiene la Corte che le attività di molitura e di imbottigliamento/confezionamento debbano essere valutate distintamente.
Quanto alla prima, l' ha ammesso di aver ricevuto la prestazione, della Pt_1
quale però ha assunto di avere integralmente pagato in contanti il corrispettivo, ciò che, a suo dire, dovrebbe reputarsi verosimile dal momento che il CP_1
non ha negato di aver ricevuto con tale modalità il pagamento di 1.500,00
[...]
euro.
Ad avviso della Corte, l'accettazione, da parte della creditrice, del pagamento per contanti di una somma inferiore all'importo complessivo del debito non autorizza la supposizione che anche la parte residua del debito sia stata estinta. L'aver concordato in generale la modalità del pagamento per contanti non esime, infatti, ovviamente, il debitore, in caso di contestazione, dal fornire la prova che con tale modalità o in altro modo il debito sia stato alla fine integralmente soddisfatto.
Il , per parte sua, sostiene di non aver mai concordato il pagamento in CP_1
contanti della prestazione in discorso e nega che la somma di euro 1.500,00 fosse a questa riferibile;
ma quest'ultimo assunto non può essere recepito in mancanza della prova, gravante sul creditore, delle condizioni giustificative di una tale diversa imputazione (cfr. Cass. 31837/2022).
Altra censura dell'appellante incidentale attiene alla valutazione giudiziale di carenza della prova del credito per la prestazione di imbottigliamento.
n. 1106/2020 r.g. 4
La società invoca il verbale dell'Ispettorato Centrale Repressioni e Frodi del giorno 1.6.2016 dal quale si trarrebbe che in quella data erano presenti nei locali del circa 30 quintali di olio appartenenti alla società appellante e risalenti CP_1
alla campagna 2015.
Sul punto devesi osservare che tale documento, come tutti gli altri prodotti dalla società creditrice (copie delle fatture accompagnatorie della Imex Italiana s.r.l., copie degli estratti autentici dei registri IVA molitura e vendita anni 2016 e 2015,
DDT etc.), benché dimostrativi dell'esistenza di un rapporto commerciale esteso all'imbottigliamento, non bastano a consentire l'accertamento del quantum, non meno necessario, al fine di pervenire a una condanna, di quello dell'an debeatur.
Per quanto concerne i documenti fiscali emessi tra il 2015 e il 2016 (nn. 159/15,
130/16, 72/16, 116/16), è invero sufficiente ricordare che la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione non costituisce prova dell'esistenza e dell'entità del credito, da dimostrarsi con gli ordinari mezzi di prova.
Donde il rigetto di entrambe le impugnazioni.
L'esito della lite giustifica la compensazione tra le parti anche delle spese di appello.
Trova applicazione l'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello principale proposto dalla società , e Parte_1
l'appello incidentale proposto dalla società unipersonale Controparte_1 unipersonale, avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Sciacca n. 483 del 30.11.2019; compensa integralmente tra le parti le spese del grado;
n. 1106/2020 r.g. 5
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale.
Così deciso in Palermo il giorno 1.2.2025, nella Camera di Consiglio della
Seconda Sezione della Corte d'Appello.
Il Giudice aus. est.
Maruzza Pino Il Presidente
Giuseppe Lupo
Provvedimento redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del Collegio Dott. Giuseppe Lupo e dal Giudice Ausiliario estensore Dott.ssa Maruzza Pino.
n. 1106/2020 r.g.