Articolo 1 della Legge 16 ottobre 1962, n. 1486
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14 novembre 1962
Art. 1. Articolo unico.

I marittimi che, all'atto della cessazione dell'assistenza per malattia o infortunio, siano sottoposti, anche a loro richiesta, a visita medica da parte della Commissione di primo grado prevista dal regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773 , e dichiarati temporaneamente inidonei hanno diritto, per tutto il periodo della inidoneita', fino al massimo di un anno dalla dichiarazione, ad una indennita' giornaliera pari al 75 per cento della retribuzione goduta alla data dell'annotazione di sbarco sul ruolo, escluso il compenso per lavoro straordinario.
La Commissione medica di primo grado deve pronunciarsi entro dieci giorni dalla richiesta.

Entrata in vigore il 14 novembre 1962
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