Versione
14 novembre 1962
14 novembre 1962
Art. 1. Articolo unico.
I marittimi che, all'atto della cessazione dell'assistenza per malattia o infortunio, siano sottoposti, anche a loro richiesta, a visita medica da parte della Commissione di primo grado prevista dal regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773 , e dichiarati temporaneamente inidonei hanno diritto, per tutto il periodo della inidoneita', fino al massimo di un anno dalla dichiarazione, ad una indennita' giornaliera pari al 75 per cento della retribuzione goduta alla data dell'annotazione di sbarco sul ruolo, escluso il compenso per lavoro straordinario.
La Commissione medica di primo grado deve pronunciarsi entro dieci giorni dalla richiesta.
I marittimi che, all'atto della cessazione dell'assistenza per malattia o infortunio, siano sottoposti, anche a loro richiesta, a visita medica da parte della Commissione di primo grado prevista dal regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773 , e dichiarati temporaneamente inidonei hanno diritto, per tutto il periodo della inidoneita', fino al massimo di un anno dalla dichiarazione, ad una indennita' giornaliera pari al 75 per cento della retribuzione goduta alla data dell'annotazione di sbarco sul ruolo, escluso il compenso per lavoro straordinario.
La Commissione medica di primo grado deve pronunciarsi entro dieci giorni dalla richiesta.
Giurisprudenza • 53
- 1. Trib. Napoli, sentenza 29/09/2021, n. 5247Provvedimento: […] Pertanto, va dichiarato il diritto di Parte_1 alla percezione dell'indennità ex art. 1 della legge 1486/1962 dal 1 condanna dellCP_1 al pagamento in favore del ricorrente dell'importo spettante ex lege a tale titolo . […]Leggi di più...
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