Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/03/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 4367/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OL RD -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4367 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione con ordinanza del 6 marzo 2025 avente ad oggetto divorzio congiunto e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Pozzuoli alla Via Miliscola, 388 presso lo studio dell'avv. Carmen Corsaro che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliato in Aversa alla Via Nobel, 5 CP_1 C.F._2
presso lo studio dell'avv. Francesco Speranza che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di OL RD
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 6 marzo 2025, tenutasi in modalità cartolare, i procuratori costituiti hanno chiesto la decisione della causa alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
1
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14/11/2024 i ricorrenti, in atti generalizzati, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Marano di OL il 15.9.2016, dal quale non sono nati figli, alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 6 marzo 2025, all'esito del deposito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, i ricorrenti comparivano dinanzi al Collegio in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127
e 127 ter c. p.c. depositando le dichiarazioni sottoscritte della volontà di divorziare alle condizioni indicate in atti ed il relatore con ordinanza del 6.3.2025 riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi”
(cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di OL RD nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza n. 5205/2023 del Tribunale di OL RD (del
20/22 dicembre 2023) che ha recepito l'accordo raggiunto dalle parti e passata in giudicato;
inoltre, dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate, di seguito riportate:
1) il marito si obbliga a corrispondere alla moglie, a titolo di mantenimento, la somma mensile di euro
300,00 (trecento/00);
2) Il pagamento del mantenimento mensile dovrà avvenire a mezzo di bonifico bancario su conto corrente acceso presso Ing Direct, intestato alla sig.ra Iban Parte_1
[...]CC0010206527 entro il giorno 1 di ogni mese;
3) Il marito si accolla in via definitiva il pagamento delle residue rate di finanziamento della autovettura Fiat targata FZ593MZ rinunciando ad ogni pretesa restitutoria nei confronti della moglie per tutte le rate già corrisposte alla società nonché per eventuali esborsi causati da CP_2
lavori di ristrutturazione nella casa coniugale di proprietà della;
Parte_1
4) I coniugi rinunciano l'uno nei confronti dell'altro ad ogni pretesa restitutoria per anticipazioni, esborsi e gestione economica avutasi durante la convivenza matrimoniale;
5) I coniugi dichiarano di essere pienamente soddisfatti dell'accordo raggiunto e, salvo iniziative ex
2 V.G. n. 4367/2024
art. 710 c.p.c., rinunciano reciprocamente a qualsivoglia ulteriore pretesa, diritto e/o azione, nessuna esclusa, anche indirettamente collegata al presente giudizio.
6) Spese interamente compensate tra le parti e l'avv. Francesco Speranza.
7) Spese interamente compensate tra le parti e l'avv. Carmen Corsaro, per la parte eccedente gli euro
1.300,00 omnia comprensivi già corrisposti.”
Va, pertanto, pronunciato il divorzio alle condizioni concordate, essendo conformi alla legge.
In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Marano di OL il
15.9.2016 (atto n. 129, parte II, s. A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2016) tra Parte_1
(nata l'[...] a [...]) e (nato il [...] a [...]) alle condizioni
[...] CP_1
indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MARANO DI NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 7 marzo 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
3