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Sentenza 27 marzo 2024
Sentenza 27 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 27/03/2024, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Marcello Giacalone Presidente rel
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 242 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili per l'anno 2021 fra:
Parte_1 ente in Sassari, presso lo studio dell'avv.to Amedeo Mandras che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti. APPELLANTE CONTRO Controparte_1 ontumace.
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 409/2021 del Tribunale di Sassari, sezione lavoro, in tema di indennità maneggio danaro.
All'udienza del 27.3.2024 la causa è stata definita sulle seguenti
CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE
Voglia l'ill.ma Corte d'Appello adita 1) ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta;
2) in totale riforma della sentenza impugnata (n. 409/2021), condannare la società convenuta, in persona del suo legale rapp.te pro tempore, al pagamento delle somme dovute a titolo di indennità di cassa relativa a tutta la durata del rapporto di lavoro, da liquidarsi nella misura di euro 4.843,53, o in quell'altra somma che la Corte riterrà dovuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria. 3) Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In sentenza è scritto: “ Con ricorso depositato in data 07.06.2018, parte ricorrente conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Sassari, in funzione di Giudice del
Lavoro, la esponendo di aver prestato attività Controparte_2 lavorativa per conto della convenuta dal 2.02.16 al 2.05.17, come dipendente, assunto con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con qualifica di pompista specializzato inquadrabile nel 4° livello CCNL, 30.03.2015, per i Dipendenti da Aziende del Terziario di Mercato: Distribuzione e Servizi. Deduceva di essersi
1 occupato della vendita ai clienti del carburante e degli altri prodotti disponibili nella stazione di servizio, e di incasso del relativo prezzo, che poi provvedeva a versare nel conto intestato alla datrice di lavoro, intrattenuto con la
[...]
di Castelsardo, tramite apposita carta di credito, della quale era stato Org_1 munito, rispondendo anche di eventuali ammanchi in contabilità. Ha concluso chiedendo di: “condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle somme dovute a titolo di indennità di cassa relativa a tutta la durata delrapporto di lavoro, liquidate in £ 4.843,53, o in quell'altra somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
-vittoria di spese e competenze di causa”. La CP_1 ritualmente citata, rimaneva contumace.".
La causa, istruita con documenti e prova orale, è stata decisa dal Tribunale di
Sassari, sezione lavoro, con la sentenza n. 409/2021 di rigetto del ricorso.
In sintesi, il Tribunale, richiamato l'esito della prova testimoniale nonché la previsione della contrattazione collettiva, ha ritenuto indimostrata la spettanza dell'indennità di maneggio cassa sul presupposto che la prova orale e quella documentale non hanno consentito di accertare il versamento in banca delle somme che il ricorrente ha percepito nella sua attività di unico pompista, né l'assunzione di responsabilità di quest'ultimo collegata al maneggio del denaro.
Avverso detta sentenza ha interposto appello il nella contumacia della Pt_1 società originaria resistente.
La causa, istruita con il fascicolo di parte e con quello di ufficio, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate in epigrafe
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Invero, l'LL lamenta che il primo giudice è incorso in errore nella parte in cui, valutando la prova, ha ritenuto indimostrato il diritto alla percezione dell'indennità di maneggio del denaro sul presupposto del mancato versamento del contante presso l'istituto di credito, non avvedendosi che quest'ultimo rappresenta il momento in cui cessa il rischio e la responsabilità discendenti dal maneggio del denaro per effetto dell'esatto adempimento dell'obbligo di riversare le somme incassate in banca o di consegnarle al datore di lavoro.
Non senza omettere di considerare che il Tribunale non ha esaminato anche lo scontrino del versamento in banca della scheda contabile riepilogativa degli incassi del giorno 29.1.2015, oltre che le deposizioni testimoniali sul punto e il verbale di passaggio di consegna tra l'LL (licenziato) e il nuovo pompista.
La sentenza si palesa errata, a detta dell'LL, anche sotto l'ulteriore profilo dell'asserita assenza dell'assunzione della responsabilità collegata al maneggio del denaro: infatti, il primo giudice non ha dato decisivo rilievo alle buste paga prodotte nelle quali è presente una ritenuta sullo stipendio dell'LL con la
2 causale “ammanco cassa” a dimostrazione delle responsabilità connesse al maneggio del denaro.
Il motivo è fondato.
Invero, è dimostrato che l'LL ha svolto l'attività di addetto al distributore di carburante di proprietà dell'appellate, come anche la circostanza che egli è stato, nel periodo oggetto del rapporto di lavoro subordinato, unico addetto.
Logica conseguenza della descritta situazione di fatto è quella per cui l'LL ha ricoperto non solo il ruolo di addetto alla pompa di servizio, ma anche quella di cassiere del corrispettivo dei singoli rifornimenti effettuati sia in contante sia con l'utilizzo di carte elettroniche di pagamento.
Trattasi di circostanze delle quali da atto lo stesso Tribunale.
Ciò premesso, e richiamato l'art. 218 del CCNL TDS (esattamente corrispondente a quello riportato dal primo giudice nella sentenza appellata), l'indennità di cassa e maneggio denaro è dovuta al dipendente “normalmente adibito a operazioni di cassa con carattere di continuità” che abbia “la piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con obbligo di accollarsi le eventuali differenze.”.
Sul punto, si rammenta che la giurisprudenza di legittimità ha condivisibilmente chiarito che “pure essendo l'indennità di cassa e di maneggio di denaro un istituto di derivazione esclusivamente contrattuale, per il quale le condizioni per
l'insorgenza del relativo diritto in capo al lavoratore vanno individuate esclusivamente sulla base dell'interpretazione della specifica disciplina del contratto collettivo applicabile al rapporto, senza riferimento a pretese nozioni di carattere generale, ciò che rileva è che l'attività svolta a contatto col denaro abbia carattere se non di esclusività quanto meno di continuatività e non occasionalità, e che comporti l'esposizione del lavoratore ad una possibile responsabilità, anche di carattere finanziario (cfr. in tali termini Cass. 7353/2004, riferita al trasporto di valori e contanti in un tempo circoscritto ed a mansioni di natura meramente esecutiva);” (Cass. Civ. n. 22294/2019).
Nel caso di specie, come visto in precedenza, l'LL risulta essere l'unico dipendente subordinato presso la stazione di servizio di proprietà dell'appellata. Egli, dunque, quotidianamente (a eccezione dei giorni di chiusura della stazione di servizio e del periodo di ferie) è stato addetto all'incasso del corrispettivo della vendita del carburante (compreso quello pagato mediante il servizio self-service) oltre che, durante l'orario di apertura del distributore, addetto al rifornimento di carburante agli automezzi fermatisi presso la stazione. Inoltre, nei giorni e negli orari concordati col titolare del distributore di carburante egli ha consegnato l'incasso a quest'ultimo, compreso quello presente all'interno della colonnina di pagamento utilizzata durante l'orario di chiusura del distributore, o ha versato il corrispettivo in banca : ciò è l'univoca interpretazione che discende dall'assenza di prova di alcun tipo di contestazione o di azione promossa dal datore di lavoro per il recupero di somme incassate e non versate dall'LL, ulteriore rispetto a quella documentata da quest'ultimo con la produzione di alcune buste paga.
3 Vi è dunque la prova della ordinaria adibizione dell'LL anche a operazioni di incasso del corrispettivo, svolte quotidianamente e, dunque, con continuità; è stata altresì fornita la prova documentale che egli è tenuto a sopportare le conseguenze economiche di eventuali “ammanchi” da intendersi quali errori, omissioni, pagamento con denaro falso e qualunque altra situazione che abbia provocato, quale conseguenza, quella di una differenza tra le somme incassate o da incassare e quelle consegnate/versate.
In altri termini, è documentato che l'LL, allorquando non vi è stata corrispondenza tra gli importi consegnati all'appellata o versati sul conto corrente della stessa e quelli risultanti dai conteggi dei litri di carburante venduti nel periodo di rendiconto (giornaliero/settimanale/bisettimanale, ecc), è stato obbligato a sopportare il rischio della differenza economica a dimostrazione della gestione in autonomia della cassa, mediante prelievo dalla busta paga.
Ricorrono dunque tutti i presupposti per la percezione dell'indennità di cassa la cui Testi quantificazione è risultata confermata dalla deposizione della teste
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
Definitivamente pronunciando;
accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. 409/2021 Parte_1 pronunciata dal Tribunale di S avoro, nei confronti della
[...]
in persona del legale rappresentante;
Controparte_1 orma della sentenza impugnata, condanna l'appellata al pagamento all'LL della somma complessiva di € 4.843,53, oltre interessi e rivalutazione come per legge per il titolo di cui in parte motiva. Condanna l'appellata alla rifusione all'LL delle spese dei due gradi di giudizio che liquida, quanto al presente grado, in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge;
quanto al primo grado di giudizio in complessivi € 2.695,00 per compensi, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge. Giorni 5 per la motivazione Sassari, 27.3.2024 Il Presidente est.
Dott. Marcello Giacalone
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Marcello Giacalone Presidente rel
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 242 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili per l'anno 2021 fra:
Parte_1 ente in Sassari, presso lo studio dell'avv.to Amedeo Mandras che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti. APPELLANTE CONTRO Controparte_1 ontumace.
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 409/2021 del Tribunale di Sassari, sezione lavoro, in tema di indennità maneggio danaro.
All'udienza del 27.3.2024 la causa è stata definita sulle seguenti
CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE
Voglia l'ill.ma Corte d'Appello adita 1) ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta;
2) in totale riforma della sentenza impugnata (n. 409/2021), condannare la società convenuta, in persona del suo legale rapp.te pro tempore, al pagamento delle somme dovute a titolo di indennità di cassa relativa a tutta la durata del rapporto di lavoro, da liquidarsi nella misura di euro 4.843,53, o in quell'altra somma che la Corte riterrà dovuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria. 3) Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In sentenza è scritto: “ Con ricorso depositato in data 07.06.2018, parte ricorrente conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Sassari, in funzione di Giudice del
Lavoro, la esponendo di aver prestato attività Controparte_2 lavorativa per conto della convenuta dal 2.02.16 al 2.05.17, come dipendente, assunto con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con qualifica di pompista specializzato inquadrabile nel 4° livello CCNL, 30.03.2015, per i Dipendenti da Aziende del Terziario di Mercato: Distribuzione e Servizi. Deduceva di essersi
1 occupato della vendita ai clienti del carburante e degli altri prodotti disponibili nella stazione di servizio, e di incasso del relativo prezzo, che poi provvedeva a versare nel conto intestato alla datrice di lavoro, intrattenuto con la
[...]
di Castelsardo, tramite apposita carta di credito, della quale era stato Org_1 munito, rispondendo anche di eventuali ammanchi in contabilità. Ha concluso chiedendo di: “condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle somme dovute a titolo di indennità di cassa relativa a tutta la durata delrapporto di lavoro, liquidate in £ 4.843,53, o in quell'altra somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
-vittoria di spese e competenze di causa”. La CP_1 ritualmente citata, rimaneva contumace.".
La causa, istruita con documenti e prova orale, è stata decisa dal Tribunale di
Sassari, sezione lavoro, con la sentenza n. 409/2021 di rigetto del ricorso.
In sintesi, il Tribunale, richiamato l'esito della prova testimoniale nonché la previsione della contrattazione collettiva, ha ritenuto indimostrata la spettanza dell'indennità di maneggio cassa sul presupposto che la prova orale e quella documentale non hanno consentito di accertare il versamento in banca delle somme che il ricorrente ha percepito nella sua attività di unico pompista, né l'assunzione di responsabilità di quest'ultimo collegata al maneggio del denaro.
Avverso detta sentenza ha interposto appello il nella contumacia della Pt_1 società originaria resistente.
La causa, istruita con il fascicolo di parte e con quello di ufficio, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate in epigrafe
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Invero, l'LL lamenta che il primo giudice è incorso in errore nella parte in cui, valutando la prova, ha ritenuto indimostrato il diritto alla percezione dell'indennità di maneggio del denaro sul presupposto del mancato versamento del contante presso l'istituto di credito, non avvedendosi che quest'ultimo rappresenta il momento in cui cessa il rischio e la responsabilità discendenti dal maneggio del denaro per effetto dell'esatto adempimento dell'obbligo di riversare le somme incassate in banca o di consegnarle al datore di lavoro.
Non senza omettere di considerare che il Tribunale non ha esaminato anche lo scontrino del versamento in banca della scheda contabile riepilogativa degli incassi del giorno 29.1.2015, oltre che le deposizioni testimoniali sul punto e il verbale di passaggio di consegna tra l'LL (licenziato) e il nuovo pompista.
La sentenza si palesa errata, a detta dell'LL, anche sotto l'ulteriore profilo dell'asserita assenza dell'assunzione della responsabilità collegata al maneggio del denaro: infatti, il primo giudice non ha dato decisivo rilievo alle buste paga prodotte nelle quali è presente una ritenuta sullo stipendio dell'LL con la
2 causale “ammanco cassa” a dimostrazione delle responsabilità connesse al maneggio del denaro.
Il motivo è fondato.
Invero, è dimostrato che l'LL ha svolto l'attività di addetto al distributore di carburante di proprietà dell'appellate, come anche la circostanza che egli è stato, nel periodo oggetto del rapporto di lavoro subordinato, unico addetto.
Logica conseguenza della descritta situazione di fatto è quella per cui l'LL ha ricoperto non solo il ruolo di addetto alla pompa di servizio, ma anche quella di cassiere del corrispettivo dei singoli rifornimenti effettuati sia in contante sia con l'utilizzo di carte elettroniche di pagamento.
Trattasi di circostanze delle quali da atto lo stesso Tribunale.
Ciò premesso, e richiamato l'art. 218 del CCNL TDS (esattamente corrispondente a quello riportato dal primo giudice nella sentenza appellata), l'indennità di cassa e maneggio denaro è dovuta al dipendente “normalmente adibito a operazioni di cassa con carattere di continuità” che abbia “la piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con obbligo di accollarsi le eventuali differenze.”.
Sul punto, si rammenta che la giurisprudenza di legittimità ha condivisibilmente chiarito che “pure essendo l'indennità di cassa e di maneggio di denaro un istituto di derivazione esclusivamente contrattuale, per il quale le condizioni per
l'insorgenza del relativo diritto in capo al lavoratore vanno individuate esclusivamente sulla base dell'interpretazione della specifica disciplina del contratto collettivo applicabile al rapporto, senza riferimento a pretese nozioni di carattere generale, ciò che rileva è che l'attività svolta a contatto col denaro abbia carattere se non di esclusività quanto meno di continuatività e non occasionalità, e che comporti l'esposizione del lavoratore ad una possibile responsabilità, anche di carattere finanziario (cfr. in tali termini Cass. 7353/2004, riferita al trasporto di valori e contanti in un tempo circoscritto ed a mansioni di natura meramente esecutiva);” (Cass. Civ. n. 22294/2019).
Nel caso di specie, come visto in precedenza, l'LL risulta essere l'unico dipendente subordinato presso la stazione di servizio di proprietà dell'appellata. Egli, dunque, quotidianamente (a eccezione dei giorni di chiusura della stazione di servizio e del periodo di ferie) è stato addetto all'incasso del corrispettivo della vendita del carburante (compreso quello pagato mediante il servizio self-service) oltre che, durante l'orario di apertura del distributore, addetto al rifornimento di carburante agli automezzi fermatisi presso la stazione. Inoltre, nei giorni e negli orari concordati col titolare del distributore di carburante egli ha consegnato l'incasso a quest'ultimo, compreso quello presente all'interno della colonnina di pagamento utilizzata durante l'orario di chiusura del distributore, o ha versato il corrispettivo in banca : ciò è l'univoca interpretazione che discende dall'assenza di prova di alcun tipo di contestazione o di azione promossa dal datore di lavoro per il recupero di somme incassate e non versate dall'LL, ulteriore rispetto a quella documentata da quest'ultimo con la produzione di alcune buste paga.
3 Vi è dunque la prova della ordinaria adibizione dell'LL anche a operazioni di incasso del corrispettivo, svolte quotidianamente e, dunque, con continuità; è stata altresì fornita la prova documentale che egli è tenuto a sopportare le conseguenze economiche di eventuali “ammanchi” da intendersi quali errori, omissioni, pagamento con denaro falso e qualunque altra situazione che abbia provocato, quale conseguenza, quella di una differenza tra le somme incassate o da incassare e quelle consegnate/versate.
In altri termini, è documentato che l'LL, allorquando non vi è stata corrispondenza tra gli importi consegnati all'appellata o versati sul conto corrente della stessa e quelli risultanti dai conteggi dei litri di carburante venduti nel periodo di rendiconto (giornaliero/settimanale/bisettimanale, ecc), è stato obbligato a sopportare il rischio della differenza economica a dimostrazione della gestione in autonomia della cassa, mediante prelievo dalla busta paga.
Ricorrono dunque tutti i presupposti per la percezione dell'indennità di cassa la cui Testi quantificazione è risultata confermata dalla deposizione della teste
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
Definitivamente pronunciando;
accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. 409/2021 Parte_1 pronunciata dal Tribunale di S avoro, nei confronti della
[...]
in persona del legale rappresentante;
Controparte_1 orma della sentenza impugnata, condanna l'appellata al pagamento all'LL della somma complessiva di € 4.843,53, oltre interessi e rivalutazione come per legge per il titolo di cui in parte motiva. Condanna l'appellata alla rifusione all'LL delle spese dei due gradi di giudizio che liquida, quanto al presente grado, in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge;
quanto al primo grado di giudizio in complessivi € 2.695,00 per compensi, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge. Giorni 5 per la motivazione Sassari, 27.3.2024 Il Presidente est.
Dott. Marcello Giacalone
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