Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/04/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott. Flavio TOVANI -Giudice rel.
3) Dott. Myriam MULONIA -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E nel procedimento civile iscritto al n. 1765 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del
________ da
(cod. fisc.: , nata a [...]_1 C.F._1
il 13.01.1984) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Carla
Rappocciolo, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla Via Ravagnese
Gallina n.47/e, ha eletto domicilio e
(cod. fisc.: , nato a [...]_1 C.F._2
Calabria il 09.05.1975), rappresentato e difeso dall'avv. Antonietta
Mazzotta, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla
Via Francesco Acri n. 5, ha eletto domicilio
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
-visto il ricorso depositato il 27.06.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio
Calabria il 02.06.2011 nonché contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-considerato che con decreto del 26.07.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 24.06.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 19.06.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48 , 473 bis 13 comma 3 , 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-preso atto che, con decreto del 31.10.2024, il giudice delegato ha anticipato l'udienza al giorno 11.02.2025, assegnando termine per il deposito di note scritte sino a 5 giorni prima;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 02.06.2011; b) dal matrimonio è nato un figlio, (28.04.2013), minorenne;
Per_1
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro
Pag. 2 di 8 concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
26.07.2024;
- rilevato che sono state proposte cumulativamente domande di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49 e che ,di conseguenza, la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato- con separata ordinanza- affinchè il giudizio possa proseguire per la valutazione della sussistenza della volontà delle parti alla pronuncia di divorzio, al verificarsi del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della decorrenza del termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 27.06.2024 da
[...]
e , così provvede: Pt_1 Controparte_1
-dichiara la separazione personale tra e , il Parte_1 Controparte_1
cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria parte II, serie A, u.1, n.157, anno 2011, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto e fermi restando i reciproci obblighi di legge. Il sig. dimorerà Controparte_1
presso l'immobile ricevuto in donazione dal padre, sito in Reggio Calabria alla Via Cuba n.26 e la sig.ra dimorerà, unitamente al figlio, Parte_1
presso l'immobile di proprietà del padre, sito in 89131 Reggio Calabria alla
Via Trapezzoli Sud n. 87
Pag. 3 di 8 3) I risparmi comuni sono stati già divisi tra le parti che dichiarano di non aver altri beni mobili e immobili in comproprietà. La sig.ra Parte_1
dichiara di lasciare al sig. gli elementi d'arredo presenti Controparte_1
nell'immobile sito in Reggio Calabria alla Via Cuba n.26, in cui quest'ultimo dimora e di riprendere i suoi effetti personali, quali: biancheria e oggetti propri.
PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORENNE
4) Il figlio minore sarà affidato, così come per legge, Per_1
congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Il figlio avrà collocazione, e così dimora, prevalente presso la madre con facoltà di stare col padre tutte le volte che lo desidererà.
I genitori provvederanno, di comune accordo, all'educazione del figlio e stabiliranno, di comune accordo, di volta in volta, nel rispetto delle reciproche esigenze organizzative, nonché delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore, i giorni infrasettimanali, i fine settimana e le festività che lo Stesso trascorrerà con ognuno di loro, tenuto conto prioritariamente della volontà del minore. In difetto di accordo il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità:
- due giorni alla settimana, dalle ore 16:00 alle ore 20:00, e per il periodo estivo (dal 21 Giugno al 21 Settembre) sino alle ore 20:30, compatibilmente con i propri turni lavorativi, occupandosi, qualora fosse necessario, di accompagnarlo e riprenderlo dalle varie attività;
Pag. 4 di 8 - a settimane alterne il sabato e la domenica, a decorrere dall'uscita di scuola del sabato e sino alla domenica sera, accompagnandolo entro le ore
20:00 presso l'abitazione della madre oppure secondo gli accordi che di volta in volta intercorreranno tra i genitori;
- durante le festività natalizie il giorno della vigilia o quello di Natale, nonché quello della Vigilia o quello di Capodanno, con alternanza annuale;
lo stesso dicasi per il giorno di Pasqua e quello successivo della Pasqua dell'Angelo o delle altre festività;
- durante le ferie estive una settimana durante il mese di luglio e una settimana durante il mese di agosto, da concordare con l'altro genitore almeno 15 giorni prima,
Tale previsione potrà subire deroghe a seconda degli accordi che di volta in volta (con congruo preavviso) interverranno tra i genitori e qualora taluno di essi desideri portare il minore in vacanza con sé lontano dal luogo di residenza, facendo salvi i diritti di permanenza presso ciascun genitore nel periodo immediatamente successivo e concordando il periodo con l'altro genitore.
A tal proposito i genitori manifestano assenso reciproco all'inserimento del nominativo del figlio minore nel passaporto e/o nella carta di identità valida per l'espatrio di entrambi, pattuendo, tuttavia, che ogni eventuale viaggio e/o spostamento del minore deve essere preventivamente concordato.
Il figlio trascorrerà, poi, il giorno del proprio compleanno, a pranzo o a cena, con il padre, salvo diverse esigenze dello Stesso. Entrambi i genitori parteciperanno agli eventi più importanti della vita del figlio con assunzione dei relativi obblighi organizzativi e di spesa.
Pag. 5 di 8 5) Quanto al mantenimento del figlio i ricorrenti concordano che il padre verserà al genitore collocatario , tramite Controparte_1 Parte_1
bonifico bancario al seguente codice IBAN IT
75E3608105138295935895942 (Postepay), la somma di Euro 300,00 (euro trecento/00) entro il giorno 5, di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per il minore da individuarsi secondo il Protocollo vigente presso il
Tribunale civile di Reggio Calabria di cui art 10, seconda parte, che integralmente si trascrive:
“…possibilità, per il coniuge che sostiene la spesa straordinaria, di considerare acquisito il consenso dell'altro coniuge, decorsi giorni 20 …. dall'invio della richiesta. Il dissenso dovrà essere espresso e documentabile.
Ai fini del presente protocollo si considerano:
SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.), attività ricreative abituali
(cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
Pag. 6 di 8 SPESE STRAORDINARIE subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto);
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
SPESE STRAORDINARIE OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortódontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di
Pag. 7 di 8 accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
L'assegno unico erogato dall' in favore del figlio sarà percepito nella CP_2
misura del 100% dal genitore collocatario . Parte_1
6) Entrambi i coniugi rinunciano all'assegno di mantenimento, dichiarando di essere, come sono, ciascuno in grado di provvedere a sé stessi
I coniugi danno reciprocamente atto che, con la sottoscrizione del presente accordo, hanno regolamentato tutti i rapporti patrimoniali e personali tra di essi pendenti e di non aver null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altro, per qualsiasi titolo o ragione per la causale in oggetto.”
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
- rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda divorzile;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 08.04.2025
Il Giudice rel.
Dott. Flavio Tovani
Il Presidente
dott. Giuseppe Campagna
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