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Sentenza 19 gennaio 2024
Sentenza 19 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 19/01/2024, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri
- dott. Giuseppe Minutoli Presidente
- dott. Antonino Zappala' Consigliere
- dott. Vincenza Randazzo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 663/2020 R.G., vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Messina, via C.F._1 dei Mille n. 243, presso lo studio dell'Avv. Antonio Gatto, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
appellante
CONTRO
Controparte_1
, in persona dell'Amministratore pro tempore, c.f.
[...]
elettivamente domiciliato in Piazza Duomo n. 24, P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. Fausto Privitera, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti; appellato
Ogg: Appello a sentenza n. 1262/2020, emessa dal Tribunale di
Messina in data 11.09.2020;
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con atto notificato il 07.10.2020, proponeva Parte_1
appello alla sentenza di cui in epigrafe, con cui il Tribunale di
Messina, definendo il giudizio in opposizione al decreto ingiuntivo n. 897/18, emesso dal medesimo Tribunale in data
17.5.2018, su istanza del rigettava Controparte_1
l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo.
Si costituiva l'appellata che, insistendo per il rigetto del gravame, chiedeva la conferma del provvedimento impugnato.
All'udienza del 02.03.2023, tenutasi in modalità telematica, la causa veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini di rito per il deposito di conclusionali e repliche.
***
-Preliminarmente va esaminata l'eccezione di nullità della citazione, formulata dall'appellato deducendo la CP_1
mancata indicazione- da parte dell'appellante- della propria residenza.
Essa è infondata e va rigettata senza necessità di alcun commento, essendo chiaro il disposto dell'art. 164 c.p.c., III comma, il quale prevede che la costituzione del convenuto sana il vizio.
-Ai fini della chiara esposizione dei motivi della decisione va premesso che il Tribunale, rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, avente ad oggetto il recupero di quote condominiali, rilevava la carenza della condizione di procedibilità di cui all'art. 5 d.lgs. 28/2010 e assegnava un termine all'opponente affinché procedesse ad esperire il tentativo obbligatorio di mediazione, pena l'estinzione
2 del giudizio di opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Non avendo la adempiuto all'ordine del giudice, questi Pt_1 dava atto dell'improcedibilità dell'opposizione, rigettandola e confermando il decreto ingiuntivo opposto, divenuto irrevocabile.
In particolare, argomentava che l'effetto del mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria -nell'ambito dei procedimenti di opposizione a D.I.- non può che essere il consolidamento del decreto ingiuntivo opposto, al pari di quanto avviene in caso di mancata opposizione, o di rigetto della stessa,
o ancora di estinzione del processo, dovendosi considerare la mediazione come condizione di procedibilità dell'opposizione e non dell'azione intentata con la proposizione del giudizio monitorio.
, con il primo motivo d'appello, censura la Parte_1
decisione del primo giudice proprio sul punto, ossia con riferimento all'individuazione dell'opponente come parte gravata dall'obbligo di instaurare la procedura di mediazione ex art. 5
d.lgs. 28/2010, e con riferimento all'effetto che dalla mancata mediazione è stato fatto derivare nei confronti dell'opponente medesima.
Sostiene l'appellante che il Tribunale abbia aderito ad un orientamento giurisprudenziale successivamente sconfessato dalla pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la n.
19596/2020, con cui si è risolto il contrasto interpretativo circa l'individuazione del soggetto onerato di esperire il tentativo di mediazione obbligatoria nei giudizi di opposizione a decreto
3 ingiuntivo e circa gli effetti derivanti dall'eventuale improcedibilità della domanda.
-Il motivo è fondato.
L'art. 5 comma 1-bis del d.lgs. 28/2010 dispone che “chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia” nelle materie ivi indicate, deve esperire preliminarmente il procedimento di mediazione, in quanto condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Nell'ambito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, prima dell'arresto della Suprema Corte e nel silenzio della legge, due erano le linee interpretative, tra cui oscillava la giurisprudenza per identificare chi tra l'opposto e l'opponente fosse tenuto a presentare l'istanza di mediazione.
La prima, su cui si fonda la sentenza appellata, individuava l'opponente come parte su cui far gravare l'onere di promuovere la procedura di mediazione, in quanto soggetto interessato alla proposizione del giudizio di merito a cognizione piena. Ne derivava che l'effetto tipico dell'improcedibilità dell'azione, in caso di omessa instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria, si riversava unicamente sulla “impugnazione” del debitore opponente e non anche sull'originaria pretesa che il creditore aveva azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Sicché, all'improcedibilità della domanda faceva seguito la definitività del decreto ingiuntivo opposto.
Il secondo orientamento, a cui hanno aderito le Sezioni Unite, si regge sulla considerazione che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si ravvisa una non coincidenza tra le posizioni
4 processuali e quelle sostanziali. Il creditore opposto, che assume la veste processuale di convenuto, resta pur sempre attore in senso sostanziale e spetta a lui doversi attivare per la procedura di mediazione. Invero, l'opposizione a decreto ingiuntivo non può intendersi come una impugnazione del decreto, ma è un giudizio a cognizione piena, che devolve al giudice dell'opposizione il completo esame del rapporto giuridico controverso, e non il semplice controllo della legittimità della pronuncia del decreto di ingiunzione (Cass. Civ. Sez. Un. sent. n.
19246/2010). Ciò implica che l'inerzia del creditore opposto onerato rende improcedibile la sua domanda e comporta la revoca del decreto ingiuntivo emesso, ferma la possibilità per il creditore di proporre un nuovo ricorso per decreto ingiuntivo.
Sulla scorta di simili argomentazioni la Suprema Corte ha enunciato il principio di diritto secondo cui: “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D.lgs. n. 28 del
2010, art 5, comma 1 bis, i cui giudizi vengano introdotti con decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1 bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo” (Corte di Cass. Civ. Sez. Un. sent. n.
19596/2020).
L'appello è, dunque, fondato e la sentenza di primo grado va riformata, dichiarando l'improcedibilità della domanda avanzata
5 dal con conseguente revoca del decreto Controparte_1
ingiuntivo opposto.
-L'appellante ha impugnato la sentenza in epigrafe anche sul capo di condanna alle spese, sostenendo, anzitutto, che vi sia stata violazione del principio generale della soccombenza reciproca, in quanto, avendo il giudice rigettato la domanda di condanna per lite temeraria avanzata dal appellato, CP_1
avrebbe dovuto compensare integralmente o totalmente le spese del primo grado di giudizio e non porle per intero a carico dell'appellante. In subordine, sostenendo configurabile un caso di estinzione del giudizio, provocata da inattività delle parti, lamenta la mancata applicazione dell'art. 310, quarto comma,
c.p.c. che statuisce che “le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”.
I due motivi suddetti restano assorbiti dal nuovo regolamento delle spese che va disposto in questa sede per effetto della riforma della sentenza di I grado.
E, in merito la Corte ritiene che, in considerazione dei dubbi ermeneutici esistenti in materia, fugati dalle Sezioni Uniti solo dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, le spese di entrambi i gradi di giudizi vadano integralmente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il
07.10.2020 da avverso la sentenza n. 1262/2020, Parte_1
emessa dal Tribunale di Messina in data 11.09.2020 nel giudizio in opposizione al decreto ingiuntivo n. 897/18, emesso dal
6 medesimo Tribunale in data 17.5.2018, su istanza del così provvede: Controparte_1
- In accoglimento dell'appello e riforma della sentenza di primo grado: a) dichiara improcedibile la domanda principale proposta dal con il ricorso Controparte_1
in monitorio e revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
897/2018, emesso dal Tribunale di Messina in data
17.05.2018;
- Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 21.12.23
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Vincenza Randazzo dott. Giuseppe Minutoli
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri
- dott. Giuseppe Minutoli Presidente
- dott. Antonino Zappala' Consigliere
- dott. Vincenza Randazzo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 663/2020 R.G., vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Messina, via C.F._1 dei Mille n. 243, presso lo studio dell'Avv. Antonio Gatto, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
appellante
CONTRO
Controparte_1
, in persona dell'Amministratore pro tempore, c.f.
[...]
elettivamente domiciliato in Piazza Duomo n. 24, P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. Fausto Privitera, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti; appellato
Ogg: Appello a sentenza n. 1262/2020, emessa dal Tribunale di
Messina in data 11.09.2020;
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con atto notificato il 07.10.2020, proponeva Parte_1
appello alla sentenza di cui in epigrafe, con cui il Tribunale di
Messina, definendo il giudizio in opposizione al decreto ingiuntivo n. 897/18, emesso dal medesimo Tribunale in data
17.5.2018, su istanza del rigettava Controparte_1
l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo.
Si costituiva l'appellata che, insistendo per il rigetto del gravame, chiedeva la conferma del provvedimento impugnato.
All'udienza del 02.03.2023, tenutasi in modalità telematica, la causa veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini di rito per il deposito di conclusionali e repliche.
***
-Preliminarmente va esaminata l'eccezione di nullità della citazione, formulata dall'appellato deducendo la CP_1
mancata indicazione- da parte dell'appellante- della propria residenza.
Essa è infondata e va rigettata senza necessità di alcun commento, essendo chiaro il disposto dell'art. 164 c.p.c., III comma, il quale prevede che la costituzione del convenuto sana il vizio.
-Ai fini della chiara esposizione dei motivi della decisione va premesso che il Tribunale, rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, avente ad oggetto il recupero di quote condominiali, rilevava la carenza della condizione di procedibilità di cui all'art. 5 d.lgs. 28/2010 e assegnava un termine all'opponente affinché procedesse ad esperire il tentativo obbligatorio di mediazione, pena l'estinzione
2 del giudizio di opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Non avendo la adempiuto all'ordine del giudice, questi Pt_1 dava atto dell'improcedibilità dell'opposizione, rigettandola e confermando il decreto ingiuntivo opposto, divenuto irrevocabile.
In particolare, argomentava che l'effetto del mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria -nell'ambito dei procedimenti di opposizione a D.I.- non può che essere il consolidamento del decreto ingiuntivo opposto, al pari di quanto avviene in caso di mancata opposizione, o di rigetto della stessa,
o ancora di estinzione del processo, dovendosi considerare la mediazione come condizione di procedibilità dell'opposizione e non dell'azione intentata con la proposizione del giudizio monitorio.
, con il primo motivo d'appello, censura la Parte_1
decisione del primo giudice proprio sul punto, ossia con riferimento all'individuazione dell'opponente come parte gravata dall'obbligo di instaurare la procedura di mediazione ex art. 5
d.lgs. 28/2010, e con riferimento all'effetto che dalla mancata mediazione è stato fatto derivare nei confronti dell'opponente medesima.
Sostiene l'appellante che il Tribunale abbia aderito ad un orientamento giurisprudenziale successivamente sconfessato dalla pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la n.
19596/2020, con cui si è risolto il contrasto interpretativo circa l'individuazione del soggetto onerato di esperire il tentativo di mediazione obbligatoria nei giudizi di opposizione a decreto
3 ingiuntivo e circa gli effetti derivanti dall'eventuale improcedibilità della domanda.
-Il motivo è fondato.
L'art. 5 comma 1-bis del d.lgs. 28/2010 dispone che “chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia” nelle materie ivi indicate, deve esperire preliminarmente il procedimento di mediazione, in quanto condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Nell'ambito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, prima dell'arresto della Suprema Corte e nel silenzio della legge, due erano le linee interpretative, tra cui oscillava la giurisprudenza per identificare chi tra l'opposto e l'opponente fosse tenuto a presentare l'istanza di mediazione.
La prima, su cui si fonda la sentenza appellata, individuava l'opponente come parte su cui far gravare l'onere di promuovere la procedura di mediazione, in quanto soggetto interessato alla proposizione del giudizio di merito a cognizione piena. Ne derivava che l'effetto tipico dell'improcedibilità dell'azione, in caso di omessa instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria, si riversava unicamente sulla “impugnazione” del debitore opponente e non anche sull'originaria pretesa che il creditore aveva azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Sicché, all'improcedibilità della domanda faceva seguito la definitività del decreto ingiuntivo opposto.
Il secondo orientamento, a cui hanno aderito le Sezioni Unite, si regge sulla considerazione che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si ravvisa una non coincidenza tra le posizioni
4 processuali e quelle sostanziali. Il creditore opposto, che assume la veste processuale di convenuto, resta pur sempre attore in senso sostanziale e spetta a lui doversi attivare per la procedura di mediazione. Invero, l'opposizione a decreto ingiuntivo non può intendersi come una impugnazione del decreto, ma è un giudizio a cognizione piena, che devolve al giudice dell'opposizione il completo esame del rapporto giuridico controverso, e non il semplice controllo della legittimità della pronuncia del decreto di ingiunzione (Cass. Civ. Sez. Un. sent. n.
19246/2010). Ciò implica che l'inerzia del creditore opposto onerato rende improcedibile la sua domanda e comporta la revoca del decreto ingiuntivo emesso, ferma la possibilità per il creditore di proporre un nuovo ricorso per decreto ingiuntivo.
Sulla scorta di simili argomentazioni la Suprema Corte ha enunciato il principio di diritto secondo cui: “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D.lgs. n. 28 del
2010, art 5, comma 1 bis, i cui giudizi vengano introdotti con decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1 bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo” (Corte di Cass. Civ. Sez. Un. sent. n.
19596/2020).
L'appello è, dunque, fondato e la sentenza di primo grado va riformata, dichiarando l'improcedibilità della domanda avanzata
5 dal con conseguente revoca del decreto Controparte_1
ingiuntivo opposto.
-L'appellante ha impugnato la sentenza in epigrafe anche sul capo di condanna alle spese, sostenendo, anzitutto, che vi sia stata violazione del principio generale della soccombenza reciproca, in quanto, avendo il giudice rigettato la domanda di condanna per lite temeraria avanzata dal appellato, CP_1
avrebbe dovuto compensare integralmente o totalmente le spese del primo grado di giudizio e non porle per intero a carico dell'appellante. In subordine, sostenendo configurabile un caso di estinzione del giudizio, provocata da inattività delle parti, lamenta la mancata applicazione dell'art. 310, quarto comma,
c.p.c. che statuisce che “le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”.
I due motivi suddetti restano assorbiti dal nuovo regolamento delle spese che va disposto in questa sede per effetto della riforma della sentenza di I grado.
E, in merito la Corte ritiene che, in considerazione dei dubbi ermeneutici esistenti in materia, fugati dalle Sezioni Uniti solo dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, le spese di entrambi i gradi di giudizi vadano integralmente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il
07.10.2020 da avverso la sentenza n. 1262/2020, Parte_1
emessa dal Tribunale di Messina in data 11.09.2020 nel giudizio in opposizione al decreto ingiuntivo n. 897/18, emesso dal
6 medesimo Tribunale in data 17.5.2018, su istanza del così provvede: Controparte_1
- In accoglimento dell'appello e riforma della sentenza di primo grado: a) dichiara improcedibile la domanda principale proposta dal con il ricorso Controparte_1
in monitorio e revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
897/2018, emesso dal Tribunale di Messina in data
17.05.2018;
- Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 21.12.23
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Vincenza Randazzo dott. Giuseppe Minutoli
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