Articolo 185 del Codice delle comunicazioni elettroniche
Articolo 178Articolo 207
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1 giugno 2012
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28 aprile 2024
Art. 185. Contributi 1. Le societa' di gestione di cui all'articolo 183, comma 2, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui all'articolo 34, comma 1, sono tenute al pagamento dei seguenti contributi:
a) contributo per istruttoria, pari a 27.750,00 euro all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione generale all'impianto ed esercizio delle stazioni radioelettriche a bordo delle navi;
b) contributo annuo per verifiche e controlli pari a 27.750,00 euro.
2. Gli armatori che gestiscono direttamente la propria stazione radioelettrica di bordo, sono tenuti al versamento degli specifici contributi previsti dalla vigente normativa.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono modificate, all'occorrenza, con decreto del ((Ministro delle imprese e del made in Italy)) di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Entrata in vigore il 28 aprile 2024
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