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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 25/03/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2573/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica in persona del giudice Leila Nadir Sersale, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2573 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Vincenzo Viola, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Arezzo, Viale Maginardo n. 5/A
attore
nei confronti di
La ET (P. VA ) in persona dei legali rappresentanti pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta Leone, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Firenze, Via Dei della Robbia n. 20
convenuta
Controparte_2
convenuto (contumace)
P_
convenuto (contumace)
conclusioni:
Per : “Voglia il Tribunale di Arezzo, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione Parte_1
disattese, accertato che, quale conseguenza diretta ed immediata della caduta dal motociclo tg. X7ZXKW
1 R.G. n. 2573/2021
causata dalla perdita di controllo - da parte del conducente - del veicolo sul quale viaggiava l'attore come
terzo trasportato il giorno 15/9/2018 ore 00.30 circa - nell'occasione condotto da e di Controparte_2
proprietà di - l'attore ha subito danni materiali e lesioni personali che si quantificano in € P_
32.254,12, come da prospetto che si allega al presente atto, per gli effetti ritenere e condannare - come tenuti,
in solido tra di loro - in persona del suo legale rappresentante p.t. - Controparte_4 P_
e , come tenuti a risarcire a la somma sopra specificata,
[...] Controparte_2 Parte_1
così come determinata alla luce delle risultanze della esperita CTU, comprensiva di tutte le spese ante
causam e di quelle sostenute in corso di giudizio, come da allegata notula del dott. Con interessi e Per_1
rivalutazione monetaria dal dì del sinistro al saldo effettivo e con vittoria di diritti, onorari e spese di giudizio
da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario".
Per la ET “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, IN VIA Controparte_1
PRELIMINARE a) Dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa in quanto non operante per divieto
di trasporto di persone nei ciclomotori di 50cc e in quanto il sinistro si è verificato per caso fortuito;
b)
respingere la domanda dell'attrice per mancanza di prova del fatto storico e carenza del nesso di causalità tra
il petitum e l'evento. NEL MERITO In tesi: -rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in
diritto per i motivi di cui in premessa.” IN VIA ISTRUTTORIA insiste per Controparte_1
l'ammissione di tutte le prove richieste nella memoria numero 2 ex art. 183 VI comma c.p.c. ed insiste nelle
deduzioni di cui alla memoria n. 3 ex art. 183 VI comma c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
, e quali, rispettivamente, conducente, Controparte_2 P_ Controparte_1
proprietario e compagnia assicuratrice RCA del ciclomotore sul quale l'attore viaggiava come terzo trasportato, chiedendone la condanna al risarcimento del danno occorso a seguito di sinistro stradale.
A sostegno della domanda, l'attore ha allegato che:
i. in data 15 settembre 2018, verso le ore 00.30, egli viaggiava quale terzo trasportato a bordo del motociclo tg. X7ZXKW (di proprietà di ) e condotto da;
P_ Controparte_2
quest'ultimo, percorrendo via Martiri della Libertà 111 in San Giovanni Valdarno (AR), in direzione cimitero, ha perso il controllo di guida del veicolo nell'affrontare una rotatoria, causando così la caduta del motociclo e dell'attore stesso, il quale ha subito, in conseguenza di tale caduta, le
2 R.G. n. 2573/2021
lesioni descritte nei referti del P. Soccorso dell'ospedale La Gruccia di Montevarchi, ove è stato trasportato appena dopo il sinistro, e nella certificazione medica successiva;
ii. il sinistro è stato denunciato dai genitori dell'attore stesso, all'epoca del fatto minorenne, alla compagnia assicuratrice del veicolo, la quale, tuttavia, ha declinato la Controparte_1
richiesta di indennizzo dei danni, in quanto riconducibili a caso fortuito e pertanto non coperti dalla polizza assicurativa n. 274661012 stipulata dal proprietario del ciclomotore P_
Ulteriori richieste di risarcimento sono state avanzate a mezzo legale;
infine, è seguito l'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita obbligatoria, cui la compagnia assicuratrice non ha aderito;
iii. permanendo la sintomatologia patologica, lo stesso attore si è sottoposto a visita medico-legale,
al termine della quale il dott. ha quantificato il danno biologico riportato Persona_2
dall'attore nel modo seguente: “Danno risarcibile IP 16% € 41.955,00 Invalidità temporanea totale 100
giorni € 9.900,00 Invalidità temporanea parziale 30 gg. al 75% € 2.227,50 Invalidità temporanea parziale 25
gg. al 50% € 1.237,50 Invalidità temporanea parziale 25 gg. al 25% € 618,75 Totale danno biologico
temporaneo € 13.983,75 Spese mediche € 200,00 TOTALE GENERALE: € 56.138,75” (doc. 28 atto di citazione).
2. Si è costituita in giudizio la quale ha chiesto il rigetto delle domande Controparte_1
attoree, contestando: i. l'operatività della polizza in quanto il trasporto del terzo minore sul ciclomotore di cilindrata 50 cc era avvenuto in violazione di quanto previsto dalla normativa in materia;
ii. la non rispondenza del fatto storico, così come narrato in citazione, ai risultati degli accertamenti compiuti dalla compagnia assicuratrice a seguito del sinistro;
iii. la non debenza dell'indennizzo in quanto l'incidente si era verificato, secondo le dichiarazioni rese dal conducente del veicolo, a causa dell'attraversamento improvviso di un animale (un gatto), con conseguente riconducibilità della causa del sinistro al caso fortuito, ex art. 141 c.d.a.; iv. infine, il quantum
debeatur richiesto dall'attore in quanto eccessivo.
3. Non si sono costituiti in giudizio e ritualmente citati. In Controparte_2 P_
data 8.6.2022, il Tribunale ne ha, dunque, dichiarato la contumacia.
4. La causa è stata istruita documentalmente, mediante espletamento di CTU medico-legale a firma della dott.ssa e, a seguito di rimessione della causa sul ruolo, mediante Persona_3
interrogatorio formale di , e . Controparte_2 P_ Parte_1
3 R.G. n. 2573/2021
5. All'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 26 febbraio 2025, le parti costituite hanno precisato le conclusioni e discusso la causa come da verbale in atti e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., applicabile anche al presente procedimento ai sensi dell'art. 7, d. lgs. n. 164 del 2024.
*****
6. ha instaurato il presente giudizio al fine di sentir condannare Parte_1 CP_2
, e in solido tra loro, rispettivamente quali
[...] P_ Controparte_1
conducente, proprietario e compagnia assicuratrice RCA del veicolo, al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro stradale occorso il 15 settembre 2018, nel quale è rimasto coinvolto un unico veicolo, ossia il ciclomotore di proprietà di e condotto da P_
, sul quale l'attore viaggiava quale terzo trasportato. Controparte_2
7. L'azione risarcitoria esercitata dall'odierno attore risulta, dunque, riconducibile nell'alveo degli artt. 2054 c.c. e 144 del d.lgs. n. 209/2005 (c.d. codice delle assicurazioni), non potendosi applicare l'art. 141 del suddetto decreto legislativo, in quanto trattasi di sinistro che ha coinvolto il solo veicolo ove viaggiava il danneggiato (cfr. Cass. sez. un. n. 35318 del 30.11.2022: “la tutela rafforzata
riconosciuta dall'art. 141 cod. ass. al traportato danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti
coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli
stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la
possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile
civile”).
Sul piano probatorio, non vi è alcuna differenza per il trasportato: ai sensi dell'art. 2054, co. 1, c.c. il danneggiato ha il solo onere di allegate e provare il danno ed il nesso di causalità, spettando alla parte convenuta l'onere di provare “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, che è previsione
equivalente all'esimente del caso fortuito previsto dall'art. 141” (cfr. Cass. sez. III, 23/06/2021, n. 17963)
8. Tanto chiarito, dalle allegazioni di parte e dall'istruttoria svolta si ricava che, in data 15
settembre 2018, verso le ore 00.30, l'odierno attore viaggiava quale terzo trasportato a bordo del motociclo tg. X7ZXKW (di proprietà di ) e condotto da;
P_ Controparte_2
quest'ultimo, percorrendo via Martiri della Libertà 111 in San Giovanni Valdarno (AR), in direzione cimitero, ha perso il controllo di guida del veicolo nell'affrontare una rotatoria, causando così la caduta del motociclo e dell'attore stesso, il quale ha subito, in conseguenza di tale caduta, le lesioni descritte nei referti del P. Soccorso dell'ospedale La Gruccia di Montevarchi, ove è stato
4 R.G. n. 2573/2021
trasportato appena dopo il sinistro, e nella certificazione medica relativa versata in atti (cfr. doc. da
1 a 16 e 17 – 18 – parte attrice).
Nel dettaglio, dalla lettura dei documenti citati e dalla ctu espletata in corso di causa emerge che,
in seguito alla caduta, l'odierno attore è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa
Maria alla Gruccia Valdarno, ove sono state diagnosticate “frattura sovramalleolare del perone sinistro
e frattura del terzo malleolo entrambe con monconi lievemente diastasati”. è stato, Parte_1
quindi, sottoposto ad intervento di “riduzione cruenta di tibia e fibula, con fissazione interna” il successivo 24 settembre 2018, presso la U.O.C. Ortopedia e traumatologia dell'Ospedale S. Maria
alla Gruccia del Valdarno.
Come chiarito anche dal ctu, le suddette “frattura sovramalleolare del perone sinistro e frattura del terzo
malleolo”, esitate come risulta dalla documentazione in atti in seguito ad una caduta da motociclo,
risultano compatibili con l'incidente oggetto di causa (cfr. pag. 9 relazione peritale).
Vi è prova, dunque, del danno e del nesso di causalità rispetto all'incidente occorso all'attore il 15
settembre 2018.
9. Per contro, ha preliminarmente eccepito l'inoperatività della polizza, sul Controparte_1
duplice presupposto che il ciclomotore di cilindrata 50 cc fosse omologato per il trasporto di una sola persona e che comunque l'odierno attore fosse minorenne all'epoca del fatto.
L'eccezione è infondata.
L'art. 170, co. 2, c.d.s. prevede che “Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al
conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che
il conducente abbia età superiore a sedici anni”.
Nel caso di specie, all'epoca del fatto sussistevano entrambe le condizioni richieste per il trasporto dell'odierno attore, in quanto quest'ultimo aveva diciassette anni e, dalla lettura del libretto di circolazione del ciclomotore, allegato dalla stessa compagnia assicuratrice, emerge come detto ciclomotore fosse omologato per il trasporto di n. 2 persone (cfr. all. 2 memoria ex art. 183 co. 6 n. 2
c.p.c. - dove si legge alla sezione “S.1” il numero “2”). CP_1
L'eccezione di inoperatività della polizza deve, quindi, essere disattesa.
10. ha inoltre sostenuto che non vi sarebbe prova né del sinistro, né della circostanza Controparte_1
che l'odierno attore viaggiasse sul veicolo quale terzo trasportato e non come conducente del mezzo.
Dette difese non sono suscettibili di positivo apprezzamento, per le ragioni che seguono.
5 R.G. n. 2573/2021
Quanto alla contestazione del fatto storico, occorre rilevare che, pur mancando testimoni, nella relazione redatta sul ciclomotore si legge che il mezzo “presenta dei danneggiamenti riconducibili a
caduta a terra, su tutta la fiancata sinistra. Le abrasioni sono compatibili con la dinamica denunciata” (cfr.
all. 1 alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 – , confermando così la verosimiglianza CP_1
dell'accaduto.
La circostanza, poi, che l'odierno attore fosse terzo trasportato è stata confermata dal convenuto
, il quale, in sede di interrogatorio formale, ha confermato il capitolo di prova Controparte_2
n. 2 articolato dalla convenuta nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. “(2) DCV CHE in data 15
settembre 2018 eravate alla guida del ciclomotore tg. X7ZXKVin Via Martiri della libertà in direzione del
cimitero con trasportato il Signor ” (…), chiarendo altresì “ADR: Il fatto è avvenuto Parte_1
attorno a mezzanotte. Lo ricordo perché c'è ogni anno una festa (la festa del Perdono); mio figlio era andato a
quella festa e mi ha chiesto di andarlo a prendere. In quell'occasione è successo il fatto” (cfr. verbale udienza
11 dicembre 2024).
Alla luce delle risultanze dell'interrogatorio formale, deve ritenersi provato che, al momento dell'incidente, l'odierno attore fosse effettivamente terzo trasportato e fosse Controparte_2
conducente del motoveicolo.
Dette conclusioni non appaiono scalfite da quanto riportato dal personale medico del PS, se si considera che, a ben vedere, alla sezione “il paziente riferisce” si legge “caduta di motorino”, senza cenni al proprietario del mezzo (il quale, peraltro, non si identifica né nell'attore, né nel padre),
mentre la successiva annotazione, “pz caduto dal proprio motorino”, appartenendo ad altra sezione
(“esame obiettivo”) non esclude che l'utilizzo del termine “proprio” – che, suggerirebbe, secondo quanto sostenuto dalla che vero conducente del mezzo fosse proprio l'attore e non il CP_1
padre – sia riconducibile ad una considerazione del personale medico e non ad una dichiarazione dello stesso danneggiato.
11. Ritiene, dunque, il Tribunale che l'attore, terzo trasportato, abbia adeguatamente assolto all'onere della prova su di esso gravante, anche alla luce della relazione peritale a firma della dott.ssa che ha consentito di quantificare il danno biologico subito dall'attore e la Persona_3
sua riferibilità causale al sinistro de quo.
12. Non risulta, invece, raggiunta la prova del caso fortuito, invocato dalla difesa della convenuta
. Controparte_1
6 R.G. n. 2573/2021
Nella prospettiva della compagnia assicurativa, il sinistro sarebbe stato cagionato dall'attraversamento improvviso di un gatto, fattore imprevedibile da qualificare in termini di caso fortuito, tale da interrompere il rapporto di causalità, con conseguente esclusione della responsabilità risarcitoria in capo alla parte convenuta.
Detta prospettazione difensiva non può essere condivisa, se si considera in particolare che, in sede di interrogatorio formale, il convenuto (conducente del veicolo) ha risposto al Controparte_2
capitolo di prova n. 3 della memoria ex art. 183 co. 6. 2 di parte convenuta “3) DCV CHE è
attraversato un gatto ed avete perso il controllo del ciclomotore cadendo rovinosamente a terra; “nei seguenti termini: “Ho fatto la rotonda, avevo visto il gatto, non era ancora passato, per sicurezza ho
frenato, ho perso però l'equilibrio e il motorino mi è scivolato;
io sono riuscito a sganciarmi dal mezzo,
mentre mio figlio è caduto. Il gatto è passato dopo” (…) ADR: Io ho visto il gatto, si trovava nella rotonda,
più o meno all'altezza del palo della luce quando stava per passare. per sicurezza ho frenato prima. Non
ricordo esattamente se il gatto è passato prima o dopo la caduta. Mi sembra di ricordare però che è passato
dopo”.
Ebbene, se, in generale, il transito di un animale sulla carreggiata può rappresentare, in una certa misura, un evento inaspettato e connotato da imprevedibilità, alla luce dell'istruttoria svolta non risulta, tuttavia, provata l'inevitabilità del danno, ossia non risulta fornita quella prova, richiesta dall'art. 2054 co. 1 c.c. che, per giurisprudenza costante, integra il “caso fortuito” previsto dall'art. 141 c.d.a. e applicabile anche al successivo art. 144 c.d.a., per cui il conducente abbia messo in atto,
sia in un momento precedente (ad esempio conducendo il veicolo ad una velocità non eccedente i limiti previsti per la zona dove transitava) sia in una fase successiva, tutte le manovre necessarie ad evitare il sinistro.
In altri termini, non può affermarsi che vi sia un automatismo tra il passaggio dell'animale sulla carreggiata e la sussistenza del caso fortuito, in quanto alla compagnia assicuratrice, in mancanza di costituzione da parte del responsabile civile e del conducente, è demandata la prova effettiva che il conducente stesse tenendo un contegno pienamente uniformato non solo alle norme che regolano la circolazione stradale, ma anche a quelle di comune prudenza, e che non sarebbe stato possibile effettuare altre manovre utili ad evitare, allo stesso tempo, il pericolo costituito dall'animale e il sinistro, dunque il danno. Diversamente opinando, si finirebbe per identificare sic
et simpliciter l'attraversamento di un animale sulla carreggiata con una sorta di ipotesi “oggettiva”
ed automatica di caso fortuito.
7 R.G. n. 2573/2021
13. Mancando la prova che il conducente abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero abbia adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida, e dunque mancando la prova dell'esimente del caso fortuito, e risultando, invece, provati dall'attore sia il danno che il nesso causale, si deve concludere che la domanda di risarcimento spiegata dalla parte attrice sia fondata.
proprietario del veicolo, è responsabile in solido ai sensi dell'art. 2054, co. 3, c.c. P_
La Compagnia assicurativa, nei confronti della quale l'attore ha azione ex art. 144 cod. ass.,
risponde in solido con il proprio assicurato.
14. Può ora procedersi alla valutazione e alla liquidazione del danno sofferto dall'attore.
Non risulta a tale proposito la necessità di discostarsi da quanto affermato dalla CTU, dott.ssa che ha definito come compatibili con l'evento-sinistro le diagnosticate “frattura Persona_3
sovramalleolare del perone sinistro e frattura del terzo malleolo”, aggiungendo che “Ad oggi residuano
postumi quali: presenza di mezzi di sintesi ancora in sede, dolore all'accovacciamento, limitazione -rispetto
alla caviglia controlaterale- nei movimenti di flesso estensione e eversione/inversione, tumefazione di caviglia
con ipomiotrofia alla sura, quantificabili in misura pari all'8,5% in riferimento al danno biologico”.
Si ritiene dunque adeguata la quantificazione dell'invalidità sia permanente che temporanea offerta dalla CTU, così riassumibile: percentuale di invalidità permanente 8,5%; invalidità
temporanea totale giorni 30; invalidità temporanea parziale al 75% giorni 45; invalidità
temporanea parziale al 50% giorni 35; invalidità temporanea parziale al 25% giorni 22.
Il danno biologico è quindi da valutarsi, fatta applicazione delle più recenti tabelle per il danno biologico di lieve entità, in € 17.140,21 per invalidità totale ed € 4.792,07 per invalidità parziale. Si
ha, dunque, € 21.932,28.
Non risultano, invece, i presupposti per il riconoscimento del risarcimento del danno morale, pur inserito dall'attore nel prospetto allegato alla memoria conclusiva, in quanto rimane del tutto sfornita di prova l'esistenza di danni, ulteriori rispetto a quello biologico, la cui natura non è stata in alcun modo allegata.
La somma di € 21.932,28, espressa in moneta attuale, deve essere devalutata alla data della condotta colposa (settembre 2018) che ha determinato il danno;
sull'importo che ne deriva (€
18.539,54) devono essere calcolati gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata decorrenti dalla data del sinistro fino alla data della presente sentenza, secondo i noti principi espressi da Cass. Sez. Un. n. 1712/1995, ottenendo così la somma di € 24.067,62.
8 R.G. n. 2573/2021
All'importo in questione va sommato quello di € 200,00 per spese mediche riconosciute ed €
1.500,00 per spese di ctp risultanti in atti, per un totale di € 25.767,62. Su tale ultima somma, inoltre,
decorrono gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo effettivo.
15. In conclusione, sulla base delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata la responsabilità di in ordine al sinistro stradale del 15 settembre 2018 e ai Controparte_2
conseguenti danni subiti da , nonché la responsabilità solidale di Parte_1 P_
e della Per l'effetto, , e la
[...] Controparte_5 Controparte_2 P_
devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore Controparte_5
dell'attore , della somma di € 25.767,62 oltre interessi legali dalla pubblicazione Parte_1
della presente sentenza al saldo.
16. Le spese seguono la soccombenza dei convenuti e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi previsti in relazione allo scaglione per valore di riferimento (in base al decisum) da parte del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, in base a quanto previsto dall'art. 6 del medesimo decreto: “Le disposizioni di cui al presente regolamento si
applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”. Del resto,
seppur con riferimento al passaggio tra il d.m. 140/2012 e il d.m. n. 55/2014 (ma con considerazioni estensibili alla questione in esame), la Corte di Cassazione aveva affermato che: “in tema di spese
processuali, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei
professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento
successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si
sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione
professionale non sia stata ancora completata [..]” (Cass. 19989/2021).
Devono, infine, essere poste a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese di ctu come liquidate con separato decreto del 20 marzo 2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
a) accerta e dichiara la responsabilità di in ordine al sinistro stradale del 15 Controparte_2
settembre 2018 e ai conseguenti danni subiti da , nonché la responsabilità Parte_1
solidale di e della P_ Controparte_5
9 R.G. n. 2573/2021
b) condanna , e la in solido tra Controparte_2 P_ Controparte_5
loro, al pagamento, in favore dell'attore , della somma di € 25.767,62, oltre Parte_1
interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
c) condanna , e la in solido tra Controparte_2 P_ Controparte_5
loro, al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe Vincenzo Viola,
dichiaratosi antistatario;
d) pone le spese di CTU, liquidate con decreto del 20 marzo 2024, definitivamente a carico delle parti convenute, in via tra loro solidale.
Così deciso in Arezzo, in data 25 marzo 2025
Il giudice
Leila Nadir Sersale
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica in persona del giudice Leila Nadir Sersale, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2573 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Vincenzo Viola, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Arezzo, Viale Maginardo n. 5/A
attore
nei confronti di
La ET (P. VA ) in persona dei legali rappresentanti pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta Leone, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Firenze, Via Dei della Robbia n. 20
convenuta
Controparte_2
convenuto (contumace)
P_
convenuto (contumace)
conclusioni:
Per : “Voglia il Tribunale di Arezzo, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione Parte_1
disattese, accertato che, quale conseguenza diretta ed immediata della caduta dal motociclo tg. X7ZXKW
1 R.G. n. 2573/2021
causata dalla perdita di controllo - da parte del conducente - del veicolo sul quale viaggiava l'attore come
terzo trasportato il giorno 15/9/2018 ore 00.30 circa - nell'occasione condotto da e di Controparte_2
proprietà di - l'attore ha subito danni materiali e lesioni personali che si quantificano in € P_
32.254,12, come da prospetto che si allega al presente atto, per gli effetti ritenere e condannare - come tenuti,
in solido tra di loro - in persona del suo legale rappresentante p.t. - Controparte_4 P_
e , come tenuti a risarcire a la somma sopra specificata,
[...] Controparte_2 Parte_1
così come determinata alla luce delle risultanze della esperita CTU, comprensiva di tutte le spese ante
causam e di quelle sostenute in corso di giudizio, come da allegata notula del dott. Con interessi e Per_1
rivalutazione monetaria dal dì del sinistro al saldo effettivo e con vittoria di diritti, onorari e spese di giudizio
da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario".
Per la ET “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, IN VIA Controparte_1
PRELIMINARE a) Dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa in quanto non operante per divieto
di trasporto di persone nei ciclomotori di 50cc e in quanto il sinistro si è verificato per caso fortuito;
b)
respingere la domanda dell'attrice per mancanza di prova del fatto storico e carenza del nesso di causalità tra
il petitum e l'evento. NEL MERITO In tesi: -rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in
diritto per i motivi di cui in premessa.” IN VIA ISTRUTTORIA insiste per Controparte_1
l'ammissione di tutte le prove richieste nella memoria numero 2 ex art. 183 VI comma c.p.c. ed insiste nelle
deduzioni di cui alla memoria n. 3 ex art. 183 VI comma c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
, e quali, rispettivamente, conducente, Controparte_2 P_ Controparte_1
proprietario e compagnia assicuratrice RCA del ciclomotore sul quale l'attore viaggiava come terzo trasportato, chiedendone la condanna al risarcimento del danno occorso a seguito di sinistro stradale.
A sostegno della domanda, l'attore ha allegato che:
i. in data 15 settembre 2018, verso le ore 00.30, egli viaggiava quale terzo trasportato a bordo del motociclo tg. X7ZXKW (di proprietà di ) e condotto da;
P_ Controparte_2
quest'ultimo, percorrendo via Martiri della Libertà 111 in San Giovanni Valdarno (AR), in direzione cimitero, ha perso il controllo di guida del veicolo nell'affrontare una rotatoria, causando così la caduta del motociclo e dell'attore stesso, il quale ha subito, in conseguenza di tale caduta, le
2 R.G. n. 2573/2021
lesioni descritte nei referti del P. Soccorso dell'ospedale La Gruccia di Montevarchi, ove è stato trasportato appena dopo il sinistro, e nella certificazione medica successiva;
ii. il sinistro è stato denunciato dai genitori dell'attore stesso, all'epoca del fatto minorenne, alla compagnia assicuratrice del veicolo, la quale, tuttavia, ha declinato la Controparte_1
richiesta di indennizzo dei danni, in quanto riconducibili a caso fortuito e pertanto non coperti dalla polizza assicurativa n. 274661012 stipulata dal proprietario del ciclomotore P_
Ulteriori richieste di risarcimento sono state avanzate a mezzo legale;
infine, è seguito l'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita obbligatoria, cui la compagnia assicuratrice non ha aderito;
iii. permanendo la sintomatologia patologica, lo stesso attore si è sottoposto a visita medico-legale,
al termine della quale il dott. ha quantificato il danno biologico riportato Persona_2
dall'attore nel modo seguente: “Danno risarcibile IP 16% € 41.955,00 Invalidità temporanea totale 100
giorni € 9.900,00 Invalidità temporanea parziale 30 gg. al 75% € 2.227,50 Invalidità temporanea parziale 25
gg. al 50% € 1.237,50 Invalidità temporanea parziale 25 gg. al 25% € 618,75 Totale danno biologico
temporaneo € 13.983,75 Spese mediche € 200,00 TOTALE GENERALE: € 56.138,75” (doc. 28 atto di citazione).
2. Si è costituita in giudizio la quale ha chiesto il rigetto delle domande Controparte_1
attoree, contestando: i. l'operatività della polizza in quanto il trasporto del terzo minore sul ciclomotore di cilindrata 50 cc era avvenuto in violazione di quanto previsto dalla normativa in materia;
ii. la non rispondenza del fatto storico, così come narrato in citazione, ai risultati degli accertamenti compiuti dalla compagnia assicuratrice a seguito del sinistro;
iii. la non debenza dell'indennizzo in quanto l'incidente si era verificato, secondo le dichiarazioni rese dal conducente del veicolo, a causa dell'attraversamento improvviso di un animale (un gatto), con conseguente riconducibilità della causa del sinistro al caso fortuito, ex art. 141 c.d.a.; iv. infine, il quantum
debeatur richiesto dall'attore in quanto eccessivo.
3. Non si sono costituiti in giudizio e ritualmente citati. In Controparte_2 P_
data 8.6.2022, il Tribunale ne ha, dunque, dichiarato la contumacia.
4. La causa è stata istruita documentalmente, mediante espletamento di CTU medico-legale a firma della dott.ssa e, a seguito di rimessione della causa sul ruolo, mediante Persona_3
interrogatorio formale di , e . Controparte_2 P_ Parte_1
3 R.G. n. 2573/2021
5. All'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 26 febbraio 2025, le parti costituite hanno precisato le conclusioni e discusso la causa come da verbale in atti e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., applicabile anche al presente procedimento ai sensi dell'art. 7, d. lgs. n. 164 del 2024.
*****
6. ha instaurato il presente giudizio al fine di sentir condannare Parte_1 CP_2
, e in solido tra loro, rispettivamente quali
[...] P_ Controparte_1
conducente, proprietario e compagnia assicuratrice RCA del veicolo, al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro stradale occorso il 15 settembre 2018, nel quale è rimasto coinvolto un unico veicolo, ossia il ciclomotore di proprietà di e condotto da P_
, sul quale l'attore viaggiava quale terzo trasportato. Controparte_2
7. L'azione risarcitoria esercitata dall'odierno attore risulta, dunque, riconducibile nell'alveo degli artt. 2054 c.c. e 144 del d.lgs. n. 209/2005 (c.d. codice delle assicurazioni), non potendosi applicare l'art. 141 del suddetto decreto legislativo, in quanto trattasi di sinistro che ha coinvolto il solo veicolo ove viaggiava il danneggiato (cfr. Cass. sez. un. n. 35318 del 30.11.2022: “la tutela rafforzata
riconosciuta dall'art. 141 cod. ass. al traportato danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti
coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli
stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la
possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile
civile”).
Sul piano probatorio, non vi è alcuna differenza per il trasportato: ai sensi dell'art. 2054, co. 1, c.c. il danneggiato ha il solo onere di allegate e provare il danno ed il nesso di causalità, spettando alla parte convenuta l'onere di provare “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, che è previsione
equivalente all'esimente del caso fortuito previsto dall'art. 141” (cfr. Cass. sez. III, 23/06/2021, n. 17963)
8. Tanto chiarito, dalle allegazioni di parte e dall'istruttoria svolta si ricava che, in data 15
settembre 2018, verso le ore 00.30, l'odierno attore viaggiava quale terzo trasportato a bordo del motociclo tg. X7ZXKW (di proprietà di ) e condotto da;
P_ Controparte_2
quest'ultimo, percorrendo via Martiri della Libertà 111 in San Giovanni Valdarno (AR), in direzione cimitero, ha perso il controllo di guida del veicolo nell'affrontare una rotatoria, causando così la caduta del motociclo e dell'attore stesso, il quale ha subito, in conseguenza di tale caduta, le lesioni descritte nei referti del P. Soccorso dell'ospedale La Gruccia di Montevarchi, ove è stato
4 R.G. n. 2573/2021
trasportato appena dopo il sinistro, e nella certificazione medica relativa versata in atti (cfr. doc. da
1 a 16 e 17 – 18 – parte attrice).
Nel dettaglio, dalla lettura dei documenti citati e dalla ctu espletata in corso di causa emerge che,
in seguito alla caduta, l'odierno attore è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa
Maria alla Gruccia Valdarno, ove sono state diagnosticate “frattura sovramalleolare del perone sinistro
e frattura del terzo malleolo entrambe con monconi lievemente diastasati”. è stato, Parte_1
quindi, sottoposto ad intervento di “riduzione cruenta di tibia e fibula, con fissazione interna” il successivo 24 settembre 2018, presso la U.O.C. Ortopedia e traumatologia dell'Ospedale S. Maria
alla Gruccia del Valdarno.
Come chiarito anche dal ctu, le suddette “frattura sovramalleolare del perone sinistro e frattura del terzo
malleolo”, esitate come risulta dalla documentazione in atti in seguito ad una caduta da motociclo,
risultano compatibili con l'incidente oggetto di causa (cfr. pag. 9 relazione peritale).
Vi è prova, dunque, del danno e del nesso di causalità rispetto all'incidente occorso all'attore il 15
settembre 2018.
9. Per contro, ha preliminarmente eccepito l'inoperatività della polizza, sul Controparte_1
duplice presupposto che il ciclomotore di cilindrata 50 cc fosse omologato per il trasporto di una sola persona e che comunque l'odierno attore fosse minorenne all'epoca del fatto.
L'eccezione è infondata.
L'art. 170, co. 2, c.d.s. prevede che “Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al
conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che
il conducente abbia età superiore a sedici anni”.
Nel caso di specie, all'epoca del fatto sussistevano entrambe le condizioni richieste per il trasporto dell'odierno attore, in quanto quest'ultimo aveva diciassette anni e, dalla lettura del libretto di circolazione del ciclomotore, allegato dalla stessa compagnia assicuratrice, emerge come detto ciclomotore fosse omologato per il trasporto di n. 2 persone (cfr. all. 2 memoria ex art. 183 co. 6 n. 2
c.p.c. - dove si legge alla sezione “S.1” il numero “2”). CP_1
L'eccezione di inoperatività della polizza deve, quindi, essere disattesa.
10. ha inoltre sostenuto che non vi sarebbe prova né del sinistro, né della circostanza Controparte_1
che l'odierno attore viaggiasse sul veicolo quale terzo trasportato e non come conducente del mezzo.
Dette difese non sono suscettibili di positivo apprezzamento, per le ragioni che seguono.
5 R.G. n. 2573/2021
Quanto alla contestazione del fatto storico, occorre rilevare che, pur mancando testimoni, nella relazione redatta sul ciclomotore si legge che il mezzo “presenta dei danneggiamenti riconducibili a
caduta a terra, su tutta la fiancata sinistra. Le abrasioni sono compatibili con la dinamica denunciata” (cfr.
all. 1 alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 – , confermando così la verosimiglianza CP_1
dell'accaduto.
La circostanza, poi, che l'odierno attore fosse terzo trasportato è stata confermata dal convenuto
, il quale, in sede di interrogatorio formale, ha confermato il capitolo di prova Controparte_2
n. 2 articolato dalla convenuta nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. “(2) DCV CHE in data 15
settembre 2018 eravate alla guida del ciclomotore tg. X7ZXKVin Via Martiri della libertà in direzione del
cimitero con trasportato il Signor ” (…), chiarendo altresì “ADR: Il fatto è avvenuto Parte_1
attorno a mezzanotte. Lo ricordo perché c'è ogni anno una festa (la festa del Perdono); mio figlio era andato a
quella festa e mi ha chiesto di andarlo a prendere. In quell'occasione è successo il fatto” (cfr. verbale udienza
11 dicembre 2024).
Alla luce delle risultanze dell'interrogatorio formale, deve ritenersi provato che, al momento dell'incidente, l'odierno attore fosse effettivamente terzo trasportato e fosse Controparte_2
conducente del motoveicolo.
Dette conclusioni non appaiono scalfite da quanto riportato dal personale medico del PS, se si considera che, a ben vedere, alla sezione “il paziente riferisce” si legge “caduta di motorino”, senza cenni al proprietario del mezzo (il quale, peraltro, non si identifica né nell'attore, né nel padre),
mentre la successiva annotazione, “pz caduto dal proprio motorino”, appartenendo ad altra sezione
(“esame obiettivo”) non esclude che l'utilizzo del termine “proprio” – che, suggerirebbe, secondo quanto sostenuto dalla che vero conducente del mezzo fosse proprio l'attore e non il CP_1
padre – sia riconducibile ad una considerazione del personale medico e non ad una dichiarazione dello stesso danneggiato.
11. Ritiene, dunque, il Tribunale che l'attore, terzo trasportato, abbia adeguatamente assolto all'onere della prova su di esso gravante, anche alla luce della relazione peritale a firma della dott.ssa che ha consentito di quantificare il danno biologico subito dall'attore e la Persona_3
sua riferibilità causale al sinistro de quo.
12. Non risulta, invece, raggiunta la prova del caso fortuito, invocato dalla difesa della convenuta
. Controparte_1
6 R.G. n. 2573/2021
Nella prospettiva della compagnia assicurativa, il sinistro sarebbe stato cagionato dall'attraversamento improvviso di un gatto, fattore imprevedibile da qualificare in termini di caso fortuito, tale da interrompere il rapporto di causalità, con conseguente esclusione della responsabilità risarcitoria in capo alla parte convenuta.
Detta prospettazione difensiva non può essere condivisa, se si considera in particolare che, in sede di interrogatorio formale, il convenuto (conducente del veicolo) ha risposto al Controparte_2
capitolo di prova n. 3 della memoria ex art. 183 co. 6. 2 di parte convenuta “3) DCV CHE è
attraversato un gatto ed avete perso il controllo del ciclomotore cadendo rovinosamente a terra; “nei seguenti termini: “Ho fatto la rotonda, avevo visto il gatto, non era ancora passato, per sicurezza ho
frenato, ho perso però l'equilibrio e il motorino mi è scivolato;
io sono riuscito a sganciarmi dal mezzo,
mentre mio figlio è caduto. Il gatto è passato dopo” (…) ADR: Io ho visto il gatto, si trovava nella rotonda,
più o meno all'altezza del palo della luce quando stava per passare. per sicurezza ho frenato prima. Non
ricordo esattamente se il gatto è passato prima o dopo la caduta. Mi sembra di ricordare però che è passato
dopo”.
Ebbene, se, in generale, il transito di un animale sulla carreggiata può rappresentare, in una certa misura, un evento inaspettato e connotato da imprevedibilità, alla luce dell'istruttoria svolta non risulta, tuttavia, provata l'inevitabilità del danno, ossia non risulta fornita quella prova, richiesta dall'art. 2054 co. 1 c.c. che, per giurisprudenza costante, integra il “caso fortuito” previsto dall'art. 141 c.d.a. e applicabile anche al successivo art. 144 c.d.a., per cui il conducente abbia messo in atto,
sia in un momento precedente (ad esempio conducendo il veicolo ad una velocità non eccedente i limiti previsti per la zona dove transitava) sia in una fase successiva, tutte le manovre necessarie ad evitare il sinistro.
In altri termini, non può affermarsi che vi sia un automatismo tra il passaggio dell'animale sulla carreggiata e la sussistenza del caso fortuito, in quanto alla compagnia assicuratrice, in mancanza di costituzione da parte del responsabile civile e del conducente, è demandata la prova effettiva che il conducente stesse tenendo un contegno pienamente uniformato non solo alle norme che regolano la circolazione stradale, ma anche a quelle di comune prudenza, e che non sarebbe stato possibile effettuare altre manovre utili ad evitare, allo stesso tempo, il pericolo costituito dall'animale e il sinistro, dunque il danno. Diversamente opinando, si finirebbe per identificare sic
et simpliciter l'attraversamento di un animale sulla carreggiata con una sorta di ipotesi “oggettiva”
ed automatica di caso fortuito.
7 R.G. n. 2573/2021
13. Mancando la prova che il conducente abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero abbia adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida, e dunque mancando la prova dell'esimente del caso fortuito, e risultando, invece, provati dall'attore sia il danno che il nesso causale, si deve concludere che la domanda di risarcimento spiegata dalla parte attrice sia fondata.
proprietario del veicolo, è responsabile in solido ai sensi dell'art. 2054, co. 3, c.c. P_
La Compagnia assicurativa, nei confronti della quale l'attore ha azione ex art. 144 cod. ass.,
risponde in solido con il proprio assicurato.
14. Può ora procedersi alla valutazione e alla liquidazione del danno sofferto dall'attore.
Non risulta a tale proposito la necessità di discostarsi da quanto affermato dalla CTU, dott.ssa che ha definito come compatibili con l'evento-sinistro le diagnosticate “frattura Persona_3
sovramalleolare del perone sinistro e frattura del terzo malleolo”, aggiungendo che “Ad oggi residuano
postumi quali: presenza di mezzi di sintesi ancora in sede, dolore all'accovacciamento, limitazione -rispetto
alla caviglia controlaterale- nei movimenti di flesso estensione e eversione/inversione, tumefazione di caviglia
con ipomiotrofia alla sura, quantificabili in misura pari all'8,5% in riferimento al danno biologico”.
Si ritiene dunque adeguata la quantificazione dell'invalidità sia permanente che temporanea offerta dalla CTU, così riassumibile: percentuale di invalidità permanente 8,5%; invalidità
temporanea totale giorni 30; invalidità temporanea parziale al 75% giorni 45; invalidità
temporanea parziale al 50% giorni 35; invalidità temporanea parziale al 25% giorni 22.
Il danno biologico è quindi da valutarsi, fatta applicazione delle più recenti tabelle per il danno biologico di lieve entità, in € 17.140,21 per invalidità totale ed € 4.792,07 per invalidità parziale. Si
ha, dunque, € 21.932,28.
Non risultano, invece, i presupposti per il riconoscimento del risarcimento del danno morale, pur inserito dall'attore nel prospetto allegato alla memoria conclusiva, in quanto rimane del tutto sfornita di prova l'esistenza di danni, ulteriori rispetto a quello biologico, la cui natura non è stata in alcun modo allegata.
La somma di € 21.932,28, espressa in moneta attuale, deve essere devalutata alla data della condotta colposa (settembre 2018) che ha determinato il danno;
sull'importo che ne deriva (€
18.539,54) devono essere calcolati gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata decorrenti dalla data del sinistro fino alla data della presente sentenza, secondo i noti principi espressi da Cass. Sez. Un. n. 1712/1995, ottenendo così la somma di € 24.067,62.
8 R.G. n. 2573/2021
All'importo in questione va sommato quello di € 200,00 per spese mediche riconosciute ed €
1.500,00 per spese di ctp risultanti in atti, per un totale di € 25.767,62. Su tale ultima somma, inoltre,
decorrono gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo effettivo.
15. In conclusione, sulla base delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata la responsabilità di in ordine al sinistro stradale del 15 settembre 2018 e ai Controparte_2
conseguenti danni subiti da , nonché la responsabilità solidale di Parte_1 P_
e della Per l'effetto, , e la
[...] Controparte_5 Controparte_2 P_
devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore Controparte_5
dell'attore , della somma di € 25.767,62 oltre interessi legali dalla pubblicazione Parte_1
della presente sentenza al saldo.
16. Le spese seguono la soccombenza dei convenuti e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi previsti in relazione allo scaglione per valore di riferimento (in base al decisum) da parte del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, in base a quanto previsto dall'art. 6 del medesimo decreto: “Le disposizioni di cui al presente regolamento si
applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”. Del resto,
seppur con riferimento al passaggio tra il d.m. 140/2012 e il d.m. n. 55/2014 (ma con considerazioni estensibili alla questione in esame), la Corte di Cassazione aveva affermato che: “in tema di spese
processuali, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei
professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento
successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si
sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione
professionale non sia stata ancora completata [..]” (Cass. 19989/2021).
Devono, infine, essere poste a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese di ctu come liquidate con separato decreto del 20 marzo 2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
a) accerta e dichiara la responsabilità di in ordine al sinistro stradale del 15 Controparte_2
settembre 2018 e ai conseguenti danni subiti da , nonché la responsabilità Parte_1
solidale di e della P_ Controparte_5
9 R.G. n. 2573/2021
b) condanna , e la in solido tra Controparte_2 P_ Controparte_5
loro, al pagamento, in favore dell'attore , della somma di € 25.767,62, oltre Parte_1
interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
c) condanna , e la in solido tra Controparte_2 P_ Controparte_5
loro, al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe Vincenzo Viola,
dichiaratosi antistatario;
d) pone le spese di CTU, liquidate con decreto del 20 marzo 2024, definitivamente a carico delle parti convenute, in via tra loro solidale.
Così deciso in Arezzo, in data 25 marzo 2025
Il giudice
Leila Nadir Sersale
10