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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 16/04/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Sezione 1^ Civile
Il Giudice Onorario presso il Tribunale di Treviso, avv. Veronica Marchiori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 2357 dell'anno 2024 del Ruolo Generale, promossa da:
con l'Avv. Stefano L'Erario Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, con la dott.ssa M. Priano Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ord. ingiunzione ex art. 22 e ss. L. n. 689/1981
CONCLUSIONI: per il ricorrente:
“Annullare o comunque dichiarare nulla l'ordinanza ingiunzione CP_2
0043514 del 5/9/2023 e di conseguenza anche il verbale della sezione Polizia
Stradale di n. 1019360 del 13.1.2020. Con vittoria di spese e compensi oltre CP_1
al rimborso forfettario per le spese generali (15%), oltre C.P.A. (4%) e I.V.A. (22%) come per legge”.
per la resistente: “Rigettare il ricorso proposto da e per l'effetto confermare il Parte_1
provvedimento impugnato, per i motivi di fatto e diritto esposti nelle citate controdeduzioni. Con vittoria di spese”.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 07.12.2023 avanti al Giudice di Pace di il sig. CP_1
proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. Parte_1
00043514 Area III emessa dal Prefetto di in data 05.09.2023 e C.F._1 CP_1
notificata in data 08.11.2023, con la quale gli era contestata la violazione dell'art. 46
L. 298/74 poiché, in qualità di conducente dell'autocarro targato DH958DV ricevuto in comodato dalla società proprietaria effettuava un trasporto Parte_2
di merci per conto di terzi in assenza delle autorizzazioni prescritte per tale tipologia di utilizzo, comminando la sanzione pecuniaria di € 4.130,00.
L'opponente contestava la tardività del provvedimento impugnato, invocava l'insussistenza degli elementi oggettivi dell'illecito contestato nonché la carenza di motivazione e concludeva chiedendo venisse annullata l'ordinanza impugnata.
Si costituiva in giudizio la invocando la legittimità dell'ordinanza- CP_1
ingiunzione ed eccependo, in via preliminare, l'incompetenza per materia del Giudice di Pace in favore del Tribunale di Treviso.
All'udienza del 19 marzo 2024 il ricorrente aderiva all'eccezione preliminare di controparte ed il Giudice di Pace con sentenza n. 306/2024 dichiarava la propria incompetenza assegnando alle parti il termine di sessanta giorni per la riassunzione della causa.
In data 17 maggio 2024 il sig. depositava ricorso in riassunzione avanti Parte_1
l'intestato Tribunale, riproponendo tutte le conclusioni formulate avanti al Giudice di
Pace.
La si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa veniva documentalmente istruita.
Precisate le conclusioni come in epigrafe trascritte, all'udienza del 14.04.2025 il
Giudice decideva la causa come da separato dispositivo di cui dava lettura. Motivi della decisione
Preliminarmente appare opportuno osservare che costante giurisprudenza ha chiarito che le regole del procedimento stabilite dalla l. n. 241/1990 non sono applicabili alle fattispecie regolate dalla l. n. 689/1981, in quanto quest'ultima è legge speciale e prevalente sulla legge generale in tema di procedimento amministrativo, risultandovi peraltro previste garanzie di livello non inferiore, dato che la l. n. 241/1990 esplica, rispetto a procedimenti disciplinati da leggi speciali anteriori, una valenza precettiva autonoma solo ove essi risultino lacunosi o carenti rispetto alle garanzie dalla stessa assicurate.
Ex multis le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 9591 del
27.04.2006 hanno ribadito che il termine stabilito dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 2, comma 3, non è applicabile nei procedimenti di irrogazione di sanzioni amministrative, in quanto “per il principio di specialità, che prescinde dalla successione cronologica delle norme, quelle posteriori non comportano la caducazione delle precedenti, che disciplinano diversamente la stessa materia in un campo particolare.
E appunto in questo rapporto si pongono la L. 7 agosto 1990, n. 241 e la L. 24 novembre 1981, n. 689, riguardanti l'una i procedimenti amministrativi in genere,
l'altra in ispecie quelli finalizzati all'irrogazione delle sanzioni amministrative, caratterizzati da questa loro funzione del tutto peculiare, che richiede una distinta disciplina. D'altra parte, le disposizioni della L. 24 novembre 1981, n. 689 costituiscono un sistema organico e compiuto, nel quale non occorrono inserimenti dall'esterno: necessità che infatti è stata costantemente esclusa, con riferimento ad altre norme della legge generale sul procedimento amministrativo, come quelle relative alla "partecipazione dell'interessato" (v., tra le altre, Casa. 27 novembre
2003 n. 18114) e al diritto di accesso ai documenti (v., per tutte, Cass. 15 dicembre
2005 n. 27681). Un tale innesto non è comunque praticabile, in particolare, relativamente alla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 2, comma 3, che stabilisce il termine entro il quale il procedimento amministrativo deve essere concluso, ove non ne sia fissato uno diverso per legge o regolamento. Sia quello di novanta giorni, ora previsto dalla norma come modificata da ultimo D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 36 bis, convertito con L. 14 maggio 2005, n. 80, sia quello di trenta giorni, indicato nel testo originario, applicabile nella specie ratione temporis, sono incompatibili con le disposizioni della L. 24 novembre 1981, n. 689, che delineano un procedimento di carattere sostanzialmente contenzioso, scandito in fasi i cui tempi sono regolati, nell'interesse dell'incolpato, in modo da non consentire il rispetto di termini tanto brevi da parte dell'amministrazione (…) Peraltro, nell'ambito in cui la disposizione è operante, l'inosservanza del termine da essa stabilito, secondo la prevalente giurisprudenza amministrativa (v. CdS 5^ sez. 3 giugno 1999 n. 621, 5^ sez. 19 settembre 2000 n. 4844, 6^ sez. 13 maggio 2003 n. 2533, 4^ sez. 10 giugno 2004 n.
3741; contra: Cds 6^ sez. 19 dicembre 1997 n. 1869), non è causa di invalidità del provvedimento che sia stato emesso tardivamente, poiché anche dopo la scadenza non viene meno il potere e dovere dell'amministrazione di attivarsi comunque, per il soddisfacimento degli interessi pubblici affidati alla sua cura”.
Ne deriva che non possono trovare accoglimento le doglianze formulate dal ricorrente in punto di tardività dell'ordinanza opposta.
Il sig. lamenta, altresì, l'insussistenza degli elementi oggettivi dell'illecito Parte_1
amministrativo contestato.
Come risulta dai documenti dimessi in causa, l'accertamento ha avuto origine da un controllo effettuato alle ore 22.56 del 09.12.2019 al km 000+200 della SP 15 nel
Comune di San Vendemiano (TV), quando gli Agenti della Polizia Stradale di
Treviso hanno fermato per un controllo l'autocarro targato DH958DV.
Nella circostanza veniva riscontrato che il conducente utilizzava il predetto veicolo, ricevuto in disponibilità da altro soggetto, senza avere al seguito il contratto di locazione ed il certificato di iscrizione all'albo degli autotrasportatori.
Veniva dunque contestato il verbale n. PTR 2113000090 con l'intimazione ad esibire entro i successivi trenta giorni i documenti mancanti. In data 30.12.2019 il ricorrente provvedeva ad esibire il certificato di iscrizione all'albo, nonché la copia del contratto di comodato stipulato con la società proprietaria del veicolo Parte_2
Seguiva in data 13.01.2020 la notifica del verbale n. UFF1019360 a carico del sig. con cui veniva contestata al ricorrente l'infrazione di cui all'art. 46 L. Parte_1
298/74 perché, in qualità di conducente dell'autocarro Renault targato DH958DV,
“utilizzava il veicolo sopra indicato, ricevuto in comodato d'uso dall'impresa proprietaria senza aver fatto vistare il contratto dalla MCTC Parte_2
(circ. 4/2011/TSI Ministero Trasporti)”.
Orbene, il sig. afferma che la fattispecie del trasporto abusivo di cui all'art. Parte_1
46 L. 298/1974 non potrebbe trovare applicazione nel caso in esame posto che il veicolo Renault Master targato DH958DV di cui è causa ha una massa complessiva pari a 3,5 tonnellate, mentre la circolare n. 4/2011/TSI Ministero dei trasporti richiamata nel verbale di accertamento si riferirebbe solamente alle imprese che esercitano con autoveicoli di massa complessiva superiore a tale soglia.
Tale argomentazione non è condivisibile.
L'art. 1 comma 6 L. n. 454/1997 prevede infatti che: “tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi con qualsiasi mezzo e tonnellaggio e a qualsiasi titolo devono essere iscritte all'albo degli autotrasportatori”.
L'art. 6 bis del D.L. 09.02.2012 n. 5 prevede, inoltre, che sono incluse nell'ambito di applicazione del Regolamento CE n. 1071/2009 –espressamente richiamato dalla circolare n. 4/2011/TSI – anche le imprese che esercitano o che intendono esercitare la professione di trasportatore di merci su strada con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t o con complessi formati da questi veicoli.
Alla luce di tali interventi normativi deve ritenersi che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il trasporto abusivo può sussistere anche con riferimento a veicoli con massa complessiva pari o inferiore a 3,5 t. Risulta, altresì, comprovato che l'opponente all'atto del controllo risultava condurre l'autocarro targato DH958DV senza avere fatto vistare il relativo contratto di comodato dal competente ufficio di motorizzazione civile (doc. 5 ricorrente).
In proposito si osserva che il Decreto Dirigenziale del 25/11/2011 n. 291 ha previsto tra le forme di disponibilità dei veicoli adibiti ai trasporti conto terzi anche il comodato d'uso, fattispecie più dettagliatamente descritta dal Ministero dei Trasporti con successiva circolare n. 4/2011/TSI del 07/12/2011.
In particolare, le suddette disposizioni normative prescrivono una dettagliata procedura che subordina l'immissione in circolazione di tali veicoli al previo visto da parte del competente MCTC (“Relativamente al disposto dell'articolo 9, comma 9, del Decreto Dirigenziale n. 291/2011, la disponibilità ai fini dell'immissione in circolazione di un veicolo in comodato senza conducente è documentata, dall'impresa autorizzata, presentando la dichiarazione di cui all'Allegato 3 all'Ufficio della Motorizzazione civile competente per la sede principale dell'impresa stessa, corredata di un originale o di una copia autentica del relativo contratto regolarmente registrato. Detto Ufficio provinciale, ai fini della circolazione, rilascia una copia semplice della dichiarazione di cui sopra opportunamente vistata (…)”).
Orbene, risulta pacificamente che nel caso di specie il predetto visto non sia stato rilasciato.
Per le esposte argomentazioni, si ritiene sussistere la fattispecie contestata.
Non è configurabile nemmeno il vizio di motivazione, in quanto l'ordinanza- ingiunzione risulta avere analiticamente riportato tutti i presupposti e i riferimenti normativi dell'imposizione (ex multis Tribunale di Bergamo, sez. VI, 19/10/2022 n.
2159: “l'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione”) (vds. doc. 1 ricorrente).
Per quanto esposto, l'opposizione deve essere rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore della CP_1
come in dispositivo secondo lo scaglione di pertinenza ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario presso il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione od istanza disattesa, così decide: respinge l'opposizione. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore della resistente che liquida in € 852,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Treviso il 14.04.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Veronica Marchiori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Sezione 1^ Civile
Il Giudice Onorario presso il Tribunale di Treviso, avv. Veronica Marchiori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 2357 dell'anno 2024 del Ruolo Generale, promossa da:
con l'Avv. Stefano L'Erario Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, con la dott.ssa M. Priano Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ord. ingiunzione ex art. 22 e ss. L. n. 689/1981
CONCLUSIONI: per il ricorrente:
“Annullare o comunque dichiarare nulla l'ordinanza ingiunzione CP_2
0043514 del 5/9/2023 e di conseguenza anche il verbale della sezione Polizia
Stradale di n. 1019360 del 13.1.2020. Con vittoria di spese e compensi oltre CP_1
al rimborso forfettario per le spese generali (15%), oltre C.P.A. (4%) e I.V.A. (22%) come per legge”.
per la resistente: “Rigettare il ricorso proposto da e per l'effetto confermare il Parte_1
provvedimento impugnato, per i motivi di fatto e diritto esposti nelle citate controdeduzioni. Con vittoria di spese”.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 07.12.2023 avanti al Giudice di Pace di il sig. CP_1
proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. Parte_1
00043514 Area III emessa dal Prefetto di in data 05.09.2023 e C.F._1 CP_1
notificata in data 08.11.2023, con la quale gli era contestata la violazione dell'art. 46
L. 298/74 poiché, in qualità di conducente dell'autocarro targato DH958DV ricevuto in comodato dalla società proprietaria effettuava un trasporto Parte_2
di merci per conto di terzi in assenza delle autorizzazioni prescritte per tale tipologia di utilizzo, comminando la sanzione pecuniaria di € 4.130,00.
L'opponente contestava la tardività del provvedimento impugnato, invocava l'insussistenza degli elementi oggettivi dell'illecito contestato nonché la carenza di motivazione e concludeva chiedendo venisse annullata l'ordinanza impugnata.
Si costituiva in giudizio la invocando la legittimità dell'ordinanza- CP_1
ingiunzione ed eccependo, in via preliminare, l'incompetenza per materia del Giudice di Pace in favore del Tribunale di Treviso.
All'udienza del 19 marzo 2024 il ricorrente aderiva all'eccezione preliminare di controparte ed il Giudice di Pace con sentenza n. 306/2024 dichiarava la propria incompetenza assegnando alle parti il termine di sessanta giorni per la riassunzione della causa.
In data 17 maggio 2024 il sig. depositava ricorso in riassunzione avanti Parte_1
l'intestato Tribunale, riproponendo tutte le conclusioni formulate avanti al Giudice di
Pace.
La si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa veniva documentalmente istruita.
Precisate le conclusioni come in epigrafe trascritte, all'udienza del 14.04.2025 il
Giudice decideva la causa come da separato dispositivo di cui dava lettura. Motivi della decisione
Preliminarmente appare opportuno osservare che costante giurisprudenza ha chiarito che le regole del procedimento stabilite dalla l. n. 241/1990 non sono applicabili alle fattispecie regolate dalla l. n. 689/1981, in quanto quest'ultima è legge speciale e prevalente sulla legge generale in tema di procedimento amministrativo, risultandovi peraltro previste garanzie di livello non inferiore, dato che la l. n. 241/1990 esplica, rispetto a procedimenti disciplinati da leggi speciali anteriori, una valenza precettiva autonoma solo ove essi risultino lacunosi o carenti rispetto alle garanzie dalla stessa assicurate.
Ex multis le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 9591 del
27.04.2006 hanno ribadito che il termine stabilito dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 2, comma 3, non è applicabile nei procedimenti di irrogazione di sanzioni amministrative, in quanto “per il principio di specialità, che prescinde dalla successione cronologica delle norme, quelle posteriori non comportano la caducazione delle precedenti, che disciplinano diversamente la stessa materia in un campo particolare.
E appunto in questo rapporto si pongono la L. 7 agosto 1990, n. 241 e la L. 24 novembre 1981, n. 689, riguardanti l'una i procedimenti amministrativi in genere,
l'altra in ispecie quelli finalizzati all'irrogazione delle sanzioni amministrative, caratterizzati da questa loro funzione del tutto peculiare, che richiede una distinta disciplina. D'altra parte, le disposizioni della L. 24 novembre 1981, n. 689 costituiscono un sistema organico e compiuto, nel quale non occorrono inserimenti dall'esterno: necessità che infatti è stata costantemente esclusa, con riferimento ad altre norme della legge generale sul procedimento amministrativo, come quelle relative alla "partecipazione dell'interessato" (v., tra le altre, Casa. 27 novembre
2003 n. 18114) e al diritto di accesso ai documenti (v., per tutte, Cass. 15 dicembre
2005 n. 27681). Un tale innesto non è comunque praticabile, in particolare, relativamente alla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 2, comma 3, che stabilisce il termine entro il quale il procedimento amministrativo deve essere concluso, ove non ne sia fissato uno diverso per legge o regolamento. Sia quello di novanta giorni, ora previsto dalla norma come modificata da ultimo D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 36 bis, convertito con L. 14 maggio 2005, n. 80, sia quello di trenta giorni, indicato nel testo originario, applicabile nella specie ratione temporis, sono incompatibili con le disposizioni della L. 24 novembre 1981, n. 689, che delineano un procedimento di carattere sostanzialmente contenzioso, scandito in fasi i cui tempi sono regolati, nell'interesse dell'incolpato, in modo da non consentire il rispetto di termini tanto brevi da parte dell'amministrazione (…) Peraltro, nell'ambito in cui la disposizione è operante, l'inosservanza del termine da essa stabilito, secondo la prevalente giurisprudenza amministrativa (v. CdS 5^ sez. 3 giugno 1999 n. 621, 5^ sez. 19 settembre 2000 n. 4844, 6^ sez. 13 maggio 2003 n. 2533, 4^ sez. 10 giugno 2004 n.
3741; contra: Cds 6^ sez. 19 dicembre 1997 n. 1869), non è causa di invalidità del provvedimento che sia stato emesso tardivamente, poiché anche dopo la scadenza non viene meno il potere e dovere dell'amministrazione di attivarsi comunque, per il soddisfacimento degli interessi pubblici affidati alla sua cura”.
Ne deriva che non possono trovare accoglimento le doglianze formulate dal ricorrente in punto di tardività dell'ordinanza opposta.
Il sig. lamenta, altresì, l'insussistenza degli elementi oggettivi dell'illecito Parte_1
amministrativo contestato.
Come risulta dai documenti dimessi in causa, l'accertamento ha avuto origine da un controllo effettuato alle ore 22.56 del 09.12.2019 al km 000+200 della SP 15 nel
Comune di San Vendemiano (TV), quando gli Agenti della Polizia Stradale di
Treviso hanno fermato per un controllo l'autocarro targato DH958DV.
Nella circostanza veniva riscontrato che il conducente utilizzava il predetto veicolo, ricevuto in disponibilità da altro soggetto, senza avere al seguito il contratto di locazione ed il certificato di iscrizione all'albo degli autotrasportatori.
Veniva dunque contestato il verbale n. PTR 2113000090 con l'intimazione ad esibire entro i successivi trenta giorni i documenti mancanti. In data 30.12.2019 il ricorrente provvedeva ad esibire il certificato di iscrizione all'albo, nonché la copia del contratto di comodato stipulato con la società proprietaria del veicolo Parte_2
Seguiva in data 13.01.2020 la notifica del verbale n. UFF1019360 a carico del sig. con cui veniva contestata al ricorrente l'infrazione di cui all'art. 46 L. Parte_1
298/74 perché, in qualità di conducente dell'autocarro Renault targato DH958DV,
“utilizzava il veicolo sopra indicato, ricevuto in comodato d'uso dall'impresa proprietaria senza aver fatto vistare il contratto dalla MCTC Parte_2
(circ. 4/2011/TSI Ministero Trasporti)”.
Orbene, il sig. afferma che la fattispecie del trasporto abusivo di cui all'art. Parte_1
46 L. 298/1974 non potrebbe trovare applicazione nel caso in esame posto che il veicolo Renault Master targato DH958DV di cui è causa ha una massa complessiva pari a 3,5 tonnellate, mentre la circolare n. 4/2011/TSI Ministero dei trasporti richiamata nel verbale di accertamento si riferirebbe solamente alle imprese che esercitano con autoveicoli di massa complessiva superiore a tale soglia.
Tale argomentazione non è condivisibile.
L'art. 1 comma 6 L. n. 454/1997 prevede infatti che: “tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi con qualsiasi mezzo e tonnellaggio e a qualsiasi titolo devono essere iscritte all'albo degli autotrasportatori”.
L'art. 6 bis del D.L. 09.02.2012 n. 5 prevede, inoltre, che sono incluse nell'ambito di applicazione del Regolamento CE n. 1071/2009 –espressamente richiamato dalla circolare n. 4/2011/TSI – anche le imprese che esercitano o che intendono esercitare la professione di trasportatore di merci su strada con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t o con complessi formati da questi veicoli.
Alla luce di tali interventi normativi deve ritenersi che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il trasporto abusivo può sussistere anche con riferimento a veicoli con massa complessiva pari o inferiore a 3,5 t. Risulta, altresì, comprovato che l'opponente all'atto del controllo risultava condurre l'autocarro targato DH958DV senza avere fatto vistare il relativo contratto di comodato dal competente ufficio di motorizzazione civile (doc. 5 ricorrente).
In proposito si osserva che il Decreto Dirigenziale del 25/11/2011 n. 291 ha previsto tra le forme di disponibilità dei veicoli adibiti ai trasporti conto terzi anche il comodato d'uso, fattispecie più dettagliatamente descritta dal Ministero dei Trasporti con successiva circolare n. 4/2011/TSI del 07/12/2011.
In particolare, le suddette disposizioni normative prescrivono una dettagliata procedura che subordina l'immissione in circolazione di tali veicoli al previo visto da parte del competente MCTC (“Relativamente al disposto dell'articolo 9, comma 9, del Decreto Dirigenziale n. 291/2011, la disponibilità ai fini dell'immissione in circolazione di un veicolo in comodato senza conducente è documentata, dall'impresa autorizzata, presentando la dichiarazione di cui all'Allegato 3 all'Ufficio della Motorizzazione civile competente per la sede principale dell'impresa stessa, corredata di un originale o di una copia autentica del relativo contratto regolarmente registrato. Detto Ufficio provinciale, ai fini della circolazione, rilascia una copia semplice della dichiarazione di cui sopra opportunamente vistata (…)”).
Orbene, risulta pacificamente che nel caso di specie il predetto visto non sia stato rilasciato.
Per le esposte argomentazioni, si ritiene sussistere la fattispecie contestata.
Non è configurabile nemmeno il vizio di motivazione, in quanto l'ordinanza- ingiunzione risulta avere analiticamente riportato tutti i presupposti e i riferimenti normativi dell'imposizione (ex multis Tribunale di Bergamo, sez. VI, 19/10/2022 n.
2159: “l'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione”) (vds. doc. 1 ricorrente).
Per quanto esposto, l'opposizione deve essere rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore della CP_1
come in dispositivo secondo lo scaglione di pertinenza ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario presso il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione od istanza disattesa, così decide: respinge l'opposizione. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore della resistente che liquida in € 852,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Treviso il 14.04.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Veronica Marchiori