Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 30/01/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI LECCE prima sezione civile
La Corte di Appello, sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dr. Riccardo Mele presidente dr. Maurizio Petrelli consigliere avv. Clemi Tinto giudice ausiliario est. ha emesso la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite in grado di appello iscritte al n° 745 del ruolo generale delle cause dell'anno 2020
TRA
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Mele, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in San Giorgio CO (TA) alla via Pio XII n. 7, in virtù di mandato in atti
APPELLANTE
E
(P. IVA , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. Domenico Lenzi, elettivamente domiciliata in Lecce alla via Col. Costadura 2/C, presso l'avv.
Bernadette Cacciapaglia, in virtù di mandato in atti
APPELLATA
NONCHE' NEI CONFRONTI
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Galetta, CP_2 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliato in Lecce alla via Braccio Martello n. 2, presso l'avv. Luisa Carpentieri, in virtù di mandato in atti
APPELLATO
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa sono stati così sintetizzati nell'impugnata sentenza del Tribunale di Brindisi n. 1045/2020 del
05.09.2020 e pubblicata in data 09.09.2020:
“ ha evocato in giudizio l' e al fine di Parte_1 Controparte_3 CP_2
sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui patiti a causa ed in conseguenza del sinistro stradale occorso in data 26 luglio 2010, alle ore 9,00 circa, sulla via San Francesco angolo via Borgo Croce nell'abitato di
Francavilla Fontana, fra il motociclo tg. CF62775 (peraltro nell'occasione munito della targa di altro motoveicolo) di proprietà di , sprovvisto di assicurazione per la r.c.a. e da lui condotto e l'autovettura R4 tg. PV665663 di proprietà e condotto CP_4
da ed assicurata con la predetta compagnia assicurativa. Precisava l'attore che il sinistro si era verificato durante CP_2
l'inseguimento da parte del e per esclusiva responsabilità di questi che speronava il motociclo in fuga, dopo che egli ed un suo CP_2
complice, avevano perpetrato in danno dell'inseguitore una rapina a mano armata.
Tempestivamente costituitasi la compagnia convenuta in via principale domandava il rigetto dell'avversa domanda ritenendo inoperante la copertura assicurativa in relazione al doloso comportamento asseritamente attribuito dall'attore al proprio assicurato, in via gradata invocava la legittima difesa da parte del ed in subordine, per il caso di condanna della compagnia stessa, CP_2
spiegava in riconvenzionale domanda di rivalsa nei confronti del . CP_2
Rimasto contumace il e rigettate siccome ritenute superflue le richieste istruttorie avanzate da parte attrice, all'udienza del CP_2
23 maggio 2019, i difensori delle parti costituite precisavano le rispettive conclusioni quindi la causa veniva riservata a sentenza con l'assegnazione del termine di cui all'art.190 c.p.c.”.
Con la suddetta sentenza n. 1045/2020, il Tribunale di Brindisi, rigettava la domanda attorea con la seguente motivazione: “Premesso che le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda attorea, hanno trovato puntuale riscontro nei documenti prodotti dalle parti e segnatamente nella comunicazione di notizia di reato all'AG redatta dai CC di Francavilla
Fontana e negli atti ad essa allegati ( vale a dire le dichiarazioni rese alla p.g. dal ed i rilievi fotografici dei veicoli CP_2
incidentati ) nonché nella documentazione sanitaria, non di meno la domanda attorea deve ritenersi infondata in diritto. Come detto è pacifico fra la parti che il sinistro fra i due veicoli si verificava mentre l'odierno attore alla guida di un motociclo cercava, unitamente ad un proprio complice, di far perdere le proprie tracce al il quale ( peraltro ferito siccome attinto da un colpo di CP_2
arma da fuoco esploso nel corso della rapina consumatasi pochi minuti prima ), si era lanciato all'inseguimento dei due malfattori all'evidente fine di recuperare il denaro di sua proprietà cui i centauri si erano appropriati nel corso della perpetrata rapina…….
2 …. si deve desumere che il sinistro sia avvenuto a causa di una condotta di guida da parte di entrambi i conducenti, tutt'altro che improntata al rispetto delle prudenziali norme che presiedono alla circolazione stradale.
Peraltro, a differenza dello stesso attore, la cui spericolata condotta di guida non può certo essere giustificata dal biasimevole intento di assicurarsi il profitto e l'impunità rispetto ai crimini ( rapina e tentato omicidio ) poco prima perpetrati, la condotta di guida del , quand'anche astrattamente integrante la violazione delle norma dettate dal C.d.S. al fine precipuo di evitare sinistri ( CP_2
si allude in particolare alle norme dettate in materia di rispetto delle distanze di sicurezza, di velocità adeguata allo stato dei luoghi e di dovere di mantenere il controllo del veicolo ), e dunque astrattamente integrante, a norma degli artt. 2043 e 2054 c.c., responsabilità per i danni causati a terzi, deve ritenersi scriminata sia sul piano penale ( art. 52 c.p.), che sul piano amministrativo
( art. 4 Legge 689/1981 ), che sul piano civile ( art. 2044 c.c. ), dalla esimente di aver agito in stato di legittima difesa. Chi giudica ritiene senz'altro che l'inseguimento dell'autore di un delitto da parte della vittima, laddove finalizzato al recupero della refurtiva e/o all'identificazione dei malviventi, integri una ipotesi di legittima difesa, in quanto deve riconoscersi il diritto della vittima alla tutela del proprio patrimonio, che ben si può attuare sia attraverso il recupero della refurtiva, che la identificazione degli autori dei crimini di cui si è stati vittima e nei confronti dei quali esperire le azioni risarcitorie.”
Avverso detta sentenza proponeva appello il resistevano le altre parti. Pt_1
Precisate le conclusioni all'udienza collegiale del 25.1.2023, la causa veniva riservata per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di difese scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
A. In ordine logico va esaminata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello per violazione degli artt. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c. sollevata dal sig. CP_2
La doglianza è infondata per i motivi che seguono.
La Suprema Corte con sentenza n. 27199/17 resa a Sezioni Unite ha enunciato sul punto il seguente principio di diritto: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
3 Applicando tale principio alla fattispecie in esame può concludersi che l'impugnazione non presenta profili di inammissibilità, in quanto i motivi di censura sono esposti in modo sufficientemente specifico e l'atto soddisfa i requisiti indicati dall'art. 342 c.p.c. come novellato dall'art. 54 D.L. n.83/2012, convertito nella legge n.134/12
c.p.c., mettendo la Corte nelle condizioni di comprendere le censure mosse.
Implicitamente disattesa anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. va ora esaminato l'appello.
B. Con il primo motivo d'appello, l'appellante denunzia “EXTRA PETIZIONE SULLA SCRIMINANTE
DELLA LEGITTIMA DIFESA. NULLITA' DELLA SENTENZA – VIOLAZIONE DI LEGGE.”; assume che “Il Giudice del Primo Grado ha violato platealmente l'art. 112 c.p.c. ed infatti, ha posto a fondamento della decisione finale, con la quale ha rigettato la domanda attorea, la configurazione, in capo al convenuto contumace, della scriminante della legittima difesa, pur mai dedotta né tantomeno provata dalla compagnia convenuta, oltre che naturalmente, dal convenuto contumace.”
Il motivo è fondato.
Dagli atti di causa emerge che la scriminante della legittima difesa, che il primo giudice ha posto a base della sua decisione, non è mai stata dedotta né tantomeno provata dalla compagnia convenuta.
Quanto, infatti, sostenuto dalla difesa della nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado CP_5
non si può considerare come richiesta di esclusione di responsabilità per legittima difesa (- a pagina 7 – si legge:
“Orbene non v'è chi non veda come, nel contesto sopra delineato, risulti malagevole parlare di danno provocato dalla violazione delle norme in materia di circolazione stradale, posto che non sembra giuridicamente configurabile un obbligo, a carico di chi insegua due rapinatori armati, di mantenere la distanza di sicurezza e di rispettare tutte le altre norme del codice della strada, ivi comprese quelle di generica prudenza. Di converso, proprio all'attore dovrà essere ascritta la colpevole volontà di essersi posto nelle condizioni di subire danni alla persona, dando dapprima corso alla rapina ed al tentato omicidio e poi alla fuga precipitosa alla guida di un potente motociclo”. E ancora “il guidava con l'intento di non perdere di vista i rapinatori e con il concreto timore di poter CP_2
essere raggiunto da ulteriori pistolettate e non poteva non conformare la propria condotta di guida a tali suoi stati d'animo.”).
E', pertanto evidente che il giudice di primo grado ha superato i limiti del thema decidendum, pronunciandosi oltre i limiti della domanda posta, contravvenendo al disposto dell'art. 112 c.p.c..
I limiti soggettivi e oggettivi della domanda sono fissati dalle parti in virtù del principio dispositivo e, in base a tale principio, viene sottratta al giudice la facoltà di determinare il thema decidendum, per cui una sua decisione che superi quanto richiesto risulta viziata da ultra petizione.
4 Di conseguenza, la sentenza di primo grado è nulla.
Orbene, come stabilito dalla Suprema Corte con l'ordinanza del 10.5.2019 n. 12570, “il giudice di appello, che accerti un vizio di extrapetizione - ed è pacifico che ultrapetizione ed extrapetizione, pur distinti a livello classificatorio, sono identici sotto il profilo del trattamento - a carico della sentenza di primo grado, deve trattenere la causa e decidere sul merito, nei limiti dell'oggetto delineato dalle effettive domande delle parti, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c. (così Cass. 13892/2005).”
Pertanto, la corte esamina il merito della domanda.
Senza dubbio, comunque, è corretto ritenere che ai fini del dovere in esame si deve fare riferimento alla versione definitiva delle domande formulate dalle parti, in considerazione, quindi, dei mutamenti, delle precisazioni e degli allargamenti del thema decidendum, operati nel rispetto delle preclusioni previste dalle norme processuali.
Sulla base dei documenti allegati dalle parti e in particolare dalla ricostruzione operata dai Carabinieri del
Nucleo Operativo della Compagnia di Francavilla Fontana, emerge che il 26 luglio 2010, alle 9,20 circa, venivano segnalati colpi di arma da fuoco a seguito di un tentativo di rapina a mano armata perpetrato dal e da un suo complice ai danni di il cercava di difendersi ma i malviventi aprivano Pt_1 CP_2 CP_2
il fuoco contro di lui, sparando due colpi e ferendolo, questi, comunque, riusciva a mettersi alla guida della sua auto e a inseguire i rapinatori i quali, giunti a un incrocio, perdevano l'equilibrio, e venivano impattati dall'auto del I Carabinieri rilevavano che nel corso dell'inseguimento i malviventi sparavano anche un altro colpo CP_2
di pistola.
E' evidente che in tale prospettazione dei fatti, il furto e i colpi di pistola esplosi dal contro il Pt_1 CP_2
oltretutto ferendolo in parti vitali, costituiscono una esimente di responsabilità a carico del stesso. CP_2
E in questa sede, precisa la corte, l'esclusione di responsabilità, essendo stata discussa in contraddittorio tra le parti non costituisce più un caso di ultra petitum.
Pertanto, la Corte, esclude che, nella fattispecie, si possa configurare un illecito civile a carico del CP_2
ritenendo operante la scriminante della legittima difesa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2044 c.c. (“Non
è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri) e dell'art. 52 c.p. (“Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa).
C. Si ritiene assorbito il secondo motivo d'appello, con il quale il lamenta la “ERRATA CP_6
5 QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELLA DOMANDA ATTOREA. DIFETTO LOGICO E
MOTIVAZIONALE IN ORDINE ALLA ESCLUSIONE DELLA FASE ISTRUTTORIA. OMESSA
VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO POSTI A BASE DELLA
DECISIONE”.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 1045/2020 del 05.09.2020 e pubblicata in data 09.09.2020, dichiara nulla la sentenza impugnata.
Nel merito, rigetta la domanda proposta da e lo condanna al pagamento delle spese di lite Parte_1
del presente grado di giudizio in favore della e del sig. che liquida in € 4.500,00 Controparte_7 CP_2
ciascuno per compensi oltre i.v.a., c.a.p. e spese generali nella misura del 15% del compenso a termini di legge.
Lecce, 22.4.2024
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
(avv. Clemi Tinto) (dott. Riccardo Mele)
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