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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 20/03/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3318/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 3318/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DI TILLIO Parte_1 C.F._1 MARIA e dell'avv. elettivamente domiciliata in VIA C. BATTISTI 229 Parte_1
65100 PESCARA, presso il difensore avv. DI TILLIO MARIA
APPELLANTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BUA Controparte_1 C.F._2
VINCENZO, elettivamente domiciliato in VIA VENEZIA 7 65121 PESCARA, presso il difensore avv.
BUA VINCENZO
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.3.2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata assunta in decisione, sulle seguenti conclusioni delle parti:
L'appellante ha chiesto che il Tribunale, in riforma della sentenza impugnata, condanni l'appellato al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati all'appellante, da liquidarsi equitativamente ex art. 1226 c.c. nella misura ritenuta di giustizia.
La parte appellata ha chiesto che il tribunale rigetti l'appello e, in accoglimento dell'appello incidentale, riformi la sentenza n. 875/23 del Giudice di Pace di RA, limitatamente al capo delle spese, condannando l'appellante a rifondere all'appellato le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 5.10.2023,
[...] ha impugnato la sentenza n. 875/23 pubblicata il 1.8.2023 dal Giudice di Pace di Parte_1
RA, che aveva rigettato la domanda di risarcimento danni da lei proposta nei confronti di
. CP_1 CP_1
A sostegno dell'impugnazione assumeva che la sentenza avesse erroneamente ritenuto che l'esposto, presentato in data 06.10.2021 dall'appellato al Consiglio dell'Ordine degli Controparte_1
pagina 1 di 4 avvocati di L'Aquila ed archiviato dal Consiglio di Disciplina per manifesta infondatezza, non integrasse gli estremi della diffamazione, in quanto avente ad oggetto fatti risultati veritieri, esposti con modalità non offensive.
2. Con comparsa di costituzione depositata il 18.12.2023 si è costituito l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello e, con appello incidentale, la riforma della sentenza impugnata limitatamente al capo delle spese che, nonostante la soccombenza dell'attrice, erano state erroneamente compensate.
3. Previa acquisizione della sentenza impugnata, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 12.3.2025, con assegnazione alle parti dei termini a ritroso previsti dall'art. 352 cpc.
***
L'appello principale è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
A. Sull'inquadramento giuridico della fattispecie
La giurisprudenza è unanime nel ritenere che non commette reato di diffamazione chi invia un esposto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, contenente dubbi e perplessità sulla correttezza professionale di un legale, considerato che, in tal caso, ricorre la generale causa di giustificazione di cui all'art. 51 cp, trattandosi di legittimo esercizio del diritto di critica, preordinato ad ottenere il controllo di eventuali violazioni delle regole deontologiche, sempre che dette espressioni non travalichino i limiti del corretto esercizio di tale diritto (cfr tra le tante Cassazione penale sez. V, 22/02/2019, n.32407; Cassazione penale sez. V, 22/05/2024, n.29661).
B. Sull'applicazione al caso in esame dei principi di diritto sopra indicati
b.1 A sostegno dell'impugnazione l'appellante ha dedotto che il giudice di pace, senza considerare che il contenuto dell'esposto disciplinare violava la sua dignità professionale e umana, aveva ritenuto veritieri i fatti narrati nell'esposto dal convenuto, escludendo la sussistenza della denunciata diffamazione.
b.2 La sentenza impugnata dava atto che si era rivolto al Consiglio Controparte_1 dell'Ordine di RA assumendo di nutrire “dubbi circa l'opportunità che un legale possa garantire serenità e terzietà nel difendere una sorella in un complicato giudizio di separazione giudiziale”.
b.3 Nell'esposto evidenziava che, la sopra indicata separazione, seppure Controparte_1 omologata a seguito di accordo consensuale, aveva prodotto querele e due cause civili pendenti.
Assumeva inoltre che, allo stato, gli era impedito l'esercizio del diritto di visita dei figli, con le modalità stabilite nelle condizioni omologate.
Nell'esposto faceva menzione di alcuni specifici episodi, due avvenuti in data 16.8.2021 ed uno il
28.8.2021.
Sentita all'udienza del 9.12.2022, la teste aveva confermato i fatti indicati dal Testimone_1
nell'episodio da questi descritto nell'esposto inviato al Consiglio dell'ordine, ovvero CP_1 che figlio minore dell'appellato, in data 16.8.2021 alle ore 10.30, era comparso Per_1 improvvisamente davanti alla vettura del ed era stato poi raggiunto dalla madre del CP_1 bambino e dall'appellante individuata dalla teste come la persona in abito Parte_1 bianco, senza cappello, che aveva cercato di riprenderla con il telefonino. pagina 2 di 4 Nel corso dell'udienza era stato esaminato il filmato, realizzato dalla teste, mentre si trovava all'interno dell'abitacolo della vettura e la teste ne aveva confermato il contenuto, affermando che la persona che aveva poi saputo essere aveva cercato di riprenderla con il telefonino. Parte_1
L'episodio del 28.8.2021, ovvero la presenza non autorizzata dell'avv. nel giorno Parte_1 fissato per prelevare dall'abitazione coniugale gli effetti personali della sig.ra , a Persona_2 prescindere dalle contrastanti ragioni delle parti, ha trovato conferma nell'audio, prodotto da unitamente all'esposto ed acquisto dal giudice di pace con provvedimento reso CP_1 all'udienza del 23.9.2022 (cfr doc. depositata il 5.1.2024).
La veridicità dell'episodio, indicato dal come avvenuto nel pomeriggio del 16.8.2021, CP_1 era stata negata dagli altri testi esaminati nel corso del giudizio di primo grado.
Da sorella dell'appellante, che aveva reso dichiarazioni contrastanti con quelle Persona_2 della teste , in relazione a quanto avvenuto la mattina del 16.8.2021 e dal teste Testimone_1
marito dell'appellante che, sentito all'udienza del 26.5.2023, si era limitato a riferire Testimone_2 circostanze apprese dalla moglie, ovvero non rilevanti ai fini del presente giudizio (comportamento assunto dal nei confronti della moglie). CP_1
Nessun rilievo, ai fini della decisione, possono invece avere le dichiarazioni sottoscritte dai sigg.
e prodotte dall'appellante, considerato i testi devono essere sentiti con le CP_2 CP_3 modalità indicate dagli artt. 244 e ss cpc e non è possibile produrre, in alternativa, una dichiarazione da loro resa e sottoscritta in altra sede.
b.4 Va comunque evidenziato che, ai fini della decisione, ciò che assume rilievo è l'esistenza dei presupposti che legittimavano a sottoporre al consiglio dell'ordine degli Controparte_1 avvocati di RA, la scelta assunta dall'avv. di difendere la sorella Parte_1
nella delicata controversia di separazione dei coniugi Persona_2 Parte_2
Considerato che, ai fini della decisione, non assume rilievo la fondatezza o meno dell'esposto, ma la circostanza che, nel medesimo, non siano contenute frasi sconvenienti o offensive, accertato che due dei tre episodi indicati nell'esposto hanno trovato conferma all'esito dell'istruttoria svolta nel corso del giudizio di primo grado, mentre non è stato incontrovertibilmente provata la falsità del terzo episodio, si può concludere che l'appellato, senza travalicare i limiti del corretto esercizio dei suoi diritti, aveva legittimamente sottoposto al Consiglio dell'ordine degli avvocati di RA l'operato dell'avv.
evidenziando le difficoltà da lui riscontrate nella gestione della Parte_1 separazione giudiziale, nella quale l'appellante difendeva la sorella Persona_2
L'appello principale va quindi rigettato.
C. Sull'appello incidentale
La parte appellata ha proposto impugnazione incidentale avverso la sentenza di primo grado, evidenziando che il giudice di Pace aveva compensato le spese di lite, nonostante la soccombenza della controparte.
L'appello è fondato, considerato che la soccombenza della parte comportava, necessariamente, in assenza di altri giusti motivi, non indicati nella sentenza, la condanna della medesima al pagamento pagina 3 di 4 delle spese di lite.
D. Sulla regolamentazione delle spese
Le spese di lite, di entrambi i gradi del giudizio, seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo, considerato il valore della controversia indicato dalla parte (€ 5000,00).
Spese liquidate sulla base di parametri medi e, per il presente grado, con applicazione dei parametri minimi solo per la fase istruttoria, considerata la natura documentale della controversia.
Considerato l'integrale rigetto dell'appello principale, l'appellante è tenuta inoltre al versamento, ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato al momento del deposito della relativa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di II grado iscritto al n. 3318/2023 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
RIGETTA
l'appello principale
ACCOGLIE l'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza impugnata,
CONDANNA
l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida, per il primo grado, in € 1.265,00 per compensi e per il presente grado in € 2.127,00 per compensi.
Importi tutti maggiorati di spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
DICHIARA la parte appellante tenuta al versamento, ex art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato al momento del deposito della relativa impugnazione.
Si comunichi.
RA, 12/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Patrizia Medica
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 3318/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DI TILLIO Parte_1 C.F._1 MARIA e dell'avv. elettivamente domiciliata in VIA C. BATTISTI 229 Parte_1
65100 PESCARA, presso il difensore avv. DI TILLIO MARIA
APPELLANTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BUA Controparte_1 C.F._2
VINCENZO, elettivamente domiciliato in VIA VENEZIA 7 65121 PESCARA, presso il difensore avv.
BUA VINCENZO
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.3.2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata assunta in decisione, sulle seguenti conclusioni delle parti:
L'appellante ha chiesto che il Tribunale, in riforma della sentenza impugnata, condanni l'appellato al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati all'appellante, da liquidarsi equitativamente ex art. 1226 c.c. nella misura ritenuta di giustizia.
La parte appellata ha chiesto che il tribunale rigetti l'appello e, in accoglimento dell'appello incidentale, riformi la sentenza n. 875/23 del Giudice di Pace di RA, limitatamente al capo delle spese, condannando l'appellante a rifondere all'appellato le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 5.10.2023,
[...] ha impugnato la sentenza n. 875/23 pubblicata il 1.8.2023 dal Giudice di Pace di Parte_1
RA, che aveva rigettato la domanda di risarcimento danni da lei proposta nei confronti di
. CP_1 CP_1
A sostegno dell'impugnazione assumeva che la sentenza avesse erroneamente ritenuto che l'esposto, presentato in data 06.10.2021 dall'appellato al Consiglio dell'Ordine degli Controparte_1
pagina 1 di 4 avvocati di L'Aquila ed archiviato dal Consiglio di Disciplina per manifesta infondatezza, non integrasse gli estremi della diffamazione, in quanto avente ad oggetto fatti risultati veritieri, esposti con modalità non offensive.
2. Con comparsa di costituzione depositata il 18.12.2023 si è costituito l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello e, con appello incidentale, la riforma della sentenza impugnata limitatamente al capo delle spese che, nonostante la soccombenza dell'attrice, erano state erroneamente compensate.
3. Previa acquisizione della sentenza impugnata, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 12.3.2025, con assegnazione alle parti dei termini a ritroso previsti dall'art. 352 cpc.
***
L'appello principale è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
A. Sull'inquadramento giuridico della fattispecie
La giurisprudenza è unanime nel ritenere che non commette reato di diffamazione chi invia un esposto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, contenente dubbi e perplessità sulla correttezza professionale di un legale, considerato che, in tal caso, ricorre la generale causa di giustificazione di cui all'art. 51 cp, trattandosi di legittimo esercizio del diritto di critica, preordinato ad ottenere il controllo di eventuali violazioni delle regole deontologiche, sempre che dette espressioni non travalichino i limiti del corretto esercizio di tale diritto (cfr tra le tante Cassazione penale sez. V, 22/02/2019, n.32407; Cassazione penale sez. V, 22/05/2024, n.29661).
B. Sull'applicazione al caso in esame dei principi di diritto sopra indicati
b.1 A sostegno dell'impugnazione l'appellante ha dedotto che il giudice di pace, senza considerare che il contenuto dell'esposto disciplinare violava la sua dignità professionale e umana, aveva ritenuto veritieri i fatti narrati nell'esposto dal convenuto, escludendo la sussistenza della denunciata diffamazione.
b.2 La sentenza impugnata dava atto che si era rivolto al Consiglio Controparte_1 dell'Ordine di RA assumendo di nutrire “dubbi circa l'opportunità che un legale possa garantire serenità e terzietà nel difendere una sorella in un complicato giudizio di separazione giudiziale”.
b.3 Nell'esposto evidenziava che, la sopra indicata separazione, seppure Controparte_1 omologata a seguito di accordo consensuale, aveva prodotto querele e due cause civili pendenti.
Assumeva inoltre che, allo stato, gli era impedito l'esercizio del diritto di visita dei figli, con le modalità stabilite nelle condizioni omologate.
Nell'esposto faceva menzione di alcuni specifici episodi, due avvenuti in data 16.8.2021 ed uno il
28.8.2021.
Sentita all'udienza del 9.12.2022, la teste aveva confermato i fatti indicati dal Testimone_1
nell'episodio da questi descritto nell'esposto inviato al Consiglio dell'ordine, ovvero CP_1 che figlio minore dell'appellato, in data 16.8.2021 alle ore 10.30, era comparso Per_1 improvvisamente davanti alla vettura del ed era stato poi raggiunto dalla madre del CP_1 bambino e dall'appellante individuata dalla teste come la persona in abito Parte_1 bianco, senza cappello, che aveva cercato di riprenderla con il telefonino. pagina 2 di 4 Nel corso dell'udienza era stato esaminato il filmato, realizzato dalla teste, mentre si trovava all'interno dell'abitacolo della vettura e la teste ne aveva confermato il contenuto, affermando che la persona che aveva poi saputo essere aveva cercato di riprenderla con il telefonino. Parte_1
L'episodio del 28.8.2021, ovvero la presenza non autorizzata dell'avv. nel giorno Parte_1 fissato per prelevare dall'abitazione coniugale gli effetti personali della sig.ra , a Persona_2 prescindere dalle contrastanti ragioni delle parti, ha trovato conferma nell'audio, prodotto da unitamente all'esposto ed acquisto dal giudice di pace con provvedimento reso CP_1 all'udienza del 23.9.2022 (cfr doc. depositata il 5.1.2024).
La veridicità dell'episodio, indicato dal come avvenuto nel pomeriggio del 16.8.2021, CP_1 era stata negata dagli altri testi esaminati nel corso del giudizio di primo grado.
Da sorella dell'appellante, che aveva reso dichiarazioni contrastanti con quelle Persona_2 della teste , in relazione a quanto avvenuto la mattina del 16.8.2021 e dal teste Testimone_1
marito dell'appellante che, sentito all'udienza del 26.5.2023, si era limitato a riferire Testimone_2 circostanze apprese dalla moglie, ovvero non rilevanti ai fini del presente giudizio (comportamento assunto dal nei confronti della moglie). CP_1
Nessun rilievo, ai fini della decisione, possono invece avere le dichiarazioni sottoscritte dai sigg.
e prodotte dall'appellante, considerato i testi devono essere sentiti con le CP_2 CP_3 modalità indicate dagli artt. 244 e ss cpc e non è possibile produrre, in alternativa, una dichiarazione da loro resa e sottoscritta in altra sede.
b.4 Va comunque evidenziato che, ai fini della decisione, ciò che assume rilievo è l'esistenza dei presupposti che legittimavano a sottoporre al consiglio dell'ordine degli Controparte_1 avvocati di RA, la scelta assunta dall'avv. di difendere la sorella Parte_1
nella delicata controversia di separazione dei coniugi Persona_2 Parte_2
Considerato che, ai fini della decisione, non assume rilievo la fondatezza o meno dell'esposto, ma la circostanza che, nel medesimo, non siano contenute frasi sconvenienti o offensive, accertato che due dei tre episodi indicati nell'esposto hanno trovato conferma all'esito dell'istruttoria svolta nel corso del giudizio di primo grado, mentre non è stato incontrovertibilmente provata la falsità del terzo episodio, si può concludere che l'appellato, senza travalicare i limiti del corretto esercizio dei suoi diritti, aveva legittimamente sottoposto al Consiglio dell'ordine degli avvocati di RA l'operato dell'avv.
evidenziando le difficoltà da lui riscontrate nella gestione della Parte_1 separazione giudiziale, nella quale l'appellante difendeva la sorella Persona_2
L'appello principale va quindi rigettato.
C. Sull'appello incidentale
La parte appellata ha proposto impugnazione incidentale avverso la sentenza di primo grado, evidenziando che il giudice di Pace aveva compensato le spese di lite, nonostante la soccombenza della controparte.
L'appello è fondato, considerato che la soccombenza della parte comportava, necessariamente, in assenza di altri giusti motivi, non indicati nella sentenza, la condanna della medesima al pagamento pagina 3 di 4 delle spese di lite.
D. Sulla regolamentazione delle spese
Le spese di lite, di entrambi i gradi del giudizio, seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo, considerato il valore della controversia indicato dalla parte (€ 5000,00).
Spese liquidate sulla base di parametri medi e, per il presente grado, con applicazione dei parametri minimi solo per la fase istruttoria, considerata la natura documentale della controversia.
Considerato l'integrale rigetto dell'appello principale, l'appellante è tenuta inoltre al versamento, ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato al momento del deposito della relativa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di II grado iscritto al n. 3318/2023 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
RIGETTA
l'appello principale
ACCOGLIE l'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza impugnata,
CONDANNA
l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida, per il primo grado, in € 1.265,00 per compensi e per il presente grado in € 2.127,00 per compensi.
Importi tutti maggiorati di spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
DICHIARA la parte appellante tenuta al versamento, ex art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato al momento del deposito della relativa impugnazione.
Si comunichi.
RA, 12/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Patrizia Medica
pagina 4 di 4