Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 27/02/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7824/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Antonia De Nicolo' all'odierna udienza del
27/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 7824/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TARANTINO Parte_1 C.F._1 ANGELA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BANCHETTI FRANCESCA CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
Oggetto: pensione ordinaria di inabilità o assegno ordinario di invalidità
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/09/2024 , premesso di aver proposto Parte_1 ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento delle prestazioni previdenziali in oggetto, assumeva che la CTU aveva sortito esito negativo e di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Formulate le contestazioni nei confronti della relazione di consulenza tecnica e sviluppate le argomentazioni a sostegno della sussistenza del diritto ad ottenere il riconoscimento o di uno stato di totale inabilità lavorativa, o quantomeno della riduzione della propria capacità lavorativa a meno di un terzo, chiedeva che fosse riconosciuto in giudizio il suo diritto, con condanna dell al pagamento CP_1 degli importi conseguentemente dovuti sin dal tempo di proposizione della domanda amministrativa.
Integrato il contraddittorio, l contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_1
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*****
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696- bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. 2.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso». I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando,
a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito, ai sensi dell'art.1 della legge n.222/84, l'assegno ordinario di invalidità spetta all'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitud in i, sia rid otta a meno di un terzo, in modo permane nte, a causa di infer mità
o difetto fisico o mentale. Ove l'assicurato versi nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, al medesimo spetta la pensione di inabilità.
Nel caso di specie la CTU medico–legale depositata dal dott. ha concluso Persona_1 che “Passando ora a valutare l'incidenza del complesso patologico obiettivato sulla capacità di lavoro del ricorrente in occupazioni confacenti le sue attitudini, occorre ricordare che l'attività lavorativa attuale espletata dal Sig. è quella di “muratore”, pertanto si ritiene che le attività confacenti Parte_1 le attitudini del soggetto debbano essere ricercate fra quelle ad impegno psico-fisico di grado medio.
Nel caso in esame il complesso patologico riscontrato, sia da tutta la documentazione agli atti che dalla pagina 2 di 5 visita peritale, non compromette in misura permanente la funzione dei principali organi ed apparati chiamati in causa nell'espletamento lavorativo, non incidendo gravemente sulla possibilità e sul corretto svolgimento del lavoro specifico dell'istante di “muratore ed anche su quelle confacenti le sue attitudini.
GIUDIZIO MEDICO-LEGALE In definitiva, sulla scorta delle considerazioni dianzi espresse, da intendersi quivi ad ogni effetto riportate, si è del parere che il Sig. non abbia diritto Parte_1 all'assegno ordinario di invalidità, in quanto non sono risultate infermità tali da determinare una riduzione permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini lavorative personali art.1 L.222/84”.
Parte ricorrente proponeva il dissenso avverso tali conclusioni, per cui il CTU rendeva i chiarimenti, assumendo che “Osservazioni dell'Avvocato: 1 L'elaborato peritale non ha tenuto conto delle patologie comunque menzionate dal CTU e del rapporto di tali patologie con l'attività lavorativa esercitata, quale è quella di operaio edile (muratore), nonostante le stesse siano state ritenute dal consulente del Giudice “… infermità permanenti a carattere invalidante …”; Chiarimenti La dicitura infermità permanenti a carattere invalidante è standard per tutte le pratiche che mi vengono assegnate, inoltre poi bisogna vedere quanto questo carattere invalidante incida sull'attività lavorativa 2. Infatti, seppure il CTU ha rilevato documentazione medica comprovante una PO HI (malattia infiammatoria a carico delle articolazioni della colonna vertebrale, rendendola meno mobile e flessibile con conseguente limitazione dei movimenti. Nei casi più gravi la colonna vertebrale si fonde a formare una struttura unica;
in alcuni casi l'infiammazione può colpire anche altre articolazioni), lo stesso ha poi ritenuto come la stessa non comportasse una diminuzione della capacità lavorativa in attività confacenti le attitudini del ricorrente;
Chiarimenti La PO HI (diagnosticata con certificazione in data
11.10.2021 presso la reumatologia di CSS) è una patologia reumatica di tipo autoimmune, può essere curata con la somministrazione di farmaci o altre terapie dalla cui assunzione ne scaturisce un effetto benefico con notevole attenuazione e/o scomparsa dello stato infiammatorio, tipo i fans associati a miorilassanti, i TNF e i corticosteroidi, come pure la FKT e la dieta.
3. Medesima conclusione dicasi per la OI (infiammazione di una o di entrambe le articolazioni sacroiliache, a livello del bacino, che connettono osso sacro e osso iliaco a destra e a sinistra). Si tratta di articolazioni importanti che hanno il ruolo di supportare il peso del corpo durante movimenti, come ad esempio sedersi e alzarsi, camminare e correre, piegarsi) accertata mezzo documentazione medica ed esame obiettivo;
Chiarimenti La OI è solamente una infiammazione di una o entrambe le articolazioni sacro iliache e non una artrosi che ha carattere cronico, degenerativo e involutivo, inoltre può essere curata con la crioterapia per più volte durante il giorno che porta beneficio, possono essere somministrati farmaci o altre terapie dalla cui somministrazione scaturisce un effetto benefico con notevole attenuazione e/o scomparsa dello stato infiammatorio tipo i fans associati a miorilassanti, i TNF e i corticosteroidi, come pure la FKT e la radiofrequenza.
4. L'apparato locomotore è ulteriormente compromesso da edema osseo, entesite, comportanti, assieme alle sopraccitate patologie, dolore lombare anche durante la pagina 3 di 5 notte, con parestesie dell'arto inferiore dx. Chiarimenti l'edema osseo e l'entesite sono manifestazioni della spondiloartrite HI, pertanto rientrano in questa patologia Si fa presente che, tutta la sintomatologia elencata dall'avvocato in una potenziale prospettiva futura che potrebbe essere presente oppure no in un qualsiasi paziente e non specificatamente solo nel suo assistito, ogni patologia scritta sulla carta deve essere confermata in associazione, sia da un esame strumentale che da un esame clinico, non solamente da uno o dall'altro in modo separato) sulla specifica persona e pertanto, in associazione dell'esame strumentale presente agli atti, l'esame obiettivo da me eseguito sul ricorrente
Sig. è stato il seguente: “Il paziente presenta deambulazione e passaggi posturali Parte_1 autonomi, accovacciamento ed antiflessione sul bacino possibili fino ai gradi estremi;
Lasegue negativo;
forza di prensione e di sollevamento nella norma, no limitazione funzionale delle spalle”, pertanto da quanto appena riportato si evince che dal punto di vista funzionale non vi è alcuna limitazione che gli possa impedire di eseguire il suo lavoro di muratore ed anche quelli confacenti alle sue attitudini. Risulta essere, inoltre, in trattamento farmacologico e con VES e PCR nella norma;
nell'esame elettromioneurografico dell'arto inferiore dx eseguito in data 17.05.2021 presso CSS le conclusioni refertano: “reperti elettrofisiologici studiati nella norma”, in riferimento ai dolori lombari durante la notte all'arto inferiore dx e alle parestesie e la rigidità mattutina di una ora, sono sintomatologie RIFERITE dal paziente e che comunque non compromettono l'attività lavorativa del ricorrente (vedi anche esame obiettivo del sottoscritto). In conclusione dalla documentazione agli atti e dalla mia visita peritale si può stabilire che, si è del parere di non riconoscere al Sig. né il beneficio dell'assegno Parte_1 di invalidità ordinaria art.1 L.222/84, in quanto non sono risultate infermità tali da determinare una riduzione permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini lavorative personali e né la pensione di inabilità ordinaria art.2 L.222/84, in quanto non sono risultate infermità tali da determinare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa e in occupazioni confacenti alle attitudini lavorative personali”.
Le dette conclusioni possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano invero logicamente fondate su idonei elementi di fatto ed immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico- fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame .
Devono, pertanto, recepirsi le conclusioni rassegnate dal c.t.u., attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez.
II, n. 23362/2012), non dovendosi effettuare ulteriori approfondimenti, né disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez. Lav., n. 23413/2011).
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Nulla sulle spese di lite, ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Le spese di consulenza devono essere poste definitivamente a carico dell . CP_1
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di con ricorso depositato il 17/09/2024, nella causa iscritta al n. 7824 /2024 R.G.A.C. così CP_1 provvede:
a) rigetta la domanda;
b) nulla sulle spese processuali;
c) pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato CP_1 decreto emesso in data odierna.
Foggia, 27/02/2025 ore 14,55
Il Giudice
Antonia De Nicolo'
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