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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 17/04/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sigg.ri
Giudici:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott. Elisa Pinna Giudice
Dott. Valentina Prudente Giudice rel., est.
Riunito in Camera di Consiglio in data 15.4.25, sentita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1580 dell'anno 2023, pendente
TRA
Parte_1
DIFENSORE: Avv. BET ENRICO GIUSEPPE
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
CP_1
DIFENSORE: Avv. MOSCHINI SIMONE
- PARTE CONVENUTA -
E DEL CURATORE SPECIALE DI IN PERSONA AVV. Persona_1
ANNA MARIA GIANNECCHINI,
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura
Sulle seguenti conclusioni congiunte:
P a g . 1 | 4 “Piaccia al Tribunale di Massa: disporre l'affidamento condiviso tra i genitori del minore , nato a [...] il [...], disponendo che mantenga la Persona_1 residenza anagrafica presso il padre;
determinare il regime di visita tra il minore ed i genitori adottando il seguente schema, considerando le due settimane per una maggiore stabilità, e considerando che nel fine settimana il bambino viene preso all'uscita di scuola dove viene riportato il lunedì mattina:
• l'organizzazione soprariportata verrà applicata nel periodo scolastico;
le festività (Natale, Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno) saranno alternate tra i genitori;
• nel periodo estivo, verranno previsti tempi di permanenza più lunghi con l'uno e l'altro genitore (ad esempio a settimane alternate) considerata l'assenza dell'attività scolastica e considerato che i genitori si impegnano a concordare tra loro i tempi e le modalità; • il minore trascorrerà due settimane di vacanza consecutive con ciascun genitore, i cui periodi dovranno essere concordati tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
disporre che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento del figlio nel proprio periodo di permanenza;
i genitori sosterranno, la madre al 50% ed il padre al 50%, le spese straordinarie necessarie per il figlio facendo riferimento al Protocollo d'intesa sottoscritto dal Tribunale di Massa e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara “Protocollo delle modalità di mantenimento dei figli secondo le linee guida espresse dal CNF nella seduta del 14.7.2017” sottoscritto in data 22.10.2019; dare atto che i genitori riceveranno al 50% le provvidenze ed i contributi previsti dalla legge in favore dei figli minori, in particolare l'assegno unico universale di cui alla legge 01.10.2021 n. 46. Spese compensate.”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva ricorso per l'affidamento condiviso del figlio minorenne, Parte_1
(n. il 12/08/2017), affidato ai SS del Comune di Massa e collocato Persona_1 presso il padre, con previsione di mantenimento diretto dello stesso.
Si costituiva chiedendone l'affidamento esclusivo e opponedosi alle CP_1 avverse domande.
Era nominato curatore speciale del minore l'avv. Giannecchini.
All'udienza del 4.4.25, tenutasi in modalità cartolare su istanze delle parti, le stesse rassegnavano conclusioni congiunte, rinunciando ai termini per memorie ex art. 473 bis.28.
P a g . 2 | 4 ***
Deve darsi seguito alla richiesta congiunta delle parti, in quanto rispondente all'interesse del minore per i motivi di cui nel prosieguo:
- con provvedimento del 09.01.2023, il Tribunale per i Minorenni di Genova disponeva l'archiviazione della procedura, avviata nel 2019, su segnalazione di disponendo la prosecuzione dell'“affidamento di CP_1 Per_1 al Comune di Massa fino al 09/01/2025”, con collocamento presso il
[...] padre;
- con ordinanza del 23.12.24 – da intendersi qui integralmente richiamata - era disposto l'affidamento condiviso a entrambi i genitori, con collocamento presso il padre e graduale liberalizzazione del regime di visita della madre;
- in particolare, sono emersi, nel corso dell'istruttoria, un generale atteggiamento di positiva reciproca disposizione delle parti, nell'ottica di superare le difficoltà che hanno condotto all'inevitabile disgregazione della coppia, in vista del perseguimento del benessere di E invero, deve darsi atto, da un lato, Per_1 non solo dell'apprezzabile presa di coscienza della – attualmente in cura Pt_1 psichiatrica e con un passato di tossicodipendenza e difficoltà familiari, essendo stata adottata all'età di 11 anni-, indicativa di una sua maturazione personale complessiva, che si riverbera nella riappropriazione delle responsabilità del ruolo genitoriale, ma anche del supporto e dell'apertura manifestata dal consapevole del vissuto della ex compagna e mai critico o oppositivo Per_1 nei suoi confronti. D'altro canto, questa situazione -evidente dal contegno tenuto in udienza - trova piena conferma nelle relazioni dei Servizi e nella CTU, che ha ricondotto le aporie comunicative tra le parti e le conseguenti difficoltà di gestione del minore più a pregresse ingerenze del nucleo familiare della che non a una reale inidoneità dei genitori;
Pt_1
- L'esito degli incontri tra la e il figlio – rispetto ai quali non sono state Pt_1 evidenziate criticità di sorta - è estremamente positivo, come sottolineato dalla relazione dei Servizi da ultimo depositata in data 18.3.25 (“gli adulti hanno riferito di aver gestito in maniera funzionale il calendario, rispetto al quale, si è adattato benissimo giovando del maggior tempo trascorso con la Per_1 madre. La collaborazione tra le parti ha consentito di arrivare ad un accordo congiunto rispetto il regime di visita così come presentato dalle parti”). Il beneficio ritratto da si riflette, conseguentemente, anche sulle Per_1 condizioni della che, come riferito nel verbale del 07/03/2025 relativo Pt_1 all'incontro tra i Servizi e lo specialista in psichiatria dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest Dott. , che segue la “registra una Persona_2 Pt_1 situazione in cui la paziente vive una condizione di maggior benessere psico- fisico”, ferma restando la necessità che la donna continui il trattamento farmacologico attualmente in essere. In proposito si osserva, altresì, come risulti che la sia in lista di attesa per il trattamento psicologico, il che è Pt_1 ulteriore segnale del positivo percorso intrapreso;
- Quanto al regime di visite concordato, infine, lo stesso appare adeguato, tenuto conto dell'età e delle esigenze del minore, nonché improntato al criterio
P a g . 3 | 4 dell'alternanza; del pari, risulta condivisibile la previsione del mantenimento diretto. Appare infine opportuno invitare le parti a proseguire nel percorso di supporto alla genitorialità con l'ausilio dei Servizi territorialmente competenti, come peraltro suggerito anche dai Servizi stessi (si veda relazione del 18.3.25), con le indicazioni di cui in dispositivo.
In ragione delle dispiegate conclusioni congiunte, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE CIVILE, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 1580 dell'anno 2023, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede: regola i profili in punto di affidamento della prole minorenne e regime di permanenza, di visita, contributo al mantenimento e partecipazione alle spese di carattere straordinario come da conclusioni congiunte in epigrafe riportate;
dispone la presa in carico e il monitoraggio del nucleo familiare a opera dei Servizi Sociali di Massa;
invita i genitori ad attivarsi per un percorso di sostegno alla genitorialità, individuale e di coppia, presso l' competente;
CP_2
dispone che i Servizi Sociali, di concerto con gli altri enti eventualmente interessati, provvedano a organizzare ogni utile misura di supporto psicologico della prole e dei genitori, attivandosi allo scopo, se del caso, anche con l'educativa territoriale;
che gli enti di cui sopra provvedano ad articolare nel concreto le cadenze dei vari interventi di sostegno, sia ai genitori, che alla prole;
dispone che gli enti in questione provvedano a depositare relazione al GT ogni semestre;
in caso di verificatesi criticità si attiveranno per il deposito della relazione con la sollecitudine del caso;
dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Massa, nella soprarichiamata Camera di consiglio del 15.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Valentina Prudente Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
P a g . 4 | 4