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Sentenza 23 aprile 2024
Sentenza 23 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 23/04/2024, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dott. Maura STASSANO Presidente
Dott. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dott. Arturo PIZZELLA Consigliere
ha pronunziato in data 08/04/2024 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 500/2023 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
Parte_1
in persona del
[...]
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
1 Giuseppe Mazzarella come da procura allegata in fascicolo, ed elettivamente domiciliato con pec;
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE- APPELLANTE
E
1 , rappresentato e difeso dagli avv. Maximo Russo e CP_1
Ciro Apicella, come da mandato in atti, ed elettivamente domiciliato come da pec;
2) , in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra
Fazio, come da mandato in atti, ed elettivamente domiciliato con pec;
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE- APPELLATI
OGGETTO: pagamento contributi.
Riassunzione, a seguito di cassazione con rinvio, del giudizio di appello
avverso la sentenza n. 1347/2015 emessa dal Giudice del lavoro del
Tribunale di Nocera Inferiore.
CONCLUSIONI
Per : in riforma della sentenza del Tribunale, rigettare Pt_1
l'opposizione proposta da con il ricorso di primo grado;
CP_1
vinte le spese di tutti i gradi.
2 Per : dichiarare non dovute le somme di cui alla cartella n. 100 CP_1
2015 0003351229; vinte le spese.
Per l' : confermare la cartella di pagamento;
dichiarare CP_2
l estranea alle eccezioni del che non riguardano l'attività di CP_2 CP_1
riscossione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14/05/2015 , premesso che in CP_1
data 09/04/2015 riceveva la notifica della cartella di pagamento n. 100
2015 0003351229, relativa ad € 18.003,87 a titolo di contributi chiesti dalla per gli anni dal 2009 al 2012; che Parte_1
non sussisteva l'obbligo di versamento dei contributi alla adiva il Pt_1
Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, chiedendo di annullare la cartella di pagamento, con vittoria di spese.
Nel costituirsi in giudizio ed confutavano le avverse Pt_1 Org_1
deduzioni in fatto e in diritto, e chiedevano il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Con sentenza depositata in data 26/11/2015, il Giudice di primo grado accoglieva il ricorso e compensava le spese.
3 Avverso tale pronunzia proponeva appello, con ricorso Pt_1
depositato in data 05/05/2016, censurando l'impugnata sentenza.
La ribadiva che il era tenuto al versamento dei contributi, e Pt_1 CP_1
concludeva per la riforma della sentenza di primo grado, con rigetto della domanda proposta dal professionista nel ricorso introduttivo.
Nel costituirsi in giudizio l'appellato deduceva l'infondatezza del gravame, chiedendone il rigetto.
L' (subentrata ad ) si costituiva ed eccepiva Controparte_2 Org_1
il difetto di legittimazione passiva;
in subordine, chiedeva di confermare la cartella di pagamento.
Con sentenza n. 256/2018 pubblicata in data 14/05/2018, la Corte di appello di Salerno rigettava l'appello di e compensava per intero le Pt_1
spese del secondo grado.
Avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso davanti Pt_1
alla Corte di cassazione.
La S.C. con ordinanza n. 15856/2023 depositata in data 06/06/2023,
cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte di appello di Salerno
in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
4 Con atto depositato in data 31/08/2023 riassumeva il giudizio Pt_1
davanti alla Corte di appello di Salerno.
Dopo avere richiamato i precedenti gradi di giudizio e il principio sancito dalla S.C. nella pronunzia n. 15856/2023, la chiedeva la riforma Pt_1
della sentenza del Tribunale e il rigetto del ricorso di primo grado proposto dal con condanna dello stesso alle spese dei vari gradi di giudizio. CP_1
si costituiva con memoria difensiva depositata in data CP_1
15/09/2023, in cui deduceva l'infondatezza delle pretese azionate da e chiedeva il rigetto del gravame. Pt_1
L si costituiva con memoria difensiva Controparte_2
depositata in data 02/04/2024 e chiedeva la conferma della cartella di pagamento;
chiedeva di essere dichiarata estranea alle eccezioni del CP_1
che non riguardavano l'attività di riscossione.
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che il presente ricorso in riassunzione è
tempestivo in quanto depositato in data 31/08/2023, e quindi proposto nel termine di tre mesi dal deposito della pronunzia con cui la S.C. ha cassato
5 la sentenza di secondo grado (ordinanza della Corte di Cassazione
depositata il 06/06/2023).
“Il "dies a quo" del termine trimestrale per la riassunzione della causa
davanti al giudice di rinvio, ex art. 392 c.p.c., decorre, sia che la Corte di
cassazione decida con sentenza che con ordinanza, dal deposito in
cancelleria del provvedimento” (Cass. n. 29204/2018).
Ciò chiarito, “Nel giudizio di rinvio, le parti conservano la stessa
posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata
la sentenza annullata” (Cass. n. 2309/2007).
“Il giudizio di rinvio si caratterizza come giudizio rescissorio ai fini di
colmare il vuoto aperto, nella controversia di merito, dalla pronuncia di
cassazione, ed in esso le parti conservano la stessa posizione processuale
del precedente procedimento, ed il thema decidendum è definito dalla
pronuncia rescindente. Da ciò consegue che la riassunzione si caratterizzi
come un mero atto di impulso processuale, posto che il giudizio, nei
termini fissati dalla pronuncia della S.C., va considerato pendente fin dal
momento della pubblicazione di questa, e le parti sono ricollocate nella
posizione che avevano assunto nel giudizio conclusosi con la sentenza
annullata” (Cass. n. 6828/1998).
6 Nel caso di specie , qui ricorrente in riassunzione, è “parte Pt_1
appellante” nel giudizio di secondo grado.
L'appello è stato infatti proposto da avverso la sentenza di primo Pt_1
grado n. 1347/2015 del Tribunale di Nocera Inferiore.
La predetta pronunzia è stata confermata in secondo grado, ma la decisione della Corte di appello n. 256/2018 è stata cassata dalla S.C.
Giova precisare che, secondo il consolidato orientamento dei Giudici di legittimità, il principio di diritto affermato in cassazione vincola il giudice del rinvio, che è tenuto ad uniformarsi, anche qualora, nel corso del processo, siano intervenuti mutamenti della giurisprudenza di legittimità;
la stessa Corte di Cassazione, laddove nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal giudice di merito, deve giudicare sulla base del medesimo principio di diritto già enunciato e applicato dal giudice di rinvio, senza possibilità di modificarlo, neppure sulla base di un nuovo orientamento giurisprudenziale della stessa Corte, a meno che la norma da applicare in relazione al principio di diritto enunciato risulti successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di jus
superveniens (Cass. n. 6086/2014).
7 “A norma dell'art. 384 c.p.c., comma 1, l'enunciazione del principio di
diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, anche se
nel frattempo siano intervenuti mutamenti in seno alla giurisprudenza di
legittimità” atteso che “anche la Corte di cassazione, nuovamente investita
del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal giudice di merito, deve
giudicare muovendo dal principio di diritto precedentemente enunciato e
applicato dal giudice di rinvio, senza possibilità di modificarlo, neppure
sulla base di un nuovo orientamento giurisprudenziale della stessa Corte”,
e tanto “perfino nel caso in cui sia intervenuta una decisione delle Sezioni
Unite, a composizione di un contrasto di giurisprudenza, già al tempo
della pronuncia del giudice di rinvio, non potendo neppure in siffatta
ipotesi la Corte procedere all'enunciazione di un principio di diritto di
segno diverso rispetto a quello enunciato nella sentenza rescindente, onde
rimuovere gli effetti di tale sentenza sulla base del nuovo orientamento
giurisprudenziale” (Cass. n. 1163/2017; n. 12095/2007).
Va a questo punto riportato il dictum della pronuncia della Corte di
Cassazione che ha disposto il presente rinvio, onde delineare il perimetro entro il quale va eseguita la valutazione demandata a questo collegio.
8 Con l'ordinanza n. 15856/2023, i giudici di legittimità hanno osservato che i motivi addotti da “sono fondati alla luce della giurisprudenza di Pt_1
questa Corte (Sez. L – Sentenza n. 4568 del 19/02/2021, Rv. 660620 – 01;
Sez. L – Sentenza n. 28188 del 28/09/2022, Rv. 665731 – 01 e numerose
altre successive conformi), secondo la quale, in tema di Casse
previdenziali privatizzate, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla
Cassa dei geometri liberi professionisti e del pagamento della
contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del
regolamento della predetta , l'iscrizione all'albo professionale – Pt_1
essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e
la mancata produzione di reddito – avendo il predetto regolamento
definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui
alla l. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad
assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti. La sentenza
impugnata, che non si è attenuta al principio su esteso, deve essere
cassata” (v. pag. 3 della pronunzia della Corte di Cassazione n.
15856/2023).
La S.C. ha rinviato alla Corte di appello, in diversa composizione, per
“nuovo esame”.
9 Ora, nel caso di specie ha chiesto al il pagamento di Pt_1 CP_1
complessivi € 18.003,87 -a titolo di contributi minimi per gli anni dal 2009
al 2012 - con la cartella n. 100 2015 0003351229 notificata in data
09/04/2015.
Lo Statuto della appellante e il Regolamento sulla contribuzione (le Pt_1
cui modifiche sono in vigore dal 01/01/2003 e sono state approvate con decreto interministeriale del 27/02/2003) prevedono che, a decorrere dal
01/01/2003, “Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i geometri ed i geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria, che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. lgs. 30/6/1994 n. 509”.
Nel caso che ci occupa è pacifico che il fosse iscritto all'Albo dei CP_1
geometri negli anni oggetto di causa.
10 L'attività professionale espletata in detto arco temporale risulta documentata in giudizio da (trattasi di prestazioni rilevate dalla Pt_1
Cassa mediante accesso alle banche dati dell ). Controparte_2
Il ha dedotto l'assenza dell'obbligo contributivo sulla scorta di due CP_1
elementi: l'esistenza di altra posizione contributiva come lavoratore dipendente di varie società, nonché l'assenza di redditi da lavoro autonomo e il carattere gratuito dell'attività professionale svolta.
Tali argomenti non sono idonei ad escludere il debito contributivo oggetto di lite.
La sentenza n. 4568/2021, richiamata dalla S.C. nella ordinanza che ha disposto il presente giudizio di rinvio, ha ravvisato la sussistenza dell'obbligo contributivo verso anche in caso di esercizio della Pt_1
professione di geometra in modo saltuario e senza continuità ed esclusività, laddove vi fosse comunque l'iscrizione all'albo, e non essendo ostativa neppure l'eventuale iscrizione del geometra ad altra forma di previdenza.
In particolare, la S.C. ha esposto che “l'ambito dei soggetti obbligati non è
mutato per effetto della modifica regolamentare della , in quanto Pt_1
l'iscrizione alla cassa riguarda pur sempre i geometri iscritti all'albo
11 professionale che esercitano la libera professione, mentre è solo mutato
l'accertamento delle modalità di esercizio della libera professione, che
rileva ai fini contributivi anche se priva dei caratteri di continuità ed
esclusività”.
Pertanto, “l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al
fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla , e l'ipotetica natura Pt_1
occasionale dell'esercizio della professione è irrilevante ai fini
dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione
minima” (Cass. n. 4568/2021).
Trattasi di orientamento interpretativo ormai consolidato, atteso che alla pronunzia n. 4568/2021 hanno fatto seguito numerose decisioni conformi dei Giudici di legittimità (Cass. n. 24135/2921, n. 35481/2021, n.
28119/2021, n. 23633/2021, n. 23628/2021, n. 28188/2022), cui si aggiunge quella che ha disposto il presente giudizio di rinvio.
Nel caso qui in esame, costituisce circostanza non controversa l'iscrizione del all'Albo professionale negli anni oggetto di lite. CP_1
Egli infatti non ha mai dedotto, né tantomeno dimostrato, di essersi cancellato in detti anni dall'Albo dei geometri.
12 Quanto alla gratuità della prestazione resa e alla mancanza di reddito conseguito per effetto delle attività professionali, la S.C. ha rimarcato chiaramente che tali fattori non rilevano, in quanto è sufficiente l'iscrizione all'Albo (nel caso di specie non controversa) per la sussistenza dell'obbligo contributivo.
In applicazione del principio sancito dall'ordinanza n. 15856/2023, e tenuto conto dei principii affermati anche dalle altre pronunzie della S.C.
in materia, deve ritenersi - contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale
nella sentenza impugnata n. 1347/2015 – sussistente l'obbligo contributivo a carico del CP_1
In accoglimento dell'appello proposto da , la sentenza di primo Pt_1
grado va quindi riformata e il ricorso introduttivo del va rigettato. CP_1
Le spese dei vari gradi (primo grado, appello, cassazione, giudizio di rinvio) seguono la soccombenza, ma vengono compensate per metà, atteso che ai sensi dell'art. 92 cpc il “mutamento della giurisprudenza rispetto
alle questioni dirimenti”, verificatosi nel caso di specie, integra le “gravi ed eccezionali ragioni” che consentono la compensazione.
13 La S.C. ha infatti modificato il proprio orientamento ermeneutico a partire dalla pronunzia n. 4568/2021, e quindi in epoca successiva alla emissione delle sentenze di primo e di secondo grado fra le parti.
Con sentenza n. 5375/2019, i giudici di legittimità ancora ritenevano illegittimo l'obbligo di iscrizione alla dei geometri iscritti all'albo, Pt_1
in caso di non effettivo o abituale esercizio della professione. Detta
pronunzia affermava che le disposizioni adottate dalla non potevano Pt_1
introdurre una deroga al disposto della L. n. 773 del 1982, art. 22, comma
2 (secondo cui "L'iscrizione alla è facoltativa per i geometri iscritti a Pt_1
forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione, in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale").
A tale statuizione si è attenuta anche questa Corte in precedenti decisioni.
Il predetto orientamento è stato tuttavia in seguito smentito dalla stessa
Corte di Cassazione, la quale con la pronunzia n. 4568/2021 (richiamata ed applicata dalla ordinanza n. 15856/2023 che ha disposto il presente giudizio di rinvio) ha invece affermato la piena validità del Regolamento
e l'obbligatorietà dell'iscrizione alla per tutti i geometri Pt_1 Pt_1
iscritti all'albo.
14 Il nuovo indirizzo interpretativo si è poi consolidato mediante successive pronunce della S.C. , fra le quali si inscrive anche quella che ha dato luogo al rinvio che qui ci occupa.
Si è dunque verificato il mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti, che l'art. 92 cpc include fra i casi idonei a consentire la compensazione totale o parziale delle spese.
Trattandosi di accoglimento del gravame, non sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, nel giudizio di rinvio dopo l'ordinanza n. 15856/2023 della
Corte di Cassazione, a seguito di ricorso in riassunzione n. 500/2023
R.G. sull'appello proposto da nei confronti di Pt_1 [...]
e , avverso CP_1 Controparte_2
la sentenza n. 1347/2015 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale
di Nocera Inferiore, così provvede:
1)accoglie l'appello proposto da e, in riforma della sentenza Pt_1
impugnata n. 1347/2015 del Tribunale di Nocera Inferiore, rigetta il ricorso di primo grado proposto da;
CP_1
15 2)condanna alla rifusione, in favore di e di CP_1 Pt_1 [...]
, di metà delle spese processuali, liquidate -per Controparte_2
intero e in favore di ciascuna parte - in € 2.697,00 per il primo grado, €
1.984,00 per il secondo grado, € 1.541,00 per la cassazione ed € 1.984,00
per il presente giudizio di rinvio, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CNA come per legge, compensando la restante metà.
Salerno, 08/04/2024.
Il Consigliere estensore
Dott. Lia DI BENEDETTO Il Presidente
Dott. Maura STASSANO
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dott. Maura STASSANO Presidente
Dott. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dott. Arturo PIZZELLA Consigliere
ha pronunziato in data 08/04/2024 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 500/2023 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
Parte_1
in persona del
[...]
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
1 Giuseppe Mazzarella come da procura allegata in fascicolo, ed elettivamente domiciliato con pec;
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE- APPELLANTE
E
1 , rappresentato e difeso dagli avv. Maximo Russo e CP_1
Ciro Apicella, come da mandato in atti, ed elettivamente domiciliato come da pec;
2) , in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra
Fazio, come da mandato in atti, ed elettivamente domiciliato con pec;
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE- APPELLATI
OGGETTO: pagamento contributi.
Riassunzione, a seguito di cassazione con rinvio, del giudizio di appello
avverso la sentenza n. 1347/2015 emessa dal Giudice del lavoro del
Tribunale di Nocera Inferiore.
CONCLUSIONI
Per : in riforma della sentenza del Tribunale, rigettare Pt_1
l'opposizione proposta da con il ricorso di primo grado;
CP_1
vinte le spese di tutti i gradi.
2 Per : dichiarare non dovute le somme di cui alla cartella n. 100 CP_1
2015 0003351229; vinte le spese.
Per l' : confermare la cartella di pagamento;
dichiarare CP_2
l estranea alle eccezioni del che non riguardano l'attività di CP_2 CP_1
riscossione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14/05/2015 , premesso che in CP_1
data 09/04/2015 riceveva la notifica della cartella di pagamento n. 100
2015 0003351229, relativa ad € 18.003,87 a titolo di contributi chiesti dalla per gli anni dal 2009 al 2012; che Parte_1
non sussisteva l'obbligo di versamento dei contributi alla adiva il Pt_1
Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, chiedendo di annullare la cartella di pagamento, con vittoria di spese.
Nel costituirsi in giudizio ed confutavano le avverse Pt_1 Org_1
deduzioni in fatto e in diritto, e chiedevano il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Con sentenza depositata in data 26/11/2015, il Giudice di primo grado accoglieva il ricorso e compensava le spese.
3 Avverso tale pronunzia proponeva appello, con ricorso Pt_1
depositato in data 05/05/2016, censurando l'impugnata sentenza.
La ribadiva che il era tenuto al versamento dei contributi, e Pt_1 CP_1
concludeva per la riforma della sentenza di primo grado, con rigetto della domanda proposta dal professionista nel ricorso introduttivo.
Nel costituirsi in giudizio l'appellato deduceva l'infondatezza del gravame, chiedendone il rigetto.
L' (subentrata ad ) si costituiva ed eccepiva Controparte_2 Org_1
il difetto di legittimazione passiva;
in subordine, chiedeva di confermare la cartella di pagamento.
Con sentenza n. 256/2018 pubblicata in data 14/05/2018, la Corte di appello di Salerno rigettava l'appello di e compensava per intero le Pt_1
spese del secondo grado.
Avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso davanti Pt_1
alla Corte di cassazione.
La S.C. con ordinanza n. 15856/2023 depositata in data 06/06/2023,
cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte di appello di Salerno
in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
4 Con atto depositato in data 31/08/2023 riassumeva il giudizio Pt_1
davanti alla Corte di appello di Salerno.
Dopo avere richiamato i precedenti gradi di giudizio e il principio sancito dalla S.C. nella pronunzia n. 15856/2023, la chiedeva la riforma Pt_1
della sentenza del Tribunale e il rigetto del ricorso di primo grado proposto dal con condanna dello stesso alle spese dei vari gradi di giudizio. CP_1
si costituiva con memoria difensiva depositata in data CP_1
15/09/2023, in cui deduceva l'infondatezza delle pretese azionate da e chiedeva il rigetto del gravame. Pt_1
L si costituiva con memoria difensiva Controparte_2
depositata in data 02/04/2024 e chiedeva la conferma della cartella di pagamento;
chiedeva di essere dichiarata estranea alle eccezioni del CP_1
che non riguardavano l'attività di riscossione.
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che il presente ricorso in riassunzione è
tempestivo in quanto depositato in data 31/08/2023, e quindi proposto nel termine di tre mesi dal deposito della pronunzia con cui la S.C. ha cassato
5 la sentenza di secondo grado (ordinanza della Corte di Cassazione
depositata il 06/06/2023).
“Il "dies a quo" del termine trimestrale per la riassunzione della causa
davanti al giudice di rinvio, ex art. 392 c.p.c., decorre, sia che la Corte di
cassazione decida con sentenza che con ordinanza, dal deposito in
cancelleria del provvedimento” (Cass. n. 29204/2018).
Ciò chiarito, “Nel giudizio di rinvio, le parti conservano la stessa
posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata
la sentenza annullata” (Cass. n. 2309/2007).
“Il giudizio di rinvio si caratterizza come giudizio rescissorio ai fini di
colmare il vuoto aperto, nella controversia di merito, dalla pronuncia di
cassazione, ed in esso le parti conservano la stessa posizione processuale
del precedente procedimento, ed il thema decidendum è definito dalla
pronuncia rescindente. Da ciò consegue che la riassunzione si caratterizzi
come un mero atto di impulso processuale, posto che il giudizio, nei
termini fissati dalla pronuncia della S.C., va considerato pendente fin dal
momento della pubblicazione di questa, e le parti sono ricollocate nella
posizione che avevano assunto nel giudizio conclusosi con la sentenza
annullata” (Cass. n. 6828/1998).
6 Nel caso di specie , qui ricorrente in riassunzione, è “parte Pt_1
appellante” nel giudizio di secondo grado.
L'appello è stato infatti proposto da avverso la sentenza di primo Pt_1
grado n. 1347/2015 del Tribunale di Nocera Inferiore.
La predetta pronunzia è stata confermata in secondo grado, ma la decisione della Corte di appello n. 256/2018 è stata cassata dalla S.C.
Giova precisare che, secondo il consolidato orientamento dei Giudici di legittimità, il principio di diritto affermato in cassazione vincola il giudice del rinvio, che è tenuto ad uniformarsi, anche qualora, nel corso del processo, siano intervenuti mutamenti della giurisprudenza di legittimità;
la stessa Corte di Cassazione, laddove nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal giudice di merito, deve giudicare sulla base del medesimo principio di diritto già enunciato e applicato dal giudice di rinvio, senza possibilità di modificarlo, neppure sulla base di un nuovo orientamento giurisprudenziale della stessa Corte, a meno che la norma da applicare in relazione al principio di diritto enunciato risulti successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di jus
superveniens (Cass. n. 6086/2014).
7 “A norma dell'art. 384 c.p.c., comma 1, l'enunciazione del principio di
diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, anche se
nel frattempo siano intervenuti mutamenti in seno alla giurisprudenza di
legittimità” atteso che “anche la Corte di cassazione, nuovamente investita
del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal giudice di merito, deve
giudicare muovendo dal principio di diritto precedentemente enunciato e
applicato dal giudice di rinvio, senza possibilità di modificarlo, neppure
sulla base di un nuovo orientamento giurisprudenziale della stessa Corte”,
e tanto “perfino nel caso in cui sia intervenuta una decisione delle Sezioni
Unite, a composizione di un contrasto di giurisprudenza, già al tempo
della pronuncia del giudice di rinvio, non potendo neppure in siffatta
ipotesi la Corte procedere all'enunciazione di un principio di diritto di
segno diverso rispetto a quello enunciato nella sentenza rescindente, onde
rimuovere gli effetti di tale sentenza sulla base del nuovo orientamento
giurisprudenziale” (Cass. n. 1163/2017; n. 12095/2007).
Va a questo punto riportato il dictum della pronuncia della Corte di
Cassazione che ha disposto il presente rinvio, onde delineare il perimetro entro il quale va eseguita la valutazione demandata a questo collegio.
8 Con l'ordinanza n. 15856/2023, i giudici di legittimità hanno osservato che i motivi addotti da “sono fondati alla luce della giurisprudenza di Pt_1
questa Corte (Sez. L – Sentenza n. 4568 del 19/02/2021, Rv. 660620 – 01;
Sez. L – Sentenza n. 28188 del 28/09/2022, Rv. 665731 – 01 e numerose
altre successive conformi), secondo la quale, in tema di Casse
previdenziali privatizzate, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla
Cassa dei geometri liberi professionisti e del pagamento della
contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del
regolamento della predetta , l'iscrizione all'albo professionale – Pt_1
essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e
la mancata produzione di reddito – avendo il predetto regolamento
definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui
alla l. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad
assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti. La sentenza
impugnata, che non si è attenuta al principio su esteso, deve essere
cassata” (v. pag. 3 della pronunzia della Corte di Cassazione n.
15856/2023).
La S.C. ha rinviato alla Corte di appello, in diversa composizione, per
“nuovo esame”.
9 Ora, nel caso di specie ha chiesto al il pagamento di Pt_1 CP_1
complessivi € 18.003,87 -a titolo di contributi minimi per gli anni dal 2009
al 2012 - con la cartella n. 100 2015 0003351229 notificata in data
09/04/2015.
Lo Statuto della appellante e il Regolamento sulla contribuzione (le Pt_1
cui modifiche sono in vigore dal 01/01/2003 e sono state approvate con decreto interministeriale del 27/02/2003) prevedono che, a decorrere dal
01/01/2003, “Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i geometri ed i geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria, che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. lgs. 30/6/1994 n. 509”.
Nel caso che ci occupa è pacifico che il fosse iscritto all'Albo dei CP_1
geometri negli anni oggetto di causa.
10 L'attività professionale espletata in detto arco temporale risulta documentata in giudizio da (trattasi di prestazioni rilevate dalla Pt_1
Cassa mediante accesso alle banche dati dell ). Controparte_2
Il ha dedotto l'assenza dell'obbligo contributivo sulla scorta di due CP_1
elementi: l'esistenza di altra posizione contributiva come lavoratore dipendente di varie società, nonché l'assenza di redditi da lavoro autonomo e il carattere gratuito dell'attività professionale svolta.
Tali argomenti non sono idonei ad escludere il debito contributivo oggetto di lite.
La sentenza n. 4568/2021, richiamata dalla S.C. nella ordinanza che ha disposto il presente giudizio di rinvio, ha ravvisato la sussistenza dell'obbligo contributivo verso anche in caso di esercizio della Pt_1
professione di geometra in modo saltuario e senza continuità ed esclusività, laddove vi fosse comunque l'iscrizione all'albo, e non essendo ostativa neppure l'eventuale iscrizione del geometra ad altra forma di previdenza.
In particolare, la S.C. ha esposto che “l'ambito dei soggetti obbligati non è
mutato per effetto della modifica regolamentare della , in quanto Pt_1
l'iscrizione alla cassa riguarda pur sempre i geometri iscritti all'albo
11 professionale che esercitano la libera professione, mentre è solo mutato
l'accertamento delle modalità di esercizio della libera professione, che
rileva ai fini contributivi anche se priva dei caratteri di continuità ed
esclusività”.
Pertanto, “l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al
fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla , e l'ipotetica natura Pt_1
occasionale dell'esercizio della professione è irrilevante ai fini
dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione
minima” (Cass. n. 4568/2021).
Trattasi di orientamento interpretativo ormai consolidato, atteso che alla pronunzia n. 4568/2021 hanno fatto seguito numerose decisioni conformi dei Giudici di legittimità (Cass. n. 24135/2921, n. 35481/2021, n.
28119/2021, n. 23633/2021, n. 23628/2021, n. 28188/2022), cui si aggiunge quella che ha disposto il presente giudizio di rinvio.
Nel caso qui in esame, costituisce circostanza non controversa l'iscrizione del all'Albo professionale negli anni oggetto di lite. CP_1
Egli infatti non ha mai dedotto, né tantomeno dimostrato, di essersi cancellato in detti anni dall'Albo dei geometri.
12 Quanto alla gratuità della prestazione resa e alla mancanza di reddito conseguito per effetto delle attività professionali, la S.C. ha rimarcato chiaramente che tali fattori non rilevano, in quanto è sufficiente l'iscrizione all'Albo (nel caso di specie non controversa) per la sussistenza dell'obbligo contributivo.
In applicazione del principio sancito dall'ordinanza n. 15856/2023, e tenuto conto dei principii affermati anche dalle altre pronunzie della S.C.
in materia, deve ritenersi - contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale
nella sentenza impugnata n. 1347/2015 – sussistente l'obbligo contributivo a carico del CP_1
In accoglimento dell'appello proposto da , la sentenza di primo Pt_1
grado va quindi riformata e il ricorso introduttivo del va rigettato. CP_1
Le spese dei vari gradi (primo grado, appello, cassazione, giudizio di rinvio) seguono la soccombenza, ma vengono compensate per metà, atteso che ai sensi dell'art. 92 cpc il “mutamento della giurisprudenza rispetto
alle questioni dirimenti”, verificatosi nel caso di specie, integra le “gravi ed eccezionali ragioni” che consentono la compensazione.
13 La S.C. ha infatti modificato il proprio orientamento ermeneutico a partire dalla pronunzia n. 4568/2021, e quindi in epoca successiva alla emissione delle sentenze di primo e di secondo grado fra le parti.
Con sentenza n. 5375/2019, i giudici di legittimità ancora ritenevano illegittimo l'obbligo di iscrizione alla dei geometri iscritti all'albo, Pt_1
in caso di non effettivo o abituale esercizio della professione. Detta
pronunzia affermava che le disposizioni adottate dalla non potevano Pt_1
introdurre una deroga al disposto della L. n. 773 del 1982, art. 22, comma
2 (secondo cui "L'iscrizione alla è facoltativa per i geometri iscritti a Pt_1
forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione, in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale").
A tale statuizione si è attenuta anche questa Corte in precedenti decisioni.
Il predetto orientamento è stato tuttavia in seguito smentito dalla stessa
Corte di Cassazione, la quale con la pronunzia n. 4568/2021 (richiamata ed applicata dalla ordinanza n. 15856/2023 che ha disposto il presente giudizio di rinvio) ha invece affermato la piena validità del Regolamento
e l'obbligatorietà dell'iscrizione alla per tutti i geometri Pt_1 Pt_1
iscritti all'albo.
14 Il nuovo indirizzo interpretativo si è poi consolidato mediante successive pronunce della S.C. , fra le quali si inscrive anche quella che ha dato luogo al rinvio che qui ci occupa.
Si è dunque verificato il mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti, che l'art. 92 cpc include fra i casi idonei a consentire la compensazione totale o parziale delle spese.
Trattandosi di accoglimento del gravame, non sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, nel giudizio di rinvio dopo l'ordinanza n. 15856/2023 della
Corte di Cassazione, a seguito di ricorso in riassunzione n. 500/2023
R.G. sull'appello proposto da nei confronti di Pt_1 [...]
e , avverso CP_1 Controparte_2
la sentenza n. 1347/2015 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale
di Nocera Inferiore, così provvede:
1)accoglie l'appello proposto da e, in riforma della sentenza Pt_1
impugnata n. 1347/2015 del Tribunale di Nocera Inferiore, rigetta il ricorso di primo grado proposto da;
CP_1
15 2)condanna alla rifusione, in favore di e di CP_1 Pt_1 [...]
, di metà delle spese processuali, liquidate -per Controparte_2
intero e in favore di ciascuna parte - in € 2.697,00 per il primo grado, €
1.984,00 per il secondo grado, € 1.541,00 per la cassazione ed € 1.984,00
per il presente giudizio di rinvio, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CNA come per legge, compensando la restante metà.
Salerno, 08/04/2024.
Il Consigliere estensore
Dott. Lia DI BENEDETTO Il Presidente
Dott. Maura STASSANO
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