Ordinanza cautelare 3 maggio 2018
Sentenza 18 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 18/11/2022, n. 1818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1818 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/11/2022
N. 01818/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00351/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 351 del 2018, proposto da l'Associazione Sportivo Dilettantistica (anche “A.S.D.”) Mare del Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Pietrantonio De Nuzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Oria, via D'Oria, n. 86;
contro
Comune di Torricella, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Agnese Caprioli in Lecce, via Scarambone, n. 56;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- della determinazione dirigenziale n. 16 del 17 gennaio 2018 del Comune di Torricella, Settore “Territorio”, pubblicata il 18 gennaio 2018 e notificata il 19 gennaio 2018 all’Associazione ricorrente, con cui il Comune di Torricella ha deciso di risolvere, per gravi inadempienze del concessionario, il contratto rep. n. 49/2008 (del 20/10/2008) di affidamento in gestione della Piscina coperta Comunale (avente durata di quindici anni a partire dalla sua sottoscrizione), con contestuale reintegra nel possesso da parte dell’Amministrazione Comunale nella struttura;
- nonché di tutti gli altri atti lesivi, antecedenti e/o successivi, presupposti, collegati, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torricella;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2022 la dott.ssa Anna Abbate e udito per la parte resistente il difensore avv.to G. Misserini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’A.S.D. ricorrente, con ricorso notificato il 16/03/2018 e depositato in giudizio il 29/03/2018, impugna la determinazione dirigenziale n.16 del 17.01.2018, notificata il 19.01.218, recante in oggetto “RISOLUZIONE CONTRATTO REP. N.49/2008 - AFFIDAMENTO PISCINA COMUNALE ALLA DITTA ASD MARE DEL SUD”, con cui il Comune di Torricella (TA) ha risolto, per gravi inadempienze del concessionario, il contratto rep. n. 49/2008 (del 20/10/2008) di affidamento in gestione della Piscina coperta Comunale (avente durata di quindici anni a partire dalla sua sottoscrizione), con contestuale reintegra nel possesso da parte dell’Amministrazione Comunale nella struttura, nonché tutti gli altri atti lesivi, antecedenti e/o successivi, presupposti, collegati, connessi e consequenziali.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
INEFFICACIA - ECCESSO DI POTERE - INGIUSTIZIA MANIFESTA - PALESE CONTRADDITTORIETA' DIFETTO DI PROPORZIONALITA’ E RAGIONEVOLEZZA. INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER CONTESTARE L’INADEMPIMENTO E LA CONSEGUENTE RISOLUZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN TEMA DI ESERCIZIO DEI POTERI DI AUTOTUTELA ESECUTIVA.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART 21 SEXIES L. 241/90 E DELL’ART 1453 C.C.; ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA, TRAVISAMENTO, ARBITRARIETÀ, IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA.
Il 26/04/2018, si è costituito in giudizio il Comune di Torricella, depositando una memoria di costituzione, nella quale ha eccepito, preliminarmente, la inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, in quanto il provvedimento impugnato sarebbe (in tesi) “ atto paritetico che vede l’Amministrazione agire quale mero soggetto di diritto privato e non già nella sua veste di Autorità sovraordinata che spende il proprio potere autoritativo ”, con la “ conseguenza che la posizione giuridica soggettiva asseritamente vantata dall’istante assume, nel caso di specie, non già la veste di interesse legittimo - che determinerebbe la devoluzione della presente controversia alla giurisdizione di Codesto Ecc.mo T.A.R. -, ma, al contrario, di diritto soggettivo alla cui tutela, ovviamente, è deputata l’A.G.O. ”, nonchè “ a cagione dell’evidente genericità di fondo che contraddistingue i due motivo di ricorso articolati da controparte ” e, nel merito, l’infondatezza del ricorso, chiedendo di rigettare la domanda cautelare e lo spiegato ricorso siccome inammissibile, irricevibile, improcedibile ed infondato in fatto ed in diritto.
Ad esito della Camera di Consiglio del 02/05/2018, fissata per la trattazione della domanda cautelare di parte ricorrente, questa Sezione l’ha respinta, con ordinanza cautelare n. 217 del 03/05/2018, con la seguente motivazione: “ Premesso che il provvedimento impugnato appare correttamente da qualificare come decadenza dalla concessione di bene e di servizio pubblico (uso e gestione della piscina comunale), rientrante nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, ex art. 133 del c.p.a. (trattandosi, sostanzialmente, di concessione e non di appalto, essendo - tra l’altro - previsto il pagamento del canone concessorio a carico dell’affidatario);
Ritenuto, ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del giudizio, che il ricorso non risulta assistito né dal necessario fumus di fondatezza, né dall’allegato periculum in mora, ove si consideri che l’A.S.D. ricorrente ha “chiuso” la struttura de qua sin dal 2012 (senza, peraltro, mai riconsegnarla al civico Ente) e non ha provveduto al pagamento dei costi di talune utenze (rispetto ai quali il Comune ha pure ottenuto decreti ingiuntivi per il relativo rimborso, non opposti dall’Associazione interessata), sottraendo la piscina comunale all’uso pubblico (senza che rilevi, nella presente sede, l’invocata contemporanea pendenza del distinto giudizio civile) ”.
A seguito della predetta ordinanza cautelare n. 217 del 03/05/2018, avverso la quale non risulta proposto appello (cautelare), parte ricorrente non ha depositato ulteriori scritti difensivi.
Nella pubblica udienza del 26/10/2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso è palesemente infondato nel merito e, pertanto, deve essere respinto, come rilevato da questa Sezione nella ordinanza cautelare n. 217 del 03/05/2018, avverso la quale non risulta proposto appello (cautelare) e a seguito della quale parte ricorrente non ha svolto ulteriori difese né per iscritto né oralmente nella pubblica udienza del 26 ottobre 2022.
1. - In via preliminare deve essere, anzitutto, disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione di questo T.A.R. sollevata nella memoria di costituzione dal Comune resistente e ribadito che la controversia oggetto del presente giudizio rientra nella giurisdizione esclusiva di codesto T.A.R., configurandosi nella specie un rapporto di concessione di beni e servizi pubblici, rientrante tra quelli attribuiti alla giurisdizione esclusiva del G.A. ai sensi dell’art. 133 primo comma lettere b) e c) c.p.a..
« Ed invero, come è stato osservato da condivisibile giurisprudenza, “il giudice amministrativo è il giudice esclusivo delle controversie afferenti alle concessioni di beni pubblici, cioè di tutte le controversie che in qualche modo attengono al rapporto concessorio, incidendo sulla sua durata o sulla sua stessa esistenza, ovvero sulla sua rinnovazione, e tra esse sono da ricomprendere certamente quelle aventi ad oggetto atti comportanti la decadenza (o comunque la risoluzione del rapporto) per inadempimento del concessionario” (cfr. T.A.R. Campania - Napoli, sez. VIII, 01/12/2016 n°. 5554) » (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 10/11/2017, n. 1803).
In questo quadro generale, si è, altresì, osservato che « la giurisprudenza del Giudice Amministrativo è orientata a trattenere la giurisdizione sulle controversie in materia di esecuzione delle convenzioni di affidamento in gestione degli impianti sportivi (cfr. Consiglio di Stato, 12 febbraio 2020, n. 1064; id. 26 luglio 2016, n. 3380; cfr. altresì TAR Brescia, 22 maggio 2017, n. 683; TAR Napoli, 1 dicembre 2016, n. 5554; TAR Pescara, 11 luglio 2016, n. 258; T.A.R. Firenze, sez. I, 22 gennaio 2014, n.144), attesa la loro natura di beni patrimoniali indisponibili e, di norma, la prevalenza delle prestazioni di gestione su quelle, pur eventualmente configurabili nel concreto, di manutenzione ordinaria o anche straordinaria » (T.A.R Puglia, Lecce, Sezione III, 22/07/2021, n. 1170).
Nella specie, pertanto, il provvedimento impugnato appare correttamente da qualificare come decadenza dalla concessione di bene e di servizio pubblico (avente ad oggetto l’affidamento in gestione della Piscina coperta di proprietà comunale), rientrante nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, ex art. 133 lett. b) e c) c.p.a., in quanto il richiamato “CONTRATTO REP. N.49/2008 - AFFIDAMENTO PISCINA COMUNALE ALLA DITTA ASD MARE DEL SUD”, sostanzialmente, deve essere ricondotto allo schema della concessione pubblica e non dell’appalto, essendo, tra l’altro, previsto il pagamento del canone concessorio a carico dell’affidatario.
2. - Ciò premesso, venendo alle questioni di merito, con i due pluriarticolati motivi di ricorso, parte ricorrente lamenta, da un lato, che la decisione impugnata “ sia stata assunta con evidente abuso di potere, in violazione dei canoni di cui all’art.97 Cosituzione., sia scorretta, poco trasparente, carente di motivazione e del tutto arbitraria perché il Comune ha, impropriamente, dato corso ad un’azione di autotutela esecutiva per il rilascio del bene acquisito in virtù di una formale concessione da parte della ricorrente prima ancora che fossero state definite le posizioni controverse ”, pendenti in apposito giudizio civile, e che, peraltro, « non essendovi alcuna clausola risolutiva espressa per il mancato pagamento dei canoni concessori (comunque nella fattispecie giustificato dal mancato utilizzo del bene a causa della sua inidoneità all’uso stabilito - inadimplendi non est adimplendum) l'amministrazione comunale avrebbe dovuto far ricorso all’ordinaria disciplina relativa all'inadempimento contrattuale ” e, dall’altro lato, che “ La determina avversata è connotata da un uso capzioso dei poteri pubblicistici, utilizzati al fine di risolvere un contratto privato. Difatti con essa viene esercitato il potere pubblicistico che incide sulla concessione del bene e contestualmente viene disposto lo scioglimento del rapporto contrattuale ma in carenza sia dei presupposti per dichiarare l’inadempimento, sia in assenza dei presupposti per disporre la revoca e quindi agire con poteri pubblicistici ”, poiché “ Nella fattispecie manca sia la gravità dell'inadempimento che la colpa del debitore ”, atteso che “ la gravità andava valutata in relazione alle precedenti contestazione di inadempimento della ricorrente peraltro sub iudice ”, evidenziando, altresì, che il Comune resistente “ non aveva mai contestato inadempienze più o meno gravi da parte del concessionario, e tanto perché non vi erano inadempienze da addebitare alla ricorrente che peraltro aveva anche anticipato ingenti spese per la manutenzione ”.
Tutte le predette censure (in disparte ogni questione inerente la loro eccepita genericità) sono infondate, come già rilevato da questa Sezione nella fase cautelare del presente giudizio.
Osserva, infatti, il Collegio « come il provvedimento nella specie impugnato sia propriamente da qualificare come decadenza della concessione e conseguentemente, atteso il rapporto di necessaria presupposizione sussistente tra la concessione ed il contratto, come risoluzione contrattuale (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 21/04/2016 n°. 1588) » (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 10/11/2017, n. 1803, cit.) e che lo stesso sia giustificato dal fatto che l’A.S.D. ricorrente ha abbandonato/chiuso anticipatamente la struttura pubblica de qua sin dal 2012, senza mai riconsegnarla al civico Ente, sottraendo la Piscina comunale all’uso pubblico, e non ha provveduto al pagamento dei costi di talune utenze (rispetto ai quali il Comune ha pure ottenuto decreti ingiuntivi per il relativo rimborso, non opposti dall’Associazione interessata), oltre che dei canoni concessori (come si evince dallo stesso ricorso, nel quale parte ricorrente afferma che “ per il mancato pagamento dei canoni concessori (comunque nella fattispecie giustificato dal mancato utilizzo del bene a causa della sua inidoneità all’uso stabilito - inadimplendi non est adimplendum) l'amministrazione comunale avrebbe dovuto far ricorso all’ordinaria disciplina relativa all'inadempimento contrattuale ”).
Osserva, altresì, il Collegio che il provvedimento comunale impugnato è stato preceduto dalla preventiva contestazione degli “addebiti” da parte dell’Amministrazione Comunale resistente (con assegnazione alla concessionaria di un termine entro il quale procedere all'adempimento), a mezzo della nota prot. n. 8688 del 26/09/2016, a valere anche quale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ex lege n. 241/1990.
Orbene, a parere del Tribunale, i fatti posti dall'Amministrazione Comunale resistente a fondamento del provvedimento di decadenza/risoluzione impugnato si configurano alla stregua di gravi inadempimenti idonei a determinare la decadenza dal provvedimento concessorio, senza che rilevi, nella presente sede, l’invocata contemporanea pendenza del distinto giudizio civile, il cui esito resta, comunque, impregiudicato dalla presente decisione.
Alla stregua di quanto sopra, deve essere disattesa anche la censura incentrata sull’asserito difetto di motivazione del provvedimento impugnato, poiché, nella fattispecie concreta per cui è causa, l’iter logico - giuridico che ha portato il Comune resistente ad addivenire alla decadenza/risoluzione della concessione pubblica in essere con l’Associazione ricorrente risulta chiaramente evidenziato nel provvedimento impugnato, nonché nella precedente comunicazione di avvio del procedimento de quo /contestazione degli “addebiti”.
Giova, peraltro, ricordare che, secondo la giurisprudenza prevalente, il provvedimento dichiarativo della decadenza da una concessione (nella specie di bene e di servizio pubblico) costituisce manifestazione di un potere di autotutela vincolato e doveroso e, pertanto, non necessita di particolare motivazione da parte dell’ente concedente, potendo quest’ultimo limitarsi ad indicare le violazioni dei doveri derivanti dal titolo concessorio poste in essere dal concessionario, né specifiche valutazioni in ordine all’interesse pubblico alla sua adozione, rientrando nella categoria della c.d. revoca sanzionatoria.
3. - Per tutto quanto innanzi sinteticamente illustrato, il ricorso deve essere respinto.
4. - Le spese del presente giudizio, seguendo la soccombenza ex art. 91 c.p.c, vanno poste a carico dell’Associazione ricorrente e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’Associazione ricorrente, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento, in favore del Comune resistente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 1.000,00 (Mille/00), oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO