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Sentenza 4 ottobre 2024
Sentenza 4 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 04/10/2024, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2334/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente rel.
Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice
Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2334/2024 promossa congiuntamente da:
c.f. rappresentata e difesa dall'Avvocato GIUDICE Parte_1 C.F._1
IVAN
e da
, c.f. rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_2 C.F._2
POZZOLI BARBARA
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12/08/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1. I figli minori e restano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento prevalente degli stessi presso la madre.
2. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
3. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
4. Il IG. eserciterà il suo diritto di visita ai figli secondo le seguenti modalità Parte_2
e nel rispetto delle superiori esigenze dei minori:
a) due giorni infrasettimanali, il lunedì e il giovedì dall'uscita della scuola se compatibile con gli impegni lavorativi del padre, ovvero con prelievo dopo il lavoro dall'abitazione della mamma, pernottamento compreso e s ino al giorno successivo, con accompagnamento dei figli presso i rispettivi istituti scolastici o, nel periodo estivo, con riaccompagnamento dei bambini presso l'abitazione materna;
b) i week end a settimane alterne, dal venerdì dopo il lavoro, pernottamento compreso sino alla domenica sera, con accompagnamento dei figli presso l'abitazione materna entro le ore 21:00 della domenica;
c) il IG. terrà inoltre con sé i figli il giorno del sabato mattina o pomeriggio ed il Parte_2 giorno della domenica mattina, nelle settimane in cui la IG.ra , in base alla turnazione Parte_1 lavorativa sarà impegnata sul luogo di lavoro;
d) durante le vacanze estive, un periodo, anche non consecutivo da trascorrere con i figli, di almeno
15 (quindici) giorni, da concordare previamente tra i coniugi entro il 21 maggio di ciascun anno;
e) durante le vacanze natalizie, la metà dei giorni di sospensione dell'attività scolastica;
preventivamente da concordare entro novembre, ad anni alterni il giorno di Natale con un genitore e quello di Santo Stefano con l'altro; nonché, sempre ad anni alterni, il Capodanno con un genitore e l'Epifania con l'altro;
f) durante le vacanze pasquali, la metà dei giorni di sospensione dell'attività scolastica, previo accordo tra le parti, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e, l'anno successivo, comprendenti il Lunedì dell'Angelo;
g) I giorni di sospensione e/o eventuale interruzione dell'attività scolastica dei figli dovranno essere equamente suddivisi tra i IGnori e previo accordo tra i due Parte_1 Parte_2 genitori e compatibilmente con gli impegni dei figli e con le reciproche esigenze lavorative e professionali dei genitori;
h) il giorno della Festa del Papà e il giorno del compleanno del IG. (24 Parte_2
Giugno), con il padre, mentre il giorno della Festa della Mamma e il giorno del compleanno della
IG.ra (2 Aprile) con la madre;
il giorno del compleanno dei figli ( 8 gennaio Parte_1 Per_1
e 21 febbraio) ad anni alterni, con possibilità dei genitori di organizzare una festa insieme. In Per_2 ogni caso i genitori s'impegnano sin d'ora a collaborare e prestarsi reciproco ausilio, nell'interesse superiore dei loro figli minori, al fine di sopperire ad eventuali situazioni di difficoltà estemporanea che potessero occasionalmente impedire l'esercizio delle modalità di frequentazione e di visita sopra accordate. Si allega sub doc 7) piano genitoriale congiuntamente redatto dai genitori;
5. I IGnori e si autorizzano reciprocamente al rilascio dei Parte_2 Parte_1 documenti per l'espatrio, anche a favore dei minori, impegnandosi a comunicare reciprocamente eventuali viaggi all'estero con i figli, ai fini dell'autorizzazione e del consenso.
6. Il IG. verserà a titolo di contributo per il mantenimento dei figli la somma Parte_2 mensile pattuita in sede di separazione in € 150,00= ciascuno per dodici mensilità, e quindi complessivamente € 300,00 oltre rivalutazione annuale ISTAT, da corrispondersi in favore della
IG.ra , entro i primi dieci (10) giorni di ogni mese, oltre al 50% delle spese Parte_3 straordinarie come determinate dalle linee guida delle spese extra assegno vigenti presso il tribunale di Milano, che si allegano sub doc 8);
7. L'Assegno unico spetterà in ragione del 50% ciascuno ad entrambi i genitori sin tanto che il IG.
sarà gravato dal pagamento del 50% del mutuo attualmente cointestato. Parte_2
8. A definizione di ogni pretesa patrimoniale derivante dal rapporto di coniugio e quale mezzo di composizione della crisi famigliare i ricorrenti hanno deciso di procedere con la reciproca cessione delle quote dei beni immobili di cui sono comproprietari, come di seguito precisato.
9. Il sig. si obbliga a cedere entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione della Parte_2 sentenza di divorzio, con atto notarile e senza corresponsione di alcun prezzo, alla sig.ra Pt_1 la sua quota del 50% della abitazione coniugale sita nel Comune di Sordio (Lo), Via G.
[...]
Falcone n. 17, contraddistinta al NCEU di detto comune al Fg. 4 part. 327 sub 41 cat. A2 classe 1 rendita € 355,06 nonché la sua quota del 50% del box di pertinenza di detta abitazione sito in Sordio
(LO), Via Falcone n. 15, identificato al NCEU di detto comune al fg. 4 mapp. 327 sub 107 cat. C/6 classe 4 rendita € 49,58. Anche tutti gli arredi e le suppellettili esistenti presso la casa coniugale verranno lasciati dal IG. alla IG.ra senza nulla pretendere. Parte_2 Pt_1
10. La cessione della quota degli immobili di cui al punto 9) da parte del IG. alla sig.ra Parte_2 avverrà e si perfezionerà solo ed esclusivamente a fronte dell'accollo del mutuo residuo da Pt_1 parte della sig.ra mutuo registrato in data 10.11.09 in Milano al n. 23217, acceso presso la Pt_1
Banca Intesa San Paolo SPA liberando in via definitiva il IG. , nonché il di lui padre, Parte_2 costituitosi garante all'epoca dell'accensione del suddetto mutuo. Le spese Controparte_1 notarili per la cessione delle quote immobiliari della casa familiare e della relativa pertinenza in favore della IG.ra verranno sostenute integralmente da quest'ultima. Pt_1
11. Dal momento in cui sarà effettivo l'accollo del mutuo in capo alla IG.ra la stessa potrà Pt_1 introitare integralmente l'assegno unico percependo anche la quota di spettanza del papà.
12. Sempre allo scopo di definire e regolamentare ogni questione patrimoniale fra i coniugi usufruendo delle relative agevolazioni fiscali, la sig.ra si obbliga a cedere, anch'essa entro Pt_1
15 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, la sua quota del 50% del box sito nel comune di Sordio (LO), Via Falcone n. 15 ed identificato al NCEU di detto Comune al fg. 4 mapp. 327 sub
91, cat. C/6 classe 4 rendita € 49,58, senza corresponsione di alcun prezzo al IG. . Le Parte_2 spese notarili per il trasferimento delle quote della IG.ra in favore del IG. Pt_1 Parte_2 verranno sostenute da quest'ultimo.
13. I coniugi chiedono in relazione ai sopra indicati trasferimenti immobiliari l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. 74/87.
14. Con l'esatta esecuzione di quanto sopra concordato, i coniugi nulla altro avranno a che pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia ragione o titolo.
15. I IGnori e rinunciano espressamente, stante la reciproca Parte_2 Parte_1 autonomia economica e patrimoniale, ad ogni forma di mantenimento”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
in Sordio in data 20.4.2013, trascritto nel registro degli atti di Parte_2 matrimonio del Comune di Sordio, atto n. 1, parte II, anno 2013;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sordio (LO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 25/09/2024
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente rel.
Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice
Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2334/2024 promossa congiuntamente da:
c.f. rappresentata e difesa dall'Avvocato GIUDICE Parte_1 C.F._1
IVAN
e da
, c.f. rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_2 C.F._2
POZZOLI BARBARA
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12/08/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1. I figli minori e restano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento prevalente degli stessi presso la madre.
2. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
3. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
4. Il IG. eserciterà il suo diritto di visita ai figli secondo le seguenti modalità Parte_2
e nel rispetto delle superiori esigenze dei minori:
a) due giorni infrasettimanali, il lunedì e il giovedì dall'uscita della scuola se compatibile con gli impegni lavorativi del padre, ovvero con prelievo dopo il lavoro dall'abitazione della mamma, pernottamento compreso e s ino al giorno successivo, con accompagnamento dei figli presso i rispettivi istituti scolastici o, nel periodo estivo, con riaccompagnamento dei bambini presso l'abitazione materna;
b) i week end a settimane alterne, dal venerdì dopo il lavoro, pernottamento compreso sino alla domenica sera, con accompagnamento dei figli presso l'abitazione materna entro le ore 21:00 della domenica;
c) il IG. terrà inoltre con sé i figli il giorno del sabato mattina o pomeriggio ed il Parte_2 giorno della domenica mattina, nelle settimane in cui la IG.ra , in base alla turnazione Parte_1 lavorativa sarà impegnata sul luogo di lavoro;
d) durante le vacanze estive, un periodo, anche non consecutivo da trascorrere con i figli, di almeno
15 (quindici) giorni, da concordare previamente tra i coniugi entro il 21 maggio di ciascun anno;
e) durante le vacanze natalizie, la metà dei giorni di sospensione dell'attività scolastica;
preventivamente da concordare entro novembre, ad anni alterni il giorno di Natale con un genitore e quello di Santo Stefano con l'altro; nonché, sempre ad anni alterni, il Capodanno con un genitore e l'Epifania con l'altro;
f) durante le vacanze pasquali, la metà dei giorni di sospensione dell'attività scolastica, previo accordo tra le parti, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e, l'anno successivo, comprendenti il Lunedì dell'Angelo;
g) I giorni di sospensione e/o eventuale interruzione dell'attività scolastica dei figli dovranno essere equamente suddivisi tra i IGnori e previo accordo tra i due Parte_1 Parte_2 genitori e compatibilmente con gli impegni dei figli e con le reciproche esigenze lavorative e professionali dei genitori;
h) il giorno della Festa del Papà e il giorno del compleanno del IG. (24 Parte_2
Giugno), con il padre, mentre il giorno della Festa della Mamma e il giorno del compleanno della
IG.ra (2 Aprile) con la madre;
il giorno del compleanno dei figli ( 8 gennaio Parte_1 Per_1
e 21 febbraio) ad anni alterni, con possibilità dei genitori di organizzare una festa insieme. In Per_2 ogni caso i genitori s'impegnano sin d'ora a collaborare e prestarsi reciproco ausilio, nell'interesse superiore dei loro figli minori, al fine di sopperire ad eventuali situazioni di difficoltà estemporanea che potessero occasionalmente impedire l'esercizio delle modalità di frequentazione e di visita sopra accordate. Si allega sub doc 7) piano genitoriale congiuntamente redatto dai genitori;
5. I IGnori e si autorizzano reciprocamente al rilascio dei Parte_2 Parte_1 documenti per l'espatrio, anche a favore dei minori, impegnandosi a comunicare reciprocamente eventuali viaggi all'estero con i figli, ai fini dell'autorizzazione e del consenso.
6. Il IG. verserà a titolo di contributo per il mantenimento dei figli la somma Parte_2 mensile pattuita in sede di separazione in € 150,00= ciascuno per dodici mensilità, e quindi complessivamente € 300,00 oltre rivalutazione annuale ISTAT, da corrispondersi in favore della
IG.ra , entro i primi dieci (10) giorni di ogni mese, oltre al 50% delle spese Parte_3 straordinarie come determinate dalle linee guida delle spese extra assegno vigenti presso il tribunale di Milano, che si allegano sub doc 8);
7. L'Assegno unico spetterà in ragione del 50% ciascuno ad entrambi i genitori sin tanto che il IG.
sarà gravato dal pagamento del 50% del mutuo attualmente cointestato. Parte_2
8. A definizione di ogni pretesa patrimoniale derivante dal rapporto di coniugio e quale mezzo di composizione della crisi famigliare i ricorrenti hanno deciso di procedere con la reciproca cessione delle quote dei beni immobili di cui sono comproprietari, come di seguito precisato.
9. Il sig. si obbliga a cedere entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione della Parte_2 sentenza di divorzio, con atto notarile e senza corresponsione di alcun prezzo, alla sig.ra Pt_1 la sua quota del 50% della abitazione coniugale sita nel Comune di Sordio (Lo), Via G.
[...]
Falcone n. 17, contraddistinta al NCEU di detto comune al Fg. 4 part. 327 sub 41 cat. A2 classe 1 rendita € 355,06 nonché la sua quota del 50% del box di pertinenza di detta abitazione sito in Sordio
(LO), Via Falcone n. 15, identificato al NCEU di detto comune al fg. 4 mapp. 327 sub 107 cat. C/6 classe 4 rendita € 49,58. Anche tutti gli arredi e le suppellettili esistenti presso la casa coniugale verranno lasciati dal IG. alla IG.ra senza nulla pretendere. Parte_2 Pt_1
10. La cessione della quota degli immobili di cui al punto 9) da parte del IG. alla sig.ra Parte_2 avverrà e si perfezionerà solo ed esclusivamente a fronte dell'accollo del mutuo residuo da Pt_1 parte della sig.ra mutuo registrato in data 10.11.09 in Milano al n. 23217, acceso presso la Pt_1
Banca Intesa San Paolo SPA liberando in via definitiva il IG. , nonché il di lui padre, Parte_2 costituitosi garante all'epoca dell'accensione del suddetto mutuo. Le spese Controparte_1 notarili per la cessione delle quote immobiliari della casa familiare e della relativa pertinenza in favore della IG.ra verranno sostenute integralmente da quest'ultima. Pt_1
11. Dal momento in cui sarà effettivo l'accollo del mutuo in capo alla IG.ra la stessa potrà Pt_1 introitare integralmente l'assegno unico percependo anche la quota di spettanza del papà.
12. Sempre allo scopo di definire e regolamentare ogni questione patrimoniale fra i coniugi usufruendo delle relative agevolazioni fiscali, la sig.ra si obbliga a cedere, anch'essa entro Pt_1
15 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, la sua quota del 50% del box sito nel comune di Sordio (LO), Via Falcone n. 15 ed identificato al NCEU di detto Comune al fg. 4 mapp. 327 sub
91, cat. C/6 classe 4 rendita € 49,58, senza corresponsione di alcun prezzo al IG. . Le Parte_2 spese notarili per il trasferimento delle quote della IG.ra in favore del IG. Pt_1 Parte_2 verranno sostenute da quest'ultimo.
13. I coniugi chiedono in relazione ai sopra indicati trasferimenti immobiliari l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. 74/87.
14. Con l'esatta esecuzione di quanto sopra concordato, i coniugi nulla altro avranno a che pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia ragione o titolo.
15. I IGnori e rinunciano espressamente, stante la reciproca Parte_2 Parte_1 autonomia economica e patrimoniale, ad ogni forma di mantenimento”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
in Sordio in data 20.4.2013, trascritto nel registro degli atti di Parte_2 matrimonio del Comune di Sordio, atto n. 1, parte II, anno 2013;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sordio (LO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 25/09/2024
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello