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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/06/2025, n. 1291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1291 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9194/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
AR NZ Presidente
Filomena Albano Giudice
EF IA Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9194/2024, introdotta da:
Persona_1 nato il [...] a [...]
e
, Parte_1 nata il [...] a [...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Francesca Rinauro
- ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti indicate in intestazione si sono rivolte al Tribunale per chiedere la pronuncia di separazione personale, rappresentando che il loro matrimonio era stato celebrato nel Comune di Terni in data 1° luglio 1989 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
1 Dall'unione matrimoniale è nato il figlio (classe 1991) Per_2
maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Le parti, con note scritte depositate in data 27 maggio 2025, hanno formulato le seguenti conclusioni in ordine alle condizioni della loro separazione:
“A. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
B. la casa coniugale sita in Roma, via Luigi Lilio n.7, di proprietà esclusiva della moglie sarà assegnata alla medesima e il Sig. se ne è già allontanato portando Per_1
con sè i propri effetti personali;
C. dal mese successivo alla data dell'udienza presidenziale, il
Sig. verserà alla Sig.ra , a titolo di Per_1 Parte_1
contributo al mantenimento, l'importo mensile di € 2.000,00 con rivalutazione annuale ISTAT, a mezzo di bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente Unicredit, intestato alla beneficiaria, [...];
D. le parti continueranno a provvedere al pagamento dell'importo del residuo mutuo gravante sulla casa coniugale per la quota del 50% ciascuna ed, a tal fine, verseranno ogni mese la propria quota del 50% delle rate mensili sul conto corrente suindicato attraverso il quale avviene il pagamento del mutuo stesso acceso presso relativo Controparte_1
appunto all'immobile in Roma, via Luigi Lilio n.7.
E. I ricorrenti hanno provveduto a chiudere il conto corrente
Unicredit cointestato [...] trasferendo il saldo residuo al 50% sul conto corrente Unicredit
[...] esclusivo della moglie.”
2 Quanto alla domanda principale, dalla lettura degli atti e delle dichiarazioni delle parti non vi è dubbio che tra di loro sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e risulta venuto meno il sentimento di affetto coniugale. Pertanto, la prosecuzione della convivenza tra la sig.ra e il sig. on può che rivelarsi intollerabile. Parte_1 Per_1
Deve quindi essere pronunciata la separazione personale tra le parti.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge;
ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Spese compensate attesa la natura e l'esito del giudizio.
Per questi motivi
- dichiara la separazione personale dei coniugi Persona_1
nato il [...] a [...] e , nata il 29 Parte_1
settembre 1959 a Narni (TR), i quali hanno contratto matrimonio in Terni in data 1° luglio 1989; matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Terni al n. 108, Parte 2, Serie A, Uff. 1, Anno
1989;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che la separazione avvenga nei termini di cui in motivazione;
- spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Terni per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 10 giugno 2025
Il Giudice estensore
EF IA
Il Presidente
AR NZ
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
AR NZ Presidente
Filomena Albano Giudice
EF IA Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9194/2024, introdotta da:
Persona_1 nato il [...] a [...]
e
, Parte_1 nata il [...] a [...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Francesca Rinauro
- ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti indicate in intestazione si sono rivolte al Tribunale per chiedere la pronuncia di separazione personale, rappresentando che il loro matrimonio era stato celebrato nel Comune di Terni in data 1° luglio 1989 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
1 Dall'unione matrimoniale è nato il figlio (classe 1991) Per_2
maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Le parti, con note scritte depositate in data 27 maggio 2025, hanno formulato le seguenti conclusioni in ordine alle condizioni della loro separazione:
“A. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
B. la casa coniugale sita in Roma, via Luigi Lilio n.7, di proprietà esclusiva della moglie sarà assegnata alla medesima e il Sig. se ne è già allontanato portando Per_1
con sè i propri effetti personali;
C. dal mese successivo alla data dell'udienza presidenziale, il
Sig. verserà alla Sig.ra , a titolo di Per_1 Parte_1
contributo al mantenimento, l'importo mensile di € 2.000,00 con rivalutazione annuale ISTAT, a mezzo di bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente Unicredit, intestato alla beneficiaria, [...];
D. le parti continueranno a provvedere al pagamento dell'importo del residuo mutuo gravante sulla casa coniugale per la quota del 50% ciascuna ed, a tal fine, verseranno ogni mese la propria quota del 50% delle rate mensili sul conto corrente suindicato attraverso il quale avviene il pagamento del mutuo stesso acceso presso relativo Controparte_1
appunto all'immobile in Roma, via Luigi Lilio n.7.
E. I ricorrenti hanno provveduto a chiudere il conto corrente
Unicredit cointestato [...] trasferendo il saldo residuo al 50% sul conto corrente Unicredit
[...] esclusivo della moglie.”
2 Quanto alla domanda principale, dalla lettura degli atti e delle dichiarazioni delle parti non vi è dubbio che tra di loro sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e risulta venuto meno il sentimento di affetto coniugale. Pertanto, la prosecuzione della convivenza tra la sig.ra e il sig. on può che rivelarsi intollerabile. Parte_1 Per_1
Deve quindi essere pronunciata la separazione personale tra le parti.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge;
ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Spese compensate attesa la natura e l'esito del giudizio.
Per questi motivi
- dichiara la separazione personale dei coniugi Persona_1
nato il [...] a [...] e , nata il 29 Parte_1
settembre 1959 a Narni (TR), i quali hanno contratto matrimonio in Terni in data 1° luglio 1989; matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Terni al n. 108, Parte 2, Serie A, Uff. 1, Anno
1989;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che la separazione avvenga nei termini di cui in motivazione;
- spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Terni per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 10 giugno 2025
Il Giudice estensore
EF IA
Il Presidente
AR NZ
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