Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 27/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. P.U. 72/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice dott. Giovanni Giampiccolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 72/2024 P.U. letto il ricorso di
(P.IVA: e di Parte_1 P.IVA_1
(P.IVA: Controparte_1
- Cod. Fisc.: ) P.IVA_2 P.IVA_2 per l'apertura della liquidazione giudiziale o, in subordine, della liquidazione controllata, di
; Controparte_2
letto il ricorso di
C.F. ) Parte_2 P.IVA_3 per l'apertura della liquidazione giudiziale o, in subordine, per la dichiarazione dello stato di insolvenza di
Controparte_2
esaminati gli atti e richieste informazioni;
sentita la relazione del Giudice relatore, delegato alla trattazione del procedimento;
rilevato che la società cooperativa debitrice si è costituita in giudizio;
sentita l'autorità governativa di vigilanza ex art. 297 CCII., in particolare l'Assessorato delle Attività Produttive della Regione Sicilia, che ha comunicato che la cooperativa resistente è regolarmente iscritta all'Albo Società Cooperativa, sezione cooperative a mutualità prevalente, categoria conferimento di prodotti agricoli e allevamento;
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ritenuto che sussiste lo stato di insolvenza della debitrice, ammesso implicitamente dalla stessa, che a pag. 5 della memoria difensiva deduce che al fine di salvaguardare la forza lavoro, evitare il “collasso economico” dei soci conferitori (derivante dalla crisi economica nazionale) e garantire la continuazione delle attività connesse svolte, la
[...]
– giusta delibera del CDA del 19 marzo 2024 (all.n.7)– ha Controparte_2 sottoscritto il contratto di affitto di ramo di azienda (atto rogato dal Dott. Persona_1
, di , Notaio in Catania, il 9 aprile 2024, repertorio n.9952, raccolta
[...] Per_2
n.6861, e registrato a Catania il 16 aprile 2024 n.13774,all.n.8) con la società
[...] avente scadenza l'8 aprile 2025 e ratificato dall'Assemblea dei soci il 2 Parte_3 maggio 2024;
che in seno alla delibera del 19 marzo 2024 (all. 7) viene descritta una condizione di sofferenza finanziaria che non consente in alcun modo la continuazione dell'attività imprenditoriale da un lato per mancanza di liquidità e dall'altro per la esaurita concessione di credito da parte dei fornitori e del sistema creditizio…i fornitori del latte che costituisce la materia prima, la maggior parte dei quali soci cooperatori, hanno comunicato il blocco delle forniture a causa della pregressa morosità nei pagamenti del prodotto già consegnato…è emerso che vi sono decreti ingiuntivi per almeno un paio di milioni di euro…;
ritenuto che tutti i ricorrenti agiscono in ragione di decreti ingiuntivi dichiarati esecutivi e di fatture rimaste impagate;
l'esistenza del credito dei tre ricorrenti non è peraltro contestata da parte resistente;
che in tema di fallimento di cooperativa tra imprenditori agricoli va riportato stralcio della motivazione di Cass. 831/2018, che il Collegio condivide:
Ai fini dell'esonero dal fallimento, le cooperative non commerciali - sottoposte, peraltro, a liquidazione coatta amministrativa - sono quelle agricole individuate secondo i criteri di cui agli artt. 2135 e 2195 cod. civ…. L'art. 2195 cod. civ., in primo luogo, elenca le attività qualificabili come commerciali, fra cui…l'attività intermediaria nella circolazione dei beni.
L'art. 2135 cod. civ. fornisce, dal suo canto, la definizione di imprenditore agricolo, ed il terzo comma chiarisce che «si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo»: dunque, non da soggetto da quello distinto. Tuttavia, al riguardo, l'art. 1, secondo comma, d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, Orientamento e modernizzazione settore agricolo, prevede un'eccezione disponendo che «si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico». È vero, dunque, che la locuzione «attività connesse» vale ad estendere lo statuto dell'imprenditore agricolo alle attività diverse unicamente in quanto funzionalmente collegate a quelle agricole in senso proprio, mentre essa non configura affatto un'autonoma categoria di imprenditore agricolo: in altri termini, l'imprenditore agricolo
«per connessione» non è altri che il «medesimo» imprenditore agricolo, avuto riguardo pagina 2 di 5 all'esercizio di attività diverse che presentino collegamento funzionale con quella propriamente agricola. Secondo…Cass., ord. 10 novembre 2016, n. 22978 (ma il caso non verteva sull'esenzione dal fallimento dell'imprenditore agricolo), il richiamo alle attività di cui all'art. 2135 cod. civ. va inteso come riferito alla «cura e sviluppo del ciclo biologico», onde la norma escluderebbe che possa essere qualificata imprenditore agricolo la cooperativa che svolga solo attività agricole cd. per connessione. Viceversa, reputa il
Collegio che tale sistema normativo vada interpretato nel senso che, in deroga alla disciplina comune, la cooperativa si qualifica come agricola, e dunque sottratta a fallimento, allorché, sebbene ovviamente soggetto distinto dai soci, tuttavia, provveda allo svolgimento di attività connessa, in quanto in tal caso non viene meno il legame con il ciclo produttivo del fondo. La riforma del 2001, invero, non solo ha esteso, rispetto alla situazione anteriore, il novero delle attività sottratte a fallimento a causa della natura agricola, e quindi non commerciale, dell'attività svolta, ivi comprese quelle «connesse», ma ha, altresì, posto un'esplicita eccezione per le società cooperative fra imprenditori agricoli e i consorzi tra di esse. Il legislatore interno, come l'Unione europea, assegnano, all'evidenza, un ruolo strategicamente importante alle organizzazioni di produttori, quali strumento di concentrazione dell'offerta di prodotti agricoli, al fine di aumentare il potere contrattuale degli imprenditori sul mercato, minato appunto dal sottodimensionamento delle imprese rispetto alla controparte industriale. Con riguardo all'esenzione dal fallimento di una cooperativa avente ad oggetto attività agricole, questa Corte ha inoltre già chiarito che il giudice deve sia verificarne le clausole statutarie ed il loro tenore, sia esaminare in concreto l'attività d'impresa svolta, senza nessuna possibilità di sovrapposizione dello scopo mutualistico, rilevante a diversi fini, ma non assorbente della verifica dei presupposti di legge, previsti dall'art. 2135 cod. civ…..Più in generale, è stato ribadito che, perché un'impresa agricola sia esentata da fallimento, occorre un'indagine fattuale, volta ad accertare la natura commerciale dell'attività in concreto svolta (Cass., ord. 13 marzo 2017, n. 17343). In definitiva, la presenza dell'art. 2545-terdecies cod. civ., il quale dispone l'assoggettabilità al fallimento delle società cooperative che svolgono attività commerciale, impone di accertare in concreto tale ultimo requisito, non coincidendo con l'astratta enunciazione nello statuto sociale di uno scopo mutualistico, ma dovendo il giudice del merito verificare lo svolgimento in modo sistematico di un'attività commerciale….Quando si tratti di società cooperativa fra imprenditori agricoli, in definitiva, l'accertamento di merito della fallibilità deve procedere alla verifica: a) della forma sociale e della qualità dei soci;
b) dello svolgimento di attività agricola in senso proprio o di attività agricola connessa, anche esclusiva, da parte della società, ai sensi dell'art. 2135, terzo comma, cod. civ.; c) dell'apporto prevalente dei soci o della destinazione prevalente ai soci di beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico, ai sensi dell'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 228 del 2001...;
ora nel caso di specie risulta dalle informative acquisite e dalle difese di parte resistente, che: 1) la cooperativa resistente è iscritta nel registro delle imprese con la qualifica di impresa agricola nella sezione speciale (vds. visura camerale); 2) in base allo Statuto ha per oggetto il conferimento da parte dei propri soci del latte e del formaggio, nonché degli altri prodotti agricoli per uso zootecnico e prodotti lattiero-caseari…la trasformazione del latte…la manipolazione del latte…la commercializzazione dei prodotti lattiero caseari e le altre produzioni delle aziende agricole associate conferite dai singoli soci…la commercializzazione del bestiame vivo o macellato conferito dai soci…; 3) tutti i soci (64) sono imprenditori agricoli e il rapporto con la cooperativa è basato sul conferimento quotidiano dei loro prodotti (ovvero il latte crudo); 4) dai bilanci depositati e dalle accluse pagina 3 di 5 note integrative degli ultimi tre esercizi emerge la prevalenza dell'acquisto di materia prima (latte) dai soci rispetto all'acquisto dai terzi: “… la cooperativa svolge attività agricola di conferimento per cui lo scambio mutualistico intrattenuto con i soci trova la sua espressione nel conto economico all'interno della voce B6 - Costi della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci”. Nello specifico: -nel bilancio di esercizio ordinario del 2020 (all.n.10) - approvato dal CDA durante la riunione del 22 marzo 2021 (all.n.11) e dall'Assemblea dei soci durante la riunione del 23 aprile 2021 (all.n.12) - a fronte di un valore complessivo per materie prime sussidiarie, di consumo e di merci di €.9.834.913, €.5.391.271 -ovvero il 54,8%- è il valore delle materie prime conferite dai soci;
-nel bilancio di esercizio ordinario del 2021 (all.n.13) - approvato dal CDA durante la riunione del 21 aprile 2022 (all.n.14) e dall'Assemblea dei soci durante la riunione del 31 agosto 2022 (all.n.15) - a fronte di un valore complessivo per materie prime sussidiarie, di consumo e di merci di €.11.156.978, €.6.080.463 -ovvero il 54,5%- è il valore delle materie prime conferite dai soci;
-nel bilancio di esercizio ordinario del 2022
(all.n.16) - approvato dal CDA durante la riunione del 5 luglio 2023 (all.n.17) e dall'Assemblea dei soci durante la riunione del 27 settembre 2023 (all.n.18) - a fronte di un valore complessivo per materie prime sussidiarie, di consumo e di merci di €.14.159.239, €. 8.270.166 -ovvero il 58,4%- è il valore delle materie prime conferite dai soci…;
a fronte di siffatte emergenze documentali, che evidenziano: 1) la forma sociale della cooperativa svolgente impresa agricola e la qualità di imprenditori agricoli dei soci conferitori;
2) lo svolgimento di attività connessa ex art. 2135 c.c. da parte della società cooperativa attraverso 3) l'apporto prevalente delle materie prime conferite dai soci ed ottenute da attività agricola,
i ricorrenti non hanno né allegato né dimostrato né controeccepito l'esistenza di attività commerciale diversa da quella connessa qui considerata, o la subvalenza di quest'ultima;
non può ritenersi indice di attività commerciale, come deduce una delle ricorrenti, l'affitto deliberato di ramo d'azienda di cui sopra si è detto, in quanto tale operazione (come si è visto intrapresa per ovviare allo stato di insolvenza) di per sé stessa non può comunque integrare lo svolgimento di attività connessa di natura commerciale ex art.2135, terzo comma, cod.civ. Va altresì considerato, ai fini dell'assoggettabilità della società agricola a fallimento, che, in linea con i principi già espressi dalla Corte di Cassazione (Cass. n.
20258/2021; Cass. n. 18934/2019; Cass. n.9002/2017; Cass. n. 27376/2016; Cass. n.
17370/2016; Cass. n. 17643/2016; Cass. n. 3145/2013), l'attività di mera riscossione dei canoni di un immobile affittato non costituisce “di norma” attività d'impresa, indipendentemente dal fatto che ad esercitarla sia una società commerciale (Cass. n.
3145/2013,), salvo che si dia prova che costituisca attività commerciale di intermediazione immobiliare (Cass. n. 12981/2018; Cass. n. 845/2010) e che si risolva nella messa a reddito professionale e organizzata di beni immobili, secondo lo schema del contratto di locazione;
a conclusione non dissimile deve pervenirsi per l'affitto di un bene produttivo;
la stessa natura dei crediti allegati dai ricorrenti, diversamente da quanto ritenuto da taluna delle ricorrenti, ora conferma la connessione rilevante ai fini dell'art. 2135 comma 2 c.c.
(credito da fornitura di latte) ora appare neutra (credito da somministrazione di lavoratori a tempo determinato);
pagina 4 di 5 va pertanto respinta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, così come quella di apertura della liquidazione controllata, in ragione del combinato disposto degli artt. 1 comma 2, 2 lett. c), 293, 297 CCII, 2545 terdecies c.c.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili le domande di apertura di liquidazione giudiziale e di liquidazione controllata.
Dichiara lo stato di insolvenza di Controparte_2
(C.F. , con sede in Ragusa, via Alcide De Gasperi 20.
[...] P.IVA_4 Manda alla Cancelleria per le comunicazioni all'autorità amministrativa competente, nonché per gli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 297 comma 5 CCII. Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del 24.1.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
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