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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 03/03/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO – SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. Alberto Pavan all'esito del deposito di note scritte contenenti le conclusioni delle parti, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., nel termine perentorio dell'11 febbraio 2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa avente R.G. n. 645/2024 promossa
DA
, C.F. , nato il [...] a [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso, dall'avv. Naso Domenico, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
rappresentato e difesoaisensidell'art.417 bis c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso la sede
RESISTENTE avente ad oggetto Altre ipotesi
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31 ottobre 2024 premettendo di esser docente di ruolo alle Parte_1 dipendenze del , lamentava che, in sede di ricostruzione della Controparte_3 carriera con il servizio preruolo reso, non erano stati valutati né a fini economici, né a quelli giuridici i periodi d'insegnamento prestati negli aa.ss. dal 2012 al 2014.
Rilevava che la normativa di cui alla l. n. 183/2011 che, al fine di contenimento della spesa pubblica in un periodo di crisi economica, non riconosceva la maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici al personale di enti, accademie ed istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali (AFAM) dal I gennaio 2012 al 31 dicembre 2014, era stata dichiarata incostituzionale con sentenza della Consulta n. 178/2015, che aveva inciso sul regime di sospensione della contrattazione collettiva risultante dall'art. 16 I comma lett. B del d.l. n. 98/2011, dell'art. 1 comma 453 della l. n. 147/2013 e dall'art. 1 comma 254 della l. n. 190/2014.
Osservava che, mentre i blocchi del 2011 e 2012 erano stati poi recuperati, quello del 2013 era rimasto tuttora bloccato, con conseguente perdita del relativo incremento stipendiale e ritardo nel passaggio alla fascia stipendiale successiva.
Insisteva, previa disapplicazione del decreto di ricostruzione della carriera, nel riconoscimento dell'integrale ricostruzione della carriera includente anche gli anni 2012, 2013 e 2014 ai fini tanto dell'anzianità maturata, quanto dell'inquadramento nella fascia stipendiale spettante.
Con memoria difensiva depositata il 5 dicembre 2024 si costituiva il Controparte_3
, al fine di domandare il rigetto del ricorso.
[...]
Si richiamava all'art. 4 comma 73 della l. n. 183/2011 avente valenza ostativa sia economica che giuridica ed alla diversità della disciplina del comparto scuola da quella del comparto AFAM.
La causa è stata istruita con le allegazioni e produzioni di parte, è stata discussa mediante scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nel termine perentorio dell'11 febbraio 2025 e viene decisa con il deposito della presente sentenza corredata da dispositivo e ragioni a sostegno della decisione a termini dell'art. 429 c.p.c..
Va premesso che docente di I fascia presso il conservatorio Pergolesi di Fermo Parte_1 appartenente al comparto AFAM, è stato nominato in ruolo a fini giuridici dal I novembre 2018 ed economici dal 10 dicembre 2018, dopo aver svolto nel pregresso periodi di insegnamento preruolo negli aa.ss. 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014,
2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018.
In sede di ricostruzione di carriera, per quanto rileva nel presente giudizio, non sono stati riconosciuti i periodi di insegnamento prestati dall'a.s. 2011/2012 al 2013/2014, sulla base dell'art. 73 IV comma della l. n. 183/2011, secondo cui vanno esclusi dalla maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici i periodi di servizio resi tra il I gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2014, sicché il blocco ha natura sia economica che giuridica.
Trattasi di disciplina peculiare del comparto AFAM, che nulla ha a che vedere con la regolamentazione approntata per il personale docente del M.I.M. e per quello A.T.A., di cui all'art. 9 comma 23 del d.l. n. 78/2010 che bloccava solo la maturazione delle posizioni stipendiali ed i relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti, senza intaccare la valorizzazione ai fini giuridici del servizio prestato, né con l'incidenza della pronuncia della Consulta n. 178/2015, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale sopravvenuta del regime di sospensione della contrattazione collettiva risultante dall'art. 1 I comma lett. C primo periodo del d.p.r. n. 122/2013.
Ne discende il rigetto del ricorso.
Quanto alle spese di lite, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda ed alla qualità delle parti, si reputa equo disporne un'integrale compensazione tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando ed ogni contraria istanza disattesa, rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese di lite tra le parti del giudizio.
Fermo, 28/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alberto Pavan