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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/01/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Claudia Gentile, nella causa civile iscritta al n° 10961/2023 R.G.L. promossa
D A
rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Mannino ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Palermo, via P.F. De
Calboli n°22, giusta procura in atti.
- ricorrente -
C O N T R O
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore - legalmente CP_1
domiciliato in Roma ed elettivamente in Cagliari, Via Delitala n. 2, con l'avv.
Maurizio Falqui Cao e con l'avv. Stefania Sotgia che lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti in atti.
- resistente -
OGGETTO: indebito assistenziale
A seguito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate ex art 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 20 novembre 2024 ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite
❖ Rigetta il ricorso
❖ Nulla per le spese
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data il 13.9.2023 il ricorrente, come in epigrafe indicato, dopo aver premesso:
- d'essere titolare dell'assegno mensile di assistenza (Cat. INVCIV n. 0715817) sin dal mese di giugno del 2015;
- d'aver ricevuto il 26.07.2019 nota dell' con cui gli veniva comunicato che CP_1
l'importo della sua pensione era stato ricalcolato a decorrere dal 1° gennaio 2016, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2016 pervenuta a seguito di sollecito contestando contestualmente l'indebita percezione della somma di euro € 9.942,76 per il periodo da gennaio 2017 ad agosto 2018; conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale l' chiedendo dichiararsi CP_1
l'illegittimità di siffatto provvedimento invocando all'uopo la decadenza ex art 52 l.
88/89 in quanto:
- già nel modello AP70 (inoltrato il 4.12.2014) aveva dichiarato i propri redditi, si era affidato ai calcoli effettuati dall' , e, pertanto nessun comportamento CP_1
doloso poteva essergli contestato;
- in ogni caso, l' , “aveva il diritto e dovere di verificare la Controparte_2
situazione economica [..] attingendo ai dati dell'Amministrazione finanziaria e verificare la situazione economica attingendo ai dati dell'Amministrazione finanziaria” con la conseguenza che le conseguenze dell'errore dell'ente nell'erogazione della prestazione non potevano che ricadere esclusivamente su quest'ultimo.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l'ente previdenziale si costituiva in giudizio contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto rilevando che, in assenza dei presupposti per l'erogazione della prestazione, l'istituito aveva proceduto al recupero, per gli anni in questione, entro i termini di cui al comma 2 dell'art. 13 L. 412/1991.
La causa, istruita solo documentalmente, assunta in riserva all'udienza del 20 novembre 2024 tenuta in modalità cartolare, verificato il deposito di note autorizzate ex art 127 ter cpc, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
2 Il ricorso non può essere accolto.
Va innanzitutto ricordato che l'assegno mensile di assistenza, disciplinato dall'art. 13 L. 118/1971 è una provvidenza economica riconosciuta ai mutilati ed invalidi civili con un'età ricompresa tra i 18 anni e i 67 anni nei cui confronti sia accertata una invalidità civile ricompresa tra il 74% ed il 99%.
Si tratta, come per la pensione d'invalidità civile, di un sostegno a carattere assistenziale, cioè, slegato dalla presenza di un rapporto assicurativo e contributivo del beneficiario, per il quale è necessario il rispetto di determinati requisiti reddituali e, precisamente che l'eventuale reddito percepito non sia non superiore alla soglia stabilita ogni anno per legge.
Ciò premesso, è pacifico che nel caso di specie, vertendosi in materia d'indebito assistenziale, non può farsi applicazione della disciplina dell' art 52 L 88/89 e dell'art
13 L. 412/91 (invocata dalle parti) che si riferisce all'indebito pensionistico.
Tuttavia, la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte di Cassazione ritiene che nella materia specifica dell'indebito assistenziale non si applichi sic et simpliciter neppure il principio generale di ripetizione dell'indebito previsto dall'art. 2033 c.c., invocato dall' CP_1
Come affermato dal Supremo Collegio (cfr. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord. del
30/06/2020, n. 13223 - vedi anche ex multis: Cass civ. Ord del 25 giugno 2020, n.
12608; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 07/09/2021, n. 24133; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021 n. 13915) «[..], in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile»
Pertanto, i presupposti per l'irripetibilità delle somme indebite erogate a titolo di prestazioni assistenziale presuppone
1. il venir meno (il che presuppone che al momento della domanda sussistano) delle condizioni reddituali che legittimano l'erogazione del beneficio;
2. che sussista la buona fede;
3 3. che, comunque, l'affidamento del beneficiario sia incolpevole.
Ai fini dell'accertamento della buona fede del percettore, la Corte di Cassazione fa luce sulle specifiche previsioni di legge che consentono all'ente previdenziale di conoscere i redditi rilevanti ai fini della revoca/modifica della prestazione assistenziale.
Si è, infatti, progressivamente rafforzato lo scambio di dati tra amministrazioni pubbliche sollevando gradualmente i percettori di benefici dall'obbligo di comunicazione all'ente previdenziale di una serie di situazioni che potrebbero dar luogo alla revoca/rideterminazione della prestazione assistenziale.
Ciò è avvenuto con l'istituzione del “Casellario dell'Assistenza di cui all'articolo
13 del DL 78/2010 per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale” in base al quale i cittadini devono comunicare all' soltanto i dati CP_1
della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione Finanziaria.
Ne consegue, secondo la Corte, che i cittadini non devono comunicare all' CP_1
la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione ma solo quei redditi non dichiarati (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, titoli di Stato, ecc.) giacché il percettore non può essere ritenuto responsabile (e quindi l'istituto previdenziale non può chiedere la ripetizione dell'indebito) per l'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che siano già stati comunicati all'Amministrazione Finanziaria.
A fortiori, per il Supremo Collegio, in nessun caso si può ipotizzare la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata direttamente dall' e che quindi l' già conosce» CP_1 CP_2
Ciò posto, come reiteratamente affermato dalla Corte di legittimità (cfr. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord. del 30/06/2020, n. 13223; Ord del 25 giugno 2020, n.
12608; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 07/09/2021, n. 24133; Cass. civ. Sez.
4 lavoro, Sent. del 20/05/2021 n. 13915; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 23/02/2022, n.
5983) «l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che
l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere».
Alla luce di tali princìpi, che questo giudice condivide pienamente
(conformemente ad altre pronunce di questa sezione e della locale Corte d'Appello che si richiamano ex art. 118 Disp. att. c.p.c.), nel caso in esame, certamente non può qualificarsi come doloso o in malafede il comportamento dello Pt_1
Tuttavia, per come emerge per tabulas, non si ritiene che l'affidamento riposto dal ricorrente nell'erogazione del beneficio possa qualificarsi come “incolpevole” - tale da giustificare la deroga all'art. 2033 cc. - avendo ab origine dichiarato un reddito superiore ai limiti fissati annualmente per legge (2014: € 4.790,76; 2015: € 4.800,38;
2016: € 4.800,38; 2017: € 4.800,38; 2018: € 4.853,29; 2019: € 4.906,72).
Né, a fronte delle eccezioni e dei documenti allegati dall' , il ricorrente ha CP_1
sollevato alcuna contestazione né ha dato prova del diritto alla percezione dell'assegno revocatogli già nel mese di settembre 2019.
Pertanto, sulla scorta delle superiori considerazioni, assorbita ogni altra questione, il ricorso va respinto e parte ricorrente seppur soccombente, non può essere condannata al pagamento delle spese attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 20 novembre 2024
IL GIUDICE
Claudia Gentile
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