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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 12/03/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
RGL 993/2023
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Onorario Dott.ssa Liviana Legittimo,
tenuto conto che l'udienza del giorno 05.03.2025 si celebra in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note autorizzate di trattazione scritta depositate da parte ricorrente in data
03.03.2025;
lette le note autorizzate di trattazione scritta depositate da parte resistente in data
05.03.2025
P.Q.M.
dato atto di quanto sopra, sulle conclusioni precisate dalle parti, decide la causa come da sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c., che viene depositata in via telematica di seguito al presente verbale.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Liviana Legittimo
1
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario Dott.ssa Liviana Legittimo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 993/2023 R.G., promossa da:
Parte_1
- ricorrente, con l'Avv. C. Pino -
contro
Controparte_1
in persona del Direttore Regionale
[...]
pro tempore dell'Emilia-Romagna
- resistente, con l'Avv. T. Pirani e l'Avv. M. E. Cocciolo -
Controparte_2
- contumace -
* * *
Causa decisa sulle conclusioni precisate dalle parti, come da rispettivi atti,
che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
IN PUNTO A: opposizione avverso la cartella di pagamento n. 070 2022
0070903 74 000, notificata in data 12.07.2023 da Controparte_2
, per l'importo complessivo di € 558,25 quale rata premio
[...]
2021, sanzioni e diritti di notifica ed avverso la cartella di CP_1
pagamento n. 070 2022 00188907 61 00 notificata in data 13.07.2023 da
2 , per l'importo complessivo di € 551,85 Controparte_3
quale rata premio 2022, sanzioni per il mancato pagamento e CP_1
diritti di notifica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Mediante ricorso depositato in data 03.08.2023, il ricorrente Sig.
, proponeva opposizione avverso la cartella di Parte_1
pagamento n. 070 2022 0070903 74 000, notificata in data 12.07.2023 da
, per l'importo complessivo di € 558,25 Controparte_3
quale rata premio 2021, sanzioni e diritti di notifica ed avverso la CP_1
cartella di pagamento n. 070 2022 00188907 61 00 notificata in data
13.07.2023 da , per l'importo complessivo Controparte_3
di € 551, 85 quale rata premio 2022, sanzioni per il mancato CP_1
pagamento e diritti di notifica.
Il ricorrente contestava le cartelle di pagamento impugnate per erroneità, illegittimità ed infondatezza delle pretese avanzate, perché
fondate su un'erronea considerazione della realtà, essendo state le predette somme iscritte a ruolo in quanto lo stesso era stato titolare dell'impresa individuale S.A. Impianti Elettrici di Siciliano Alessandro, impresa poi cancellata in data 28.09.2017 per inattività, essendosi il ricorrente stesso trasferito in Svizzera;
chiedeva, inoltre, sospendersi l'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento impugnate.
Letto il ricorso ed iscritto al n° 993/2023 R.G., ritenuta la tempestività del medesimo, il Giudice Dott. Andrea Marangoni fissava udienza di comparizione delle parti per il giorno 27.02.2024.
In data 17.02.2024 si costituiva l'
[...]
dando atto che la Controparte_1
cessazione dell'attività non era mai stata comunicata e che il ricorrente
3 avrebbe dovuto presentare richiesta di cessazione del codice ditta aperto inizialmente. Chiedeva, infine, la concessione di termine affinchè il ricorrente potesse provvedere alla comunicazione di cessazione e l , CP_1
a sua volta, potesse aggiornare la posizione al fine di addivenire alla cessazione della materia del contendere, a spese compensate.
All'udienza di cui sopra, tenutasi con la modalità ex art. 127 ter c.p.c.
e, quindi, con contraddittorio meramente scritto, viste le note autorizzare depositate da entrambi i procuratori delle parti, il Giudice, vista la regolarità
della notifica, dichiarava la contumacia di parte resistente
[...]
e rinviava per discussione e decisione all'udienza del Controparte_2
10.12.2024, concedendo termine per il deposito di note.
La causa veniva assegnata al Giudice Onorario Dott.ssa Liviana
Legittimo, rimessa in istruttoria e rinviata alla già fissata udienza.
All'udienza suddetta, tenutasi con la modalità ex art. 127 ter c.p.c. e,
quindi, con contraddittorio meramente scritto, viste le note autorizzare depositate da entrambi i procuratori delle parti, il Giudice Onorario rinviava per il prosieguo all'udienza del giorno 04.02.2025.
Alla sopra menzionata udienza, tenutasi con la modalità ex art. 127
bis c.p.c. e, quindi, con video collegamento da remoto, parte ricorrente si riportava al ricorso ed alle successive note ed insisteva nell'accoglimento delle relative conclusioni;
parte resistente si riportava a tutti gli atti depositati ed alle conclusioni ivi indicate, dando atto che pendeva giudizio avente n. 357/2024 R.G.L., con oggetto uguale, ma relativo a diverse annualità. Il Giudice Onorario rinviava per decisione all'udienza del giorno
05.03.2025.
Terminata la suddetta udienza, tenutasi con la modalità ex art. 127
ter c.p.c. e, quindi, con contraddittorio meramente scritto, stante le note
4 scritte tempestivamente depositate da entrambi i procuratori delle parti,
sulle conclusioni dalle stesse precisate, il Giudice Onorario si è riservato la pronuncia della presente sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla cessazione della materia del contendere
Secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, “La
pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che
sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti tali da determinare la totale
eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno
dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una
pronuncia del Giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo
alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione
sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato,
così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito” (ex multis,
Cassazione Civile - Sezione Lavoro, n. 6909 del 20.03.2009).
Nel caso di specie è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito, posto che l' con la memoria del 10.11.2024 ha dato CP_1
atto che l'Istituto aveva provveduto ad emettere certificato di cessazione della posizione assicurativa con decorrenza dal 28.09.2017, a cui poi è
seguito lo sgravio delle cartelle che contenevano premi per i periodi successivi a detta data di cessazione, fra cui le due cartelle oggetto della presente causa e, pertanto, le stesse risultano ormai prive di effetto.
Risulta quindi non solo opportuno, ma anche inevitabile prendere atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e pronunciare la cessazione della materia del contendere, essendo certamente conseguenziale ritenere che sia cessato il contrasto tra le parti in ordine alla debenza degli importi contestati in ricorso.
5
2. Sulle spese di lite
Ai fini della decisione sulle spese di lite, si deve tenere conto del condivisibile e costante indirizzo della Suprema Corte per cui con una sentenza di cessazione della materia del contendere il Giudice deve anche decidere sulle spese di Giustizia. In proposito, infatti, la Corte di Cassazione
ha asserito “Il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve
pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza
virtuale; l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo
virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento
della pretesa basata su criteri di verosimiglianza” (ex plurimis, Cassazione,
11.08.2022, n. 24714 e Cassazione, 29.11.2016, n. 24234).
Anche i Tribunali di merito si sono più volte espressi in materia, stabilendo che “La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta
l'obbligo per il Giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero
giudizio, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale. Il
Giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che
naturale corollario della cessazione della materia del contendere è
l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione
delle spese di lite” (vedasi, Tribunale Modena – Sezione Lavoro,
10.12.2019, n. 325).
Nel caso de quo, ai fini della decisione sulle spese di lite, ritiene codesto Giudicante non si possa non addivenire ad una compensazione totale delle stesse per reciproca soccombenza, e ciò sia sulla base della normativa vigente, sia dei recenti arresti giurisprudenziali secondo i quali non solo non può prescindersi, ma pure è dirimente il comportamento tenuto dalle parti. In proposito, il Tribunale di Roma (Sezione XVII,
03.05.2019, n. 9354) si esprime chiaramente affermando “In caso di
6 cessazione della materia del contendere la causa deve essere decisa
limitatamente alle spese processuali che devono essere liquidate secondo il
principio della soccombenza virtuale in forza del quale la parte soccombente
va identificata con quella che lasciando insoddisfatta una pretesa
riconosciuta fondata o azionando una pretesa poi riconosciuta infondata,
abbia dato causa alla lite”.
Ebbene, certamente nel caso di specie non può inevitabilmente che ritenersi che parte ricorrente, abbia, con il suo comportamento disattento, negligente ed imperito, dato senz'altro causa alla presente lite. Il ricorrente, infatti,
bene avrebbe potuto e dovuto comunicare la cessazione dell'attività prima del proprio trasferimento all'Estero, così come avrebbe potuto e dovuto, una volta instaurato il giudizio, presentare la richiesta di cessazione attraverso la procedura Comunica. Dunque, detto comportamento omissivo ed inadempiente non solo ha dato adito al presente giudizio, ma pure ha provocato, come correttamente asserito dall' resistente, una lunga CP_1
serie di strascichi che hanno generato numerose cartelle e contenziosi inutili.
Priva di pregio, poi, appare anche quanto sostenuto da parte ricorrente allorquando asserisce che il ricorrente aveva tentato di risolvere in via stragiudiziale i ricorsi contro l' presentando ricorso in CP_1
autotutela senza ricevere riscontro alcuno perché, come correttamente riportato dall' resistente, detto ricorso in autotutela non riguardava CP_1
le cartelle oggetto di causa.
Quindi, per tutto quanto sopra dedotto ed argomentato, il caso in questione ricade palesemente in uno dei casi previsti che consentono di attuare la integrale compensazione delle spese di lite per reciproca soccombenza, per
7 avere il ricorrente, si ripete, senza alcun dubbio dato causa alla lite e ciò in quanto “Il criterio per valutare la soccombenza ai fini della condanna alle
spese di lite è quello della causalità rispetto al giudizio: si considera cioè
soccombente la parte che con il suo comportamento ha dato causa alla lite
giudiziaria, rendendo necessario l'accertamento giudiziale“ (ex plurimis,
Cassazione, ordinanza 24.03.2015, n. 5842). In tutti i casi di c.d.
soccombenza reciproca, infine, si ricorda, è rimessa alla valutazione del
Giudice di merito la decisione di compensare interamente le spese o porre una quota delle spese a carico della parte parzialmente soccombente,
lasciando a carico della parte parzialmente vittoriosa una parte delle spese legali. In ogni caso, la parte parzialmente vittoriosa non può essere comunque condannata a rifondere le spese alla parte soccombente (ex
multis, Cassazione, ordinanza 22.04.2020, n. 8036).
Ad abundantiam, preme sottolineare non solo che anche la
Giurisprudenza di merito è unanime nell'asserire che la compensazione delle spese può disporsi anche nei confronti della parte che fin da subito si è
dichiarata pronta a risolvere il malinteso in sede amministrativa (ex
plurimis, Corte d'Appello di Lecce, n. 1263/2024), ma pure che la
Cassazione, in un arresto recentissimo afferma che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 2018, la compensazione delle spese,
parzialmente o per intero, può essere disposta, oltre che nel caso di soccombenza reciproca, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, ordinanza n.
17966/2024).
8
P.Q.M.
il Tribunale di Modena, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Liviana
Legittimo, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta;
esaminati gli atti ed i documenti di causa;
consultata la normativa vigente;
così provvede:
● DICHIARA cessata la materia del contendere.
● DICHIARA interamente compensate le spese di giudizio fra tutte le parti, per le ragioni sopra evidenziate.
Così deciso in Modena il giorno 12 marzo 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Liviana Legittimo
9
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Onorario Dott.ssa Liviana Legittimo,
tenuto conto che l'udienza del giorno 05.03.2025 si celebra in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note autorizzate di trattazione scritta depositate da parte ricorrente in data
03.03.2025;
lette le note autorizzate di trattazione scritta depositate da parte resistente in data
05.03.2025
P.Q.M.
dato atto di quanto sopra, sulle conclusioni precisate dalle parti, decide la causa come da sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c., che viene depositata in via telematica di seguito al presente verbale.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Liviana Legittimo
1
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario Dott.ssa Liviana Legittimo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 993/2023 R.G., promossa da:
Parte_1
- ricorrente, con l'Avv. C. Pino -
contro
Controparte_1
in persona del Direttore Regionale
[...]
pro tempore dell'Emilia-Romagna
- resistente, con l'Avv. T. Pirani e l'Avv. M. E. Cocciolo -
Controparte_2
- contumace -
* * *
Causa decisa sulle conclusioni precisate dalle parti, come da rispettivi atti,
che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
IN PUNTO A: opposizione avverso la cartella di pagamento n. 070 2022
0070903 74 000, notificata in data 12.07.2023 da Controparte_2
, per l'importo complessivo di € 558,25 quale rata premio
[...]
2021, sanzioni e diritti di notifica ed avverso la cartella di CP_1
pagamento n. 070 2022 00188907 61 00 notificata in data 13.07.2023 da
2 , per l'importo complessivo di € 551,85 Controparte_3
quale rata premio 2022, sanzioni per il mancato pagamento e CP_1
diritti di notifica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Mediante ricorso depositato in data 03.08.2023, il ricorrente Sig.
, proponeva opposizione avverso la cartella di Parte_1
pagamento n. 070 2022 0070903 74 000, notificata in data 12.07.2023 da
, per l'importo complessivo di € 558,25 Controparte_3
quale rata premio 2021, sanzioni e diritti di notifica ed avverso la CP_1
cartella di pagamento n. 070 2022 00188907 61 00 notificata in data
13.07.2023 da , per l'importo complessivo Controparte_3
di € 551, 85 quale rata premio 2022, sanzioni per il mancato CP_1
pagamento e diritti di notifica.
Il ricorrente contestava le cartelle di pagamento impugnate per erroneità, illegittimità ed infondatezza delle pretese avanzate, perché
fondate su un'erronea considerazione della realtà, essendo state le predette somme iscritte a ruolo in quanto lo stesso era stato titolare dell'impresa individuale S.A. Impianti Elettrici di Siciliano Alessandro, impresa poi cancellata in data 28.09.2017 per inattività, essendosi il ricorrente stesso trasferito in Svizzera;
chiedeva, inoltre, sospendersi l'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento impugnate.
Letto il ricorso ed iscritto al n° 993/2023 R.G., ritenuta la tempestività del medesimo, il Giudice Dott. Andrea Marangoni fissava udienza di comparizione delle parti per il giorno 27.02.2024.
In data 17.02.2024 si costituiva l'
[...]
dando atto che la Controparte_1
cessazione dell'attività non era mai stata comunicata e che il ricorrente
3 avrebbe dovuto presentare richiesta di cessazione del codice ditta aperto inizialmente. Chiedeva, infine, la concessione di termine affinchè il ricorrente potesse provvedere alla comunicazione di cessazione e l , CP_1
a sua volta, potesse aggiornare la posizione al fine di addivenire alla cessazione della materia del contendere, a spese compensate.
All'udienza di cui sopra, tenutasi con la modalità ex art. 127 ter c.p.c.
e, quindi, con contraddittorio meramente scritto, viste le note autorizzare depositate da entrambi i procuratori delle parti, il Giudice, vista la regolarità
della notifica, dichiarava la contumacia di parte resistente
[...]
e rinviava per discussione e decisione all'udienza del Controparte_2
10.12.2024, concedendo termine per il deposito di note.
La causa veniva assegnata al Giudice Onorario Dott.ssa Liviana
Legittimo, rimessa in istruttoria e rinviata alla già fissata udienza.
All'udienza suddetta, tenutasi con la modalità ex art. 127 ter c.p.c. e,
quindi, con contraddittorio meramente scritto, viste le note autorizzare depositate da entrambi i procuratori delle parti, il Giudice Onorario rinviava per il prosieguo all'udienza del giorno 04.02.2025.
Alla sopra menzionata udienza, tenutasi con la modalità ex art. 127
bis c.p.c. e, quindi, con video collegamento da remoto, parte ricorrente si riportava al ricorso ed alle successive note ed insisteva nell'accoglimento delle relative conclusioni;
parte resistente si riportava a tutti gli atti depositati ed alle conclusioni ivi indicate, dando atto che pendeva giudizio avente n. 357/2024 R.G.L., con oggetto uguale, ma relativo a diverse annualità. Il Giudice Onorario rinviava per decisione all'udienza del giorno
05.03.2025.
Terminata la suddetta udienza, tenutasi con la modalità ex art. 127
ter c.p.c. e, quindi, con contraddittorio meramente scritto, stante le note
4 scritte tempestivamente depositate da entrambi i procuratori delle parti,
sulle conclusioni dalle stesse precisate, il Giudice Onorario si è riservato la pronuncia della presente sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla cessazione della materia del contendere
Secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, “La
pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che
sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti tali da determinare la totale
eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno
dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una
pronuncia del Giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo
alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione
sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato,
così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito” (ex multis,
Cassazione Civile - Sezione Lavoro, n. 6909 del 20.03.2009).
Nel caso di specie è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito, posto che l' con la memoria del 10.11.2024 ha dato CP_1
atto che l'Istituto aveva provveduto ad emettere certificato di cessazione della posizione assicurativa con decorrenza dal 28.09.2017, a cui poi è
seguito lo sgravio delle cartelle che contenevano premi per i periodi successivi a detta data di cessazione, fra cui le due cartelle oggetto della presente causa e, pertanto, le stesse risultano ormai prive di effetto.
Risulta quindi non solo opportuno, ma anche inevitabile prendere atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e pronunciare la cessazione della materia del contendere, essendo certamente conseguenziale ritenere che sia cessato il contrasto tra le parti in ordine alla debenza degli importi contestati in ricorso.
5
2. Sulle spese di lite
Ai fini della decisione sulle spese di lite, si deve tenere conto del condivisibile e costante indirizzo della Suprema Corte per cui con una sentenza di cessazione della materia del contendere il Giudice deve anche decidere sulle spese di Giustizia. In proposito, infatti, la Corte di Cassazione
ha asserito “Il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve
pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza
virtuale; l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo
virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento
della pretesa basata su criteri di verosimiglianza” (ex plurimis, Cassazione,
11.08.2022, n. 24714 e Cassazione, 29.11.2016, n. 24234).
Anche i Tribunali di merito si sono più volte espressi in materia, stabilendo che “La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta
l'obbligo per il Giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero
giudizio, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale. Il
Giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che
naturale corollario della cessazione della materia del contendere è
l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione
delle spese di lite” (vedasi, Tribunale Modena – Sezione Lavoro,
10.12.2019, n. 325).
Nel caso de quo, ai fini della decisione sulle spese di lite, ritiene codesto Giudicante non si possa non addivenire ad una compensazione totale delle stesse per reciproca soccombenza, e ciò sia sulla base della normativa vigente, sia dei recenti arresti giurisprudenziali secondo i quali non solo non può prescindersi, ma pure è dirimente il comportamento tenuto dalle parti. In proposito, il Tribunale di Roma (Sezione XVII,
03.05.2019, n. 9354) si esprime chiaramente affermando “In caso di
6 cessazione della materia del contendere la causa deve essere decisa
limitatamente alle spese processuali che devono essere liquidate secondo il
principio della soccombenza virtuale in forza del quale la parte soccombente
va identificata con quella che lasciando insoddisfatta una pretesa
riconosciuta fondata o azionando una pretesa poi riconosciuta infondata,
abbia dato causa alla lite”.
Ebbene, certamente nel caso di specie non può inevitabilmente che ritenersi che parte ricorrente, abbia, con il suo comportamento disattento, negligente ed imperito, dato senz'altro causa alla presente lite. Il ricorrente, infatti,
bene avrebbe potuto e dovuto comunicare la cessazione dell'attività prima del proprio trasferimento all'Estero, così come avrebbe potuto e dovuto, una volta instaurato il giudizio, presentare la richiesta di cessazione attraverso la procedura Comunica. Dunque, detto comportamento omissivo ed inadempiente non solo ha dato adito al presente giudizio, ma pure ha provocato, come correttamente asserito dall' resistente, una lunga CP_1
serie di strascichi che hanno generato numerose cartelle e contenziosi inutili.
Priva di pregio, poi, appare anche quanto sostenuto da parte ricorrente allorquando asserisce che il ricorrente aveva tentato di risolvere in via stragiudiziale i ricorsi contro l' presentando ricorso in CP_1
autotutela senza ricevere riscontro alcuno perché, come correttamente riportato dall' resistente, detto ricorso in autotutela non riguardava CP_1
le cartelle oggetto di causa.
Quindi, per tutto quanto sopra dedotto ed argomentato, il caso in questione ricade palesemente in uno dei casi previsti che consentono di attuare la integrale compensazione delle spese di lite per reciproca soccombenza, per
7 avere il ricorrente, si ripete, senza alcun dubbio dato causa alla lite e ciò in quanto “Il criterio per valutare la soccombenza ai fini della condanna alle
spese di lite è quello della causalità rispetto al giudizio: si considera cioè
soccombente la parte che con il suo comportamento ha dato causa alla lite
giudiziaria, rendendo necessario l'accertamento giudiziale“ (ex plurimis,
Cassazione, ordinanza 24.03.2015, n. 5842). In tutti i casi di c.d.
soccombenza reciproca, infine, si ricorda, è rimessa alla valutazione del
Giudice di merito la decisione di compensare interamente le spese o porre una quota delle spese a carico della parte parzialmente soccombente,
lasciando a carico della parte parzialmente vittoriosa una parte delle spese legali. In ogni caso, la parte parzialmente vittoriosa non può essere comunque condannata a rifondere le spese alla parte soccombente (ex
multis, Cassazione, ordinanza 22.04.2020, n. 8036).
Ad abundantiam, preme sottolineare non solo che anche la
Giurisprudenza di merito è unanime nell'asserire che la compensazione delle spese può disporsi anche nei confronti della parte che fin da subito si è
dichiarata pronta a risolvere il malinteso in sede amministrativa (ex
plurimis, Corte d'Appello di Lecce, n. 1263/2024), ma pure che la
Cassazione, in un arresto recentissimo afferma che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 2018, la compensazione delle spese,
parzialmente o per intero, può essere disposta, oltre che nel caso di soccombenza reciproca, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, ordinanza n.
17966/2024).
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P.Q.M.
il Tribunale di Modena, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Liviana
Legittimo, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta;
esaminati gli atti ed i documenti di causa;
consultata la normativa vigente;
così provvede:
● DICHIARA cessata la materia del contendere.
● DICHIARA interamente compensate le spese di giudizio fra tutte le parti, per le ragioni sopra evidenziate.
Così deciso in Modena il giorno 12 marzo 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Liviana Legittimo
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