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Sentenza 19 gennaio 2025
Sentenza 19 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/01/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12487/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 12487/2022 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. GHIZZONI PATRIZIA e l'avv. PACCANI CHIARA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. MANCINI MANUELA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensualizzata.
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
pagina 1 di 4 pagina 2 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 3.11.2022, , premesso di avere contratto matrimonio con Parte_1 [...]
a Volta Mantovana il 27.7.2019, dalla cui unione erano nati i figli il 26.12.2015 e il CP_1 Per_1 Per_2
22.5.2020, esponeva che la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile e chiedeva la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
Si costituiva la resistente, associandosi alla domanda di separazione e concludendo per il resto come in atti.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero e fallito il tentativo di conciliazione all'esto di prolungata fase presidenziale, con ordinanza del 3.3.2024 il Presidente delegato autorizzava i coniugi a condurre vita separata e pronunciava i provvedimenti temporanei ed urgenti, rimettendo per il resto le parti innanzi al Giudice Istruttore, avanti al quale si costituivano ritualmente.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., con note scritte del 16.1.2025 i procuratori delle parti depositavano un accordo sottoscritto dagli assistiti a definizione dei rapporti personali ed economici della separazione e precisavano congiuntamente le trascritte conclusioni, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c. e alle impugnazioni. Tanto premesso, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Quanto alle ulteriori questioni, le condizioni congiuntamente stabilite dalle parti si reputano conformi alla legge ed all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità. Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
pagina 3 di 4 2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Volta Mantovana (MN) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, n. 21 Parte II serie C;
3) dispone quanto, ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 16.1.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1
d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 12487/2022 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. GHIZZONI PATRIZIA e l'avv. PACCANI CHIARA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. MANCINI MANUELA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensualizzata.
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
pagina 1 di 4 pagina 2 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 3.11.2022, , premesso di avere contratto matrimonio con Parte_1 [...]
a Volta Mantovana il 27.7.2019, dalla cui unione erano nati i figli il 26.12.2015 e il CP_1 Per_1 Per_2
22.5.2020, esponeva che la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile e chiedeva la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
Si costituiva la resistente, associandosi alla domanda di separazione e concludendo per il resto come in atti.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero e fallito il tentativo di conciliazione all'esto di prolungata fase presidenziale, con ordinanza del 3.3.2024 il Presidente delegato autorizzava i coniugi a condurre vita separata e pronunciava i provvedimenti temporanei ed urgenti, rimettendo per il resto le parti innanzi al Giudice Istruttore, avanti al quale si costituivano ritualmente.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., con note scritte del 16.1.2025 i procuratori delle parti depositavano un accordo sottoscritto dagli assistiti a definizione dei rapporti personali ed economici della separazione e precisavano congiuntamente le trascritte conclusioni, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c. e alle impugnazioni. Tanto premesso, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Quanto alle ulteriori questioni, le condizioni congiuntamente stabilite dalle parti si reputano conformi alla legge ed all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità. Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
pagina 3 di 4 2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Volta Mantovana (MN) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, n. 21 Parte II serie C;
3) dispone quanto, ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 16.1.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1
d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 4 di 4