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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 29/01/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 434/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
CAUSA n. r.g. 434/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
Controparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 28/01/2025 ad ore 10.35 il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per l'Avv. RONCAGLIA MARIA GIOVANNA ha depositato le note di Parte_1
trattazione scritta.
Per nessuno ha depositato le note di trattazione Controparte_1
scritta.
Per l'Avv. BASILE GIUSEPPE ha depositato le note di trattazione scritta. CP_2
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide mediante deposito della presente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 434/2023 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in FORMIGINE, Parte_1 C.F._1
VIA PIAVE N. 35 rappresentato e difeso dall'avv. RONCAGLIA MARIA GIOVANNA
RICORRENTE/I contro
(C.F. ), domiciliato in VIA Controparte_1 P.IVA_1
ELIA RAINUSSO 70/100 MODENA, rappresentato e difeso dalla dott.ssa FIGLIOMENI MARIA
TERESA;
RESISTENTE/I
(C.F. , domiciliato in VIALE REITER N. 72 MODENA, rappresentato e difeso CP_2 P.IVA_2
dall'Avv. BASILE GIUSEPPE;
RESISTENTE/I
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30/03/2023, in possesso di laurea in Matematica, Parte_1 conseguita in data 28.06.1982 presso l'Università di Modena, docente assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato sottoscritto in data 06/09/2017 per l'insegnamento di matematica e scienze – classe di concorso A028, con decorrenza giuridica ed economica dal 1/09/2017, quale vincitrice di concorso per titoli ed esami, premettendo che tutti gli anni di servizio prestati le sarebbero stati conteggiati in sede di ricostruzione e di riallineamento della carriea, eccezion fatta per l'anno 2013, ha chiesto di: “ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici ed economici, del servizio prestato nel corso dell'anno 2013 con conseguente adeguamento della pagina 2 di 7 posizione retributiva ai fini della propria posizione di carriera e delle relative differenze stipendiali,
ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente a maturare la progressione stipendiale dovuta senza alcuna interruzione, attesa la perdurante vigenza del blocco contrattuale per l'anno 2013
CONDANNARE l'Amministrazione convenuta all'adozione di tutti i conseguenziali provvedimenti anche in termini di pagamento delle differenze retributive e corretta ricostruzione di carriera ai fini pensionistici. - IN SUBORDINE E SENZA RECESSO ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente a rivendicare, pur in presenza del blocco relativo all'anno 2013, la progressione stipendiale maturata pro quota rispetto allo scaglione stipendiale successivo, alla data in cui la stessa cesserà il proprio servizio;
CONDANNARE l'Amministrazione convenuta a riconoscere, pur in presenza del blocco relativo all'anno 2013, la progressione stipendiale maturata pro quota rispetto allo scaglione successivo, alla data in cui la stessa cesserà il proprio servizio”.
In particolare, ha dedotto che:
• in data 02/03/2019, con provvedimento prot. 181 dell'ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia
Romagna sia stata disposta la ricostruzione di carriera della ricorrente per gli anni di servizio preruolo con conseguente variazione della posizione stipendiale alla luce dell'anzianità di servizio maturata (doc. 5), precisando espressamente nel provvedimento che “(…) l'anzianità riconosciuta per effetto del servizio di insegnamento preruolo prestato nell'anno 2013, pari a anni 1, non è utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali (art. 1 comma 1 lett. B
DPR 122/2013)”;
• in data 02/01/2023 la posizione della Prof. sia stata sottoposta a decreto di Pt_1
riallineamento con conseguente riconoscimento di progressione di carriera e variazione del trattamento economico;
• se l'annualità 2013 fosse stata regolarmente conteggiata nella ricostruzione di carriera la Prof. avrebbe avuto la possibilità di richiedere il c.d. riallineamento (ovverosia il Pt_1
riconoscimento di 1 anno ogni 3 lavorati nel periodo di precariato che può essere richiesto a partire dal 18° anno di lavoro) già nel corso del precedente anno scolastico (a.s. 2021/2022) conseguendo dunque il diritto ad essere collocata già allora nella fascia stipendiale 21, il tutto con differenze retributive annue pari a circa € 2187,58.
Si è costituito il , deducendo l'infondatezza del ricorso e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
Integrato il contraddittorio nei suoi confronti, si è costituito l' . CP_2
pagina 3 di 7 Istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
In merito al riconoscimento a fini giuridici dell'anno 2013, osserva il Giudicante che l'art. 9, co. 21 del
D.L. 78/2010 prevede quanto segue: “I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”.
Dalla lettura della disciplina della ricostruzione di carriera richiamata in ricorso emerge invece che l'anzianità di servizio c.d. pre-ruolo produce effetti in primo luogo giuridici da cui derivano (solo) in seconda battuta anche effetti economici, nei limiti di cui all'art. 485 D.Lgs. 297/94 e dell'art. 4, co. 3,
L. 399/1988; il tenore letterale dell'art. 9, co. 21 D.L. 78/2010, rivela invece la volontà del Legislatore di escludere, per evidenti ragioni di contenimento della spesa pubblica i soli effetti economici quanto al servizio prestato nell'anno 2013.
Pertanto, stante la non piena sovrapponibilità degli effetti giuridici ed economici derivanti dalla durata del servizio non di ruolo, deve ritenersi non del tutto corretta la ricostruzione operata dall'amministrazione scolastica laddove esclude l'anno 2013 anche ai fini giuridici (ovvero per la determinazione dell'anzianità di servizio).
Come argomentato di recente anche dalla Corte d'Appello di Firenze nella sentenza n. 66/2024, che si richiama poiché condivisa anche a norma dell'art. 118 disp. att. c.p.c. “Più in generale, il ragionamento deve partire dalla nutrita giurisprudenza costituzionale sul blocco normativo delle progressioni economiche (art. 9 DL 78/10 conv. in L. 122/10, e successive modifiche ed integrazioni) che ne riteneva la legittimità in quanto incidente in modo solo temporaneo sul trattamento economico dei dipendenti ai quali imponeva un sacrificio limitato nel tempo. Insomma, il carattere eccezionale della pagina 4 di 7 norma era necessariamente collegato alla limitazione temporale del conseguente sacrificio economico per i dipendenti pubblici, a fronte di esigenze altrettanto temporanee di contenimento della spesa pubblica. Di conseguenza, era inevitabile ritenere che la salvezza del blocco normativo ritenuta dalla
Corte Costituzionale nelle sentenze nn. 304/13, 310/13, 154/14, 219/14, 167/20 presupponesse una interpretazione stringente di tale disciplina, limitata al fatto che i trattamenti retributivi degli anni interessati al blocco non potevano superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2010, precludendo quindi ogni possibile incremento nei medesimi anni bloccati quale altrimenti sarebbe risultato dalle progressioni di anzianità. E ciò di riflesso al fatto che, sempre con riferimento ai soli anni oggetto del blocco, era vietato ogni incremento delle risorse destinate al pagamento delle medesime progressioni economiche. La sentenza costituzionale n. 178/15 aveva invece ritenuto irragionevole che una successiva formulazione normativa del medesimo blocco avesse sconfinato in una sospensione strutturale della contrattazione collettiva, ben al di là della consueta limitazione temporale del sacrificio economico imposto al dipendente pubblico dalle versioni precedenti. In conclusione, proprio alla luce della giurisprudenza costituzionale ora sintetizzata, l'unica interpretazione legittima del blocco delle progressioni è quella di non consentire un aumento del trattamento economico dei dipendenti nello stesso periodo bloccato, ferma restando la valutazione giuridica di quel medesimo servizio nella complessiva carriera del docente, anche al fine di progredire nelle fasce di anzianità superiori e quindi, negli anni successivi al blocco, ricevere gli effetti positivi sul proprio trattamento economico. Il
Collegio dissente dal Tribunale a proposito del fatto che il blocco economico di singoli anni possa produrre effetti non limitati nel tempo a quel medesimo periodo, bensì estesi al futuro coinvolgendo l'intera carriera e precludendo l'inserimento nell'anzianità di servizio dei medesimi anni bloccati, i quali giuridicamente finirebbero così per perdere il loro rilievo in modo definitivo”.
Peraltro, tale approdo ha ricevuto successiva conferma dalla Suprema Corte che ha compiutamente argomentato sulla questione affermando “3. Il ricorso è invece infondato, perché le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive - da individuarsi, più precisamente, nell'art. 1, comma 1, lett. b, del d.P.R.
n. 122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 - sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di "Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico" (così la rubrica dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010). Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo pagina 5 di 7 scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici. Nel ricorso si precisa che la sentenza della Corte d'Appello è stata impugnata "limitatamente alla parte in cui ... ha riconosciuto un'anzianità di servizio pari ad anni 24 a decorrere dal 31.12.2014", non quindi nella parte in cui il è stato CP_3
condannato a pagare differenze retributive che sono maturate prima del 2013. È pertanto evidente che il ricorso è basato sull'errato presupposto che le norme di legge di blocco non riguardino solo gli
"incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti" (così l'art. 9, comma 23, del d.l.
78 del 2010, cit.), ma la stessa progressione in carriera, di modo che gli anni di blocco (e, dunque, per quanto ancora interessa, il 2013) non dovrebbero essere considerati nemmeno al diverso fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento. Ma una siffatta interpretazione estenderebbe la portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate, il che non è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge (che derogano ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali) e nemmeno è richiesto per raggiungere lo scopo che il legislatore si è prefisso emanando quelle disposizioni.” (cfr. in parte motiva Cass., Sez. Lav. 16133/2024).
Il ricorso merita dunque accoglimento, con conseguente dichiarazione del diritto della ricorrente al riconoscimento a fini giuridici dell'anno di servizio 2013 e condanna del resistente a CP_1
effettuare una nuova ricostruzione della carriera, con il riconoscimento anche di tale anno e al pagamento delle differenze stipendiali derivanti dalla ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013, secondo il conteggio di parte, immune da vizi, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo, nonché alla relativa regolarizzazione contributiva.
Secondo pacifica giurisprudenza la contestazione dell'an non esonera la parte dal contestare in termini specifici anche il quantum (cfr. Cass. n. 5949/2018, Cass. S.U. n. 761/2002).Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/20228. In particolare si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase di trattazione e per la fase decisoria (per pagina 6 di 7 controversie di valore compreso tra € 1.100,00 e € 5200,00), e si determina in € 1314,00 il compenso complessivo. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così decide:
1. dichiara il diritto di al riconoscimento a fini giuridici dell'anno di Parte_1
servizio 2013;
2. condanna il , in persona del Ministro p.t., Controparte_1
a effettuare una nuova ricostruzione della carriera, con il riconoscimento anche di tale anno;
3. Condanna il , in persona del p.t., Controparte_1 CP_4
al pagamento di eventuali differenze stipendiali derivanti dalla ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013, quantificate in € 2187,58, oltre interessi legali;
4. Condanna il , in persona del p.t., Controparte_1 CP_4
alla regolarizzazione contributiva delle somme di cui al capo che precede;
5. Condanna il , in persona del p.t., Controparte_1 CP_4
al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1314,00, oltre rimb. forf., IVA e CPA.
Modena, 28 gennaio 2025
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
CAUSA n. r.g. 434/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
Controparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 28/01/2025 ad ore 10.35 il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per l'Avv. RONCAGLIA MARIA GIOVANNA ha depositato le note di Parte_1
trattazione scritta.
Per nessuno ha depositato le note di trattazione Controparte_1
scritta.
Per l'Avv. BASILE GIUSEPPE ha depositato le note di trattazione scritta. CP_2
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide mediante deposito della presente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 434/2023 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in FORMIGINE, Parte_1 C.F._1
VIA PIAVE N. 35 rappresentato e difeso dall'avv. RONCAGLIA MARIA GIOVANNA
RICORRENTE/I contro
(C.F. ), domiciliato in VIA Controparte_1 P.IVA_1
ELIA RAINUSSO 70/100 MODENA, rappresentato e difeso dalla dott.ssa FIGLIOMENI MARIA
TERESA;
RESISTENTE/I
(C.F. , domiciliato in VIALE REITER N. 72 MODENA, rappresentato e difeso CP_2 P.IVA_2
dall'Avv. BASILE GIUSEPPE;
RESISTENTE/I
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30/03/2023, in possesso di laurea in Matematica, Parte_1 conseguita in data 28.06.1982 presso l'Università di Modena, docente assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato sottoscritto in data 06/09/2017 per l'insegnamento di matematica e scienze – classe di concorso A028, con decorrenza giuridica ed economica dal 1/09/2017, quale vincitrice di concorso per titoli ed esami, premettendo che tutti gli anni di servizio prestati le sarebbero stati conteggiati in sede di ricostruzione e di riallineamento della carriea, eccezion fatta per l'anno 2013, ha chiesto di: “ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici ed economici, del servizio prestato nel corso dell'anno 2013 con conseguente adeguamento della pagina 2 di 7 posizione retributiva ai fini della propria posizione di carriera e delle relative differenze stipendiali,
ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente a maturare la progressione stipendiale dovuta senza alcuna interruzione, attesa la perdurante vigenza del blocco contrattuale per l'anno 2013
CONDANNARE l'Amministrazione convenuta all'adozione di tutti i conseguenziali provvedimenti anche in termini di pagamento delle differenze retributive e corretta ricostruzione di carriera ai fini pensionistici. - IN SUBORDINE E SENZA RECESSO ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente a rivendicare, pur in presenza del blocco relativo all'anno 2013, la progressione stipendiale maturata pro quota rispetto allo scaglione stipendiale successivo, alla data in cui la stessa cesserà il proprio servizio;
CONDANNARE l'Amministrazione convenuta a riconoscere, pur in presenza del blocco relativo all'anno 2013, la progressione stipendiale maturata pro quota rispetto allo scaglione successivo, alla data in cui la stessa cesserà il proprio servizio”.
In particolare, ha dedotto che:
• in data 02/03/2019, con provvedimento prot. 181 dell'ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia
Romagna sia stata disposta la ricostruzione di carriera della ricorrente per gli anni di servizio preruolo con conseguente variazione della posizione stipendiale alla luce dell'anzianità di servizio maturata (doc. 5), precisando espressamente nel provvedimento che “(…) l'anzianità riconosciuta per effetto del servizio di insegnamento preruolo prestato nell'anno 2013, pari a anni 1, non è utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali (art. 1 comma 1 lett. B
DPR 122/2013)”;
• in data 02/01/2023 la posizione della Prof. sia stata sottoposta a decreto di Pt_1
riallineamento con conseguente riconoscimento di progressione di carriera e variazione del trattamento economico;
• se l'annualità 2013 fosse stata regolarmente conteggiata nella ricostruzione di carriera la Prof. avrebbe avuto la possibilità di richiedere il c.d. riallineamento (ovverosia il Pt_1
riconoscimento di 1 anno ogni 3 lavorati nel periodo di precariato che può essere richiesto a partire dal 18° anno di lavoro) già nel corso del precedente anno scolastico (a.s. 2021/2022) conseguendo dunque il diritto ad essere collocata già allora nella fascia stipendiale 21, il tutto con differenze retributive annue pari a circa € 2187,58.
Si è costituito il , deducendo l'infondatezza del ricorso e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
Integrato il contraddittorio nei suoi confronti, si è costituito l' . CP_2
pagina 3 di 7 Istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
In merito al riconoscimento a fini giuridici dell'anno 2013, osserva il Giudicante che l'art. 9, co. 21 del
D.L. 78/2010 prevede quanto segue: “I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”.
Dalla lettura della disciplina della ricostruzione di carriera richiamata in ricorso emerge invece che l'anzianità di servizio c.d. pre-ruolo produce effetti in primo luogo giuridici da cui derivano (solo) in seconda battuta anche effetti economici, nei limiti di cui all'art. 485 D.Lgs. 297/94 e dell'art. 4, co. 3,
L. 399/1988; il tenore letterale dell'art. 9, co. 21 D.L. 78/2010, rivela invece la volontà del Legislatore di escludere, per evidenti ragioni di contenimento della spesa pubblica i soli effetti economici quanto al servizio prestato nell'anno 2013.
Pertanto, stante la non piena sovrapponibilità degli effetti giuridici ed economici derivanti dalla durata del servizio non di ruolo, deve ritenersi non del tutto corretta la ricostruzione operata dall'amministrazione scolastica laddove esclude l'anno 2013 anche ai fini giuridici (ovvero per la determinazione dell'anzianità di servizio).
Come argomentato di recente anche dalla Corte d'Appello di Firenze nella sentenza n. 66/2024, che si richiama poiché condivisa anche a norma dell'art. 118 disp. att. c.p.c. “Più in generale, il ragionamento deve partire dalla nutrita giurisprudenza costituzionale sul blocco normativo delle progressioni economiche (art. 9 DL 78/10 conv. in L. 122/10, e successive modifiche ed integrazioni) che ne riteneva la legittimità in quanto incidente in modo solo temporaneo sul trattamento economico dei dipendenti ai quali imponeva un sacrificio limitato nel tempo. Insomma, il carattere eccezionale della pagina 4 di 7 norma era necessariamente collegato alla limitazione temporale del conseguente sacrificio economico per i dipendenti pubblici, a fronte di esigenze altrettanto temporanee di contenimento della spesa pubblica. Di conseguenza, era inevitabile ritenere che la salvezza del blocco normativo ritenuta dalla
Corte Costituzionale nelle sentenze nn. 304/13, 310/13, 154/14, 219/14, 167/20 presupponesse una interpretazione stringente di tale disciplina, limitata al fatto che i trattamenti retributivi degli anni interessati al blocco non potevano superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2010, precludendo quindi ogni possibile incremento nei medesimi anni bloccati quale altrimenti sarebbe risultato dalle progressioni di anzianità. E ciò di riflesso al fatto che, sempre con riferimento ai soli anni oggetto del blocco, era vietato ogni incremento delle risorse destinate al pagamento delle medesime progressioni economiche. La sentenza costituzionale n. 178/15 aveva invece ritenuto irragionevole che una successiva formulazione normativa del medesimo blocco avesse sconfinato in una sospensione strutturale della contrattazione collettiva, ben al di là della consueta limitazione temporale del sacrificio economico imposto al dipendente pubblico dalle versioni precedenti. In conclusione, proprio alla luce della giurisprudenza costituzionale ora sintetizzata, l'unica interpretazione legittima del blocco delle progressioni è quella di non consentire un aumento del trattamento economico dei dipendenti nello stesso periodo bloccato, ferma restando la valutazione giuridica di quel medesimo servizio nella complessiva carriera del docente, anche al fine di progredire nelle fasce di anzianità superiori e quindi, negli anni successivi al blocco, ricevere gli effetti positivi sul proprio trattamento economico. Il
Collegio dissente dal Tribunale a proposito del fatto che il blocco economico di singoli anni possa produrre effetti non limitati nel tempo a quel medesimo periodo, bensì estesi al futuro coinvolgendo l'intera carriera e precludendo l'inserimento nell'anzianità di servizio dei medesimi anni bloccati, i quali giuridicamente finirebbero così per perdere il loro rilievo in modo definitivo”.
Peraltro, tale approdo ha ricevuto successiva conferma dalla Suprema Corte che ha compiutamente argomentato sulla questione affermando “3. Il ricorso è invece infondato, perché le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive - da individuarsi, più precisamente, nell'art. 1, comma 1, lett. b, del d.P.R.
n. 122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 - sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di "Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico" (così la rubrica dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010). Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo pagina 5 di 7 scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici. Nel ricorso si precisa che la sentenza della Corte d'Appello è stata impugnata "limitatamente alla parte in cui ... ha riconosciuto un'anzianità di servizio pari ad anni 24 a decorrere dal 31.12.2014", non quindi nella parte in cui il è stato CP_3
condannato a pagare differenze retributive che sono maturate prima del 2013. È pertanto evidente che il ricorso è basato sull'errato presupposto che le norme di legge di blocco non riguardino solo gli
"incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti" (così l'art. 9, comma 23, del d.l.
78 del 2010, cit.), ma la stessa progressione in carriera, di modo che gli anni di blocco (e, dunque, per quanto ancora interessa, il 2013) non dovrebbero essere considerati nemmeno al diverso fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento. Ma una siffatta interpretazione estenderebbe la portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate, il che non è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge (che derogano ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali) e nemmeno è richiesto per raggiungere lo scopo che il legislatore si è prefisso emanando quelle disposizioni.” (cfr. in parte motiva Cass., Sez. Lav. 16133/2024).
Il ricorso merita dunque accoglimento, con conseguente dichiarazione del diritto della ricorrente al riconoscimento a fini giuridici dell'anno di servizio 2013 e condanna del resistente a CP_1
effettuare una nuova ricostruzione della carriera, con il riconoscimento anche di tale anno e al pagamento delle differenze stipendiali derivanti dalla ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013, secondo il conteggio di parte, immune da vizi, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo, nonché alla relativa regolarizzazione contributiva.
Secondo pacifica giurisprudenza la contestazione dell'an non esonera la parte dal contestare in termini specifici anche il quantum (cfr. Cass. n. 5949/2018, Cass. S.U. n. 761/2002).Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/20228. In particolare si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase di trattazione e per la fase decisoria (per pagina 6 di 7 controversie di valore compreso tra € 1.100,00 e € 5200,00), e si determina in € 1314,00 il compenso complessivo. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così decide:
1. dichiara il diritto di al riconoscimento a fini giuridici dell'anno di Parte_1
servizio 2013;
2. condanna il , in persona del Ministro p.t., Controparte_1
a effettuare una nuova ricostruzione della carriera, con il riconoscimento anche di tale anno;
3. Condanna il , in persona del p.t., Controparte_1 CP_4
al pagamento di eventuali differenze stipendiali derivanti dalla ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013, quantificate in € 2187,58, oltre interessi legali;
4. Condanna il , in persona del p.t., Controparte_1 CP_4
alla regolarizzazione contributiva delle somme di cui al capo che precede;
5. Condanna il , in persona del p.t., Controparte_1 CP_4
al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1314,00, oltre rimb. forf., IVA e CPA.
Modena, 28 gennaio 2025
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
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