Ordinanza cautelare 19 novembre 2021
Sentenza 21 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 21/02/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00601/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01889/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1889 del 2021, proposto da Type di NA ZZ & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Zucali, Francesca Vrespa, Gabriele Cappello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Donatella Silvia, Anna Tavano, Enrico Barbagiovanni, Sara Francesca Simone, Gloria Centineo Cavarretta Mazzoleni, Chantal Rho, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Bosco By Night S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Vestito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento Prot. 06/08/2021.0437844.U, comunicato a mezzo PEC in data 6.8.2021, con cui il Comune di Milano, Direzione Generale, Area Sportello Unico Eventi ha disposto la revoca parziale della concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico rilasciata a Type di NA ZZ & C. S.A.S. in data 25.6.2020, con scadenza prorogata al 31.12.2021, “relativamente al solo tratto antistante l'esercizio commerciale in Via Pietro Borsieri n. 41, per complessivi 15,4 MQ (2,2 m x 7 m)”;
- del provvedimento del 7.9.2021, “Codice pratica n: 00002/20210601/13679/14920 del 07-09-2021”, con cui il Comune di Milano, Direzione Generale, Area Sportello Unico Eventi, ha concesso alla società Bosco by Night S.R.L. sino al 31.12.2021 l'occupazione temporanea di suolo pubblico in Via Borsieri al civico 41N04 per una superficie totale di 48.75 mq di cui area verde per 3.1 mq, carreggiata per 28 mq e marciapiede per 17.65 mq;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto, avverso il quale si formula espressa riserva di proporre ricorso per motivi aggiunti, ivi compreso il Regolamento delle occupazioni temporanee leggere approvato dal Comune di Milano con D.C.C. n. 74 del 16.12.2020 ss.mm.ii..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Milano e di Bosco By Night S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 febbraio 2025 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato
che con istanza del 9.1.2025, depositata in giudizio, parte ricorrente ha dichiarato che è venuto meno l’interesse ad ottenere la decisione del ricorso e pertanto ha chiesto che venga dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione con compensazione delle spese di lite;
che la resistente, con istanza depositata in giudizio, ha aderito alla richiesta di compensazione delle spese di lite;
Ritenuto
che il processo amministrativo è retto sostanzialmente dal principio dispositivo che lo governa dalla sua instaurazione fino alla sua conclusione (cfr., in particolare, art. 34, comma 1, 40 e 84, c.p.a.), sicché la parte è libera di disporre degli interessi sostanziali di cui chiede tutela nel processo per il tramite dell’azione svolta;
che il giudice, difronte alla dichiarazione della parte che manifesta, ritualmente tramite il proprio difensore, la volontà di non avere più interesse alla tutela della posizione giuridica soggettiva azionata in giudizio, non può che prendere atto della volontà così manifestata;
sotto il profilo processuale, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comunicata dal difensore della parte va dichiarata mediante la pronuncia di rito, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della domanda, anche laddove la controparte contesti o si opponga alla manifestazione di interesse della parte oppure alle conseguenze che, sotto il profilo processuale, derivano da siffatta manifestazione;
che, alla luce delle considerazioni su esposte, il Collegio, nel prendere atto delle dichiarazioni delle parti, dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione concernente il gravame;
che, in ragione della richiesta congiunta, dispone la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Tenca, Presidente
Concetta Plantamura, Consigliere
Luca Iera, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Iera | Stefano Tenca |
IL SEGRETARIO