CA
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 30/06/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, in persona dei Magistrati
1) Dr.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) Dott. Michele Campanale ConSIliere
3) Dott.ssa Claudia Calabrese ConSIliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 113 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023, riservata per la decisione nell'udienza del 16 maggio 2025
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Calcagnile e Parte_1
Nicola Pappalardo;
- APPELLANTE
–
E
HDI ASSICURAZIONI SPA, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Mottolese;
– APPELLATA –
a seguito di atto di citazione in appello, depositato il 31 marzo 2023, avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 359/2023, pubblicata in data 20 febbraio 2023.
Conclusioni della parte appellante: Voglia la Corte di Appello adita, nel giudicare la presente controversia, adversiis reiectiis, così provvedere: A) Accogliere il presente gravame, per i motivi esposti, e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza n. 359/2023 del 17.2.2023 emessa dal Tribunale di Taranto – sezione II – G.O. Taurino Antonio, a definizione della causa civile di primo grado iscritta al numero 7756/2021 R.G.; B. In totale riforma della sentenza gravata, accogliere integralmente tutte le conclusioni, deduzioni ed eccezioni rassegnate negli atti e nei verbali di causa del giudizio di primo grado. che qui di seguito si riportano: “Voglia l'On. le Tribunale adito, in persona del G.U. deSInato, contrariis reiectis, così provvedere: Nel merito, in via principale: a) accertare e dichiarare il diritto della SI.ra ad essere risarcita, e comunque ad essere mantenuta indenne, da Parte_1
HDI Assicurazioni S.p.A. in forza della polizza n. 645018188 in relazione al sinistro del 5.02.2020 (sin. n. 202003010728), per tutte motivazioni di cui alla narrativa del presente atto;
b) per l'effetto, condannare la Compagnia HDI Assicurazioni S.p.a. al pagamento di € 6.075,00, in favore della SI.ra , a titolo di risarcimento danno dovuto o di quell'altra maggiore o minore somma Pt_1 che sarà accertata in corso di causa;
c) accertare e dichiarare l'inadempimento della Compagnia HDI Assicurazioni S.p.a. rispetto al contratto di assicurazione polizza n. 645018188 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., per tutte le motivazioni di cui alla narrativa del presente atto in relazione al sinistro del 05.02.2020 (sin n. 202003010728); d) per l'effetto, condannare la Compagnia convenuta, previo accertamento del diritto, al risarcimento dei danni ex art. 1453 c.c. nella misura che sarà accertata in corso di causo e/o ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, dall'on. Giudice adito;
e) condannare la Compagnia Assicuratrice HDI al pagamento in favore della SI.ra di una somma Pt_1 equitativamente determinata ex officio ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., per la mancata partecipazione all'invito alla procedura di negoziazione assistita;
f) Con vittoria di spese, competenze come per legge. C. In ogni caso, anche in riforma della sentenza di primo grado sulla statuizione della condanna alle spese di lite, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Conclusioni della parte appellata: Chiedendo che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, voglia così provvedere: 1) rigettare in ogni caso l'appello perché inammissibile ed infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata n. 359 del 17/02/23 pubblicata in pari data e resa dal Tribunale di Taranto, II Sez. Civile, nella persona del GO Dott. Antonio Taurino;
2) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di Appello adita dovesse riformare la sentenza impugnata decidendo nel merito, dichiarare l'inoperatività della garanzia non rientrando l'evento per cui è causa nelle ipotesi di responsabilità dell'assicurata, costituendo invece un'ipotesi di caso fortuito;
3) in via estremamente gradata, rigettare comunque integralmente la domanda poiché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata. Con vittoria di spese e competenze di lite anche di questo grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinnanzi Parte_1 al Tribunale di Taranto, la HDI Assicurazione s.p.a., deducendo che il 5 febbraio 2020, una forte raffica di vento causava la caduta di un pino, piantato nel terreno della sua villa in Riva dei Tessali, verso la villa adiacente, danneggiando la staccionata, la rete metallica, un prefabbricato in legno e la tettoia del patio della Signora Parte_2 usufruttuaria della predetta villa. A seguito della richiesta di risarcimento della Signora Signorile, la Signora attivava la polizza assicurativa n. 645018188, stipulata con Pt_1
HDI, con la quale la stessa assicurava la propria villa (anche) dalla responsabilità civile verso terzi, per i danni provenienti dalla sua proprietà. Tuttavia, HDI Assicurazioni rifiutava il risarcimento, sostenendo che l'evento era di "eccezionale intensità", configurando un caso fortuito, il quale escludeva la responsabilità civile della assicurata nei confronti della terza . La contestava fermamente questa Parte_2 Pt_1 posizione, evidenziando che i bollettini meteorologici dell'epoca non indicavano tale eccezionalità, essendo state pubblicate, come da documentazione allegata, le previsioni metereologiche relative al 5.2.2000, le quali prevedevano raffiche di vento, di une certa entità, pari a 50km/h, ma non certo eccezionali o catastrofici.
A fronte delle richieste della , che reclamava un credito di euro Parte_2
6.075.00 (così quantificato il danno subito dalla perizio giurata, resa su incarico della predetta , del geometra i atti), la anche al fine di non Parte_2 CP_1 Pt_1 aggravare la propria posizione debitoria, versava alla prima, con bonifico bancario, la somma di euro 3.000,00, che la , giusta dichiarazione scritta, sempre Parte_2 acquisita al giudizio, dichiarava di accettare, a titolo di acconto dei danni subiti. Pertanto, la adiva il Tribunale, affinché venisse accertato l'inadempimento contrattuale Pt_1 della HDI Assicurazioni, la quale, nonostante il sinistro denunciato rientrasse nella copertura assicurativa, aveva rifiutato di tenerla indenne da quanto la stessa aveva versato al terzo, a titolo di risarcimento del danno, causato dall'albero insistente nella sua proprietà, divelto dal vento e caduto su plurime parti della villa, di cui la Parte_2 era usufruttuaria.
Si costituiva la HDI Assicurazioni contestando l'azione intrapresa dalla Signora
sostenendo la sua inammissibilità e, nel merito, la sua infondatezza, attesa la Pt_1 ricorrenza del caso fortuito.
Più specificatamente, l'assicurazione argomentava che la Signora in quanto Pt_1 assicurata per la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), non poteva agire direttamente contro la propria compagnia assicurativa per un danno subito da un terzo;
pertanto, sollevava quali eccezioni preliminari, il difetto di legittimazione passiva di HDI e la carenza di interesse ad agire della Signora Nel merito, in ogni caso rilevava Pt_1
l'inoperatività della garanzia assicurativa, poiché la caduta del pino era stata causata da un caso fortuito, ovvero un evento atmosferico di eccezionale intensità e imprevedibile, escludendo così qualsiasi responsabilità della Signora . Infine, la HDI contestava il Pt_1 quantum richiesto, ritenendolo esagerato e non provato.
Il giudice di primo grado, con la sentenza n. 359/2023, oggi impugnata, dichiarava inammissibile la domanda dell'attrice, e rigettava ogni sua domanda, condannandola al pagamento delle spese legali.
Il giudice accogliendo le eccezioni preliminari della compagnia assicurativa riteneva che l'attrice non avesse la legittimazione attiva, né l'interesse ad agire poiché la stessa chiedeva un risarcimento per un danno non suo, ma subìto da un altro soggetto e non aveva dimostrato di aver subito un danno diretto o di aver sostenuto alcuna spesa. Di conseguenza, il Tribunale aveva rilevato anche la mancanza di legittimazione passiva della compagnia assicurativa, il cui obbligo era di manlevare l'assicurata e non di risarcire direttamente i terzi. Inoltre, in sentenza il giudice di primo grado sottolineava che la richiesta di manleva era stata presentata dall'attrice tardivamente in corso di causa e, pertanto, era inammissibile in quanto costituiva una domanda nuova non consentita.
Avverso la sentenza di prime cure, ha spiegato appello la censurando la Pt_1 sentenza: 1) per l'erronea valutazione resa in ordine al ritenuto difetto di legittimazione ad causam della SInora ed in ordine al ritenuto difetto di legittimazione passiva Pt_1 della compagnia assicuratrice;
2) per l'erronea valutazione resa in ordine all'inammissibilità della domanda di manleva, ritenuta quale domanda nuova. 3) per l'erronea, nonché omessa valutazione delle risultanze istruttorie, e cioè delle prove comunque offerte dalla attrice, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c; 4) per l'omesso esame delle deduzioni della SInora sulla mancata integrazione del caso fortuito, Pt_1 rispetto al sinistro del 5 febbraio 2020 e sulla operatività della polizza sottoscritta dalle parti, in violazione dell'art. 112 c.p.c. 5) per l'ingiusta determinazione delle spese processuali, a carico della parte attrice.
Si è costituito la HDi Assicurazione insistendo preliminarmente nellla inammissibilità della domanda dell'appellante e, nel merito, nel rigetto dell'appello, con conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza del 16.05.2025, all'esito del deposito degli scritti conclusivi nei termini assegnati ex art 352 c.p.c., il giudice istruttore riservava la decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto per quanto di ragione.
In relazione ai primi quattro motivi di appello, che qui si trattano congiuntamente, in quanto strettamente connessi, valga quanto segue.
L'art 1917 c.c. prevede che nell'assicurazione per la responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi debba pagare ad un terzo. Pertanto, erroneamente il giudice di primo grado non ha ravvisato l'interesse ad agire della atteso che la regola generale posta dalla norma in esame è che soltanto Pt_1
l'assicurato è tenuto ad agire nei confronti del proprio assicuratore, ricorrendo l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore del danneggiante solo in casi espressamente previsti dalla legge (come in materia di circolazione stradale e di caccia).
Nella fattispecie in esame, l'appellante, dopo aver aperto il sinistro 202003010728 del 05/02/2020, così come previsto dal contratto di assicurazione, sottoscritto dalle parti in causa, e dopo che l'assicurazione con comunicazione del 1°aprile 2020 le aveva comunicato che non avrebbe provveduto a pagare alcun indennizzo, a ristoro delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno subito della danneggiata
[...]
, ritenendo che il danno fosse stato causato da un evento eccezionale che Parte_2 integrava il caso fortuito, altro non poteva fare che ricorrere all'autorità giudiziaria, per contestare alla compagnia il suo inadempimento, nonché l'infondatezza della tesi relativa alla ricorrenza del caso fortuito. Il rapporto tra danneggiante e danneggiato (di responsabilità aquiliana) è autonomo e distinto da quello tra assicuratore ed assicurato, fondato sul contratto di assicurazione, sebbene entrambi richiedano che sia accertata, sia pure in modo autonomo, la responsabilità civile della assicurata e quale sia il danno verificatosi;
da indennizzare. Il rapporto contrattuale esistente tra compagnia ed assicurato consente pienamente a quest'ultimo di convenire in giudizio la prima per l'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, derivandone, pertanto, l'erroneità della decisione del primo giudice.
Nel caso in esame la creditrice ha dedotto il mancato pagamento Pt_1 dell'indennizzo e spettava alla compagnia debitrice dimostrare i fatti impeditivi o estintivi del proprio obbligo contrattuale di tenere indenne l'assicurata.
La compagnia ha dedotto la mancanza di copertura assicurativa, eccependo la ricorrenza del caso fortuito e pertanto l'insussistenza della responsabilità civile ex art. 2051 c.c. della nel caso in esame, ma, non ha affatto assolto a tale onere Pt_1 probatorio.
Nella fattispecie in esame, si ritiene che la attrice, odierna appellante, abbia provato i fatti costitutivi del proprio credito, ossia l'esistenza della polizza ed il verificarsi di un sinistro coperto dalla medesima.
Infatti, incontestato tra le parti, è l'accadimento storico dell'abbattersi di un albero, piantato nella proprietà della , sulla villa di cui la è usufruttuaria, e Pt_1 Parte_2 del conseguente verificarsi di danni materiali alla staccionata, alla rete metallica, ad un prefabbricato in legno ed alla tettoia del patio, esistenti nella predetta villa. La compagnia non ha neanche mai contestato e disconosciuto le fotografie, allegate alla perizia giurata del geometra che ritraggono i luoghi di causa e i danni riportati dalle componenti CP_1 della villa, di cui la Signorile è usufruttuaria. La compagnia da contestato la quantificazione operata nella perizia, ma, alla luce anche del principio di buona fede contrattuale, può ritenersi che la somma corrisposta dalla a mezzo bonifico Pt_1 bancario alla Signorile, non sia abnorme ed ingiustificata, ma sia adeguata ai danni sicuramente subiti dalla Signorile.
Quanto al dedotto caso fortuito, era onere della compagnia provare che le raffiche di vento che avevano determinato lo sradicamento dell'albero erano espressione di un evento atmosferico di eccezionale intensità, che spezzava il determinismo causale tra il bene in custodia ed il danno a beni materiali altrui, trovando causa il danno nell'evento eccezionale atmosferico. Nulla la compagnia ha allegato e provato avverso le deduzioni difensive della , che ha evidenziato, invece, la prevedibilità e quindi normalità Pt_1 dell'evento, segnalato dalle previsioni metereologiche dei giorni precedenti, e rientrante nelle fisiologiche manifestazioni dei venti. Secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, “affinché un evento meteorologico, anche di notevole intensità, possa assumere rilievo causale esclusivo, e dunque rilievo di caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 c.c., occorre potergli riconoscere i caratteri dell'eccezionalità e della imprevedibilità. Ne deriva che il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è di per sé sufficiente a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza. In tal senso, dunque, l'imprevedibilità, alla stregua di un'indagine ex ante e di stampo oggettivo in base al principio di regolarità causale, “va intesa come obiettiva inverosimiglianza dell'evento”, mentre l'eccezionalità è da “identificarsi come una sensibile deviazione (ed appunto eccezione) dalla frequenza statistica accettata come “normale”. ( Cass Sez. Unite 5422/2021)
Sulla base di tale assunto appare chiaro che due sono le caratteristiche che devono coesistere perché un evento naturale possa assurgere al ruolo di caso fortuito, in una situazione di responsabilità per custodia, ossia “eccezionalità ed imprevedibilità”, intendendosi la prima, come una sensibile deviazione (ed appunto eccezione) dalla frequenza statistica accettata come “normale” e la seconda, “alla stregua di un'indagine ex ante e di stampo oggettivo, in base al principio di regolarità causale, come “obiettiva inverosimiglianza dell'evento”. Ebbene, il regime di venti che si sono verificati il 05.02.2020 nel territorio di Taranto e provincia non possono essere considerati né eccezionali né imprevedibili, proprio sulla base dei bollettini allegati da parte attrice, dai quali può evincersi che seppur si trattava di una giornata ventosa, non aveva i requisiti richiesti dal principio soprarichiamato.
Non trattandosi di caso fortuito e giacché non è contestato che l'albero di proprietà della sia caduto nella proprietà della Signorile e che abbia provocato diversi danni, Pt_1 così come lo dimostrano le foto prodotte dall'appellante e dalla perizia giurata effettuata dal geom. incombe sull'assicurazione l'obbligo di risarcire quanto versato CP_2 dalla a titolo di indennizzo, in ottemperanza della polizza assicurativa sottoscritta. Pt_1
Infine, al contrario di quanto rilevato dal primo giudice, circa l'assenza di prova dell'esborso effettuato dall'odierna appellante, quest'ultima, in realtà, già nel corso del giudizio di primo grado ha depositato copia del bonifico fatto alla vicina pari ad € 3.000,00 a titolo di acconto del risarcimento del danno ed una dichiarazione scritta della Signorile, la quale ha accettato la medesima a titolo di acconto. E' pertanto provato che questa somma rappresenta quanto la ha, allo stato, corrisposto alla danneggiata, a Pt_1 titolo di risarcimento del danno, e di tale somma ha diritto ad essere ristorata.
Nella concreta fattispecie in esame, si rinviene un comportamento della compagnia non sorretto dall'obbligo contrattuale di comportarsi secondo buona fede, essendo sufficientemente provata la responsabilità civile della nonché il pagamento, in via Pt_1 stragiudiziale, ed a titolo di risarcimento del danno, della somma di euro 3.000,00, la quale, a prescindere dall'evoluzione del rapporto giuridico tra la danneggiante e la danneggiata, deve, allo stato, essere indennizzata alla dalla Pt_1 Controparte_3
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, si rivelano del tutto prive di fondamento le eccezioni di inammissibilità dell'azione sotto il profilo della carenza di interesse ad agire e di legittimazione delle parti, sia la pretesa infondatezza nel merito della domanda.
Non si ravvisa, inoltre, alcuna mutatio libelli, ritenuta invece dal primo giudice, considerato che oggetto del presente giudizio è sempre e solo stato l'accertamento dell'inadempimento della HDI assicurazione.
La sentenza deve essere riformata, con il riconoscimento in favore della della Pt_1 minore somma di euro 3.000,00; ne consegue che anche la statuizione sulle spese processuali, oggetto del quinto motivo di appello, deve essere riformata, con la condanna della odierna appellata al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
Quanto alle spese liquidate nel giudizio di primo grado, le stesse possono essere liquidate, tenuto conto dell'effettivo valore della controversia e dell'attività processuale svolta, in euro 3403,00 per compenso, secondo i parametri medi previsti dal d.m. 147/22 (comprensivi della fase di negoziazione assistita), ed euro 237,00 per spese, oltre accessori di legge e di tariffa.
Le spese del presente giudizio, si liquidano, sulla base dei medesimi criteri, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta, priva di istruttoria e della non rilevante complessità della lite, in euro 1923,00 per compenso ed euro 382,50 per spese, oltre accessori di legge e di tariffa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce - Sez. distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Taranto n 359/2023, pubblicata in data 20 febbraio 2023, e nel contraddittorio con HDI ASSICURAZIONE SPA, così provvede: 1) ACCOGLIE l'appello, per quanto di ragione, ed in riforma della sentenza impugnata, NN HDI Assicurazione al pagamento in favore di della somma di € 3.000,00, oltre interessi legali dal giorno Parte_1 della domanda, a titolo di indennizzo previsto dalla polizza.
2) NN HDI Assicurazione spa, al pagamento in favore di delle spese di lite del primo grado di giudizio che si liquidano Parte_1 in euro 3403,00 per compenso ed euro 237,00 per spese, oltre accessori di legge e di tariffa. 3) NN HDI Assicurazione spa, al pagamento in favore di delle spese processuali del presente giudizio, che si liquidano Parte_1 in euro 1923,00 per compenso ed euro 382,50 per spese, oltre accessori di legge e di tariffa. Così deciso in Taranto, il 25.6.25.
Il ConSIliere estensore Il Presidente dr.ssa Claudia Calabrese d.ssa Anna Maria Marra
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, in persona dei Magistrati
1) Dr.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) Dott. Michele Campanale ConSIliere
3) Dott.ssa Claudia Calabrese ConSIliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 113 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023, riservata per la decisione nell'udienza del 16 maggio 2025
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Calcagnile e Parte_1
Nicola Pappalardo;
- APPELLANTE
–
E
HDI ASSICURAZIONI SPA, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Mottolese;
– APPELLATA –
a seguito di atto di citazione in appello, depositato il 31 marzo 2023, avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 359/2023, pubblicata in data 20 febbraio 2023.
Conclusioni della parte appellante: Voglia la Corte di Appello adita, nel giudicare la presente controversia, adversiis reiectiis, così provvedere: A) Accogliere il presente gravame, per i motivi esposti, e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza n. 359/2023 del 17.2.2023 emessa dal Tribunale di Taranto – sezione II – G.O. Taurino Antonio, a definizione della causa civile di primo grado iscritta al numero 7756/2021 R.G.; B. In totale riforma della sentenza gravata, accogliere integralmente tutte le conclusioni, deduzioni ed eccezioni rassegnate negli atti e nei verbali di causa del giudizio di primo grado. che qui di seguito si riportano: “Voglia l'On. le Tribunale adito, in persona del G.U. deSInato, contrariis reiectis, così provvedere: Nel merito, in via principale: a) accertare e dichiarare il diritto della SI.ra ad essere risarcita, e comunque ad essere mantenuta indenne, da Parte_1
HDI Assicurazioni S.p.A. in forza della polizza n. 645018188 in relazione al sinistro del 5.02.2020 (sin. n. 202003010728), per tutte motivazioni di cui alla narrativa del presente atto;
b) per l'effetto, condannare la Compagnia HDI Assicurazioni S.p.a. al pagamento di € 6.075,00, in favore della SI.ra , a titolo di risarcimento danno dovuto o di quell'altra maggiore o minore somma Pt_1 che sarà accertata in corso di causa;
c) accertare e dichiarare l'inadempimento della Compagnia HDI Assicurazioni S.p.a. rispetto al contratto di assicurazione polizza n. 645018188 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., per tutte le motivazioni di cui alla narrativa del presente atto in relazione al sinistro del 05.02.2020 (sin n. 202003010728); d) per l'effetto, condannare la Compagnia convenuta, previo accertamento del diritto, al risarcimento dei danni ex art. 1453 c.c. nella misura che sarà accertata in corso di causo e/o ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, dall'on. Giudice adito;
e) condannare la Compagnia Assicuratrice HDI al pagamento in favore della SI.ra di una somma Pt_1 equitativamente determinata ex officio ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., per la mancata partecipazione all'invito alla procedura di negoziazione assistita;
f) Con vittoria di spese, competenze come per legge. C. In ogni caso, anche in riforma della sentenza di primo grado sulla statuizione della condanna alle spese di lite, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Conclusioni della parte appellata: Chiedendo che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, voglia così provvedere: 1) rigettare in ogni caso l'appello perché inammissibile ed infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata n. 359 del 17/02/23 pubblicata in pari data e resa dal Tribunale di Taranto, II Sez. Civile, nella persona del GO Dott. Antonio Taurino;
2) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di Appello adita dovesse riformare la sentenza impugnata decidendo nel merito, dichiarare l'inoperatività della garanzia non rientrando l'evento per cui è causa nelle ipotesi di responsabilità dell'assicurata, costituendo invece un'ipotesi di caso fortuito;
3) in via estremamente gradata, rigettare comunque integralmente la domanda poiché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata. Con vittoria di spese e competenze di lite anche di questo grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinnanzi Parte_1 al Tribunale di Taranto, la HDI Assicurazione s.p.a., deducendo che il 5 febbraio 2020, una forte raffica di vento causava la caduta di un pino, piantato nel terreno della sua villa in Riva dei Tessali, verso la villa adiacente, danneggiando la staccionata, la rete metallica, un prefabbricato in legno e la tettoia del patio della Signora Parte_2 usufruttuaria della predetta villa. A seguito della richiesta di risarcimento della Signora Signorile, la Signora attivava la polizza assicurativa n. 645018188, stipulata con Pt_1
HDI, con la quale la stessa assicurava la propria villa (anche) dalla responsabilità civile verso terzi, per i danni provenienti dalla sua proprietà. Tuttavia, HDI Assicurazioni rifiutava il risarcimento, sostenendo che l'evento era di "eccezionale intensità", configurando un caso fortuito, il quale escludeva la responsabilità civile della assicurata nei confronti della terza . La contestava fermamente questa Parte_2 Pt_1 posizione, evidenziando che i bollettini meteorologici dell'epoca non indicavano tale eccezionalità, essendo state pubblicate, come da documentazione allegata, le previsioni metereologiche relative al 5.2.2000, le quali prevedevano raffiche di vento, di une certa entità, pari a 50km/h, ma non certo eccezionali o catastrofici.
A fronte delle richieste della , che reclamava un credito di euro Parte_2
6.075.00 (così quantificato il danno subito dalla perizio giurata, resa su incarico della predetta , del geometra i atti), la anche al fine di non Parte_2 CP_1 Pt_1 aggravare la propria posizione debitoria, versava alla prima, con bonifico bancario, la somma di euro 3.000,00, che la , giusta dichiarazione scritta, sempre Parte_2 acquisita al giudizio, dichiarava di accettare, a titolo di acconto dei danni subiti. Pertanto, la adiva il Tribunale, affinché venisse accertato l'inadempimento contrattuale Pt_1 della HDI Assicurazioni, la quale, nonostante il sinistro denunciato rientrasse nella copertura assicurativa, aveva rifiutato di tenerla indenne da quanto la stessa aveva versato al terzo, a titolo di risarcimento del danno, causato dall'albero insistente nella sua proprietà, divelto dal vento e caduto su plurime parti della villa, di cui la Parte_2 era usufruttuaria.
Si costituiva la HDI Assicurazioni contestando l'azione intrapresa dalla Signora
sostenendo la sua inammissibilità e, nel merito, la sua infondatezza, attesa la Pt_1 ricorrenza del caso fortuito.
Più specificatamente, l'assicurazione argomentava che la Signora in quanto Pt_1 assicurata per la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), non poteva agire direttamente contro la propria compagnia assicurativa per un danno subito da un terzo;
pertanto, sollevava quali eccezioni preliminari, il difetto di legittimazione passiva di HDI e la carenza di interesse ad agire della Signora Nel merito, in ogni caso rilevava Pt_1
l'inoperatività della garanzia assicurativa, poiché la caduta del pino era stata causata da un caso fortuito, ovvero un evento atmosferico di eccezionale intensità e imprevedibile, escludendo così qualsiasi responsabilità della Signora . Infine, la HDI contestava il Pt_1 quantum richiesto, ritenendolo esagerato e non provato.
Il giudice di primo grado, con la sentenza n. 359/2023, oggi impugnata, dichiarava inammissibile la domanda dell'attrice, e rigettava ogni sua domanda, condannandola al pagamento delle spese legali.
Il giudice accogliendo le eccezioni preliminari della compagnia assicurativa riteneva che l'attrice non avesse la legittimazione attiva, né l'interesse ad agire poiché la stessa chiedeva un risarcimento per un danno non suo, ma subìto da un altro soggetto e non aveva dimostrato di aver subito un danno diretto o di aver sostenuto alcuna spesa. Di conseguenza, il Tribunale aveva rilevato anche la mancanza di legittimazione passiva della compagnia assicurativa, il cui obbligo era di manlevare l'assicurata e non di risarcire direttamente i terzi. Inoltre, in sentenza il giudice di primo grado sottolineava che la richiesta di manleva era stata presentata dall'attrice tardivamente in corso di causa e, pertanto, era inammissibile in quanto costituiva una domanda nuova non consentita.
Avverso la sentenza di prime cure, ha spiegato appello la censurando la Pt_1 sentenza: 1) per l'erronea valutazione resa in ordine al ritenuto difetto di legittimazione ad causam della SInora ed in ordine al ritenuto difetto di legittimazione passiva Pt_1 della compagnia assicuratrice;
2) per l'erronea valutazione resa in ordine all'inammissibilità della domanda di manleva, ritenuta quale domanda nuova. 3) per l'erronea, nonché omessa valutazione delle risultanze istruttorie, e cioè delle prove comunque offerte dalla attrice, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c; 4) per l'omesso esame delle deduzioni della SInora sulla mancata integrazione del caso fortuito, Pt_1 rispetto al sinistro del 5 febbraio 2020 e sulla operatività della polizza sottoscritta dalle parti, in violazione dell'art. 112 c.p.c. 5) per l'ingiusta determinazione delle spese processuali, a carico della parte attrice.
Si è costituito la HDi Assicurazione insistendo preliminarmente nellla inammissibilità della domanda dell'appellante e, nel merito, nel rigetto dell'appello, con conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza del 16.05.2025, all'esito del deposito degli scritti conclusivi nei termini assegnati ex art 352 c.p.c., il giudice istruttore riservava la decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto per quanto di ragione.
In relazione ai primi quattro motivi di appello, che qui si trattano congiuntamente, in quanto strettamente connessi, valga quanto segue.
L'art 1917 c.c. prevede che nell'assicurazione per la responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi debba pagare ad un terzo. Pertanto, erroneamente il giudice di primo grado non ha ravvisato l'interesse ad agire della atteso che la regola generale posta dalla norma in esame è che soltanto Pt_1
l'assicurato è tenuto ad agire nei confronti del proprio assicuratore, ricorrendo l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore del danneggiante solo in casi espressamente previsti dalla legge (come in materia di circolazione stradale e di caccia).
Nella fattispecie in esame, l'appellante, dopo aver aperto il sinistro 202003010728 del 05/02/2020, così come previsto dal contratto di assicurazione, sottoscritto dalle parti in causa, e dopo che l'assicurazione con comunicazione del 1°aprile 2020 le aveva comunicato che non avrebbe provveduto a pagare alcun indennizzo, a ristoro delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno subito della danneggiata
[...]
, ritenendo che il danno fosse stato causato da un evento eccezionale che Parte_2 integrava il caso fortuito, altro non poteva fare che ricorrere all'autorità giudiziaria, per contestare alla compagnia il suo inadempimento, nonché l'infondatezza della tesi relativa alla ricorrenza del caso fortuito. Il rapporto tra danneggiante e danneggiato (di responsabilità aquiliana) è autonomo e distinto da quello tra assicuratore ed assicurato, fondato sul contratto di assicurazione, sebbene entrambi richiedano che sia accertata, sia pure in modo autonomo, la responsabilità civile della assicurata e quale sia il danno verificatosi;
da indennizzare. Il rapporto contrattuale esistente tra compagnia ed assicurato consente pienamente a quest'ultimo di convenire in giudizio la prima per l'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, derivandone, pertanto, l'erroneità della decisione del primo giudice.
Nel caso in esame la creditrice ha dedotto il mancato pagamento Pt_1 dell'indennizzo e spettava alla compagnia debitrice dimostrare i fatti impeditivi o estintivi del proprio obbligo contrattuale di tenere indenne l'assicurata.
La compagnia ha dedotto la mancanza di copertura assicurativa, eccependo la ricorrenza del caso fortuito e pertanto l'insussistenza della responsabilità civile ex art. 2051 c.c. della nel caso in esame, ma, non ha affatto assolto a tale onere Pt_1 probatorio.
Nella fattispecie in esame, si ritiene che la attrice, odierna appellante, abbia provato i fatti costitutivi del proprio credito, ossia l'esistenza della polizza ed il verificarsi di un sinistro coperto dalla medesima.
Infatti, incontestato tra le parti, è l'accadimento storico dell'abbattersi di un albero, piantato nella proprietà della , sulla villa di cui la è usufruttuaria, e Pt_1 Parte_2 del conseguente verificarsi di danni materiali alla staccionata, alla rete metallica, ad un prefabbricato in legno ed alla tettoia del patio, esistenti nella predetta villa. La compagnia non ha neanche mai contestato e disconosciuto le fotografie, allegate alla perizia giurata del geometra che ritraggono i luoghi di causa e i danni riportati dalle componenti CP_1 della villa, di cui la Signorile è usufruttuaria. La compagnia da contestato la quantificazione operata nella perizia, ma, alla luce anche del principio di buona fede contrattuale, può ritenersi che la somma corrisposta dalla a mezzo bonifico Pt_1 bancario alla Signorile, non sia abnorme ed ingiustificata, ma sia adeguata ai danni sicuramente subiti dalla Signorile.
Quanto al dedotto caso fortuito, era onere della compagnia provare che le raffiche di vento che avevano determinato lo sradicamento dell'albero erano espressione di un evento atmosferico di eccezionale intensità, che spezzava il determinismo causale tra il bene in custodia ed il danno a beni materiali altrui, trovando causa il danno nell'evento eccezionale atmosferico. Nulla la compagnia ha allegato e provato avverso le deduzioni difensive della , che ha evidenziato, invece, la prevedibilità e quindi normalità Pt_1 dell'evento, segnalato dalle previsioni metereologiche dei giorni precedenti, e rientrante nelle fisiologiche manifestazioni dei venti. Secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, “affinché un evento meteorologico, anche di notevole intensità, possa assumere rilievo causale esclusivo, e dunque rilievo di caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 c.c., occorre potergli riconoscere i caratteri dell'eccezionalità e della imprevedibilità. Ne deriva che il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è di per sé sufficiente a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza. In tal senso, dunque, l'imprevedibilità, alla stregua di un'indagine ex ante e di stampo oggettivo in base al principio di regolarità causale, “va intesa come obiettiva inverosimiglianza dell'evento”, mentre l'eccezionalità è da “identificarsi come una sensibile deviazione (ed appunto eccezione) dalla frequenza statistica accettata come “normale”. ( Cass Sez. Unite 5422/2021)
Sulla base di tale assunto appare chiaro che due sono le caratteristiche che devono coesistere perché un evento naturale possa assurgere al ruolo di caso fortuito, in una situazione di responsabilità per custodia, ossia “eccezionalità ed imprevedibilità”, intendendosi la prima, come una sensibile deviazione (ed appunto eccezione) dalla frequenza statistica accettata come “normale” e la seconda, “alla stregua di un'indagine ex ante e di stampo oggettivo, in base al principio di regolarità causale, come “obiettiva inverosimiglianza dell'evento”. Ebbene, il regime di venti che si sono verificati il 05.02.2020 nel territorio di Taranto e provincia non possono essere considerati né eccezionali né imprevedibili, proprio sulla base dei bollettini allegati da parte attrice, dai quali può evincersi che seppur si trattava di una giornata ventosa, non aveva i requisiti richiesti dal principio soprarichiamato.
Non trattandosi di caso fortuito e giacché non è contestato che l'albero di proprietà della sia caduto nella proprietà della Signorile e che abbia provocato diversi danni, Pt_1 così come lo dimostrano le foto prodotte dall'appellante e dalla perizia giurata effettuata dal geom. incombe sull'assicurazione l'obbligo di risarcire quanto versato CP_2 dalla a titolo di indennizzo, in ottemperanza della polizza assicurativa sottoscritta. Pt_1
Infine, al contrario di quanto rilevato dal primo giudice, circa l'assenza di prova dell'esborso effettuato dall'odierna appellante, quest'ultima, in realtà, già nel corso del giudizio di primo grado ha depositato copia del bonifico fatto alla vicina pari ad € 3.000,00 a titolo di acconto del risarcimento del danno ed una dichiarazione scritta della Signorile, la quale ha accettato la medesima a titolo di acconto. E' pertanto provato che questa somma rappresenta quanto la ha, allo stato, corrisposto alla danneggiata, a Pt_1 titolo di risarcimento del danno, e di tale somma ha diritto ad essere ristorata.
Nella concreta fattispecie in esame, si rinviene un comportamento della compagnia non sorretto dall'obbligo contrattuale di comportarsi secondo buona fede, essendo sufficientemente provata la responsabilità civile della nonché il pagamento, in via Pt_1 stragiudiziale, ed a titolo di risarcimento del danno, della somma di euro 3.000,00, la quale, a prescindere dall'evoluzione del rapporto giuridico tra la danneggiante e la danneggiata, deve, allo stato, essere indennizzata alla dalla Pt_1 Controparte_3
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, si rivelano del tutto prive di fondamento le eccezioni di inammissibilità dell'azione sotto il profilo della carenza di interesse ad agire e di legittimazione delle parti, sia la pretesa infondatezza nel merito della domanda.
Non si ravvisa, inoltre, alcuna mutatio libelli, ritenuta invece dal primo giudice, considerato che oggetto del presente giudizio è sempre e solo stato l'accertamento dell'inadempimento della HDI assicurazione.
La sentenza deve essere riformata, con il riconoscimento in favore della della Pt_1 minore somma di euro 3.000,00; ne consegue che anche la statuizione sulle spese processuali, oggetto del quinto motivo di appello, deve essere riformata, con la condanna della odierna appellata al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
Quanto alle spese liquidate nel giudizio di primo grado, le stesse possono essere liquidate, tenuto conto dell'effettivo valore della controversia e dell'attività processuale svolta, in euro 3403,00 per compenso, secondo i parametri medi previsti dal d.m. 147/22 (comprensivi della fase di negoziazione assistita), ed euro 237,00 per spese, oltre accessori di legge e di tariffa.
Le spese del presente giudizio, si liquidano, sulla base dei medesimi criteri, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta, priva di istruttoria e della non rilevante complessità della lite, in euro 1923,00 per compenso ed euro 382,50 per spese, oltre accessori di legge e di tariffa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce - Sez. distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Taranto n 359/2023, pubblicata in data 20 febbraio 2023, e nel contraddittorio con HDI ASSICURAZIONE SPA, così provvede: 1) ACCOGLIE l'appello, per quanto di ragione, ed in riforma della sentenza impugnata, NN HDI Assicurazione al pagamento in favore di della somma di € 3.000,00, oltre interessi legali dal giorno Parte_1 della domanda, a titolo di indennizzo previsto dalla polizza.
2) NN HDI Assicurazione spa, al pagamento in favore di delle spese di lite del primo grado di giudizio che si liquidano Parte_1 in euro 3403,00 per compenso ed euro 237,00 per spese, oltre accessori di legge e di tariffa. 3) NN HDI Assicurazione spa, al pagamento in favore di delle spese processuali del presente giudizio, che si liquidano Parte_1 in euro 1923,00 per compenso ed euro 382,50 per spese, oltre accessori di legge e di tariffa. Così deciso in Taranto, il 25.6.25.
Il ConSIliere estensore Il Presidente dr.ssa Claudia Calabrese d.ssa Anna Maria Marra