Decreto 17 settembre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., decreto 17/09/2019, n. 23098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23098 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2019 |
Testo completo
Rep.
DECRETO
Ud. sul ricorso 12727-2019 proposto da: TT IC, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GIOVANNI BATTISTA MARTINI
13, presso lo studio dell'avvocato ANDREA DI PORTO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCO MARCHESE e MARCELLO VIGNOLO;
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI CAGLIARI, LANUSEI E ORISTANO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE PARIOLI
44, presso lo studio dell'avvocato PAOLO MAZZOLI, che lo rappresenta e difende;
- controricorrente -
nonchè
contro
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimata - per revocazione della sentenza n. 1415/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 18/01/2019.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEIL PRIMO PRESIDENTE
Visto il ricorso, inscritto al N.R.G. 12727 del 2019, proposto dal dott. CO Ricetto, per revocazione della sentenza delle Sezioni Unite n. 1415 del 2019, che ha rigettato il ricorso del notaio avverso la sanzione disciplinare della sospensione di tre mesi dall'esercizio della professione, irrogatagli dalla Corte d'appello di Cagliari in sede di rinvio;
che il Consiglio notarile dei distretti riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano ha resistito con controricorso;
considerato che
il ricorrente ha depositato tempestivo e rituale atto di rinuncia al ricorso, notificato in data 11 luglio 2019 alla controparte, la quale non ha aderito alla rinuncia;
rilevato che la rinuncia ha i requisiti richiesti dall'art. 390 cod. proc. civ.; considerato che l'estinzione può essere dichiarata con decreto, ai sensi dell'art. 391, primo comma, cod. proc. civ., come modificato, da ultimo, dall'art.
1-bis, comma 1, lettera i), numero 1), del decreto- legge n. 168 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;
considerato che
si deve provvedere sulle spese, che vanno poste a carico del rinunciante e liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara estinto il processo;
condanna il ricorrente alle spese sostenute dal controricorrente Consiglio notarile, liquidate in complessivi euro 3.200, di cui euro 3.000 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge;
dispone che del presente decreto sia data comunicazione alle parti costituite, avvisandole che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso in Roma, lì 16 settembre 2019 Il Primo Presidente Giovanni Mammone DEPOIXTATO IN CANCELLERIA oggi, il Funzionario Giudizi