TRIB
Sentenza 3 ottobre 2024
Sentenza 3 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/10/2024, n. 1578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1578 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 03/10/2024, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 3482/2023 R.G., promossa da:
, ' P.IVA 1 rappresentata e difesa dall'avv. MONORITI ANTONELLO Pt 1 nata il a, c.f
, giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Siciliana n. 32, Cod. Fisc. ( ed elettivamente domiciliato in Messina Via C.F. 1
,
XXVII Luglio 34 is. 195 presso e nello studio dell'Avvocato Francesco Micali;
- resistente -
OGGETTO: post atp per AOI.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO esponeva:Con ricorso depositato in data 10/11/2023,1' Pt_1 Che Controparte_1 aveva presentato istanza di ATP, di cui al n. R.G. 1417/22, per l'accertamento e il riconoscimento del diritto all'Assegno ordinario di invalidità, dapprima percepito e successivamente sospeso a seguito di visita di conferma;
che, effettuata la CTU medico legale era stato accertato che egli era affetto da patologie tali da comportare la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alla propria con decorrenza dal 5.3.2020; che era stata depositata dichiarazione di dissenso;
che l'insieme delle patologie da cui era affetto il ricorrente non erano tali da comportare la riduzione della capacità di lavoro specifica. Chiedeva pertanto, previo rinnovo della c.t.u., dichiararsi che il ricorrente non possedeva i requisiti sanitario e contributivo per l'ottenimento dell'AOI, con vittoria di spese e compensi. Controparte_1 si costituiva eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di specificità dei motivi posti a base dello stesso e l'infondatezza comunque nel merito per assenza del requisito sanitario nella data indicata dalla ricorrente.
Chiedeva, dunque il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
All'udienza odierna, la causa, istruita documentatamente, veniva decisa mediante lettura della presente sentenza emessa ex art. 429 c.p.c.
Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario per ottenere il riconoscimento del diritto all'AOI
(giudizio il cui fascicolo è stato acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che le patologie riscontrate la rendevano bisognosa di
AOI, fissando la decorrenza del beneficio a partire dal mese di 5 marzo 2020.
Veniva dunque assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma c.p.c. e Pt 1 depositava l'atto in questione.
Con il presente giudizio, la parte ricorrente chiede accertarsi il proprio diritto al riconoscimento del diritto all' AOI sin dalla domanda amministrativa di conferma.
Ai sensi dell'art. 445 bis comma VI "Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione."
Ora, come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è
l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Va evidenziato che l'architettura disegnata dall'art. 445 bis c.p.c. in materia di accertamento del requisito sanitario utile per le prestazioni collegate all'invalidità civile non prevede alcun automatismo relativo alla rinnovazione delle operazioni peritali in sede di giudizio di merito. La decisione di procedere al rinnovo delle operazioni peritali od, eventualmente, di disporre un supplemento di quelle già espletate in sede di ATP - ferma restando la possibilità di rivedere le conclusioni cui è pervenuto il Consulente in caso di aggravamento delle condizioni di salute della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. - resta una valutazione del giudice da adottarsi sulla scorta di elementi obiettivi costituiti dalla bontà intrinseca ed estrinseca dell'elaborato peritale sottoposto a critica, dalla concreta entità, rilevanza e fondatezza delle critiche sollevate avverso l'elaborato e dalla capacità di quest'ultimo di resistere alle medesime sul piano logico-argomentativo.
Del resto, in tema di rinnovazione delle operazioni di CTU, la costante giurisprudenza di legittimità afferma da tempo principi del tutto coerenti con quanto sopra: "Il giudice d'appello, sia pure con l'obbligo di motivare adeguatamente, secondo un tipico apprezzamento di fatto, il suo disaccordo dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio del primo grado, non è tenuto a disporre una nuova consulenza, se non condivide le conclusioni del detto ausiliare;
deve, tuttavia, prendere in considerazione i rilievi tecnico-valutativi mossi dall'appellante alle valutazioni di ugual natura contenute nella sentenza impugnata. La decisione, anche implicita, di non disporre una nuova indagine non è sindacabile in sede di legittimità qualora gli elementi di convincimento per disattendere la richiesta di rinnovazione della consulenza formulata da una delle parti siano stati tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e ritenute esaurienti dal giudice con valutazione immune da vizi logici e giuridici" (Cassazione civile sez. I, 17/12/2010, n.25569); e ancora: “In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova ctu, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto" (Cassazione civile sez. III, 29/09/2017, n.22799).
Nel caso di specie, l' Pt 1 si è limitato a censurare le conclusioni senza però fornire adeguata motivazione delle proprie generiche doglianze.
Ora, il giudizio espresso dal C.t.u. - che dato atto di tutta la documentazione prodotta dalla parte ricorrente, oltre che delle risultanze dell'esame obiettivo della periziata - non viene, affatto, scalfito dalle argomentazioni contenute nel presente ricorso.
Invero, il consulente tecnico ha adeguatamente valutato tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta in sede di accertamento tecnico preventivo, oltre che dall'esame obiettivo del periziato, e le conclusioni cui egli è giunto sono coerenti con quanto esaminato, né
l'Istituto ha specificamente contestato o evidenziato dove starebbe l'errore compiuto dal consulente limitandosi a riferire che il c.t.u. avrebbe sovrastimato l'incidenza invalidante delle patologie riscontrate in atti, e sarebbe stato impreciso nella decorrenza. Ora tale doglianza non appare pertinente posto che il Ctu ha esaustivamente analizzato tutte le patologie da cui la periziata è affetta e, soprattutto, non si è fermato alla mera diagnosi clinica di una determinata patologia, ma è andato oltre, dando atto compiutamente della estrinsecazione di ciascuna malattia sul piano funzionale e concludendo che le patologie riscontrate evidenziano la perdita della capacità lavorativa specifica in misura superiore a due terzi.
Va, quindi, ancora una volta sottolineato che la relazione peritale già espletata in sede di ATP appare completa ed adeguatamente motivata sotto il profilo logico scientifico.
Di contro, 1 Pt 1 si è limitato ad una generica contestazione basata sul semplice assunto che le patologie che affliggono non sarebbero idonee a fondare il requisito sanitario Controparte_1
utile all'ottenimento dell'AOI.
Non miglior sorte merita, poi, l'eccepita carenza del requisito contributivo il cui possesso (5 anni di contribuzione di cui almeno 3 nel quinquennio antecedente la domanda amministrativa) risulta dall'estratto contributivo già versato dal ricorrente agli atti dell'ATP (cfr. documentazione del fascicolo RG 1417/22).
Concludendo rileva il decidente che la genericità delle allegazioni e delle contestazioni attoree e la correttezza dell'operato del CTU, come risultante dall'esame complessivo della perizia e della documentazione medica prodotta in sede di ATP da parte ricorrente, induca a ritenere superflua una rinnovazione della perizia e conduca dunque al rigetto della domanda.
Le spese del giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex d.m. n.
55/2014.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall' Pt 1 in persona del legale rappresentante p.t.,
contro
Controparte_1 con ricorso depositato il 10/11/2023, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara che Controparte 1 è affetto da patologie tali da comportare la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alla propria a decorrere dal
5.3.2020;
Rigetta ogni altra domanda;
Condanna l' Pt 1 al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in euro 2.900,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Patti, 03/10/2024.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 03/10/2024, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 3482/2023 R.G., promossa da:
, ' P.IVA 1 rappresentata e difesa dall'avv. MONORITI ANTONELLO Pt 1 nata il a, c.f
, giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Siciliana n. 32, Cod. Fisc. ( ed elettivamente domiciliato in Messina Via C.F. 1
,
XXVII Luglio 34 is. 195 presso e nello studio dell'Avvocato Francesco Micali;
- resistente -
OGGETTO: post atp per AOI.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO esponeva:Con ricorso depositato in data 10/11/2023,1' Pt_1 Che Controparte_1 aveva presentato istanza di ATP, di cui al n. R.G. 1417/22, per l'accertamento e il riconoscimento del diritto all'Assegno ordinario di invalidità, dapprima percepito e successivamente sospeso a seguito di visita di conferma;
che, effettuata la CTU medico legale era stato accertato che egli era affetto da patologie tali da comportare la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alla propria con decorrenza dal 5.3.2020; che era stata depositata dichiarazione di dissenso;
che l'insieme delle patologie da cui era affetto il ricorrente non erano tali da comportare la riduzione della capacità di lavoro specifica. Chiedeva pertanto, previo rinnovo della c.t.u., dichiararsi che il ricorrente non possedeva i requisiti sanitario e contributivo per l'ottenimento dell'AOI, con vittoria di spese e compensi. Controparte_1 si costituiva eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di specificità dei motivi posti a base dello stesso e l'infondatezza comunque nel merito per assenza del requisito sanitario nella data indicata dalla ricorrente.
Chiedeva, dunque il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
All'udienza odierna, la causa, istruita documentatamente, veniva decisa mediante lettura della presente sentenza emessa ex art. 429 c.p.c.
Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario per ottenere il riconoscimento del diritto all'AOI
(giudizio il cui fascicolo è stato acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che le patologie riscontrate la rendevano bisognosa di
AOI, fissando la decorrenza del beneficio a partire dal mese di 5 marzo 2020.
Veniva dunque assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma c.p.c. e Pt 1 depositava l'atto in questione.
Con il presente giudizio, la parte ricorrente chiede accertarsi il proprio diritto al riconoscimento del diritto all' AOI sin dalla domanda amministrativa di conferma.
Ai sensi dell'art. 445 bis comma VI "Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione."
Ora, come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è
l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Va evidenziato che l'architettura disegnata dall'art. 445 bis c.p.c. in materia di accertamento del requisito sanitario utile per le prestazioni collegate all'invalidità civile non prevede alcun automatismo relativo alla rinnovazione delle operazioni peritali in sede di giudizio di merito. La decisione di procedere al rinnovo delle operazioni peritali od, eventualmente, di disporre un supplemento di quelle già espletate in sede di ATP - ferma restando la possibilità di rivedere le conclusioni cui è pervenuto il Consulente in caso di aggravamento delle condizioni di salute della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. - resta una valutazione del giudice da adottarsi sulla scorta di elementi obiettivi costituiti dalla bontà intrinseca ed estrinseca dell'elaborato peritale sottoposto a critica, dalla concreta entità, rilevanza e fondatezza delle critiche sollevate avverso l'elaborato e dalla capacità di quest'ultimo di resistere alle medesime sul piano logico-argomentativo.
Del resto, in tema di rinnovazione delle operazioni di CTU, la costante giurisprudenza di legittimità afferma da tempo principi del tutto coerenti con quanto sopra: "Il giudice d'appello, sia pure con l'obbligo di motivare adeguatamente, secondo un tipico apprezzamento di fatto, il suo disaccordo dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio del primo grado, non è tenuto a disporre una nuova consulenza, se non condivide le conclusioni del detto ausiliare;
deve, tuttavia, prendere in considerazione i rilievi tecnico-valutativi mossi dall'appellante alle valutazioni di ugual natura contenute nella sentenza impugnata. La decisione, anche implicita, di non disporre una nuova indagine non è sindacabile in sede di legittimità qualora gli elementi di convincimento per disattendere la richiesta di rinnovazione della consulenza formulata da una delle parti siano stati tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e ritenute esaurienti dal giudice con valutazione immune da vizi logici e giuridici" (Cassazione civile sez. I, 17/12/2010, n.25569); e ancora: “In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova ctu, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto" (Cassazione civile sez. III, 29/09/2017, n.22799).
Nel caso di specie, l' Pt 1 si è limitato a censurare le conclusioni senza però fornire adeguata motivazione delle proprie generiche doglianze.
Ora, il giudizio espresso dal C.t.u. - che dato atto di tutta la documentazione prodotta dalla parte ricorrente, oltre che delle risultanze dell'esame obiettivo della periziata - non viene, affatto, scalfito dalle argomentazioni contenute nel presente ricorso.
Invero, il consulente tecnico ha adeguatamente valutato tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta in sede di accertamento tecnico preventivo, oltre che dall'esame obiettivo del periziato, e le conclusioni cui egli è giunto sono coerenti con quanto esaminato, né
l'Istituto ha specificamente contestato o evidenziato dove starebbe l'errore compiuto dal consulente limitandosi a riferire che il c.t.u. avrebbe sovrastimato l'incidenza invalidante delle patologie riscontrate in atti, e sarebbe stato impreciso nella decorrenza. Ora tale doglianza non appare pertinente posto che il Ctu ha esaustivamente analizzato tutte le patologie da cui la periziata è affetta e, soprattutto, non si è fermato alla mera diagnosi clinica di una determinata patologia, ma è andato oltre, dando atto compiutamente della estrinsecazione di ciascuna malattia sul piano funzionale e concludendo che le patologie riscontrate evidenziano la perdita della capacità lavorativa specifica in misura superiore a due terzi.
Va, quindi, ancora una volta sottolineato che la relazione peritale già espletata in sede di ATP appare completa ed adeguatamente motivata sotto il profilo logico scientifico.
Di contro, 1 Pt 1 si è limitato ad una generica contestazione basata sul semplice assunto che le patologie che affliggono non sarebbero idonee a fondare il requisito sanitario Controparte_1
utile all'ottenimento dell'AOI.
Non miglior sorte merita, poi, l'eccepita carenza del requisito contributivo il cui possesso (5 anni di contribuzione di cui almeno 3 nel quinquennio antecedente la domanda amministrativa) risulta dall'estratto contributivo già versato dal ricorrente agli atti dell'ATP (cfr. documentazione del fascicolo RG 1417/22).
Concludendo rileva il decidente che la genericità delle allegazioni e delle contestazioni attoree e la correttezza dell'operato del CTU, come risultante dall'esame complessivo della perizia e della documentazione medica prodotta in sede di ATP da parte ricorrente, induca a ritenere superflua una rinnovazione della perizia e conduca dunque al rigetto della domanda.
Le spese del giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex d.m. n.
55/2014.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall' Pt 1 in persona del legale rappresentante p.t.,
contro
Controparte_1 con ricorso depositato il 10/11/2023, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara che Controparte 1 è affetto da patologie tali da comportare la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alla propria a decorrere dal
5.3.2020;
Rigetta ogni altra domanda;
Condanna l' Pt 1 al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in euro 2.900,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Patti, 03/10/2024.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena