Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/04/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ,in sostituzione dell'udienza del 15.04.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 306.2024
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv.to Asproso Luca Jaime, come Parte_1 in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, giusta procura generale CP_1 alle liti, dall' avv. Agostino Di Feo, come in atti Resistente
FATTO E DIRITTO
Con, ricorso del 15.01.24, il ricorrente in epigrafe ha riassunto il giudizio proposto innanzi al Tribunale di Monza e conclusosi con ordinanza del 15.12.2023 di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Torre Annunziata, avente ad oggetto l'opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202200000892000, notificata in data 23.06.2022, con cui l Controparte_2
aveva ingiunto al ricorrente il pagamento dell'importo complessivo di €
[...]
84.240,64 sulla scorta del mancato versamento, da parte dell'odierno ricorrente di una serie di contributi previdenziali IVS, con riferimento a poste creditorie dell' CP_1 sede di Castellammare di Stabia, afferenti agli anni 2012-2013-2014-2015- 2016- 2017-2018, nonché una serie di tributi ed imposte così come descritte nel predetto
Ha eccepito l'illegittimità della pretesa. In particolare, ha evidenziato che: in relazione ai contributi IVS, l' aveva già notificato al ricorrente, il 31.08.2020, CP_1
l'avviso di addebito n. 371 2019 00045646 66 000, per i medesimi anni relativi agli avvisi di addebito oggi impugnati (anni 2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018); avverso il detto avviso di addebito il ricorrente aveva proposto opposizione ex art.24 d.lgs. 46/1999 innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore;
all'esito dell'opposizione proposta, il Tribunale di Nocera Inferiore sez. lavoro, con sentenza n. 220/2021, annullava l'avviso di addebito in relazione ai contributi IVS per gli anni 2012-2013- 2014; il credito previdenziale afferente ai detti anni era stato già annullato con sentenza passata in giudicato;
gli avvisi di addebito impugnati costituivano la duplicazione dell'avviso di addebito n. 371 2019 00045646 66 000, notificato il 31.08.2020 e parzialmente annullato dal Tribunale di Nocera Inferiore sez. lavoro. Su tali premesse, ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “..dichiarare inesistente, per i motivi di opposizione proposti, il diritto dell alla riscossione CP_1 delle somme indicate nel preavviso di ipoteca e negli avvisi di addebito impugnati, relativamente ai crediti contributivi afferenti agli anni 2012-2013-2014-2015-2016- 2017-2018, limitatamente alla somma di euro 6.615,14; di conseguenza, dichiarare l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
10076202200000892000, fascicolo n. 2022/3021 notificata in data 23.06.2022 relativamente ai crediti indicati (anni 2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018) e, per l'effetto, annullare il detto preavviso di ipoteca, limitatamente ai soli crediti impugnati;
inoltre, dichiarare l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 40020190006476752000, notificato in data 27.12.2019 relativamente ai crediti indicati (anni 2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018) e, per l'effetto, annullare il detto avviso di addebito, limitatamente ai soli crediti impugnati;
dichiarare altresì l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 40020210001307736000, notificato in data 15.02.2022 relativamente ai crediti indicati (anni 2012) e, per l'effetto, annullare il detto avviso di addebito, limitatamente ai soli crediti impugnati;
condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e dei compensi della presente lite in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”. Si è costituito l' ed ha eccepito, con varie argomentazioni, l'inammissibilità e CP_1
l'infondatezza del ricorso. In particolare, ha eccepito: l'inammissibilità delle eccezioni relative al merito della pretesa contributiva sottesa agli avvisi di addebito notificati e posti a fondamento della comunicazione di iscrizione ipotecaria poiché l'avverso atto introduttivo era stato depositato oltre il termine, previsto dall'art. 24 del d.lgsl. n. 46/1999, di quaranta giorni dalla notifica degli avvisi di addebito per la proposizione dell'opposizione; la rituale notifica degli avvisi di addebito sottesi all'atto impugnato (1.Ava 400 2019 000 6476752 000 notificato in data 27.12.2019 con pec di ricevuta di accettazione e consegna;
2.Ava 400 2021 00013077 36 000 notificato in data 7.12.2021 con ricevuta di mancata consegna per casella pec piena
, nonché a mezzo posta in data 7.2.2002 per compiuta giacenza); la diversità della contribuzione oggetto degli avvisi di addebito sottesi all'impugnata iscrizione ipotecaria e di quella relativa al giudizio definito con l'invocata sentenza del tribunale di Nocera Inferiore, con conseguente infondatezza della relativa eccezione. Sulla base della documentazione in atti, questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire, condividendo il Tribunale le argomentazioni espresse sulla specifica questione dalla Corte di legittimità (v. Cassazione civile sez. lav., 11/09/2023, n.26275). Oggetto del giudizio è l'impugnativa di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, con riferimento ai crediti di natura previdenziale di competenza del Tribunale adito.
Come noto, il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, che, all'art. 3 bis, ha modificato del D.P.R. 29 settembre 1973, art. 12, mediante l'aggiunta, a tale norma, del comma 4-bis, che testualmente dispone: "L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di cui al D.M. Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Pertanto, la norma in questione ha limitato l'accesso alla tutela immediata avverso il ruolo e la cartella di pagamento non notificata, superando l'elaborazione giurisprudenziale al riguardo formatasi sulla scia di Cass., sez. un., n. 19704 del 2015. Sono poi intervenute le Sezioni Unite della Corte, le quali, per quanto rileva in questa sede, con sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022, hanno affermato i seguenti principi di diritto: a) "In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4 bis (introdotto del D.L. n. 146 del 2021, art.
3-bis, come convertito dalla L. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3,24,101,104,113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione"; b) "in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4 bis (...), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione...”
Con la citata pronuncia n.26275 del 11/09/2023, la Corte di legittimità, nel dare continuità a precedenti decisioni relative ad impugnazioni di estratti di ruolo, analoghe alla presente, con dichiarazione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire (ordinanze nn. Cassazione 16269/23, 16244/23, 2617/23, 10777/23), specificamente ha chiarito che “ alcun rilievo può assumere, ai fini della presente decisione, il fatto che il ricorrente sia stato raggiunto dalla notifica di un preavviso di iscrizione ipotecaria, atteso che la stessa comunicazione preventiva di ipoteca, oltre a non essere un atto con natura esecutiva (cfr. Sez. un. sentenza n. 19667 del 18/09/2014), non rientra nel novero dei tre casi che consentono l'impugnazione del ruolo, secondo la nuova normativa appena citata”
Pertanto, va dichiarata l'inammissibilità dell'odierno ricorso, relativo ad un'azione che, alla stregua della indicata disciplina, non è giustificata da un interesse ad agire, assorbita ogni ulteriore questione e revocato il provvedimento di sospensione.
La natura della decisione e la novità e controvertibilità della questione (al momento dell'introduzione del giudizio), giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, così provvede:
Dichiara inammissibile il ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Torre Annunziata, il 15.04.25
Il Giudice del lavoro
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dott.ssa Rosa Molè