CA
Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 22/04/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1688/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1688/2023 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. MARCO Parte_1 C.F._1
BINI (CF: C.F._2
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. MARCO Controparte_1 C.F._3
BINI (CF: C.F._2
APPELLANTI nei confronti di
(CF Controparte_2
) con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCO EDLMANN (CF P.IVA_1
) C.F._4
APPELLATO avverso la sentenza n. 366/2023 emessa dal Tribunale delle Imprese di Firenze e pubblicata il 08/02/2023
CONCLUSIONI
pagina 1 di 19 In data 10.04.2025, la causa veniva rimessa al Collegio sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Firenze, contrariis reictis:
- in via pregiudiziale e cautelare: sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- in via principale e nel merito:
A – in riforma dell'impugnata sentenza annullare la condanna al pagamento, in favore del Fallimento Società della somma pari ad € CP_2 Controparte_2
495.404,00 a titolo di risarcimento del danno, nonché annullare la condanna alla rifusione allo Stato delle spese anticipate e prenotate a debito, per la fase cautelare e per il giudizio di merito, oltre a spese per CTU, dichiarando per l'effetto che nulla è dovuto, per i titoli e le causali di cui al presente procedimento, dalla Sig.ra e dalla Sig.ra in favore del Fallimento Parte_1 Controparte_1 della Società Controparte_2
B – in via subordinata ridurre la somma liquidata nei limiti del giusto e del provato, ed in particolare escludendo le perdite societarie riferite agli anni 2014 e 2015
C – con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge”
Per la parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis rejectis, per i motivi indicati in atti, posto l'avvenuto rigetto della domanda avversaria di sospensiva dell'esecutività della sentenza impugnata, non sussistendone i presupposti previsti dalla legge, dichiarare nel merito del tutto infondato l'appello promosso dalle signore e avverso la sentenza n. 366/2023 del Controparte_1 Parte_1
Tribunale di Firenze, respingendo integralmente l'impugnazione e confermando la sentenza impugnata.
pagina 2 di 19 Con vittoria di compensi, esborsi, spese generali, Iva e Cpa di legge del doppio grado di giudizio e del procedimento di mediazione, aumentati ex art. 4 comma 1 bis D.M. 13.08.2002 n. 147 per collegamenti ipertestuali agli allegati.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 366/2023 pubblicata il 08/02/2023, il Tribunale delle Imprese di
Firenze ha così deciso:
“condanna e , in solido tra loro, a pagare alla Controparte_1 Parte_1
la somma di € 495.404 a titolo di risarcimento Controparte_3 del danno;
condanna altresì le convenute, in solido tra loro, a rifondere allo Stato le spese anticipate e prenotate a debito, per la fase cautelare e per il giudizio di merito;
pone a definitivo carico solidale delle convenute le spese della CTU”.
Tale sentenza è stata emessa sulla azione di responsabilità proposta dal nei confronti di Controparte_2
e , quali socie e, rispettivamente, la Controparte_1 Parte_1 CP_1
A.U. della società dalla sua costituzione (29/7/2009) al 14/9/2009 e la Pt_1 quale presidente del CdA dal 15/9/2009 fino al fallimento, per sentirle condannare al risarcimento dei danni.
Alle convenute, l'attore aveva ascritto le seguenti condotte di mala gestio:
1. Spoliazione della Società a vantaggio della Impresa Controparte_2 individuale della (“ ”) per avere: CP_1 Controparte_4
a) la società nel luglio 2009, ha preso in affitto Controparte_2
l'azienda (macchinari, attrezzature e impianti) di proprietà dell'impresa “Donna
Azzurra di Grandis Selvaggia”, per l'attività di confezione di abbigliamento, al canone annuo di € 9.600,00 comportante il subentro, all'ulteriore canone mensile di € 1.606,81, nel contratto di locazione dell'immobile sito a Sesto Fiorentino;
a partire dal giugno 2013, però, aveva assunto la conduzione Controparte_2 in locazione di altro immobile (al canone annuo di € 18.000) sito a Campi Bisenzio
pagina 3 di 19 e, nel settembre 2017, aveva ceduto, in comodato gratuito, alla impresa individuale Ginestre della GENSINI, l'azienda già detenuta in affitto e la locazione dell'immobile di Sesto F.no, pur continuando a sostenere tutte le spese relative;
b) aveva venduto all'impresa individuale , nel Controparte_2 CP_4 corso del 2015, due autoveicoli a prezzo ridotto, registrando importanti minusvalenze, e continuando a sostenere i costi per rate di finanziamento, bollo e simili.
2. Prosecuzione dell'attività nonostante la perdita del capitale, per avere il bilancio 2015 evidenziato una forte perdita di esercizio (€ 344.561), tale da erodere completamente il capitale sociale (€ 10.000) senza che le convenute avessero assunto alcuna iniziativa conservativa, avendo invece, proseguito l'attività fino al fallimento, così aggravando il dissesto della società, dando luogo ad un incremento del deficit patrimoniale di € 439.543,00, tra il 31.12.2014 ed il
31.12.2017.
3. Omesso versamento di imposte e contributi per oltre € 169.000,00, con un danno pari alle sanzioni, ipotizzate in un terzo circa del dovuto e, quindi, in €
50.775,00.
Si erano costituite le convenute contestando gli assunti attorei e chiedendo il rigetto della domanda o, in subordine, l'accoglimento della stessa nei limiti del danno provato, rappresentato, se del caso, solo da quello generato dalle operazioni poste in essere dopo il 31.12.2015, delle quali l'attore non aveva fornito alcuna allegazione né prova, al pari delle sanzioni tributarie.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, e Parte_1 CP_1
(di seguito anche APPELLANTI) hanno convenuto in giudizio, innanzi
[...] questa Corte di Appello il Controparte_2
(di seguito solo o anche APPELLATO) proponendo gravame
[...] CP_2 avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
pagina 4 di 19 I. Violazione/falsa applicazione degli artt. 2392 c.c. e ss.;
II. Violazione/falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.;
III. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2484 c.c., 2485 c.c. e 2486 c.c.
IV. Violazione dell'art. 112 c.p.c.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, il nel costituirsi in giudizio, ha CP_2 contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
Con ordinanza dell'11.04.2024 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
In data 10.04.2025, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
***
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Col primo motivo di gravame le APPELLANTI denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 2392 e segg. c.c., per avere il T.I. erroneamente statuito che “dalla visura camerale della Società, risulta che è stata Controparte_1 componente del CdA presieduto dalla , ossia amministratrice al pari Pt_1
pagina 5 di 19 dell'altra convenuta”, mentre invece, non risultava essere Controparte_1 legale rappresentante, né amministratrice della , avendo Parte_2 ricoperto solo il ruolo di socia e consigliera della compagine sociale.
La censura non coglie nel segno, atteso che il membro del CdA è amministratore della società al pari del Presidente, ove, come nella fattispecie, non sia stato nominato un amministratore delegato. La stessa risulta essere anche CP_1 rappresentante dell'impresa:
Essendo stato l'organo gestorio della rappresentato dal CdA Controparte_2 nel suo complesso, dei danni cagionati alla società ed ai creditori sono dunque responsabili entrambe le componenti e cioè sia il Presidente che il Pt_1
Consigliere CP_1
La sentenza impugnata va, dunque, sul punto confermata.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col secondo motivo di gravame la e la denunciano violazione e Pt_1 CP_1 falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., poiché sarebbe stato onere del CP_2
pagina 6 di 19 produrre la documentazione contabile sulla base della quale ritenere illegittima l'esposizione delle fatture emesse, a prescindere dal proprio consenso circa l'acquisizione della documentazione mancante.
La critica è mossa avverso la seguente parte della sentenza di prime cure: “Il CTU dott. premette che, relativamente all'esercizio 2014, non è stato Per_1 depositato lo stato patrimoniale ma esclusivamente il conto economico;
mancano altresì i mastri delle fatture da emettere degli anni 2014-2015, unitamente al libro giornale. Il consulente aveva chiesto alle parti il consenso ad acquisire la documentazione mancante;
tuttavia, a fronte del diniego del consenso da parte delle convenute, ha limitato la sua indagine all'esame dei documenti agli atti. La carenza della documentazione contabile – è bene sottolinearlo – va a discapito degli amministratori: poiché non vi è un obbligo per la società di depositare tutto quanto in suo possesso, essendole sufficiente depositare quei documenti che possono fondare una domanda di risarcimento per inadempimento del mandato;
è invece tutto interesse degli amministratori che le scritture contabili siano integralmente depositate (cosa che possono ottenere con istanza di esibizione), poiché è solo attraverso esse che possono giustificare i movimenti finanziari e patrimoniali della società e dimostrare la correttezza del loro operato;
ed è perciò ovvio che, in assenza della contabilità, ben difficilmente possono essere considerati giustificati i movimenti ed i saldi contabili da essi esposti. Questo vale, in particolare, per la voce “fatture da emettere”, delle quali il CTU non ha trovato elementi che ne evidenziassero la correttezza;
e, essendosi le convenute opposte all'acquisizione integrale della contabilità, non si può che considerarle illegittimamente esposte”.
Osserva la Corte, al riguardo, che "in materia di esame contabile ai sensi dell'art.
198 cod. proc. civ. il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi
pagina 7 di 19 prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti
a fondamento della domanda e delle eccezioni" (Cass. S.U. sentenza n.
3086/2022).
La Corte di legittimità in tale pronuncia ha precisato che “la specialità dell'art. 198 cod. proc. civ. sta dunque nel consentire espressamente al consulente contabile
l'esame di documenti non prodotti in giudizio, anche se questi riguardino fatti principali ordinariamente soggetti ad essere provati per iniziativa delle parti”.
Va evidenziato, tuttavia, che ciò può avvenire previo consenso delle parti alla acquisizione di documenti non prodotti in causa e nella fattispecie è mancato il consenso delle odierne APPELLANTI.
Col secondo quesito il T.I. aveva chiesto al CTU di “accertare la regolarità del bilancio 2014, con particolare riguardo alla voce “fatture da emettere”, e verificare se in chiusura di quell'esercizio, o di altro successivo, il capitale sociale fosse andato perduto o sceso sotto il limite di legge.
Tuttavia, il CTU ha, comunque, espletato il proprio incarico sulla scorta dei soli documenti prodotti in giudizio, seppure non via analitica, di talché la relazione depositata ben avrebbe potuto essere posta a base della decisione di prime cure, nonostante la insussistenza di elementi volti ad evidenziare la correttezza della voce “fatture da emettere”, a fronte della mancata produzione e del mancato consenso alla acquisizione dello stato patrimoniale del bilancio di verifica al
31.12.2014.
L'Ausiliario ha, infatti, precisato che pur non essendo stato possibile ricostruire nel dettaglio la voce “fatture da emettere”, e quindi effettuare una valutazione analitica, “dalla analisi della documentazione presente, sono emerse numerose
pagina 8 di 19 anomalie in relazione a tale voce esposte nel corpo dell'elaborato. Dalla ricostruzione della contabilità, emerge che la Società al 31 dicembre 2014 non solo aveva perduto il capitale sociale, ma anzi avrebbe dovuto esporre un deficit patrimoniale di € 9.917,84”.
La denunciata violazione dell'art. 2697 c.c. deve quindi ritenersi insussistente. Ne consegue la conferma della sentenza impugnata sul punto.
III. La terza censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col terzo motivo di gravame le APPELLANTI denunciano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2484, 2485 e 2486 c.c. ed impugnano la sentenza di prime cure laddove il T.I. avrebbe erroneamente statuito quanto segue: “In aggiunta, in base alla documentazione reperita, il dr. ha rilevato che, Per_1 nel 2014, non è stato contabilizzato l'ammortamento degli autoveicoli, pari ad €
20.857,84; considerando il quale, il capitale sociale di sarebbe risultato CP_2 perduto già al 31.12.2014, con il PN sceso in area negativa anche solo per questo motivo;
se poi si considerano le correzioni apportate dal CTU ad altre voci del bilancio (Immobilizzazioni materiali e immateriali, Rimanenze, Risconti), al termine del 2014 il PN doveva registrare un valore negativo di € – 71.373,92.
Perso il capitale, gli amministratori hanno l'obbligo di rilevarlo immediatamente quale causa di scioglimento della società, e di convocare l'assemblea dei soci per disporre la ricapitalizzazione o la messa in liquidazione. Nel nostro caso, e Pt_1 hanno omesso di ottemperare ad ambedue gli obblighi, proseguendo CP_1
l'attività senza capitale di rischio e, pertanto, riversando l'alea di impresa sui creditori. Tale condotta integra un illecito, perché è contraria a specifici obblighi di legge. L'art. 2486 CC, per questa ipotesi, dispone che il danno conseguente a tale illecito possa essere quantificato secondo il criterio incrementale, e fatto pari alla differenza tra il PN al momento del dovuto (ma omesso) scioglimento ed il PN al momento del successivo fallimento – detratti i costi normali, che si sarebbero
pagina 9 di 19 normalmente verificati anche in regime di liquidazione. Il criterio incrementale fondato sulla differenza tra i PN, alternativo a quello analitico basato sulla considerazione delle singole operazioni poste in essere dopo il verificarsi della causa di scioglimento, è perfettamente legittimo, ora anche codificato, come detto, dall'art. 2486 CC – e tanto più reso necessario, nella fattispecie, dalla scarsa documentazione contabile versata in atti e consegnata al CTU.
Confrontando dunque il PN al 31.12.2014 (€ -71.373,92) ed alla data del fallimento (€ -510.841,04; anche questo parzialmente corretto dal CTU), emerge un incremento del deficit pari ad € 439.467,12; detratti i costi che sarebbero stati ordinariamente sostenuti anche in regime di liquidazione, e quantificati dal dr. in € 14.227,66, residua il danno da risarcire, pari ad € 425.239,49. Per_1
Poiché la documentazione agli atti incompleta è anche per quanto riguarda le insinuazioni al , il CTU ha rilevato non poter determinare le sanzioni CP_2 fiscali applicate ad Esse, d'altra parte, sarebbero comunque già CP_2 comprese nello sbilancio fallimentare e, quindi, nel risarcimento derivante dalla illecita prosecuzione dell'attività. Il CTU ha poi eseguito un calcolo di confronto, sostituendo al PN calcolato al 15/2/2018 (data del fallimento) secondo criteri di bilancio, la differenza tra attivo e passivo fallimentare. Applicando questo secondo criterio, poiché lo sbilancio fallimentare è pari ad € 376.267,61, l'incremento del deficit sarebbe di € 304.893,69 ed il risarcimento, tolte le spese di € 14.227,66, pari ad € 290.666,03. Il dr. riferisce di aver proceduto a questo “stress Per_1 test” solo come verifica della congruità del risultato precedente, nella considerazione di quanto affermato dalle convenute (star loro pagando le banche, come fideiussori di : la differenza tra PN negativo al momento del CP_2 fallimento e sbilancio fallimentare può spiegarsi con la mancata o inferiore insinuazione di crediti e infatti, dalla scarsa documentazione prodotta dall'attore relativa alle insinuazioni, le banche non sembrano comprese nello stato passivo”.
pagina 10 di 19 Il rilievo critico si articolare in due profili relativi:
a) all'asserita mancata contabilizzazione dell'ammortamento degli autoveicoli ceduti;
b) all'applicazione del criterio incrementale fondato sulla differenza tra i patrimoni netti.
Quanto al primo profilo, le APPELLANTI deducono che il CTU avrebbe errato nell'affermare, ed il Tribunale nell'aderire a tale valutazione, che già nel 2014, a causa della mancata contabilizzazione dell'ammortamento degli autoveicoli ceduti dalla esse amministratrici avrebbero dovuto porre la società Controparte_2 in liquidazione, ex art. 2484 c.c., in quanto, in primo luogo i beni in questione erano stati ceduti nell'anno 2015, e pertanto l'eventuale mancato ammortamento dei predetti non sarebbe idoneo intaccare il bilancio 2014, che rimane negativo ma entro i limiti del capitale sociale.
Pertanto, a loro dire, la possedeva un capitale pari Controparte_2 ad € 10.000,00, le perdite generate nell'anno 2014 erano pari ad € 5.908,00, mentre quelle generate nell'anno 2015 erano pari ad € 344.561,00, quelle generate nel 2016 erano pari ad € 79.513,00 ed infine quelle generate nel 2017 pari ad € 37.348,24.
L'analisi dei bilanci (e delle rispettive perdite) avrebbe quindi consentito di affermare che, per l'anno 2014, nessun obbligo di porre la società in stato di liquidazione poteva dirsi sussistente in capo alla legale rappresentante, dato che le perdite non erano in grado di erodere l'intero capitale sociale.
Peraltro, l'acquisto e la successiva cessione dei suddetti beni (furgone Nissan Van
e autovettura Nissan Qashqai) sarebbero stati effettuati ad un valore di mercato.
Conseguentemente, anche a voler affermare una personale responsabilità della amministratrice (dato che la era una mera consigliera), tale Pt_1 CP_1
pagina 11 di 19 responsabilità sarebbe anzitutto limitata agli anni successivi a quello in cui l'obbligo di porre la società in liquidazione si sarebbe concretizzato (e pertanto solo per il 2016 e 2017) ed inoltre sarebbe ulteriormente circoscritta ai danni provocati dalla predetta APPELLANTE.
In conclusione, a detta delle APPELLANTI mancherebbe il presupposto per attribuire una responsabilità della Presidente del CdA per i danni asseritamente attribuibili agli anni 2014 e 2015, di talché almeno per tale lasso temporale, nessun obbligo di convocazione dell'assemblea dei soci per disporre la ricapitalizzazione o la messa in liquidazione gravava in capo alla Pt_1
Ciò posto rileva il Collegio, quanto al primo profilo, che come evidenziato dal CTU entrambe le cessioni degli autoveicoli risultano effettuate il 30 aprile 2015, quando la Società aveva ampiamente perso il proprio capitale sociale, come dichiarato anche dallo stesso CTP delle odierne APPELLANTI nella propria relazione, ove aveva evidenziato che “il corretto calcolo degli ammortamenti avrebbe prodotto una maggior perdita rispetto a quella presentata” nel bilancio
2014 pari ad € 5.907,66, in quanto “a seguito delle rettifiche contabili inerenti gli ammortamenti la perdita relativa al 2014 è pari ad euro 13.755,85” ed inoltre, che “l'amministratore, come esposto anche nei precedenti paragrafi, in presenza di totale erosione d[e]l capitale sociale non ha adempiuto al dettato legislativo
(art 2482 ter c.c.) assumendo provvedimenti richiesti”.
Ai sensi dell'art. 2486 comma 1 c.c. in presenza di una perdita erosiva del capitale sociale gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.
Pertanto, “colui che agisce in giudizio con l'azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2486 c.c., ha
pagina 12 di 19 l'onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda e, quindi, la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società e il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori, ma non è tenuto a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività
d'impresa e non abbiano una finalità liquidatoria” (Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 8069 del 25/03/2024).
Ne deriva che l'eventuale congruità del prezzo di vendita dei suddetti autoveicoli non rileva, avendo dovuto le APPELLANTI limitarsi a compiere atti conservativi.
Peraltro, la vendita in questione è avvenuta in circostanze particolari, avendo il
CTU evidenziato che era avvenuta “solo dopo aver ricevuto la notizia della richiesta di pignoramento allo scopo di eludere il lecito diritto di un creditore ad incassare quanto a lui spettante”.
Per quanto concerne il profilo critico relativo all'applicazione del criterio incrementale fondato sulla differenza tra i patrimoni netti, le APPELLANTI denunciano violazione/falsa applicazione del disposto dell'art. 2486 c.c., che codifica il criterio in questione, in quanto lo stesso risulterebbe inapplicabile al caso di specie, visto che da un lato la causa è stata instaurata prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (CCII che ha riformulato tale norma)
e dall'altro lato, sarebbe stato ben possibile ricostruire l'asserito danno arrecato dall'amministratrice ricorrendo a criteri analitici, a fronte del deposito dei dati contabili da parte dell'odierno APPELLATO e del fatto che non vi sarebbe neppure una eventuale notevole anteriorità della perdita del capitale sociale rispetto alla dichiarazione di fallimento, essendosi le perdite verificate a partire dal 2014 ed anzi in questa sede, come già motivato, avrebbero dovuto essere prese eventualmente in considerazione solamente le perdite generate nel 2016 e nel
2017.
Rileva il Collegio in primo luogo che “in tema di risarcimento del danno da
pagina 13 di 19 responsabilità promossa dal curatore fallimentare ex art. 146 l.fall. nei confronti dell'amministratore, il meccanismo di liquidazione del "differenziale dei netti patrimoniali", di cui all'art. 2486, comma 3, c.c., come modificato dall'art. 378, comma 2, del d.lgs. n. 14 del 2019, c.d. codice dell'impresa (CCII), è applicabile, in quanto latamente processuale, anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di detta norma, atteso che essa stabilisce non già un nuovo criterio di riparto di oneri probatori, ma un criterio, rivolto al giudice, di valutazione del danno rispetto a fattispecie integrate dall'accertata responsabilità degli amministratori per atti gestori non conservativi dell'integrità e del valore del capitale dopo il verificarsi di una causa di scioglimento della società, salva la deduzione e individuazione di elementi di fatto legittimanti l'uso di un diverso criterio liquidatorio più aderente alla realtà del caso concreto” (Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 5252 del 28/02/2024).
Tale principio si attaglia alla fattispecie, essendo stato il giudizio di primo grado iscritto a ruolo nel 2018.
Inoltre – anche a non voler ritenere notevole l'anteriorità della perdita del capitale sociale registrata nel 2014 rispetto alla dichiarazione di fallimento avvenuta nel gennaio 2018 – pur essendo stata la dichiarata fallita con Controparte_2 sentenza del Tribunale di Firenze in data 25.01.2018, ben avrebbe potuto il T.I. avvalersi del criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali, sancito dall'art. 2486 comma 3 c.c., a fronte della scarsa documentazione contabile versata in atti e consegnata al CTU, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, essendosi le APPELLATE, come dalle stesse dedotto in ordine al precedente motivo di gravame, rifiutate espressamente di consegnare al CTU ulteriore documentazione ai fini dello svolgimento del suo incarico.
A ciò si aggiunga che tale criterio presuntivo di liquidazione del danno risulta comunque congruente con le circostanze del caso concreto, avendo il pagina 14 di 19 allegato l'inadempimento delle due amministratrici almeno CP_2 astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato.
Sarebbe spettato semmai alle odierne APPELLANTI indicare specifici criteri alternativi di liquidazione sulla base del materiale probatorio agli atti, presumendosi il danno, così come applicato dal T.I. ai sensi dell'art. 2486 comma
3 c.c., applicabile, come detto, anche alla fattispecie.
La giurisprudenza richiamata dalle APPELLANTI secondo cui spetta all'attore specificare le ragioni impeditive del rigoroso distinto accertamento degli effetti dannosi riconducibili alla condotta dell'organo gestorio, si è formata sotto la vigenza dell'art. 2486 c.c. previgente, che non contemplava l'ipotesi di liquidazione del danno in argomento.
La sentenza appellata va, pertanto, sul punto confermata.
IV. La quarta censura è inidonea a scalfire l'impugnata sentenza.
Col quarto motivo di gravame le APPELLANTI denunciano violazione dell'art. 112
c.p.c., laddove il T.I. ha statuito che “dall'importo detto non possono detrarsi eventuali crediti dell'amministratrice (per compensi) o delle socie (per finanziamenti), di cui non è chiesto l'accertamento e che potranno quindi essere fatti valere in sede concorsuale”.
Tale pronuncia sarebbe erronea poiché da un lato, non sarebbe vero che non sarebbe stato richiesto l'accertamento degli eventuali crediti dell'amministratrice
(per compensi) o delle socie (per finanziamenti) e dall'altro, l'eventuale detrazione degli importi quali crediti dell'amministratrice per compensi e finanziamenti avrebbero limitato il quantum risarcitorio.
Rileva la Corte che effettivamente nella comparsa di costituzione e risposta del primo grado del giudizio le odierne APPELLANTI avevano allegato quanto segue:
“Proseguendo nelle analisi relative alle pretese dell'attore, sicuramente dalla
pagina 15 di 19 somma richiesta dovranno, nell'eventualità, essere scomputate le voci relative ai crediti verso l'amministratore [C]osta, pari ad euro 8.563,78, CP_5 Pt_1 dato che tale somma di denaro rappresenta il compenso spettante alla predetta signora [C]osta mai versato in suo favore. Altresì dovranno essere scomputati euro 63.084,80, somme regolarmente iscritte in bilancio, che rappresentano dei finanziamenti fatti direttamente dalla signora quali conto anticipi”. Controparte_1
A tale allegazione aveva fatto seguito la domanda proposta dalle medesime in via subordinata, volta a modulare l'eventuale loro condanna “a risarcire i danni lamentati nei limiti del giusto e del provato, ed in particolare escludendo le perdite societarie riferite agli anni 2014 e 2015”.
E' appena il caso di rilevare che “nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per
l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall. trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, aveva dichiarato inammissibile, qualificandola erroneamente come domanda riconvenzionale e non come eccezione riconvenzionale, la domanda della società concedente diretta ad accertare il suo diritto ad ottenere l'equo compenso, previsto dal contratto di leasing in caso di inadempimento dell'utilizzatore, al solo fine di paralizzare la domanda svolta dal fallimento ed avente ad oggetto la restituzione dei canoni corrisposti in esecuzione del contratto)” (Ex plurimis, Cass. Sez. 3 -
Ordinanza n. 13345 del 14/05/2024) .
pagina 16 di 19 Tanto premesso, la deduce non essere stato il compenso di € 8.563,78 Pt_1 mai versato in suo favore.
Tuttavia, poiché tale compenso non risulta essere stato deliberato dall'Assemblea dei soci lo stesso non è dovuto in quanto non provato.
Quanto al finanziamento che sarebbe stato erogato dalla per complessivi CP_1
€ 63.084,80, ed al credito al relativo rimborso opposto in compensazione, rilevasi che la predetta APPELLANTE era anche socia della insieme Controparte_2 alla in ragione, rispettivamente del 67% e del 33%. Pt_1
Le anticipazioni risultanti dai bilanci, dunque, seppure annotate sotto la voce
“Amministratori c/anticipi” vanno considerate alla stregua di finanziamento soci, essendo, come evidenziato, la al contempo socia e amministratore della CP_1 con conseguente postergazione del credito al relativo Controparte_2 rimborso ex art. 2467 c.c. e non operatività della eccepita compensazione.
La Corte regolatrice con Sentenza n. 15196 del 30/05/2024, ha avuto occasione, di recente, di precisare che “in tema di finanziamenti dei soci in favore della società, la postergazione disposta dall'art. 2467 c.c., operando già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apre un concorso formale con gli altri creditori sociali, integra una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto alla restituzione del finanziamento, sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria, con conseguente responsabilità degli amministratori della società, poi fallita, che abbiano restituito ai soci somme in violazione della norma predetta”.
Essendo il rimborso chiesto dalla temporaneamente inesigibile, ex art. CP_1
2467 c.c., l'eccezione di compensazione va disattesa per difetto dei presupposti di legge.
pagina 17 di 19 La sentenza impugnata merita dunque piena conferma, seppure con la sopra estesa diversa motivazione.
V. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittorioso il , ammesso al CP_2 patrocinio a spese dello Stato) le spese processuali del presente grado del giudizio vanno liquidate in favore dell' e poste a carico delle APPELLANTI Pt_3 in solido tra loro, nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022,
e dell'art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014, a fronte dei collegamenti ipertestuali funzionanti contenuti in comparsa di costituzione e risposta, in relazione al valore della causa ed in considerazione dell'attività svolta, esclusa la fase istruttoria.
Le spese di mediazione, chieste dal in questa sede, non sono CP_2 dovute, in difetto di appello incidentale sul punto e stante il divieto di reforrmatio in peius.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Controparte_1 [...]
avverso la sentenza n. 366/2023 emessa Controparte_2 dal Tribunale delle Imprese di Firenze e pubblicata il 08/02/2023, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. RESPINGE l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. CONDANNA le appellanti alla rifusione, in solido tra loro, in favore dell'Erario, delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in €
pagina 18 di 19 18.510,70, per compensi professionali, oltre spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;
3. DA' atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 16.04.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1688/2023 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. MARCO Parte_1 C.F._1
BINI (CF: C.F._2
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. MARCO Controparte_1 C.F._3
BINI (CF: C.F._2
APPELLANTI nei confronti di
(CF Controparte_2
) con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCO EDLMANN (CF P.IVA_1
) C.F._4
APPELLATO avverso la sentenza n. 366/2023 emessa dal Tribunale delle Imprese di Firenze e pubblicata il 08/02/2023
CONCLUSIONI
pagina 1 di 19 In data 10.04.2025, la causa veniva rimessa al Collegio sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Firenze, contrariis reictis:
- in via pregiudiziale e cautelare: sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- in via principale e nel merito:
A – in riforma dell'impugnata sentenza annullare la condanna al pagamento, in favore del Fallimento Società della somma pari ad € CP_2 Controparte_2
495.404,00 a titolo di risarcimento del danno, nonché annullare la condanna alla rifusione allo Stato delle spese anticipate e prenotate a debito, per la fase cautelare e per il giudizio di merito, oltre a spese per CTU, dichiarando per l'effetto che nulla è dovuto, per i titoli e le causali di cui al presente procedimento, dalla Sig.ra e dalla Sig.ra in favore del Fallimento Parte_1 Controparte_1 della Società Controparte_2
B – in via subordinata ridurre la somma liquidata nei limiti del giusto e del provato, ed in particolare escludendo le perdite societarie riferite agli anni 2014 e 2015
C – con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge”
Per la parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis rejectis, per i motivi indicati in atti, posto l'avvenuto rigetto della domanda avversaria di sospensiva dell'esecutività della sentenza impugnata, non sussistendone i presupposti previsti dalla legge, dichiarare nel merito del tutto infondato l'appello promosso dalle signore e avverso la sentenza n. 366/2023 del Controparte_1 Parte_1
Tribunale di Firenze, respingendo integralmente l'impugnazione e confermando la sentenza impugnata.
pagina 2 di 19 Con vittoria di compensi, esborsi, spese generali, Iva e Cpa di legge del doppio grado di giudizio e del procedimento di mediazione, aumentati ex art. 4 comma 1 bis D.M. 13.08.2002 n. 147 per collegamenti ipertestuali agli allegati.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 366/2023 pubblicata il 08/02/2023, il Tribunale delle Imprese di
Firenze ha così deciso:
“condanna e , in solido tra loro, a pagare alla Controparte_1 Parte_1
la somma di € 495.404 a titolo di risarcimento Controparte_3 del danno;
condanna altresì le convenute, in solido tra loro, a rifondere allo Stato le spese anticipate e prenotate a debito, per la fase cautelare e per il giudizio di merito;
pone a definitivo carico solidale delle convenute le spese della CTU”.
Tale sentenza è stata emessa sulla azione di responsabilità proposta dal nei confronti di Controparte_2
e , quali socie e, rispettivamente, la Controparte_1 Parte_1 CP_1
A.U. della società dalla sua costituzione (29/7/2009) al 14/9/2009 e la Pt_1 quale presidente del CdA dal 15/9/2009 fino al fallimento, per sentirle condannare al risarcimento dei danni.
Alle convenute, l'attore aveva ascritto le seguenti condotte di mala gestio:
1. Spoliazione della Società a vantaggio della Impresa Controparte_2 individuale della (“ ”) per avere: CP_1 Controparte_4
a) la società nel luglio 2009, ha preso in affitto Controparte_2
l'azienda (macchinari, attrezzature e impianti) di proprietà dell'impresa “Donna
Azzurra di Grandis Selvaggia”, per l'attività di confezione di abbigliamento, al canone annuo di € 9.600,00 comportante il subentro, all'ulteriore canone mensile di € 1.606,81, nel contratto di locazione dell'immobile sito a Sesto Fiorentino;
a partire dal giugno 2013, però, aveva assunto la conduzione Controparte_2 in locazione di altro immobile (al canone annuo di € 18.000) sito a Campi Bisenzio
pagina 3 di 19 e, nel settembre 2017, aveva ceduto, in comodato gratuito, alla impresa individuale Ginestre della GENSINI, l'azienda già detenuta in affitto e la locazione dell'immobile di Sesto F.no, pur continuando a sostenere tutte le spese relative;
b) aveva venduto all'impresa individuale , nel Controparte_2 CP_4 corso del 2015, due autoveicoli a prezzo ridotto, registrando importanti minusvalenze, e continuando a sostenere i costi per rate di finanziamento, bollo e simili.
2. Prosecuzione dell'attività nonostante la perdita del capitale, per avere il bilancio 2015 evidenziato una forte perdita di esercizio (€ 344.561), tale da erodere completamente il capitale sociale (€ 10.000) senza che le convenute avessero assunto alcuna iniziativa conservativa, avendo invece, proseguito l'attività fino al fallimento, così aggravando il dissesto della società, dando luogo ad un incremento del deficit patrimoniale di € 439.543,00, tra il 31.12.2014 ed il
31.12.2017.
3. Omesso versamento di imposte e contributi per oltre € 169.000,00, con un danno pari alle sanzioni, ipotizzate in un terzo circa del dovuto e, quindi, in €
50.775,00.
Si erano costituite le convenute contestando gli assunti attorei e chiedendo il rigetto della domanda o, in subordine, l'accoglimento della stessa nei limiti del danno provato, rappresentato, se del caso, solo da quello generato dalle operazioni poste in essere dopo il 31.12.2015, delle quali l'attore non aveva fornito alcuna allegazione né prova, al pari delle sanzioni tributarie.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, e Parte_1 CP_1
(di seguito anche APPELLANTI) hanno convenuto in giudizio, innanzi
[...] questa Corte di Appello il Controparte_2
(di seguito solo o anche APPELLATO) proponendo gravame
[...] CP_2 avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
pagina 4 di 19 I. Violazione/falsa applicazione degli artt. 2392 c.c. e ss.;
II. Violazione/falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.;
III. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2484 c.c., 2485 c.c. e 2486 c.c.
IV. Violazione dell'art. 112 c.p.c.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, il nel costituirsi in giudizio, ha CP_2 contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
Con ordinanza dell'11.04.2024 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
In data 10.04.2025, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
***
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Col primo motivo di gravame le APPELLANTI denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 2392 e segg. c.c., per avere il T.I. erroneamente statuito che “dalla visura camerale della Società, risulta che è stata Controparte_1 componente del CdA presieduto dalla , ossia amministratrice al pari Pt_1
pagina 5 di 19 dell'altra convenuta”, mentre invece, non risultava essere Controparte_1 legale rappresentante, né amministratrice della , avendo Parte_2 ricoperto solo il ruolo di socia e consigliera della compagine sociale.
La censura non coglie nel segno, atteso che il membro del CdA è amministratore della società al pari del Presidente, ove, come nella fattispecie, non sia stato nominato un amministratore delegato. La stessa risulta essere anche CP_1 rappresentante dell'impresa:
Essendo stato l'organo gestorio della rappresentato dal CdA Controparte_2 nel suo complesso, dei danni cagionati alla società ed ai creditori sono dunque responsabili entrambe le componenti e cioè sia il Presidente che il Pt_1
Consigliere CP_1
La sentenza impugnata va, dunque, sul punto confermata.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col secondo motivo di gravame la e la denunciano violazione e Pt_1 CP_1 falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., poiché sarebbe stato onere del CP_2
pagina 6 di 19 produrre la documentazione contabile sulla base della quale ritenere illegittima l'esposizione delle fatture emesse, a prescindere dal proprio consenso circa l'acquisizione della documentazione mancante.
La critica è mossa avverso la seguente parte della sentenza di prime cure: “Il CTU dott. premette che, relativamente all'esercizio 2014, non è stato Per_1 depositato lo stato patrimoniale ma esclusivamente il conto economico;
mancano altresì i mastri delle fatture da emettere degli anni 2014-2015, unitamente al libro giornale. Il consulente aveva chiesto alle parti il consenso ad acquisire la documentazione mancante;
tuttavia, a fronte del diniego del consenso da parte delle convenute, ha limitato la sua indagine all'esame dei documenti agli atti. La carenza della documentazione contabile – è bene sottolinearlo – va a discapito degli amministratori: poiché non vi è un obbligo per la società di depositare tutto quanto in suo possesso, essendole sufficiente depositare quei documenti che possono fondare una domanda di risarcimento per inadempimento del mandato;
è invece tutto interesse degli amministratori che le scritture contabili siano integralmente depositate (cosa che possono ottenere con istanza di esibizione), poiché è solo attraverso esse che possono giustificare i movimenti finanziari e patrimoniali della società e dimostrare la correttezza del loro operato;
ed è perciò ovvio che, in assenza della contabilità, ben difficilmente possono essere considerati giustificati i movimenti ed i saldi contabili da essi esposti. Questo vale, in particolare, per la voce “fatture da emettere”, delle quali il CTU non ha trovato elementi che ne evidenziassero la correttezza;
e, essendosi le convenute opposte all'acquisizione integrale della contabilità, non si può che considerarle illegittimamente esposte”.
Osserva la Corte, al riguardo, che "in materia di esame contabile ai sensi dell'art.
198 cod. proc. civ. il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi
pagina 7 di 19 prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti
a fondamento della domanda e delle eccezioni" (Cass. S.U. sentenza n.
3086/2022).
La Corte di legittimità in tale pronuncia ha precisato che “la specialità dell'art. 198 cod. proc. civ. sta dunque nel consentire espressamente al consulente contabile
l'esame di documenti non prodotti in giudizio, anche se questi riguardino fatti principali ordinariamente soggetti ad essere provati per iniziativa delle parti”.
Va evidenziato, tuttavia, che ciò può avvenire previo consenso delle parti alla acquisizione di documenti non prodotti in causa e nella fattispecie è mancato il consenso delle odierne APPELLANTI.
Col secondo quesito il T.I. aveva chiesto al CTU di “accertare la regolarità del bilancio 2014, con particolare riguardo alla voce “fatture da emettere”, e verificare se in chiusura di quell'esercizio, o di altro successivo, il capitale sociale fosse andato perduto o sceso sotto il limite di legge.
Tuttavia, il CTU ha, comunque, espletato il proprio incarico sulla scorta dei soli documenti prodotti in giudizio, seppure non via analitica, di talché la relazione depositata ben avrebbe potuto essere posta a base della decisione di prime cure, nonostante la insussistenza di elementi volti ad evidenziare la correttezza della voce “fatture da emettere”, a fronte della mancata produzione e del mancato consenso alla acquisizione dello stato patrimoniale del bilancio di verifica al
31.12.2014.
L'Ausiliario ha, infatti, precisato che pur non essendo stato possibile ricostruire nel dettaglio la voce “fatture da emettere”, e quindi effettuare una valutazione analitica, “dalla analisi della documentazione presente, sono emerse numerose
pagina 8 di 19 anomalie in relazione a tale voce esposte nel corpo dell'elaborato. Dalla ricostruzione della contabilità, emerge che la Società al 31 dicembre 2014 non solo aveva perduto il capitale sociale, ma anzi avrebbe dovuto esporre un deficit patrimoniale di € 9.917,84”.
La denunciata violazione dell'art. 2697 c.c. deve quindi ritenersi insussistente. Ne consegue la conferma della sentenza impugnata sul punto.
III. La terza censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col terzo motivo di gravame le APPELLANTI denunciano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2484, 2485 e 2486 c.c. ed impugnano la sentenza di prime cure laddove il T.I. avrebbe erroneamente statuito quanto segue: “In aggiunta, in base alla documentazione reperita, il dr. ha rilevato che, Per_1 nel 2014, non è stato contabilizzato l'ammortamento degli autoveicoli, pari ad €
20.857,84; considerando il quale, il capitale sociale di sarebbe risultato CP_2 perduto già al 31.12.2014, con il PN sceso in area negativa anche solo per questo motivo;
se poi si considerano le correzioni apportate dal CTU ad altre voci del bilancio (Immobilizzazioni materiali e immateriali, Rimanenze, Risconti), al termine del 2014 il PN doveva registrare un valore negativo di € – 71.373,92.
Perso il capitale, gli amministratori hanno l'obbligo di rilevarlo immediatamente quale causa di scioglimento della società, e di convocare l'assemblea dei soci per disporre la ricapitalizzazione o la messa in liquidazione. Nel nostro caso, e Pt_1 hanno omesso di ottemperare ad ambedue gli obblighi, proseguendo CP_1
l'attività senza capitale di rischio e, pertanto, riversando l'alea di impresa sui creditori. Tale condotta integra un illecito, perché è contraria a specifici obblighi di legge. L'art. 2486 CC, per questa ipotesi, dispone che il danno conseguente a tale illecito possa essere quantificato secondo il criterio incrementale, e fatto pari alla differenza tra il PN al momento del dovuto (ma omesso) scioglimento ed il PN al momento del successivo fallimento – detratti i costi normali, che si sarebbero
pagina 9 di 19 normalmente verificati anche in regime di liquidazione. Il criterio incrementale fondato sulla differenza tra i PN, alternativo a quello analitico basato sulla considerazione delle singole operazioni poste in essere dopo il verificarsi della causa di scioglimento, è perfettamente legittimo, ora anche codificato, come detto, dall'art. 2486 CC – e tanto più reso necessario, nella fattispecie, dalla scarsa documentazione contabile versata in atti e consegnata al CTU.
Confrontando dunque il PN al 31.12.2014 (€ -71.373,92) ed alla data del fallimento (€ -510.841,04; anche questo parzialmente corretto dal CTU), emerge un incremento del deficit pari ad € 439.467,12; detratti i costi che sarebbero stati ordinariamente sostenuti anche in regime di liquidazione, e quantificati dal dr. in € 14.227,66, residua il danno da risarcire, pari ad € 425.239,49. Per_1
Poiché la documentazione agli atti incompleta è anche per quanto riguarda le insinuazioni al , il CTU ha rilevato non poter determinare le sanzioni CP_2 fiscali applicate ad Esse, d'altra parte, sarebbero comunque già CP_2 comprese nello sbilancio fallimentare e, quindi, nel risarcimento derivante dalla illecita prosecuzione dell'attività. Il CTU ha poi eseguito un calcolo di confronto, sostituendo al PN calcolato al 15/2/2018 (data del fallimento) secondo criteri di bilancio, la differenza tra attivo e passivo fallimentare. Applicando questo secondo criterio, poiché lo sbilancio fallimentare è pari ad € 376.267,61, l'incremento del deficit sarebbe di € 304.893,69 ed il risarcimento, tolte le spese di € 14.227,66, pari ad € 290.666,03. Il dr. riferisce di aver proceduto a questo “stress Per_1 test” solo come verifica della congruità del risultato precedente, nella considerazione di quanto affermato dalle convenute (star loro pagando le banche, come fideiussori di : la differenza tra PN negativo al momento del CP_2 fallimento e sbilancio fallimentare può spiegarsi con la mancata o inferiore insinuazione di crediti e infatti, dalla scarsa documentazione prodotta dall'attore relativa alle insinuazioni, le banche non sembrano comprese nello stato passivo”.
pagina 10 di 19 Il rilievo critico si articolare in due profili relativi:
a) all'asserita mancata contabilizzazione dell'ammortamento degli autoveicoli ceduti;
b) all'applicazione del criterio incrementale fondato sulla differenza tra i patrimoni netti.
Quanto al primo profilo, le APPELLANTI deducono che il CTU avrebbe errato nell'affermare, ed il Tribunale nell'aderire a tale valutazione, che già nel 2014, a causa della mancata contabilizzazione dell'ammortamento degli autoveicoli ceduti dalla esse amministratrici avrebbero dovuto porre la società Controparte_2 in liquidazione, ex art. 2484 c.c., in quanto, in primo luogo i beni in questione erano stati ceduti nell'anno 2015, e pertanto l'eventuale mancato ammortamento dei predetti non sarebbe idoneo intaccare il bilancio 2014, che rimane negativo ma entro i limiti del capitale sociale.
Pertanto, a loro dire, la possedeva un capitale pari Controparte_2 ad € 10.000,00, le perdite generate nell'anno 2014 erano pari ad € 5.908,00, mentre quelle generate nell'anno 2015 erano pari ad € 344.561,00, quelle generate nel 2016 erano pari ad € 79.513,00 ed infine quelle generate nel 2017 pari ad € 37.348,24.
L'analisi dei bilanci (e delle rispettive perdite) avrebbe quindi consentito di affermare che, per l'anno 2014, nessun obbligo di porre la società in stato di liquidazione poteva dirsi sussistente in capo alla legale rappresentante, dato che le perdite non erano in grado di erodere l'intero capitale sociale.
Peraltro, l'acquisto e la successiva cessione dei suddetti beni (furgone Nissan Van
e autovettura Nissan Qashqai) sarebbero stati effettuati ad un valore di mercato.
Conseguentemente, anche a voler affermare una personale responsabilità della amministratrice (dato che la era una mera consigliera), tale Pt_1 CP_1
pagina 11 di 19 responsabilità sarebbe anzitutto limitata agli anni successivi a quello in cui l'obbligo di porre la società in liquidazione si sarebbe concretizzato (e pertanto solo per il 2016 e 2017) ed inoltre sarebbe ulteriormente circoscritta ai danni provocati dalla predetta APPELLANTE.
In conclusione, a detta delle APPELLANTI mancherebbe il presupposto per attribuire una responsabilità della Presidente del CdA per i danni asseritamente attribuibili agli anni 2014 e 2015, di talché almeno per tale lasso temporale, nessun obbligo di convocazione dell'assemblea dei soci per disporre la ricapitalizzazione o la messa in liquidazione gravava in capo alla Pt_1
Ciò posto rileva il Collegio, quanto al primo profilo, che come evidenziato dal CTU entrambe le cessioni degli autoveicoli risultano effettuate il 30 aprile 2015, quando la Società aveva ampiamente perso il proprio capitale sociale, come dichiarato anche dallo stesso CTP delle odierne APPELLANTI nella propria relazione, ove aveva evidenziato che “il corretto calcolo degli ammortamenti avrebbe prodotto una maggior perdita rispetto a quella presentata” nel bilancio
2014 pari ad € 5.907,66, in quanto “a seguito delle rettifiche contabili inerenti gli ammortamenti la perdita relativa al 2014 è pari ad euro 13.755,85” ed inoltre, che “l'amministratore, come esposto anche nei precedenti paragrafi, in presenza di totale erosione d[e]l capitale sociale non ha adempiuto al dettato legislativo
(art 2482 ter c.c.) assumendo provvedimenti richiesti”.
Ai sensi dell'art. 2486 comma 1 c.c. in presenza di una perdita erosiva del capitale sociale gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.
Pertanto, “colui che agisce in giudizio con l'azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2486 c.c., ha
pagina 12 di 19 l'onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda e, quindi, la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società e il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori, ma non è tenuto a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività
d'impresa e non abbiano una finalità liquidatoria” (Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 8069 del 25/03/2024).
Ne deriva che l'eventuale congruità del prezzo di vendita dei suddetti autoveicoli non rileva, avendo dovuto le APPELLANTI limitarsi a compiere atti conservativi.
Peraltro, la vendita in questione è avvenuta in circostanze particolari, avendo il
CTU evidenziato che era avvenuta “solo dopo aver ricevuto la notizia della richiesta di pignoramento allo scopo di eludere il lecito diritto di un creditore ad incassare quanto a lui spettante”.
Per quanto concerne il profilo critico relativo all'applicazione del criterio incrementale fondato sulla differenza tra i patrimoni netti, le APPELLANTI denunciano violazione/falsa applicazione del disposto dell'art. 2486 c.c., che codifica il criterio in questione, in quanto lo stesso risulterebbe inapplicabile al caso di specie, visto che da un lato la causa è stata instaurata prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (CCII che ha riformulato tale norma)
e dall'altro lato, sarebbe stato ben possibile ricostruire l'asserito danno arrecato dall'amministratrice ricorrendo a criteri analitici, a fronte del deposito dei dati contabili da parte dell'odierno APPELLATO e del fatto che non vi sarebbe neppure una eventuale notevole anteriorità della perdita del capitale sociale rispetto alla dichiarazione di fallimento, essendosi le perdite verificate a partire dal 2014 ed anzi in questa sede, come già motivato, avrebbero dovuto essere prese eventualmente in considerazione solamente le perdite generate nel 2016 e nel
2017.
Rileva il Collegio in primo luogo che “in tema di risarcimento del danno da
pagina 13 di 19 responsabilità promossa dal curatore fallimentare ex art. 146 l.fall. nei confronti dell'amministratore, il meccanismo di liquidazione del "differenziale dei netti patrimoniali", di cui all'art. 2486, comma 3, c.c., come modificato dall'art. 378, comma 2, del d.lgs. n. 14 del 2019, c.d. codice dell'impresa (CCII), è applicabile, in quanto latamente processuale, anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di detta norma, atteso che essa stabilisce non già un nuovo criterio di riparto di oneri probatori, ma un criterio, rivolto al giudice, di valutazione del danno rispetto a fattispecie integrate dall'accertata responsabilità degli amministratori per atti gestori non conservativi dell'integrità e del valore del capitale dopo il verificarsi di una causa di scioglimento della società, salva la deduzione e individuazione di elementi di fatto legittimanti l'uso di un diverso criterio liquidatorio più aderente alla realtà del caso concreto” (Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 5252 del 28/02/2024).
Tale principio si attaglia alla fattispecie, essendo stato il giudizio di primo grado iscritto a ruolo nel 2018.
Inoltre – anche a non voler ritenere notevole l'anteriorità della perdita del capitale sociale registrata nel 2014 rispetto alla dichiarazione di fallimento avvenuta nel gennaio 2018 – pur essendo stata la dichiarata fallita con Controparte_2 sentenza del Tribunale di Firenze in data 25.01.2018, ben avrebbe potuto il T.I. avvalersi del criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali, sancito dall'art. 2486 comma 3 c.c., a fronte della scarsa documentazione contabile versata in atti e consegnata al CTU, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, essendosi le APPELLATE, come dalle stesse dedotto in ordine al precedente motivo di gravame, rifiutate espressamente di consegnare al CTU ulteriore documentazione ai fini dello svolgimento del suo incarico.
A ciò si aggiunga che tale criterio presuntivo di liquidazione del danno risulta comunque congruente con le circostanze del caso concreto, avendo il pagina 14 di 19 allegato l'inadempimento delle due amministratrici almeno CP_2 astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato.
Sarebbe spettato semmai alle odierne APPELLANTI indicare specifici criteri alternativi di liquidazione sulla base del materiale probatorio agli atti, presumendosi il danno, così come applicato dal T.I. ai sensi dell'art. 2486 comma
3 c.c., applicabile, come detto, anche alla fattispecie.
La giurisprudenza richiamata dalle APPELLANTI secondo cui spetta all'attore specificare le ragioni impeditive del rigoroso distinto accertamento degli effetti dannosi riconducibili alla condotta dell'organo gestorio, si è formata sotto la vigenza dell'art. 2486 c.c. previgente, che non contemplava l'ipotesi di liquidazione del danno in argomento.
La sentenza appellata va, pertanto, sul punto confermata.
IV. La quarta censura è inidonea a scalfire l'impugnata sentenza.
Col quarto motivo di gravame le APPELLANTI denunciano violazione dell'art. 112
c.p.c., laddove il T.I. ha statuito che “dall'importo detto non possono detrarsi eventuali crediti dell'amministratrice (per compensi) o delle socie (per finanziamenti), di cui non è chiesto l'accertamento e che potranno quindi essere fatti valere in sede concorsuale”.
Tale pronuncia sarebbe erronea poiché da un lato, non sarebbe vero che non sarebbe stato richiesto l'accertamento degli eventuali crediti dell'amministratrice
(per compensi) o delle socie (per finanziamenti) e dall'altro, l'eventuale detrazione degli importi quali crediti dell'amministratrice per compensi e finanziamenti avrebbero limitato il quantum risarcitorio.
Rileva la Corte che effettivamente nella comparsa di costituzione e risposta del primo grado del giudizio le odierne APPELLANTI avevano allegato quanto segue:
“Proseguendo nelle analisi relative alle pretese dell'attore, sicuramente dalla
pagina 15 di 19 somma richiesta dovranno, nell'eventualità, essere scomputate le voci relative ai crediti verso l'amministratore [C]osta, pari ad euro 8.563,78, CP_5 Pt_1 dato che tale somma di denaro rappresenta il compenso spettante alla predetta signora [C]osta mai versato in suo favore. Altresì dovranno essere scomputati euro 63.084,80, somme regolarmente iscritte in bilancio, che rappresentano dei finanziamenti fatti direttamente dalla signora quali conto anticipi”. Controparte_1
A tale allegazione aveva fatto seguito la domanda proposta dalle medesime in via subordinata, volta a modulare l'eventuale loro condanna “a risarcire i danni lamentati nei limiti del giusto e del provato, ed in particolare escludendo le perdite societarie riferite agli anni 2014 e 2015”.
E' appena il caso di rilevare che “nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per
l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall. trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, aveva dichiarato inammissibile, qualificandola erroneamente come domanda riconvenzionale e non come eccezione riconvenzionale, la domanda della società concedente diretta ad accertare il suo diritto ad ottenere l'equo compenso, previsto dal contratto di leasing in caso di inadempimento dell'utilizzatore, al solo fine di paralizzare la domanda svolta dal fallimento ed avente ad oggetto la restituzione dei canoni corrisposti in esecuzione del contratto)” (Ex plurimis, Cass. Sez. 3 -
Ordinanza n. 13345 del 14/05/2024) .
pagina 16 di 19 Tanto premesso, la deduce non essere stato il compenso di € 8.563,78 Pt_1 mai versato in suo favore.
Tuttavia, poiché tale compenso non risulta essere stato deliberato dall'Assemblea dei soci lo stesso non è dovuto in quanto non provato.
Quanto al finanziamento che sarebbe stato erogato dalla per complessivi CP_1
€ 63.084,80, ed al credito al relativo rimborso opposto in compensazione, rilevasi che la predetta APPELLANTE era anche socia della insieme Controparte_2 alla in ragione, rispettivamente del 67% e del 33%. Pt_1
Le anticipazioni risultanti dai bilanci, dunque, seppure annotate sotto la voce
“Amministratori c/anticipi” vanno considerate alla stregua di finanziamento soci, essendo, come evidenziato, la al contempo socia e amministratore della CP_1 con conseguente postergazione del credito al relativo Controparte_2 rimborso ex art. 2467 c.c. e non operatività della eccepita compensazione.
La Corte regolatrice con Sentenza n. 15196 del 30/05/2024, ha avuto occasione, di recente, di precisare che “in tema di finanziamenti dei soci in favore della società, la postergazione disposta dall'art. 2467 c.c., operando già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apre un concorso formale con gli altri creditori sociali, integra una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto alla restituzione del finanziamento, sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria, con conseguente responsabilità degli amministratori della società, poi fallita, che abbiano restituito ai soci somme in violazione della norma predetta”.
Essendo il rimborso chiesto dalla temporaneamente inesigibile, ex art. CP_1
2467 c.c., l'eccezione di compensazione va disattesa per difetto dei presupposti di legge.
pagina 17 di 19 La sentenza impugnata merita dunque piena conferma, seppure con la sopra estesa diversa motivazione.
V. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittorioso il , ammesso al CP_2 patrocinio a spese dello Stato) le spese processuali del presente grado del giudizio vanno liquidate in favore dell' e poste a carico delle APPELLANTI Pt_3 in solido tra loro, nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022,
e dell'art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014, a fronte dei collegamenti ipertestuali funzionanti contenuti in comparsa di costituzione e risposta, in relazione al valore della causa ed in considerazione dell'attività svolta, esclusa la fase istruttoria.
Le spese di mediazione, chieste dal in questa sede, non sono CP_2 dovute, in difetto di appello incidentale sul punto e stante il divieto di reforrmatio in peius.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Controparte_1 [...]
avverso la sentenza n. 366/2023 emessa Controparte_2 dal Tribunale delle Imprese di Firenze e pubblicata il 08/02/2023, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. RESPINGE l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. CONDANNA le appellanti alla rifusione, in solido tra loro, in favore dell'Erario, delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in €
pagina 18 di 19 18.510,70, per compensi professionali, oltre spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;
3. DA' atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 16.04.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 19 di 19