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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 30/01/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Prima sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere Relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 1491/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Antonio Eugenio Muscia
PARTE APPELLANTE contro
., rappresentata e Controparte_1
difesa sia unitamente che separatamente dagli Avv. Denise D'Annibale e Avv.
Ivan Marchetto
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Catania, in riforma integrale della sentenza impugnata: - In via principale e nel merito accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n.
1008/2021 emessa dal Tribunale di Catania Sez. IV Specializzata per le Imprese del 04.03.2021 nell'ambito del giudizio iscritto al n. 5801/2018 r.g. Giudice dott.
Mariano Sciacca, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado in prime cure e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato per tutti i motivi esposti nel presente atto;
- Per
l'effetto rigettare la domanda formulata dalla società Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., in quanto infondata
[...]
in fatto e in diritto;
- Con vittoria di spese, competenze e onorari per entrambi i gradi di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore il quale si dichiara antistatario. - In via istruttoria si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado.
Per Parte Appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catania, disattesa ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione, IN RITO E/O IN VIA PRELIMINARE - accertare e dichiarare inammissibile l'appello proposto dal Sig. ai sensi Parte_1
dell'art. 342 cpc e/o 348 bis cpc;
NEL MERITO - accertare e dichiarare infondato in fatto e in diritto l'appello proposto dal Sig. per tutti Parte_1
i motivi di cui in atti e pertanto, confermare integralmente la sentenza n.
1008/2021 emessa in data 04.03.2021 dal Tribunale di Catania;
IN OGNI CASO
- condannare il Sig. al pagamento della somma di € 10.000,00 a Parte_1
titolo di lite temeraria ex art. 96 cpc ovvero della somma che verrà ritenuta equa
e di giustizia;
- con vittoria di spese di lite e competenze professionali, oltre rimb. forf e Cpa di legge, di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art. 93 cpc”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 1008/2021, pubblicata in data 04.03.2021, il Tribunale di
Catania inibiva al sig. la moltiplicazione e la riproduzione delle varietà Pt_1
vegetali in questione, stabilendo una penale di €. 500,00 per ogni giorno di ritardo e per ogni violazione successivamente accertata;
ordinava il ritiro dal commercio e la distruzione delle varietà vegetali esistenti;
condannava il sig. al pagamento in favore della Pt_1 Controparte_1 della somma di €. 28.536,66 a titolo di danno emergente, oltre accessori di legge;
pag. 2/9 condannava lo stesso al pagamento in favore della parte attrice Pt_1 [...]
della somma di €. 20.000 a titolo di spese di Controparte_1
lite, comprensive di quelle relative alla fase cautelare.
In particolare il giudice di prime cure:
- riteneva che la fosse legittimata, Controparte_1
giusto mandato agenziale, a tutelare le varietà vegetali oggetto del contendere;
- riteneva che OR di US NI, soggetto che aveva venduto le talee al fosse autorizzato alla vendita delle varietà vegetali brevettate;
Pt_1
- aderiva alle conclusioni del CTU che affermava: che per il ciclo produttivo del TE servivano al massimo 16 settimane se si effettua la spuntatura o 14 settimane se non si effettua, a decorrere dalla talea non radicata (quindi nelle 16 settimane, oltre alla spuntatura è incluso il processo di radicazione di 3 settimane); che le piantate più “vecchie” rinvenute nella proprietà del – Pt_1
identificate come quelle “con il fiore appena reciso” o con “le piante a fiore”, di altezza regolare - fossero state impiantate a fine giugno/inizio di luglio 2017;
- riteneva di conseguenza che il sig. avrebbe dovuto produrre in giudizio Pt_1
le fatture di acquisto del materiale vegetale risalenti al più tardi a fine giugno
2017, mentre l'ultima fattura prodotta risultava essere datata 25 Maggio 2017;
- rilevava che l'eventuale procedura di foto trattamento dedotta dalla difesa del sig. non era stata provata e gli articolati testimoniali risultavano generali, Pt_1 generici e di conseguenza non sufficienti a dimostrare l'assunto difensivo;
- riconosceva il danno emergente adeguatamente documentato e non contestato dall'opponente, mentre escludeva sia il danno all'immagine che il lucro cessante ritenendoli non provati.
Avverso suddetta sentenza ha proposto appello, per le ragioni Parte_1
meglio indicate in motivazione, formulando le conclusioni sopra riportate.
Si è regolarmente costituita la CV istando Controparte_1 per il rigetto dell'appello.
pag. 3/9 Indi all'udienza del 24 maggio 2024, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale, la Corte ha posto la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Con il primo motivo l'appellante ha denunciato l'erroneità della valutazione della CTU, sostenendo che le varietà vegetali oggetto della controversia erano state acquistate da un soggetto autorizzato;
lo stesso CTU a seguito di controllo incrociato tra le relative fatture di acquisto delle piantine di TE e le fatture di vendita, aveva trovato perfetta corrispondenza;
era possibile posticipare i tempi di produzione mediante l'utilizzo di varie tecniche quali l'impiego di teli oscuranti, travasamenti, celle frigorifere, evidenziando in particolare che i fiori di TE possono essere stoccati in celle frigorifere per essere venduti nei periodi in cui il prezzo di mercato appare più conveniente.
A giudizio del Collegio il motivo in esame deve reputarsi inammissibile ex art.342 c.p.c.
Occorre premettere che secondo l'indirizzo costante della Suprema Corte di
Cassazione (anche a sezioni unite v. sent. 16/11/2017, n. 27199) "gli artt. 342 e
434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado… Ciò che il nuovo testo degli artt. 342 e 434 cit. esige è che le
pag. 4/9 questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze… La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute sarà, pertanto, diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado. Ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado;
mentre è logico che la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigorosa formulazione dell'atto di appello, che dimostri insomma di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa… D'altra parte, come ha giustamente posto in luce l'ordinanza n. 10916 del 2017, è una regola generale quella per cui le norme processuali devono essere interpretate in modo da favorire, per quanto possibile, che si pervenga ad una decisione di merito, mentre gli esiti abortivi del processo costituiscono un'ipotesi residuale. Né deve dimenticarsi, come queste
Sezioni Unite hanno già ribadito nella sentenza n. 10878 del 2015, che la Corte
Europea dei diritti dell'uomo ha chiarito in più occasioni che le limitazioni all'accesso ad un giudice sono consentite solo in quanto espressamente previste dalla legge ed in presenza di un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati
e lo scopo perseguito (v., tra le altre, la sentenza CEDU 24 febbraio 2009, in causa C.G.I.L. e Cofferati
contro
Italia).
Orbene, nel caso in esame, il motivo di gravame non si confronta affatto con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi, per un verso, ad una rappresentazione errata delle risultanze della CTU, posto che la questione oggetto del giudizio concerne le 43 mila piantine rinvenute nella proprietà del e Pt_1 non già quelle da lui vendute, e, per altro verso, a riproporre l'argomentazione difensiva relativa alla possibilità di ritardare i tempi di produzione, senza considerare che la sentenza di primo grado si è pronunciata su tali aspetti.
pag. 5/9 Infatti il primo giudice ha fondato l'accoglimento della domanda sulla impossibilità che le piantine rinvenute nella proprietà del fossero Pt_1
riconducibili a quelle legittimamente acquistate nel maggio del 2017, stante i tempi di maturazione dei fiori, rilevando che quanto sostenuto dalla difesa del
– ossia che le piantine oggetto della presente controversia null'altro Pt_1
sarebbero che talee provenienti dall'acquisto delle suddette varietà vegetali dal soggetto autorizzato alla vendita, ma sottoposte a foto trattamento al fine di ritardarne la fioritura – era rimasto privo di alcuna prova, prova neppure riproposta nel presente gravame.
Parte appellante, nel trascrivere stralci degli atti depositati nel giudizio di primo grado, ha, quindi, omesso di sottoporre a censura la predetta motivazione ed a prospettare un percorso logico alternativo rispetto a quello seguito dal primo giudice, del quale non coglie i profili fondanti della decisione.
Con il secondo motivo, l'appellante ha denunciato l'asserita erroneità nella quantificazione del danno e nella liquidazione delle spese legali.
In particolare, con riferimento al primo profilo l'appellante sostiene che parte attrice – nel giudizio di primo grado – aveva l'onere di fornire idonei elementi probatori e dati fattuali necessari per la quantificazione del danno emergente in relazione alle spese di consulenza.
La censura è inammissibile in quanto generica.
Invero, a fronte della specifica motivazione della sentenza impugnata, la quale ha puntualmente elencato le singole voci di spesa che la Controparte_1
CV ha dovuto sostenere prima del giudizio, tutte documentate e
[...]
provate correttamente, parte appellante non chiarisce affatto quali spese andrebbero escluse.
Inoltre, è utile richiamare l'indirizzo costante della Corte di Cassazione, la quale, anche recentemente, ha precisato che: “Le spese per la consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c., rientrando nelle spese stragiudiziali
pag. 6/9 sopportate dalla parte prima della lite, non hanno natura giudiziale, con la conseguenza che non danno luogo ad un'autonoma liquidazione da parte del giudice che ha disposto la consulenza, ma devono essere liquidate all'esito del giudizio di merito, come danno emergente, purché provate e documentate.”
(Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 06/11/2023, n. 30854, ma si veda anche Cass., 10 luglio 2017, n. 16990), con la conseguenza che quelle approntate dall'odierna appellata non costituiscono spese processuali bensì danno emergente, qualificabile come perdita economica derivante dalla necessità di approntare un'adeguata difesa e sono automaticamente recuperabili e devono essere liquidate solo qualora se ne dimostri la necessità e l'effettività utilità per la definizione del contenzioso, come avvenuto nel caso in esame in cui l'odierna parte appellata oltre a documentare in maniera analitica ciascuna voce di spesa, giustificando in modo rigoroso la liquidazione del danno emergente, ha utilizzato la consulenza tecnica in modo adeguato vista la complessità della questione.
Deve osservarsi, infine, che i danni genericamente contestati dall'odierno appellante in sede di gravame non sono mai stati oggetto di specifica contestazione nel corso del giudizio di primo grado e, pertanto, devono ritenersi pacifici ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Per quanto concerne le spese legali, parte appellante ha contestato la liquidazione, ritenendo che, in considerazione dello scaglione di valore applicabile al decisum della causa, pari ad €. 28.536,66 (somma riconosciuta dal giudice di primo grado e qui confermato), l'importo liquidato di €. 20.000 euro a titolo di spese legali è eccessivo.
Va ricordato che, ai sensi dell'art. 5 del d.m. 55/2014 (recante le disposizioni per la liquidazione dei compensi professionali forensi): “Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”.
pag. 7/9 La Corte di Cassazione ha ribadito tale principio stabilendo: “Nei giudizi civili per pagamento di somme di denaro, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve effettuarsi avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice” (Cass. civile sez. VI, 12/06/2019, n.15857).
Orbene nel caso in esame la somma riconosciuta alla parte vincitrice è pari ad
€. 28.536,66 e di conseguenza per la fase di merito si deve fare riferimento allo scaglione di valore compreso tra €. 26.001 e €.52.000 e, dunque, applicando il
DM 2018 vigente all'epoca della decisione, l'importo liquidabile in applicazione dei medi tabellari è pari a €. 7.254,00.
Quanto alla fase di descrizione la stessa va liquidata come procedimento di istruzione preventiva secondo lo scaglione relativo al valore indeterminabile di complessità media, per un importo di € 3.279,00.
Infine la fase di sequestro non può che essere liquidata come procedimento cautelare secondo lo scaglione relativo al valore della fase di merito, per un importo totale di € 5.535,00.
Ne consegue che l'importo complessivo da liquidare a titolo di spese legali nel giudizio di prime cure era pari a € 16.068,00.
Il secondo motivo di appello va, pertanto, parzialmente accolto.
In ordine alle spese del presente gravame, atteso il parziale accoglimento dell'appello, le stesse vanno compensate nella misura di 1/5 mentre i restanti 4/5 vanno poste a carico del totalmente soccombente rispetto alle domande Pt_1
formulate da parte appellata, nella misura liquidata in dispositivo (in applicazione dei parametri medi di cui al DM 2022 secondo scaglione di valore compreso tra
€. 26.001 e €.52.000 ed esclusa la fase di trattazione non espletata nel presente giudizio).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
pag. 8/9 , avverso la sentenza del Tribunale Controparte_1
di Catania n. 1008/2021 pubblicata il 04/03/2021, in parziale accoglimento dell'appello, così provvede:
1) condanna parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata delle spese del giudizio di primo grado che liquida complessivamente in € 16.068,00 oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
2) conferma per il resto la sentenza impugnata;
3) compensa in ragione di 1/5 le spese de presente grado di giudizio tra le parti e condanna parte appellante al pagamento, in favore di parte appellata, dei restanti
4/5, che liquida per l'intero in complessivi € 6.946,00, per compensi, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Catania, in data 15 gennaio 2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Prima sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere Relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 1491/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Antonio Eugenio Muscia
PARTE APPELLANTE contro
., rappresentata e Controparte_1
difesa sia unitamente che separatamente dagli Avv. Denise D'Annibale e Avv.
Ivan Marchetto
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Catania, in riforma integrale della sentenza impugnata: - In via principale e nel merito accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n.
1008/2021 emessa dal Tribunale di Catania Sez. IV Specializzata per le Imprese del 04.03.2021 nell'ambito del giudizio iscritto al n. 5801/2018 r.g. Giudice dott.
Mariano Sciacca, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado in prime cure e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato per tutti i motivi esposti nel presente atto;
- Per
l'effetto rigettare la domanda formulata dalla società Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., in quanto infondata
[...]
in fatto e in diritto;
- Con vittoria di spese, competenze e onorari per entrambi i gradi di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore il quale si dichiara antistatario. - In via istruttoria si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado.
Per Parte Appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catania, disattesa ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione, IN RITO E/O IN VIA PRELIMINARE - accertare e dichiarare inammissibile l'appello proposto dal Sig. ai sensi Parte_1
dell'art. 342 cpc e/o 348 bis cpc;
NEL MERITO - accertare e dichiarare infondato in fatto e in diritto l'appello proposto dal Sig. per tutti Parte_1
i motivi di cui in atti e pertanto, confermare integralmente la sentenza n.
1008/2021 emessa in data 04.03.2021 dal Tribunale di Catania;
IN OGNI CASO
- condannare il Sig. al pagamento della somma di € 10.000,00 a Parte_1
titolo di lite temeraria ex art. 96 cpc ovvero della somma che verrà ritenuta equa
e di giustizia;
- con vittoria di spese di lite e competenze professionali, oltre rimb. forf e Cpa di legge, di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art. 93 cpc”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 1008/2021, pubblicata in data 04.03.2021, il Tribunale di
Catania inibiva al sig. la moltiplicazione e la riproduzione delle varietà Pt_1
vegetali in questione, stabilendo una penale di €. 500,00 per ogni giorno di ritardo e per ogni violazione successivamente accertata;
ordinava il ritiro dal commercio e la distruzione delle varietà vegetali esistenti;
condannava il sig. al pagamento in favore della Pt_1 Controparte_1 della somma di €. 28.536,66 a titolo di danno emergente, oltre accessori di legge;
pag. 2/9 condannava lo stesso al pagamento in favore della parte attrice Pt_1 [...]
della somma di €. 20.000 a titolo di spese di Controparte_1
lite, comprensive di quelle relative alla fase cautelare.
In particolare il giudice di prime cure:
- riteneva che la fosse legittimata, Controparte_1
giusto mandato agenziale, a tutelare le varietà vegetali oggetto del contendere;
- riteneva che OR di US NI, soggetto che aveva venduto le talee al fosse autorizzato alla vendita delle varietà vegetali brevettate;
Pt_1
- aderiva alle conclusioni del CTU che affermava: che per il ciclo produttivo del TE servivano al massimo 16 settimane se si effettua la spuntatura o 14 settimane se non si effettua, a decorrere dalla talea non radicata (quindi nelle 16 settimane, oltre alla spuntatura è incluso il processo di radicazione di 3 settimane); che le piantate più “vecchie” rinvenute nella proprietà del – Pt_1
identificate come quelle “con il fiore appena reciso” o con “le piante a fiore”, di altezza regolare - fossero state impiantate a fine giugno/inizio di luglio 2017;
- riteneva di conseguenza che il sig. avrebbe dovuto produrre in giudizio Pt_1
le fatture di acquisto del materiale vegetale risalenti al più tardi a fine giugno
2017, mentre l'ultima fattura prodotta risultava essere datata 25 Maggio 2017;
- rilevava che l'eventuale procedura di foto trattamento dedotta dalla difesa del sig. non era stata provata e gli articolati testimoniali risultavano generali, Pt_1 generici e di conseguenza non sufficienti a dimostrare l'assunto difensivo;
- riconosceva il danno emergente adeguatamente documentato e non contestato dall'opponente, mentre escludeva sia il danno all'immagine che il lucro cessante ritenendoli non provati.
Avverso suddetta sentenza ha proposto appello, per le ragioni Parte_1
meglio indicate in motivazione, formulando le conclusioni sopra riportate.
Si è regolarmente costituita la CV istando Controparte_1 per il rigetto dell'appello.
pag. 3/9 Indi all'udienza del 24 maggio 2024, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale, la Corte ha posto la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Con il primo motivo l'appellante ha denunciato l'erroneità della valutazione della CTU, sostenendo che le varietà vegetali oggetto della controversia erano state acquistate da un soggetto autorizzato;
lo stesso CTU a seguito di controllo incrociato tra le relative fatture di acquisto delle piantine di TE e le fatture di vendita, aveva trovato perfetta corrispondenza;
era possibile posticipare i tempi di produzione mediante l'utilizzo di varie tecniche quali l'impiego di teli oscuranti, travasamenti, celle frigorifere, evidenziando in particolare che i fiori di TE possono essere stoccati in celle frigorifere per essere venduti nei periodi in cui il prezzo di mercato appare più conveniente.
A giudizio del Collegio il motivo in esame deve reputarsi inammissibile ex art.342 c.p.c.
Occorre premettere che secondo l'indirizzo costante della Suprema Corte di
Cassazione (anche a sezioni unite v. sent. 16/11/2017, n. 27199) "gli artt. 342 e
434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado… Ciò che il nuovo testo degli artt. 342 e 434 cit. esige è che le
pag. 4/9 questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze… La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute sarà, pertanto, diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado. Ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado;
mentre è logico che la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigorosa formulazione dell'atto di appello, che dimostri insomma di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa… D'altra parte, come ha giustamente posto in luce l'ordinanza n. 10916 del 2017, è una regola generale quella per cui le norme processuali devono essere interpretate in modo da favorire, per quanto possibile, che si pervenga ad una decisione di merito, mentre gli esiti abortivi del processo costituiscono un'ipotesi residuale. Né deve dimenticarsi, come queste
Sezioni Unite hanno già ribadito nella sentenza n. 10878 del 2015, che la Corte
Europea dei diritti dell'uomo ha chiarito in più occasioni che le limitazioni all'accesso ad un giudice sono consentite solo in quanto espressamente previste dalla legge ed in presenza di un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati
e lo scopo perseguito (v., tra le altre, la sentenza CEDU 24 febbraio 2009, in causa C.G.I.L. e Cofferati
contro
Italia).
Orbene, nel caso in esame, il motivo di gravame non si confronta affatto con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi, per un verso, ad una rappresentazione errata delle risultanze della CTU, posto che la questione oggetto del giudizio concerne le 43 mila piantine rinvenute nella proprietà del e Pt_1 non già quelle da lui vendute, e, per altro verso, a riproporre l'argomentazione difensiva relativa alla possibilità di ritardare i tempi di produzione, senza considerare che la sentenza di primo grado si è pronunciata su tali aspetti.
pag. 5/9 Infatti il primo giudice ha fondato l'accoglimento della domanda sulla impossibilità che le piantine rinvenute nella proprietà del fossero Pt_1
riconducibili a quelle legittimamente acquistate nel maggio del 2017, stante i tempi di maturazione dei fiori, rilevando che quanto sostenuto dalla difesa del
– ossia che le piantine oggetto della presente controversia null'altro Pt_1
sarebbero che talee provenienti dall'acquisto delle suddette varietà vegetali dal soggetto autorizzato alla vendita, ma sottoposte a foto trattamento al fine di ritardarne la fioritura – era rimasto privo di alcuna prova, prova neppure riproposta nel presente gravame.
Parte appellante, nel trascrivere stralci degli atti depositati nel giudizio di primo grado, ha, quindi, omesso di sottoporre a censura la predetta motivazione ed a prospettare un percorso logico alternativo rispetto a quello seguito dal primo giudice, del quale non coglie i profili fondanti della decisione.
Con il secondo motivo, l'appellante ha denunciato l'asserita erroneità nella quantificazione del danno e nella liquidazione delle spese legali.
In particolare, con riferimento al primo profilo l'appellante sostiene che parte attrice – nel giudizio di primo grado – aveva l'onere di fornire idonei elementi probatori e dati fattuali necessari per la quantificazione del danno emergente in relazione alle spese di consulenza.
La censura è inammissibile in quanto generica.
Invero, a fronte della specifica motivazione della sentenza impugnata, la quale ha puntualmente elencato le singole voci di spesa che la Controparte_1
CV ha dovuto sostenere prima del giudizio, tutte documentate e
[...]
provate correttamente, parte appellante non chiarisce affatto quali spese andrebbero escluse.
Inoltre, è utile richiamare l'indirizzo costante della Corte di Cassazione, la quale, anche recentemente, ha precisato che: “Le spese per la consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c., rientrando nelle spese stragiudiziali
pag. 6/9 sopportate dalla parte prima della lite, non hanno natura giudiziale, con la conseguenza che non danno luogo ad un'autonoma liquidazione da parte del giudice che ha disposto la consulenza, ma devono essere liquidate all'esito del giudizio di merito, come danno emergente, purché provate e documentate.”
(Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 06/11/2023, n. 30854, ma si veda anche Cass., 10 luglio 2017, n. 16990), con la conseguenza che quelle approntate dall'odierna appellata non costituiscono spese processuali bensì danno emergente, qualificabile come perdita economica derivante dalla necessità di approntare un'adeguata difesa e sono automaticamente recuperabili e devono essere liquidate solo qualora se ne dimostri la necessità e l'effettività utilità per la definizione del contenzioso, come avvenuto nel caso in esame in cui l'odierna parte appellata oltre a documentare in maniera analitica ciascuna voce di spesa, giustificando in modo rigoroso la liquidazione del danno emergente, ha utilizzato la consulenza tecnica in modo adeguato vista la complessità della questione.
Deve osservarsi, infine, che i danni genericamente contestati dall'odierno appellante in sede di gravame non sono mai stati oggetto di specifica contestazione nel corso del giudizio di primo grado e, pertanto, devono ritenersi pacifici ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Per quanto concerne le spese legali, parte appellante ha contestato la liquidazione, ritenendo che, in considerazione dello scaglione di valore applicabile al decisum della causa, pari ad €. 28.536,66 (somma riconosciuta dal giudice di primo grado e qui confermato), l'importo liquidato di €. 20.000 euro a titolo di spese legali è eccessivo.
Va ricordato che, ai sensi dell'art. 5 del d.m. 55/2014 (recante le disposizioni per la liquidazione dei compensi professionali forensi): “Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”.
pag. 7/9 La Corte di Cassazione ha ribadito tale principio stabilendo: “Nei giudizi civili per pagamento di somme di denaro, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve effettuarsi avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice” (Cass. civile sez. VI, 12/06/2019, n.15857).
Orbene nel caso in esame la somma riconosciuta alla parte vincitrice è pari ad
€. 28.536,66 e di conseguenza per la fase di merito si deve fare riferimento allo scaglione di valore compreso tra €. 26.001 e €.52.000 e, dunque, applicando il
DM 2018 vigente all'epoca della decisione, l'importo liquidabile in applicazione dei medi tabellari è pari a €. 7.254,00.
Quanto alla fase di descrizione la stessa va liquidata come procedimento di istruzione preventiva secondo lo scaglione relativo al valore indeterminabile di complessità media, per un importo di € 3.279,00.
Infine la fase di sequestro non può che essere liquidata come procedimento cautelare secondo lo scaglione relativo al valore della fase di merito, per un importo totale di € 5.535,00.
Ne consegue che l'importo complessivo da liquidare a titolo di spese legali nel giudizio di prime cure era pari a € 16.068,00.
Il secondo motivo di appello va, pertanto, parzialmente accolto.
In ordine alle spese del presente gravame, atteso il parziale accoglimento dell'appello, le stesse vanno compensate nella misura di 1/5 mentre i restanti 4/5 vanno poste a carico del totalmente soccombente rispetto alle domande Pt_1
formulate da parte appellata, nella misura liquidata in dispositivo (in applicazione dei parametri medi di cui al DM 2022 secondo scaglione di valore compreso tra
€. 26.001 e €.52.000 ed esclusa la fase di trattazione non espletata nel presente giudizio).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
pag. 8/9 , avverso la sentenza del Tribunale Controparte_1
di Catania n. 1008/2021 pubblicata il 04/03/2021, in parziale accoglimento dell'appello, così provvede:
1) condanna parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata delle spese del giudizio di primo grado che liquida complessivamente in € 16.068,00 oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
2) conferma per il resto la sentenza impugnata;
3) compensa in ragione di 1/5 le spese de presente grado di giudizio tra le parti e condanna parte appellante al pagamento, in favore di parte appellata, dei restanti
4/5, che liquida per l'intero in complessivi € 6.946,00, per compensi, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Catania, in data 15 gennaio 2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
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