Ordinanza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, ordinanza 02/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
IV SEZIONE CIVILE
Proc. N. 970 2025
Il Giudice,
letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede,
esaminato l'atto di intimazione regolarmente notificato;
rilevato che l'intimato si è costituito, ma ha adotto motivazioni solo apparenti di opposizione, atteso che:
a) ha eccepito la violazione dell'art. 3 della legge n. 431/98, ovvero la mancata ricorrenza e/o dimostrazione delle condizioni legittimanti la disdetta del contratto alla prima scadenza, laddove nel caso di specie il contratto, stipulato per la durata di quattro anni con inizio dal 5 maggio 2010, si è già automaticamente rinnovato di quattro anni in quattro anni e la parte attrice ha agito con l'intimazione di licenza per finita locazione, prima della prossima scadenza contrattuale che andrà a cadere il 5 maggio 2026;
b) ha eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, laddove l'art. 5 comma 6 del d. lgs n. 28/2010 esclude l'applicabilità dell'istituto in questione, tra gli altri, anche ai procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito ai sensi dell'art. 667 c.p.c.;
c) ha ribadito, a più riprese, che il contratto di locazione è ancora valido ed efficace, sebbene abbia indicato come scadenza dapprima il 07.05.2026 e poi il 05.07.2026;
d) ha concluso chiedendo di rigettare la richiesta di convalida della licenza per finita locazione ordinando alla parte attrice, in assenza di ulteriori cause di risoluzione del contratto previste dalla legge, di rispettare il contratto fino alla sua scadenza fissata il 05/07/2026;
rilevato altresì che la disdetta risulta essere stata regolarmente comunicata all'intimato con raccomandata spedita il 3.07.2024 e ricevuta in data 6.07.2024 (ovvero più di sei mesi prima della prossima scadenza, che, come detto, viene a cadere in data 5.05.2026);
ritenuto, quindi, in definitiva, che l'intimato non si è opposto alla convalida della intimazione per finita locazione per la prossima scadenza, letto l'art. 663 c.p.c.
CONVALIDA
la licenza per finita locazione dell'immobile specificamente indicato nell'atto introduttivo, per la scadenza del 5.05.2026.
Letto l'art. 56 della l. 392/78 come novellato dall'art. 7bis della l. 269/04, tenuto conto delle esigenze locative dell'istante e del tempo intercorrente tra la disdetta e la cessazione del contratto,
FISSA per l'esecuzione la data del 30.07.2026.
Nulla sulle spese, in quanto, trattandosi di azione del locatore preordinata alla costituzione di un titolo esecutivo per una scadenza futura che non trova causa in un comportamento del conduttore, non sussiste il presupposto della soccombenza.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Feola