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Sentenza 28 dicembre 2024
Sentenza 28 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/12/2024, n. 8123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 8123 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 8286/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 8286 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 15.10.2024, vertente
TRA
(P.IVA Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Anna Ciaraldi. P.IVA_1
pagina 1 di 8 APPELLANTE
E
(C.F. e P. IVA ), rappresentato e difeso dall'avv. Davide Controparte_1 P.IVA_2
Calabrò.
APPELLATO
CONCLUSIONI
L'appellante ha così concluso:
“Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma dell'impugnata ordinanza relativa alla causa iscritta al n° 3119/2018 pronunciata dal Tribunale
Frosinone in data 03/11/2018 e notificata il 05/11/2018- modificare la predetta ordinanza e per l'effetto:
IN VIA PRINCIPALE rigettare la richiesta di inammissibilità dell'appello per le motivazioni di cui in premessa;
dichiarare che l'incarico è stato conferito alla con lettera del 21/06/2012 Parte_1 protocollata dal Comune di al n° 3120 con la quale trasmetteva la progettazione preliminare, CP_1 definitiva ed esecutiva- per il completamento –adeguamento e messa in sicurezza della Via Fontana di
Leda e della via delle Cannavine in area Asi- oltre all'attestazione dell'incarico professionale sottoscritto dal Dott. ed il verbale di deliberazione della giunta comunale del Persona_1
Comune di n° 53 del 29/06/2012- ove risulta chiaramente che il rapporto di prestazione d'opera CP_1 professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso.
Stabilire La validità del conferimento dell'incarico in quanto i vizi del procedimento amministrativo, rivolto a conferire un incarico professionale non possono incidere sull'esistenza e sulla validità del contratto – si deve considerare nel caso di specie (l'urgenza dell'opera e l'indifferibilità della stessa) che induce a ritenere certa la volontà del di eseguire il contratto e pertanto come tale va CP_1 condannato il al pagamento del corrispettivo dovuto al professionista. Nel caso de quo, CP_1 nessuna spesa poteva essere assunta in quanto il compenso al professionista era stabilito nel finanziamento da parte della Regione Lazio. L'obbligo del discende dal fatto che Controparte_1 nonostante sia stato concesso il contributo richiesto sulla base degli elaborati della , Parte_1 non si è attivato l'Ente per realizzare l'opera pertanto si è avverata la condizione prevista dagli artt.
1358 e1359 CC. dai quali discende la responsabilità dell'Ente pubblico.
3) Per l'effetto condannare il nella persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_1 pagamento a favore della in persona del Dott. Ing. per l'attività Parte_1 Persona_2 professionale prestata in suo favore per una somma pari a: € 13.994,46 per rilievi, accertamenti ed indagini;
€ 31.119,50 per le spese tecniche di progettazione ed € 5.312,51 per le spese di coordinamento sicurezza in fase di progettazione;
per una somma totale di € 50.426,47 oltre IVA, Inarcassa, interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto fino all'effettivo soddisfo e, per l'effetto, pagina 2 di 8 condannare il all'immediato pagamento di tale somma di denaro, o quella che sarà ritenuta CP_1 equa e di giustizia all'esito dell'istruzione probatoria della causa.
In via Subordinata: rimettere la causa sul ruolo ai sensi e per gli effetti dell'art. 702 c.p.c. quater- e riconoscere l'indebito arricchimento del Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio, a favore della procuratrice antistataria”
L'appellato ha così concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita,ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta,in accoglimento di quanto esposto e del proposto appello incidentale:
In Via Pregiudiziale ed in limine litis:
a) Dichiarare l'inammissibilità e/o l'improponibilità e/o l'improcedibilità del proposto gravame per violazione del combinato disposto di cui agli Artt. 342 e 348 bis cpc;
b) Dichiarare, in via subordinata, l'inammissibilità e/o l'improponibilità e/o l'improcedibilità del pro= posto gravame per violazione del dettato previsto dall'art. 345 cpc;
c) Dichiarare, in via ancor più gradata, la nullità del ricorso ex Art. 702 bis cpc per violazione del combinato degli Artt. 163,n. 4, 164 e 156 II^ comma cpc ovvero per carenza di esposizione degli ele= menti di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda proposta dalla Parte_1 ovvero per assoluta incertezza di chi sia l'effettivo beneficiario dell'eventuale
[...] con danna di pagamento proposta;
Nel Merito:
d) Rigettare, comunque ed in ogni caso, l'atto di appello avanzato dalla Pt_1 [...] siccome totalmente infondato in fatto e in diritto. Parte_1
In via subordinata nel Merito:
e) dichiarare, la totale carenza di legittimazione passiva del resistente non essendo CP_1 intercorso alcun rapporto professionale tra lo stesso ente e la ricorrente (ovvero con il Suo legale rappresentante Ing. e non potendo essere per legge, Il Comune resistente, destinatario del Per_2 comando di condanna richiesto al Giudice;
f) dichiarare che le domande avanzate dalla ricorrente nei confronti dell'Ente istante sono infondate in fatto ed in diritto e quindi rigettarle integralmente. in via ancor piu gradata nella deprecata ipotesi e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avverso gravame, in ordine all'an debeatur,
g) dichiarare che il quantum debeatur richiesto è totalmente sfornito di prova ovvero determinato in via apodittica e comunque esposto in misura eccessiva ed inaccettabile,
h) dichiarare, comunque ed in ogni caso, non dovuti né degli interessi legali richiesti né tantomeno la rivalutazione monetaria
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il Relatore, osserva quanto segue. pagina 3 di 8 1. La in persona del legale Parte_1
rappresentante ing. , con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. conveniva, dinanzi al Persona_2
Tribunale di Frosinone, il al fine di ottenere la condanna al pagamento CP_1 CP_1
della somma di € 50.426,47, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di saldo delle competenze dovute per l'attività professionale svolta in favore dell'ente convenuto.
Parte attrice esponeva di aver redatto e trasmesso con lettera del 21.6.2012, protocollata dal di al n. 3120, la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per il CP_1 CP_1
completamento, adeguamento e messa in sicurezza della Via Fontana di Leda e della via delle
Cannavine in area ASI.
Riferiva, altresì, che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 29.6.2012,
dichiarata immediatamente eseguibile, veniva approvata la proposta dello studio di fattibilità, preliminare, definitivo ed esecutivo, relativa ai lavori suindicati per l'importo totale di € 664.554,32 e veniva autorizzato il legale rappresentante dell'ente a inoltrare la richiesta di contributo presso la Regione Lazio.
Rappresentava, poi, che con Determinazione della Regione Lazio del 28.11.2013, n. G03155
veniva approvata la graduatoria degli interventi di ammissibilità per gli anni 2014-2015-2016,
anche per il Comune di per l'importo richiesto. In seguito, con Determinazione del CP_1
19.6.2014 n. G08950, venivano concessi i contributi pari al 70% degli investimenti.
Il costituitosi in giudizio, eccepiva preliminarmente la nullità del Controparte_1
ricorso introduttivo per indeterminatezza della causa petendi e per incertezza sull'effettivo beneficiario dell'eventuale condanna di pagamento, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, negando che fosse intercorso con l'attrice un rapporto professionale.
Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda.
2. Il Tribunale di Frosinone, con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 3.11.2018, rigettava integralmente le domande attoree per carenza di prova dell'esistenza di un contratto scritto tra le parti, nonché per assenza della delibera di assunzione di impegno contabile ex art. 191
D. Lgs. n. 267/2000.
pagina 4 di 8 3. La ha proposto appello per i Parte_1
seguenti motivi.
Con il primo motivo, relativo alla pretesa rilevanza della mancanza di un contratto di forma scritta, l'appellante ha dedotto l'omessa valutazione della documentazione in atti, che risultava idonea a provare il conferimento dell'incarico, anche tramite presunzioni. In
particolare, l'appellante ha fatto riferimento alla Deliberazione della Giunta Comunale n.
53/2012, alla lettera del 21.6.2012 protocollata dal Comune di al n. 3120 e CP_1
all'attestazione dell'incarico professionale dell'11.4.2016 rilasciata dal Responsabile Area
Tecnica del Comune . CP_1
Con il secondo motivo l'appellante ha dedotto come i vizi del procedimento amministrativo afferenti all'omessa previsione dell'impegno di spesa per i lavori commissionati non incidevano sull'esistenza e sulla validità del contratto di prestazione d'opera intellettuale. Inoltre, ha ravvisato in capo al la responsabilità per mancato CP_1
avveramento della condizione ai sensi degli artt. 1358 e 1359 c.c. per non essersi attivato per realizzare l'opera, nonostante l'erogazione del contributo richiesto dalla Regione Lazio sulla base degli elaborati della società appellante.
2. Si è costituito il eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello ai sensi dell' art. 342 c.p.c..
Sempre preliminarmente l'appellato ha eccepito l'inammissibilità delle domande nuove ai sensi dell'art. 345 c.p.c., stante il riferimento agli artt. 1358 e 1359 c.c. e alla legittimazione della società anziché del professionista.
Inoltre ha reiterato l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo per carente indicazione degli elementi di fatto e di diritto alla base della domanda e per incertezza sull'effettivo beneficiario della condanna di pagamento proposta.
Nel merito ha ribadito la propria carenza di legittimazione passiva e chiedeva il rigetto dell'appello.
3. Preliminarmente deve respingersi l'eccezione sollevata dal di Controparte_1
inammissibilità dell'appello in relazione alla mancanza di specifiche censure alla sentenza pagina 5 di 8 impugnata, dato che risultano comunque soddisfatti i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c..
Sulla base della descrizione dei motivi di appello si evincono chiaramente le parti della sentenza censurate, le specifiche ragioni a base delle censure e l'incidenza dei vizi riscontrati sulla decisione. La Corte di Cassazione si è pronunciata a tal proposito affermando che l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (Cass. n.
18307/2015).
4. Il primo motivo di appello è infondato.
La forma scritta è prevista ad substantiam dall'art. 17 R.D. n. 2440/1923 per i contratti stipulati con la pubblica amministrazione. Tale principio è pacifico ed è stato di recente ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione seppure con la precisazione che “Per la
valida stipulazione dei contratti della P.A., anche diversi da quelli conclusi a trattativa privata con
ditte commerciali, il requisito della forma scritta "ad substantiam" non richiede necessariamente la
redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del r.d. n.
2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di
dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la
forma dell'atto amministrativo.” (Cass. Sez. Un. n. 9775/2022, Rv. 664227 - 02).
“(…) Il contratto mancante della forma scritta non è suscettibile di sanatoria poiché gli atti negoziali
della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti
concludenti, né è sufficiente che il professionista accetti, espressamente o tacitamente, la delibera a
contrarre, atteso che questa resta un atto interno che l'ente può revocare ad nutum “. (Cass. n.
27910/2018, Rv. 651034 - 01).
Nel caso in esame si osserva che la documentazione in atti è successiva allo svolgimento dell'attività professionale per cui l'appellante domanda la corresponsione del compenso.
Inoltre, la Deliberazione della Giunta Comunale n. 53/2012 non contiene alcun riferimento specifico all'incarico professionale che sarebbe stato conferito alla società appellante (è
pagina 6 di 8 riportato in modo generico in premessa “Visto lo studio di fattibilità, il progetto preliminare,
definitivo ed esecutivo, redatto dall'ufficio tecnico comunale avvalendosi della collaborazione consultiva
di uno studio di ingegneria integrata specializzata in viabilità”). Tale atto non può quindi integrare una proposta contrattuale da parte dell'ente né accettazione di una precedente proposta del professionista.
Quanto alla lettera protocollata dal Comune di al n. 3120 e all'attestazione CP_1
dell'incarico professionale, si tratta di atti che pur confermando lo svolgimento di attività
professionale dell'appellante in favore dell'ente, non sono idonei e sufficienti a integrare lo scambio di volontà che caratterizza l'accordo contrattuale.
Ne consegue che non può ritenersi perfezionato un contratto tra la
[...]
e il . Parte_1 Controparte_1
5. Parimenti infondato è il secondo motivo di appello.
Sul punto si rammenta che l'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale comunque non è valido se non è stato emesso un impegno di spesa destinato ad incidere,
vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 D. Lgs. n. 267/2000 (Cass. n.
13159/2024).
Non coglie poi nel segno la deduzione dell'appellante in ordine all'eventuale possibilità di sanare la nullità del contratto di prestazione d'opera intellettuale, per omessa attestazione della necessaria copertura finanziaria, attraverso il riconoscimento da parte dell'ente del debito fuori bilancio, trattandosi di una mera eventualità rimessa alla valutazione dell'ente. In
ogni caso deve considerarsi che , come di recente precisato dalla Corte di Cassazione «La
delibera comunale di riconoscimento di debito fuori bilancio, derivante dall'acquisizione di beni e
servizi in violazione degli obblighi ex art. 191, commi 1, 2 e 3, TUEL, presuppone l'esistenza a monte
di un valido titolo negoziale, ancorché privo di impegno contabile, che costituisce la condizione
necessaria e sufficiente per l'efficacia di tale riconoscimento e per l'operatività della delibera stessa»
(Cass. n. 12164/2024, Rv. 671488 - 01).
pagina 7 di 8 La mancanza di un valido contratto rende pure inconferente la richiesta di accertamento della responsabilità del ai sensi degli artt. degli artt. 1358 e 1359 c.c.. Controparte_1
6. Parte appellante ha poi formulato domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041
c.c. solo con la comparsa conclusionale in appello, ma la stessa è inammissibile in quanto nuova.
7. Per queste ragioni l'appello deve essere integralmente rigettato, rimanendo assorbito l'esame delle eccezioni riproposte dall'appellato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza di fase istruttoria.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna la al pagamento in Parte_1
favore dell'appellata delle spese di lite che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 27.12.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
pagina 8 di 8